Language of document : ECLI:EU:T:2024:359

Causa T123/23

VA

contro

Commissione europea

 Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione ampliata) del 5 giugno 2024

«Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Indennità scolastica – Decisioni di revocare talune indennità – Presupposti per la concessione – Nozione di “completamento degli studi” – Parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Ripetizione dell’indebito – Articolo 85, primo comma, dello Statuto – Responsabilità»

1.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Carattere cumulativo

(Statuto dei funzionari, art. 67 e allegato VII, artt. 2 e 3)

(v. punti 32-34)

2.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Assegno per figli a carico – Presupposti per la concessione – Partecipazione ad una formazione scolastica – Nozione – Data di completamento degli studi – Messa a disposizione dei risultati finali da parte dell’istituto di insegnamento

[Statuto dei funzionari, art. 67 e allegato VII, art. 2, § 3, b)]

(v. punti 36, 38-42)

3.      Funzionari – Retribuzione – Assegni familiari – Indennità scolastica – Presupposti per la concessione – Frequenza regolare e a tempo pieno – Data di completamento degli studi – Messa a disposizione dei risultati finali da parte dell’istituto di insegnamento

(Statuto dei funzionari, art. 67 e allegato VII, art. 3, § 1)

(v. punti 53-55)

4.      Funzionari – Atti dell’amministrazione – Revoca – Atti illegittimi – Ripresa del procedimento di adozione a partire dalla fase in cui si è verificata l’illegittimità – Ammissibilità


 

(v. punti 71, 94)

Sintesi

Investito del ricorso proposto da un funzionario del Consiglio dell’Unione europea, il Tribunale annulla parzialmente le decisioni della Commissione, nella parte in cui esse revocano il diritto di tale funzionario a percepire l’assegno per figli a carico, l’indennità scolastica e la detrazione fiscale connessa all’assegno per figli a carico, per il periodo compreso tra l’ultimo esame universitario della figlia e la messa a disposizione dei risultati finali da parte dell’istituto di insegnamento. In tale contesto, il Tribunale si pronuncia sulla questione inedita di stabilire la data a partire dalla quale un funzionario non ha più titolo a tali diritti pecuniari, in quanto il figlio non riceve più una formazione scolastica o professionale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), e non frequenta più regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto allegato.

Nel caso di specie, la figlia del ricorrente ha seguito studi universitari presso un’università belga. In particolare, ella ha sostenuto l’ultimo esame del suo ciclo di studi il 18 giugno 2021, ha appreso di aver superato gli esami il 2 luglio 2021 e ha ricevuto un attestato di proficuo completamento il 27 agosto 2021. L’anno accademico si è concluso il 13 settembre 2021.

Fino al settembre 2021, il ricorrente ha percepito, per sua figlia, l’assegno per figli a carico nonché l’indennità scolastica, di cui agli articoli 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto, e ha beneficiato della detrazione d’imposta connessa all’assegno per figli a carico. Tuttavia, poiché sua figlia aveva superato gli esami nel giugno 2021 nel corso della prima sessione d’esami, la Commissione ha deciso che il ricorrente non aveva più titolo a percepire i diritti pecuniari in questione a partire dal mese di luglio 2021 e ha quindi proceduto alla ripetizione di tali diritti pecuniari per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto, il Tribunale ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 3 dell’allegato VII dello Statuto, l’indennità scolastica può essere concessa solo se sono previamente soddisfatte le condizioni che consentono di ottenere l’assegno per figli a carico. Ne consegue che la valutazione della condizione della frequenza regolare e a tempo pieno alle lezioni di un istituto di insegnamento deve essere effettuata in una seconda fase, dopo che è stato accertato che il figlio per il quale è richiesta l’indennità scolastica è a carico del funzionario.

Nel caso in cui un figlio segua studi universitari, il diritto all’assegno per figli a carico è subordinato al rispetto di tre condizioni, vale a dire che il funzionario mantenga effettivamente il figlio, che quest’ultimo abbia un’età compresa tra i 18 e i 26 anni e che riceva una formazione scolastica o professionale.

Al riguardo, il Tribunale precisa che una «formazione» consta di più fasi, quali la partecipazione ai corsi previsti dal programma di studi e lo svolgimento degli esami relativi a tali corsi, la valutazione degli stessi e, al termine dell’ultimo di tali esami, la messa a disposizione, da parte dell’istituto di insegnamento che impartisce la formazione in questione, dei risultati finali che ne attestano il proficuo completamento. Tali fasi sono indissociabili le une dalle altre, in quanto lo svolgimento degli esami consente di valutare l’acquisizione, da parte dello studente, delle competenze e delle conoscenze trasmesse nell’ambito dei corsi impartiti.

Orbene, poiché lo studente può venire a conoscenza del proficuo completamento della sua formazione solo dopo aver sostenuto tutti gli esami e dopo che i risultati di tali esami sono stati resi disponibili dall’istituto di insegnamento, si deve ritenere che lo studente non riceva più una formazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto a partire dal momento in cui i risultati finali sono disponibili.

Pertanto, il figlio di età compresa tra i 18 e i 26 anni che riceve una formazione scolastica o professionale rimane a carico del funzionario non già fino al momento in cui tale figlio supera il suo ultimo esame, bensì fino al momento in cui i risultati finali sono resi disponibili dall’istituto di insegnamento.

Ciò premesso, spetta quindi al funzionario informare l’amministrazione del completamento degli studi del proprio figlio comunicandole senza indugio la data in cui i risultati finali sono stati resi disponibili dall’istituto di insegnamento, affinché la stessa possa immediatamente interrompere il versamento di tale assegno.

Per quanto riguarda la condizione della frequenza prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto per la concessione dell’indennità scolastica, il Tribunale applica all’analisi di tale condizione le proprie considerazioni sull’assegno per figli a carico.

Ne consegue che a partire dal momento in cui i risultati finali sono stati resi disponibili dall’istituto di insegnamento si deve ritenere che il figlio del funzionario non frequenti più regolarmente e a tempo pieno un istituto di insegnamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto.