Language of document : ECLI:EU:T:2016:17

Causa T‑409/12

Mitsubishi Electric Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale della decisione iniziale da parte del Tribunale – Ammende – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Diritti della difesa – Parità di trattamento – Proporzionalità – Errore di valutazione – Importo di partenza – Grado di partecipazione all’infrazione – Coefficiente di dissuasione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 gennaio 2016

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Valutazione – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Considerazione del procedimento sfociato nella decisione iniziale

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

2.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Considerazione della motivazione della decisione iniziale

(Art. 81 CE; art. 296 TFUE; accordo SEE, art. 53)

3.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Rispetto del principio di parità di trattamento – Attività di alcuni partecipanti a un’intesa esercitate attraverso una società comune durante l’esercizio di riferimento – Adattamento del metodo di attribuzione e di ripartizione dell’importo di partenza – Ammissibilità

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Individualizzazione in funzione della gravità relativa del contributo di ciascuna delle imprese incriminate – Infrazione unica e continuata – Partecipazione di un’impresa a un’intesa consistente in un’omissione – Valutazione

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Gravità dell’infrazione – Criteri di valutazione – Capacità economica effettiva di arrecare un danno al mercato interessato – Produttori stabiliti in uno Stato terzo

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

1.      Ove, nel contesto di un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, tale decisione preveda espressamente che essa costituisce una decisione di modifica di una decisione iniziale che ha imposto un importo diverso dell’ammenda e che è stata parzialmente annullata dal giudice dell’Unione, il procedimento di adozione della decisione di modifica costituisce la prosecuzione del procedimento sfociato in detta decisione iniziale. In tali circostanze, purché non siano rimesse in discussione dalla sentenza di annullamento, sia la decisione iniziale sia le misure preparatorie che hanno preceduto la sua adozione, tra cui la comunicazione degli addebiti della decisione medesima, possono essere prese in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata.

Peraltro, ove dalle osservazioni della ricorrente sulla lettera di esposizione dei fatti inviatale dalla Commissione emerga che essa è stata in grado di far valere il suo punto di vista, in modo dettagliato, sulle diverse fasi del calcolo dell’importo dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta, non può sostenersi che la Commissione abbia violato i suoi diritti della difesa omettendo di comunicarle gli elementi pertinenti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda e, segnatamente, le cifre relative alle vendite.

Del pari, nel caso in cui, sin dalla comunicazione iniziale degli addebiti, l’impresa interessata sapeva che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta e che, quantomeno sin dalla decisione iniziale, essa era in grado di comprendere che tale intenzione implicava l’imposizione di un importo addizionale per un periodo di attività determinato, mentre tale intenzione non è stata rimessa in discussione dalla sentenza di annullamento parziale della decisione iniziale ed è stata riaffermata sia nella lettera di esposizione dei fatti sia in una riunione tra la Commissione e detta impresa, una violazione dei diritti della difesa di tale impresa quanto all’intenzione della Commissione di imporle l’importo addizionale non è comprovata.

(v. punti 39, 41, 43, 51, 52)

2.      La motivazione di una decisione che ha accertato un’infrazione agli articoli 81, paragrafo 1, CE e 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, e che ha imposto ammende, può essere presa in considerazione in sede di esame del rispetto dell’obbligo di motivazione di una decisione che modifica tale decisione iniziale, adottata a seguito di un annullamento parziale di quest’ultima da parte del giudice dell’Unione, purché su di essa non abbia inciso la sentenza di annullamento e non sia contraddetta dalla formulazione letterale della decisione di modifica.

Pertanto, per quanto riguarda la motivazione relativa all’importo di partenza fissato dalla Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda nella decisione di modifica, il fatto che l’impresa incriminata sia in grado di comprendere gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di determinare la gravità dell’infrazione che essa ha commesso nel procedimento di adozione della decisione iniziale implica che la Commissione non sia tenuta, in particolare, ad inserire nella sua decisione una spiegazione più dettagliata ovvero dati relativi all’esatta determinazione dell’importo di partenza.

(v. punti 54, 66)

3.      In materia di determinazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ove, durante l’esercizio di riferimento scelto ai fini della determinazione del valore delle vendite, le attività di alcuni partecipanti a un’intesa nel settore interessato siano state esercitate da una società comune a parte intera, successivamente dissolta, sicché tali partecipanti, contrariamente agli altri, non hanno registrato vendite in detto settore, la Commissione non viola il principio della parità di trattamento nel determinare, in un primo tempo, un importo ipotetico di partenza per detta società comune e ripartendolo, in un secondo tempo, tra i partecipanti che erano azionisti della società venuta meno. Infatti, la circostanza che questi ultimi abbiano trasferito le loro attività a detta entità distinta implica che l’ammenda che è stata loro imposta non possa essere calcolata esattamente nello stesso modo di quella degli altri partecipanti all’intesa e che, su questo punto, la loro situazione non sia comparabile a quella di questi ultimi.

Peraltro, in un tale contesto, anche se i partecipanti interessati detengono ciascuno la medesima percentuale di capitale in detta società comune, la Commissione può ripartire l’importo ipotetico di partenza in funzione della proporzione delle loro vendite del prodotto interessato durante l’ultimo anno precedente alla creazione della società comune, al fine di riflettere la loro diversa capacità di contribuire all’infrazione. Tale metodo, infatti, consente di conciliare il principio di parità di trattamento, imponendo di considerare il medesimo esercizio di riferimento nei confronti di tutti i partecipanti all’infrazione, con la volontà di riflettere la diversa posizione concorrenziale, al momento della costituzione della società comune, dei partecipanti di quest’ultima.

(v. punti 108‑112, 130, 133, 143)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 150, 153‑156)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 165‑167, 169, 174‑178, 180)