Language of document : ECLI:EU:C:2022:734

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

29 settembre 2022 (*)

«Impugnazione – Politica economica e monetaria – Unione bancaria – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Fondo di risoluzione unico – Contributi annuali – Liquidazione di un ente creditizio – Rimborso di contributi versati – Pro rata temporis»

Nella causa C‑202/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 marzo 2021,

ABLV Bank AS, in liquidazione, rappresentata da O. Behrends, Rechtsanwalt,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Comitato di risoluzione unico (CRU), rappresentato da C.J. Flynn e J. Kerlin, in qualità di agenti, assistiti da S. Ianc, T. Klupsch, B. Meyring e S. Schelo, Rechtsanwälte,

convenuto in primo grado,

Commissione europea, rappresentata da A. Nijenhuis, A. Steiblytė e D. Triantafyllou, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, e A. Kumin, giudice,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 aprile 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’ABLV Bank AS, in liquidazione, chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 20 gennaio 2021, ABLV Bank/CRU (T‑758/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:28), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione del Comitato di risoluzione unico (CRU) del 17 ottobre 2018, recante rigetto della sua domanda volta, da un lato, al ricalcolo del suo contributo ex ante per il 2018 e al rimborso dell’eccedenza nonché, dall’altro, al rimborso di una parte del suo contributo ex ante per il 2015 a seguito della revoca della sua autorizzazione da parte della Banca centrale europea (BCE) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

 Regolamento (UE) n. 806/2014

2        L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1), è così formulato:

«Il presente regolamento si applica alle seguenti entità:

a)      gli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro partecipante;

b)      le imprese madri, comprese le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista, stabilite in uno Stato membro partecipante, ove siano soggette alla vigilanza su base consolidata svolta dalla BCE (...)

c)      le imprese d’investimento e gli enti finanziari stabiliti in uno Stato membro partecipante ove rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata dell’impresa madre svolta dalla BCE (...)».

3        L’articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento prevede quanto segue:

«Qualora, ai sensi del presente regolamento, il [CRU] svolga compiti ed eserciti poteri che (...) devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, il [CRU] è considerato, ai fini dell’applicazione del presente regolamento (...) l’autorità nazionale di risoluzione pertinente o, in caso di risoluzione di un gruppo transfrontaliero, la pertinente autorità di risoluzione a livello di gruppo».

4        L’articolo 70, paragrafi 2 e 4, di detto regolamento così dispone:

«2.      Ogni anno il [CRU], previa consultazione della BCE o dell’autorità nazionale competente e in stretta cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione, calcola i singoli contributi per assicurare che i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati sul territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superino il 12,5% del livello-obiettivo.

(...)

4.      I contributi da parte di ciascuna entità di cui all’articolo 2 che sono stati debitamente percepiti non sono rimborsati a tali entità».

 Regolamento delegato 2015/63

5        Il considerando 7 del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44), come modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1434 della Commissione, del 14 dicembre 2015 (GU 2016, L 233, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento delegato 2015/63»), è così formulato:

«Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del [regolamento n. 806/2014], il [CRU], qualora svolga compiti ed eserciti poteri che (...) devono essere svolti o esercitati dalle autorità nazionali di risoluzione, è considerato l’autorità nazionale di risoluzione pertinente ai fini dell’applicazione del regolamento (...). Poiché l’articolo 70, paragrafo 7, del [regolamento n. 806/2014] abilita il [CRU] a calcolare i contributi degli enti al Fondo di risoluzione unico (...), il concetto di autorità di risoluzione ai sensi del presente regolamento dovrebbe includere anche il [CRU]».

6        L’articolo 3, punto 5, di tale regolamento delegato è così redatto:

«(...) Ai fini del presente regolamento si intende (...) per:

(...)

5)      “contributo annuale”: l’importo (...) raccolto nel periodo di contribuzione dall’autorità di risoluzione, ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, presso ciascuno degli enti (...)».

7        L’articolo 12 del suddetto regolamento delegato prevede quanto segue:

«1.      Per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione, il contributo parziale è determinato applicando la metodologia di cui alla presente sezione all’importo del contributo annuale calcolato nel periodo di contribuzione successivo con riferimento al numero di mesi completi del periodo di contribuzione per i quali l’ente è stato inserito nella vigilanza.

2.      Il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo annuale che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione».

8        L’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento delegato così recita:

«3.      In caso di rideterminazione dei valori o di revisione delle informazioni che l’ente le ha trasmesso, l’autorità di risoluzione corregge il contributo annuale in funzione delle informazioni aggiornate quando calcola il contributo annuale dell’ente per il periodo di contribuzione successivo.

4.      L’eventuale differenza tra il contributo annuale calcolato e versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo annuale che avrebbe dovuto essere versato in esito alla correzione è conguagliata nell’importo del contributo annuale dovuto per il periodo di contribuzione successivo. La correzione è effettuata riducendo o aumentando i contributi per il periodo di contribuzione successivo».

 Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81

9        L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1), precisa quanto segue:

«Gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 sono cancellati e le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite».

10      L’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento di esecuzione è così formulato:

«Nel periodo iniziale il [CRU] tiene conto, nel calcolare i singoli contributi di ciascun ente, dei contributi raccolti dagli Stati membri partecipanti a norma degli articoli 103 e 104 della direttiva 2014/59/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (GU 2014, L 173, pag. 190), del Parlamento europeo e del Consiglio] e trasferiti al Fondo (...), detraendoli dall’importo dovuto da ciascun ente».

 Regolamento delegato (UE) 2017/2361

11      L’articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2017/2361 della Commissione, del 14 settembre 2017, relativo al sistema definitivo di contributi alle spese amministrative del Comitato di risoluzione unico (GU 2017, L 337, pag. 6), dispone quanto segue:

«2.      Laddove la qualificazione di un’entità o di un gruppo in una delle due categorie indicate all’articolo 4, paragrafo 1, cambi durante un esercizio finanziario, il suo contributo individuale annuale relativo a tale esercizio finanziario è calcolato sulla base del numero di mesi per cui l’entità o il gruppo ha fatto parte della rispettiva categoria all’ultimo giorno del mese.

(...)

4.      Qualora la BCE comunichi un cambiamento di cui ai paragrafi 1 e 2 (...), il [CRU] ricalcola solo il contributo individuale annuale di tale entità o gruppo per gli esercizi finanziari in questione. (...)

5.      Qualora l’importo di un contributo individuale annuale versato sia superiore all’importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, il [CRU] rimborsa la differenza all’entità o al gruppo in questione. Qualora l’importo di un contributo individuale annuale versato sia inferiore all’importo ricalcolato in conformità del paragrafo 4, l’entità o il gruppo in questione paga la differenza al [CRU]. Ai fini del rimborso o della riscossione di un importo dovuto in conformità del presente paragrafo, il [CRU] diminuisce o aumenta il contributo individuale annuale dell’entità o del gruppo in questione nell’esercizio finanziario successivo al ricalcolo a norma del paragrafo 4».

 Fatti

12      L’ABLV Bank era un ente creditizio lettone autorizzato, il quale era sottoposto alla vigilanza della BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU).

13      Nel dicembre 2015 l’ABLV Bank ha ricevuto un avviso di riscossione da parte della Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, Lettonia), che la informava dell’importo dovuto a titolo del suo contributo ex ante per il 2015. Detto contributo, pagato dalla ricorrente, è stato trasferito al Fondo di risoluzione unico (FRU).

14      Il 23 febbraio 2018, la BCE ha concluso che la ricorrente era in dissesto o a rischio di dissesto. Lo stesso giorno, il CRU ha considerato, nella sua decisione SRB/EES/2018/09, che un’azione di risoluzione nei confronti della ricorrente non era necessaria nell’interesse pubblico.

15      Il 26 febbraio 2018, gli azionisti dell’ABLV Bank hanno avviato una procedura che consentiva a quest’ultima di portare a termine la propria liquidazione e hanno sottoposto alla Commissione dei mercati finanziari e dei capitali una domanda di approvazione del suo piano di liquidazione volontaria.

16      Con la decisione SRB/ES/SRF/2018/03, del 12 aprile 2018, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2018, il CRU ha approvato i contributi ex ante per il 2018. Con lettera del 27 aprile 2018, la Commissione dei mercati finanziari e dei capitali ha informato l’ABLV Bank che il CRU aveva adottato tale decisione e le ha indicato l’importo da pagare a titolo del suo contributo ex ante per il 2018. La ricorrente ha versato tale importo il 3 luglio 2018.

17      L’11 luglio 2018, la BCE, a seguito di una proposta della Commissione dei mercati finanziari e dei capitali, ha adottato una decisione di revoca dell’autorizzazione della ricorrente.

18      Con lettera del 17 settembre 2018, la ricorrente ha chiesto al CRU il rimborso di una parte del contributo versato per il 2015, il ricalcolo del suo contributo ex ante dovuto per il 2018 e il rimborso dell’eccedenza riscossa a tale titolo.

19      Con la decisione controversa, il CRU ha respinto tale domanda. Il CRU ha ritenuto, sul fondamento dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, che nessuna delle disposizioni di tali due regolamenti prevedesse il ricalcolo del suo contributo ex ante per il 2018 o il rimborso di una parte del medesimo. Il CRU ha precisato, in particolare, che la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della BCE costituiva un cambiamento di status ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Inoltre, il CRU ha considerato che le entità che avevano versato contributi ex ante per il 2015 e la cui autorizzazione era stata successivamente revocata non beneficiavano di un diritto al rimborso di tali contributi ex ante, così come non beneficiavano, conformemente all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, di un diritto al rimborso di qualsiasi altro contributo ex ante debitamente pagato.

 Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2018, l’ABLV Bank ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

21      A sostegno di tale ricorso, essa ha dedotto dieci motivi. Con i primi tre motivi di ricorso, essa contestava, in sostanza, al CRU il fatto di non aver debitamente tenuto conto della natura pro rata temporis dei contributi ex ante. Il quarto e il quinto motivo di ricorso vertevano su un’erronea interpretazione, da un lato, dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e, dall’altro, dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo motivo di ricorso vertevano sulla violazione, rispettivamente, dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, del principio di proporzionalità, dell’adagio nemo auditur propriam turpitudinem allegans (in prosieguo: l’«adagio nemo auditur»), del divieto di agire in modo contraddittorio nonché del diritto di proprietà e della libertà d’impresa.

22      Con decisione del 30 aprile 2019, la Commissione europea è stata autorizzata a intervenire a sostegno delle conclusioni del CRU.

23      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso proposto dall’ABLV Bank.

24      Dopo aver dichiarato ricevibile tale ricorso, il Tribunale ha esaminato congiuntamente, ai punti da 52 a 129 della sentenza impugnata, i primi cinque motivi di ricorso.

25      Al termine di tale esame, il Tribunale ha dichiarato, al punto 130 di detta sentenza, che il CRU non era incorso in alcun errore di diritto nel considerare che la revoca dell’autorizzazione di un ente da parte della BCE, durante il periodo di contribuzione, non era una circostanza idonea a conferire a tale ente un diritto al ricalcolo pro rata temporis del suo contributo ex ante per tale periodo e nel decidere, pertanto, di non rimborsare all’ABLV Bank una parte della somma da essa versata a titolo del suo contributo ex ante per il 2018. Ha inoltre considerato che il CRU non era incorso in alcun errore di diritto nel ritenere che la revoca dell’autorizzazione di un ente da parte della BCE, durante il periodo iniziale previsto dal regolamento n. 806/2014, non fosse una circostanza idonea a conferire a tale ente un diritto al rimborso della parte rimanente del suo contributo ex ante versato per il 2015.

26      Di conseguenza, esso ha respinto, al punto 131 della sentenza impugnata, i primi cinque motivi di ricorso dedotti dall’ABLV Bank.

27      Ai punti da 132 a 180 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e respinto i motivi di ricorso dal sesto al decimo dedotti dall’ABLV Bank.

 Conclusioni delle parti

28      Con la sua impugnazione, l’ABLV Bank chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        annullare la decisione controversa;

–        condannare il CRU alle spese dei due gradi di giudizio; e

–        nell’ipotesi in cui la Corte non fosse in grado di statuire sul ricorso in primo grado, rinviare la causa al Tribunale.

29      Il CRU e la Commissione chiedono che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare l’ABLV Bank alle spese.

 Sull’impugnazione

30      L’ABLV Bank deduce tredici motivi a sostegno della sua impugnazione vertenti, il primo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, il secondo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63, il terzo, su un’erronea interpretazione dell’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361, il quarto, su un’interpretazione e su un’applicazione erronee della nozione di «arricchimento senza causa», il quinto, su un’omessa statuizione su un’eccezione di illegittimità, il sesto, su errori per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del CRU, il settimo, su un’interpretazione erronea dell’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63, l’ottavo, su errori per quanto riguarda il regime degli impegni di pagamento irrevocabili, il nono, su errori di diritto e sull’omessa statuizione per quanto concerne i contributi ex ante per il 2015, il decimo, su errori di diritto in sede di rigetto del sesto motivo dedotto in primo grado, l’undicesimo, su errori di diritto in sede di rigetto del settimo motivo dedotto in primo grado, il dodicesimo, su errori di diritto in sede di rigetto dell’ottavo e del nono motivo dedotti in primo grado, nonché, il tredicesimo, su errori per quanto riguarda il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa.

31      Il CRU e la Commissione affermano che molti di tali motivi di impugnazione sono irricevibili.

 Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

32      Il CRU sostiene che il primo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo di impugnazione sono irricevibili in quanto non individuano i punti della sentenza impugnata ai quali si riferiscono.

33      La Commissione rileva che diversi motivi di impugnazione, in particolare il primo, il terzo, il settimo e l’ottavo motivo, non si riferiscono ad alcun punto specifico della sentenza impugnata.

 Giudizio della Corte

34      Va ricordato, anzitutto, che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169 del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione o del motivo di impugnazione di cui trattasi (sentenza del 13 gennaio 2022, Dragnea/Commissione, C‑351/20 P, EU:C:2022:8, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

35      Pertanto, non soddisfa tali requisiti e deve essere dichiarata irricevibile un’impugnazione priva di una struttura coerente, che si limita ad affermazioni generiche e non contiene indicazioni precise relative ai punti della sentenza impugnata che sarebbero eventualmente inficiati da un errore di diritto (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de España/Commissione, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).

36      Nel caso di specie, si deve certamente constatare che i motivi di impugnazione oggetto dell’eccezione di irricevibilità sollevata dal CRU e dalla Commissione non menzionano sistematicamente i punti della sentenza impugnata ai quali essi si riferiscono.

37      Tuttavia, tali motivi sono presentati seguendo la struttura della sentenza impugnata, come precisa peraltro esplicitamente la parte introduttiva dell’impugnazione.

38      Dunque, le indicazioni fornite nell’impugnazione consentono di individuare agevolmente i punti della sentenza impugnata a cui si riferisce ciascuno dei motivi, e gli argomenti dedotti in difesa dal CRU e dalla Commissione confermano, del resto, che i medesimi sono stati in grado di individuare tali punti.

39      Pertanto, occorre respingere l’eccezione di irricevibilità vertente sulla mancanza di precisione dei motivi di impugnazione primo, dal terzo al quinto, settimo e ottavo.

 Nel merito

 Sul primo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014

–       Argomenti delle parti

40      Con il suo primo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 accolta dal Tribunale è errata, in quanto tale disposizione implica semplicemente che i contributi ex ante non costituiscono depositi rimborsabili.

41      In primo luogo, il Tribunale si sarebbe discostato dal significato comune del termine «dovuta» e dalla teoria dell’arricchimento senza causa nel considerare «dovuta» qualsiasi somma debitamente pagata inizialmente, anche se successivamente risulta che essa non doveva essere versata per il periodo di riferimento.

42      Inoltre, la portata della negazione di cui all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 non sarebbe così chiara come avrebbe affermato il Tribunale. La portata di detta negazione dipenderebbe dal suo oggetto, vale a dire da un deposito rimborsabile o da un successivo riesame degli importi dovuti. Neppure la mancata menzione, in tale disposizione, della possibilità di adeguare i contributi ex ante in caso di perdita dell’autorizzazione dell’ente interessato sarebbe determinante, alla luce della natura poco dettagliata di detta disposizione.

43      In secondo luogo, l’ABLV Bank sostiene che l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 adottata nella sentenza impugnata è incoerente con altri elementi del diritto dell’Unione.

44      Tale interpretazione sarebbe contraddetta dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 e dall’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63, i quali prevedono possibilità di rimborso di contributi ex ante.

45      La succitata interpretazione sarebbe altresì incompatibile con l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, poiché sarebbe illogico che tale disposizione definisca taluni cambiamenti come irrilevanti ai fini di una successiva determinazione di un debito ove una siffatta determinazione sia in ogni caso esclusa.

46      Parimenti, l’interpretazione del Tribunale non sarebbe coerente con il ragionamento seguito dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967). Infatti, tale ragionamento, che si riferirebbe all’irrilevanza del cambiamento di status di un ente intervenuto nel corso di un periodo di contribuzione al FRU, sarebbe fondato non già sull’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, bensì sull’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

47      In terzo luogo, il Tribunale avrebbe valutato erroneamente la natura dei contributi ex ante dichiarando che essi non costituiscono singoli contributi determinati in funzione dei rischi propri di un ente e relativi a periodi specifici, alla stregua di premi assicurativi. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che i singoli contributi sono determinati in funzione dei rischi e della possibilità di prelevare nuovi contributi dopo il periodo iniziale previsto dal regolamento n. 806/2014. Inoltre, la circostanza che i contributi ex ante siano ripartiti nel tempo e non siano automaticamente collegati a una contropartita non sarebbe rilevante, poiché si tratterebbe di caratteristiche comuni a tutti i regimi assicurativi.

48      In quarto luogo, il rimborso richiesto dall’ABLV Bank sarebbe, in ogni caso, anche ipotizzabile in un contesto equiparabile a quello del diritto tributario, senza che lo scopo prefissato consistente nel raggiungere un livello-obiettivo di riserve sia sufficiente ad escludere un possibile rimborso.

49      Il CRU e la Commissione sostengono che il primo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

50      L’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 stabilisce che i contributi ex ante che sono debitamente percepiti dagli enti non sono rimborsati a tali enti.

51      Ai punti 66 e 67 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che formulazione della succitata disposizione implicava, inequivocabilmente, che un contributo debitamente versato non può essere rimborsato.

52      Il Tribunale ha poi fatto riferimento, ai punti da 68 a 73 di detta sentenza, al contesto in cui si inserisce la disposizione in parola. Esso ha rilevato, in particolare, che dalla normativa dell’Unione derivava che i contributi ex ante non si riferiscono a un determinato anno e che essi non garantiscono una qualsivoglia contropartita, elementi, questi, che distinguono detti contributi da premi assicurativi il cui rimborso debba essere previsto in caso di cambiamento della situazione intervenuto nel corso dell’anno.

53      Infine, il Tribunale ha rilevato, ai punti 74 e 75 della medesima sentenza, che la presa in considerazione dell’evoluzione della situazione giuridica e finanziaria degli enti interessati in corso di esercizio sarebbe tale da contrastare il conseguimento dell’obiettivo perseguito dal regolamento n. 806/2014 e dal regolamento delegato 2015/63, ossia garantire che, al termine di un periodo iniziale di otto anni, le risorse finanziarie disponibili del FRU raggiungano almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati membri partecipanti.

54      Al riguardo, occorre sottolineare, in primo luogo, che il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 67 della sentenza impugnata, che dalla chiara formulazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 risulta che il legislatore dell’Unione ha inteso escludere, in generale, il rimborso dei contributi ex ante percepiti nelle debite forme.

55      Inoltre, nei limiti in cui l’ABLV Bank afferma che il Tribunale ha accolto, nella sentenza impugnata, un’interpretazione che si discosta dal significato comune del termine «dovuto», va rilevato che detta disposizione si riferisce non già ai «contributi dovuti», bensì ai «contributi (...) debitamente percepiti», indicando così che la regola dell’assenza di rimborso da essa stabilita si applica ai contributi ex ante regolarmente percepiti alla data del loro pagamento.

56      Oltre a ciò, sebbene l’ABLV Bank invochi la natura poco dettagliata della medesima disposizione per escludere la rilevanza della constatazione, effettuata al punto 67 della sentenza impugnata, secondo cui non si fa alcuna menzione della possibilità di correggere a posteriori i contributi ex ante, senza tuttavia contestarne la sostanza, è giocoforza constatare che tale formulazione riflette la scelta del legislatore dell’Unione di enunciare una regola esente da eccezioni.

57      In secondo luogo, l’argomento dell’ABLV Bank secondo il quale l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 adottata dal Tribunale contraddice altre disposizioni di diritto derivato non può essere accolto.

58      Infatti, anzitutto, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 si limita a stabilire talune regole applicabili agli impegni di pagamento irrevocabili forniti da uno stabilimento, i quali presentano peculiarità che hanno indotto il legislatore dell’Unione, come rilevato dal Tribunale al punto 111 della sentenza impugnata, a istituire un regime specifico per tali impegni.

59      Inoltre, se è vero che l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63 prevede che si tenga conto dell’eventuale differenza tra un contributo ex ante versato in base alle informazioni sottoposte a rideterminazione dei valori o a revisione e il contributo ex ante che avrebbe dovuto essere versato, da dette disposizioni risulta tuttavia che tale presa in considerazione deve essere operata non già sotto forma di rimborso, come quello richiesto dall’ABLV Bank presso il CRU nel caso di specie, bensì nell’ambito del calcolo del contributo ex ante per il periodo di contribuzione successivo.

60      Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non si può ritenere che l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 accolta ai punti da 66 a 75 della sentenza impugnata privi di qualsiasi utilitall’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

61      Da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 ha segnatamente lo scopo di evitare qualsiasi incertezza quanto alla portata dell’articolo 12, paragrafo 1, di tale regolamento delegato, in quanto esso prevede una deroga al principio secondo cui i contributi ex ante sono calcolati sulla base delle informazioni disponibili al 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione.

62      Dall’altro lato, l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 hanno un ambito di applicazione ratione materiae diverso. Infatti, mentre la prima di tali disposizioni concerne solo i contributi al FRU, la seconda riguarda, conformemente all’articolo 3, punto 5, del regolamento delegato 2015/63, i contributi raccolti dall’autorità di risoluzione ai fini del meccanismo di finanziamento nazionale, nozione che deve essere intesa, in forza dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, nel senso che essa riguarda anche il CRU, come precisato dal considerando 7 di detto regolamento delegato.

63      In tale contesto, la circostanza che, nella sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), la quale si riferiva al calcolo di un contributo a un fondo nazionale di risoluzione, la Corte si sia limitata a interpretare l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, unica disposizione sulla quale era del resto interrogata, non può implicare che la Corte abbia implicitamente escluso l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 accolta nella sentenza impugnata.

64      In terzo luogo, l’analogia invocata dall’ABLV Bank tra i contributi ex ante e i premi assicurativi non può, in ogni caso, imporre al CRU la sostituzione della chiara formulazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 con una norma contraria, per il motivo che tale norma sarebbe, secondo la ricorrente, usuale nel settore assicurativo.

65      Pertanto, gli argomenti dell’ABLV Bank diretti a dimostrare che il Tribunale non poteva, alla luce degli elementi esposti ai punti da 68 a 72 della sentenza impugnata, escludere, al punto 73 di quest’ultima, la somiglianza tra le caratteristiche dei contributi ex ante e quelli dei premi assicurativi, devono essere respinti in quanto inoperanti.

66      In quarto luogo, neppure l’argomento dell’ABLV Bank diretto contro i punti 74 e 75 della sentenza impugnata, relativo al fatto che sarebbe stato possibile conseguire l’obiettivo consistente nel procurare al FRU risorse finanziarie sufficienti al termine di un periodo iniziale di otto anni, procedendo al rimborso di contributi ex ante qualora un ente esca dalla sfera di applicazione del regolamento n. 806/2014, è idoneo a rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento accolta al punto 76 della summenzionata sentenza.

67      Infatti, la circostanza che il legislatore dell’Unione avrebbe altresì potuto conseguire l’obiettivo menzionato al punto 74 di detta sentenza autorizzando siffatti rimborsi, foss’anche dimostrata, non consente di escludere le scelte del legislatore quanto ai mezzi più adeguati per perseguire tale obiettivo, scelte che sono espresse dalla chiara formulazione di detta disposizione (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2011, Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., C‑275/09, EU:C:2011:154, punto 29).

68      Alla luce di tutti questi elementi, occorre respingere il primo motivo di impugnazione in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

 Sul secondo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63

–       Argomenti delle parti

69      Con il suo secondo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la perdita dell’autorizzazione di un ente creditizio deve essere considerata un «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

70      Tale interpretazione sarebbe incoerente con l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 adottata nella sentenza impugnata. Infatti, ove qualsiasi rimborso fosse escluso in applicazione della disposizione in parola, sarebbe inutile aver negato, all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, la possibilità di procedere a un rimborso siffatto in caso di cambiamento di status.

71      Inoltre, quest’ultima disposizione riguarderebbe solo l’importo del contributo ex ante e non il principio stesso di versamento di un tale contributo. Detta interpretazione discenderebbe chiaramente dalla versione in lingua tedesca della succitata disposizione e sarebbe compatibile con le altre versioni linguistiche di quest’ultima. Prima di dichiarare che una fusione transfrontaliera doveva essere considerata costitutiva di un «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63, la Corte si sarebbe peraltro basata, al punto 47 della sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), sulla circostanza che, a seguito di un’operazione siffatta, l’ente interessato continuava a rientrare nell’ambito del meccanismo di risoluzione unico (MRU).

72      Il CRU e la Commissione sostengono che il secondo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

73      L’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63 prevede un metodo specifico di calcolo del contributo ex ante che deve essere applicato per l’ente neoinserito nella vigilanza solo per parte del periodo di contribuzione.

74      L’articolo 12, paragrafo 2, di tale regolamento delegato stabilisce che il cambiamento di status dell’ente, compreso l’ente di piccole dimensioni, nel corso del periodo di contribuzione non incide sul contributo ex ante che l’ente è tenuto a versare nell’anno in questione.

75      Dopo aver esposto, al punto 77 della sentenza impugnata, il testo di tali disposizioni, il Tribunale ha citato, ai punti da 80 a 83 di detta sentenza, un’ampia parte dei punti da 35 a 48 della sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967). Su tale fondamento, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 84 e 87 della sentenza impugnata, che, per le stesse ragioni accolte dalla Corte nella sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), la revoca dell’autorizzazione di un ente creditizio da parte della BCE deve essere considerata un cambiamento di status del genere, anche qualora tale revoca comporti che l’ente di cui trattasi non rientri più nel MRU.

76      Al riguardo, occorre ricordare che la Corte ha dichiarato che l’espressione «cambiamento di status», impiegata all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, può includere qualsiasi tipo di cambiamento nella situazione di diritto o di fatto di un ente che possa incidere sull’applicazione di tale disposizione (sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 35).

77      Il contesto nel quale si inserisce tale disposizione implica, inoltre, che un’operazione che costituisce un cambiamento di status, ai sensi di detta disposizione, non beneficia, in linea di principio, del calcolo del contributo al pro rata temporis previsto all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, atteso che quest’ultima disposizione deve essere interpretata restrittivamente (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punti 39 e 40).

78      La Corte ha inoltre precisato che, se le autorità di risoluzione nazionali dovessero tenere conto dei mutamenti occorsi nella situazione giuridica e finanziaria degli enti durante l’esercizio di cui trattasi, difficilmente esse potrebbero effettuare un calcolo attendibile dei contributi ordinari dovuti nel corso dell’anno successivo e, di conseguenza, realizzare l’obiettivo consistente nel raggiungere, entro il 31 dicembre 2024, almeno l’1% dell’ammontare dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 43).

79      La Corte ha dedotto da tali elementi che la nozione di «cambiamento di status», di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, deve essere intesa estensivamente nel senso che essa comprende, tra l’altro, una fusione per incorporazione transfrontaliera che ha avuto luogo nel corso del periodo di contribuzione (sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International, C‑255/18, EU:C:2019:967, punto 44).

80      Dato che le considerazioni relative alla formulazione, al contesto e all’obiettivo dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 ricordate ai punti da 76 a 78 della presente sentenza sono rilevanti per quanto riguarda la perdita dell’autorizzazione di un ente creditizio nel corso di un determinato anno, il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 84 della sentenza impugnata, che le considerazioni in parola giustificavano che una siffatta perdita dell’autorizzazione fosse qualificata come «cambiamento di status» ai sensi di tale disposizione.

81      Allo stesso modo, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto respingendo, al punto 87 della sentenza impugnata, l’argomento dell’ABLV Bank secondo il quale la nozione di «cambiamento di status», ai sensi di detta disposizione, non riguarda i cambiamenti che comportano che un ente non rientri più, in futuro, nel MRU.

82      Infatti, va rilevato che la formulazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 non opera alcuna distinzione tra i cambiamenti di status degli enti a seconda che essi conducano o meno a far uscire l’ente interessato dal MRU.

83      La circostanza, invocata dall’ABLV Bank, che la versione in lingua tedesca di tale disposizione si riferisca unicamente all’importo del contributo ex ante è irrilevante al riguardo.

84      In tali circostanze, le considerazioni di cui al punto 47 della sentenza del 14 novembre 2019, State Street Bank International (C‑255/18, EU:C:2019:967), le quali, come indicato al punto 45 di tale sentenza, mirano soltanto a confermare l’interpretazione estensiva della nozione di «cambiamento di status» ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento 2015/63, la cui fondatezza era già stata accertata al punto 44 di detta sentenza, non possono essere interpretate nel senso che implicano che la Corte abbia inteso limitare la portata di detta interpretazione estensiva alle sole modifiche della situazione di un ente che non comportino l’uscita del medesimo dal MRU.

85      Peraltro, l’argomento dedotto dall’ABLV Bank secondo il quale le interpretazioni dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 e dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 accolte nella sentenza impugnata sarebbero contraddittorie deve essere respinto per i motivi esposti ai punti da 61 a 63 della presente sentenza.

86      Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul terzo motivo di impugnazione, vertente su un’erronea interpretazione dell’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361

–       Argomenti delle parti

87      Con il suo terzo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene, da un lato, che il Tribunale le ha erroneamente imposto di stabilire un collegamento tra l’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, fondandosi sull’idea errata secondo la quale una stessa espressione dovrebbe in linea di principio avere un significato diverso quando è utilizzata in due disposizioni distinte, a meno che non esista un collegamento specifico tra queste ultime.

88      Dall’altro lato, la contrapposizione, fatta propria dal Tribunale, tra l’interesse pubblico perseguito dai contributi ex ante e gli interessi più specifici dell’ente di cui trattasi tutelati dai contributi alle spese amministrative del CRU sarebbe manifestamente erronea. Sarebbe più pertinente tener conto del fatto che i contributi ex ante presentano un collegamento più stretto con l’ente interessato, dal momento che essi sarebbero collegati al profilo di rischio di tale ente.

89      Il CRU e la Commissione sostengono che il terzo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

90      L’articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento delegato 2017/2361 prevede un metodo di calcolo pro rata temporis del contributo individuale annuale alle spese amministrative del CRU laddove la qualificazione di un’entità o di un gruppo subisca talune modifiche nel corso dell’anno.

91      Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di «cambiamento di status», ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, non poteva essere intesa nel senso che essa riguardava unicamente i casi contemplati dall’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361, tenuto conto delle differenze di oggetto e di finalità tra tali due atti.

92      Alla luce delle considerazioni contenute nel succitato punto 86, risulta che l’argomento dell’ABLV Bank secondo il quale il Tribunale le avrebbe imposto, erroneamente, di stabilire un collegamento tra l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 e l’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 si basa su una lettura errata della sentenza impugnata, dal momento che il Tribunale non si è fondato, in tale punto, sull’assenza di un collegamento stabilito tra le due disposizioni in parola.

93      Inoltre, l’ABLV Bank non contesta la valutazione del Tribunale secondo la quale i contributi ex ante e i contributi alle spese amministrative del CRU non hanno lo stesso oggetto.

94      Poiché tale differenza di oggetto è sufficiente a giustificare che esse siano calcolate con metodi distinti e indipendenti, si deve ritenere che l’ABLV Bank non abbia dimostrato che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto rifiutando di prendere in considerazione l’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 ai fini dell’interpretazione dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

95      Pertanto, occorre respingere il terzo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul quarto motivo di impugnazione, vertente su un’interpretazione e su un’applicazione erronee della nozione di «arricchimento senza causa»

–       Argomenti delle parti

96      Con il suo quarto motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che i punti da 92 a 96 della sentenza impugnata si basano sull’idea errata secondo la quale l’applicazione della nozione di «arricchimento senza causa» implicherebbe l’esame della sola giustificazione iniziale del pagamento. Al contrario, occorrerebbe, in linea di principio, tener conto degli sviluppi intervenuti successivamente aventi conseguenze sulla regolarità di un pagamento, ragion per cui l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 esclude la presa in considerazione di taluni cambiamenti per ragioni di semplificazione amministrativa.

97      Il CRU e la Commissione sostengono che il quarto motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

98      Ai punti da 94 a 96 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i pagamenti di cui trattasi avevano come fondamenti giuridici l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63, fondamenti giuridici che escludono un rimborso parziale del contributo ex ante per il 2018 e la cui validità non era stata contestata dall’ABLV Bank.

99      Dunque, il Tribunale si è espressamente fondato, al fine di constatare l’esistenza di un fondamento giuridico per l’arricchimento del FRU derivante dalla percezione e dalla conservazione del contributo ex ante per il 2018 dell’ABLV Bank, sulla circostanza che le disposizioni rilevanti escludono il rimborso di tale contributo in caso di cambiamento di status dell’ente interessato nel corso del 2018.

100    Pertanto, non si può considerare che il Tribunale abbia ritenuto che un arricchimento senza causa potesse essere escluso per il solo fatto che la sua giustificazione iniziale era dimostrata, senza tener conto dell’esistenza di un fondamento giuridico per conservare gli importi in questione.

101    Ne consegue che il quarto motivo di impugnazione dedotto dall’ABLV Bank si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata.

102    Di conseguenza, occorre respingere tale motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul quinto motivo di impugnazione, vertente su un’omessa statuizione su un’eccezione di illegittimità

–       Argomenti delle parti

103    Con il suo quinto motivo di impugnazione, l’ABLV Bank afferma che il Tribunale ha omesso di pronunciarsi su un’eccezione di illegittimità sollevata al punto 40 della sua memoria di risposta ai quesiti del Tribunale, del 12 giugno 2020.

104    Il CRU e la Commissione sostengono che il quinto motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

105    Al punto 95 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che le memorie della ricorrente non contenevano, esplicitamente o implicitamente, alcuna eccezione di illegittimità relativa all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 12 del regolamento delegato 2015/63.

106    Nei limiti in cui l’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha in tal modo omesso di statuire su un’eccezione di illegittimità espressa al punto 40 della sua memoria del 12 giugno 2020, occorre ricordare, da un lato, che, in sede di impugnazione, il controllo della Corte è volto, in particolare, a verificare se il Tribunale abbia adeguatamente risposto a tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente e, dall’altro, che il motivo vertente sulla mancata risposta da parte del Tribunale ad argomenti dedotti in primo grado equivale, in sostanza, a dedurre una violazione dell’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, applicabile al Tribunale ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del medesimo Statuto, e dall’articolo 117 del regolamento di procedura del Tribunale (sentenza del 9 marzo 2017, Ellinikos Chrysos/Commissione, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

107    L’obbligo di motivazione non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra, in modo esaustivo e uno per uno, tutti i ragionamenti svolti dalle parti della controversia, e dunque la motivazione può essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali il Tribunale non ha accolto le loro tesi e alla Corte di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo (sentenza del 9 marzo 2017, Ellinikos Chrysos/Commissione, C‑100/16 P, EU:C:2017:194, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

108    Orbene, risulta che il Tribunale, al punto 95 della sentenza impugnata, ha considerato, implicitamente ma necessariamente, che il punto 40 della memoria del 12 giugno 2020 della ricorrente, il quale enuncia che sarebbe illegittimo accogliere l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento delegato 2105/63 proposta dal CRU, si riferiva all’interpretazione dell’articolo in parola e non alla sua validità, senza commettere, in tal modo, uno snaturamento della summenzionata memoria.

109    Pertanto, occorre respingere il quinto motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul sesto motivo di impugnazione, vertente su errori per quanto riguarda la presa in considerazione della decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del CRU

–       Argomenti delle parti

110    Con il suo sesto motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che l’applicazione della regola secondo cui una prassi non può modificare il contesto normativo vigente non è appropriata nel caso di specie. Infatti, mentre la decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del CRU avrebbe disposto il rimborso di contributi ex ante versati, sarebbe pacifico che un siffatto rimborso può essere contemplato solo quale risultato di un diritto garantito al beneficiario di tale rimborso, senza che possa essere ammessa una liberalità del CRU.

111    L’argomento accolto in subordine dal Tribunale relativamente alla decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del CRU sarebbe puramente semantico, atteso che un rimborso non cambia natura perché presentato come pagamento negativo o perché presuppone un’operazione matematica. Inoltre, sarebbe arbitrario operare una differenza tra una detrazione applicata all’importo di un contributo e un rimborso.

112    Il CRU e la Commissione sostengono che il sesto motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

113    Ai punti 98 e 99 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che gli argomenti dell’ABLV Bank diretti contro la decisione SRB/ES/SRF/2018/03 del CRU erano inoperanti, non potendo una mera prassi del CRU comportare una modifica del contenuto delle disposizioni legislative dell’Unione applicabili, prima di precisare, in subordine, ai punti da 100 a 102 della sentenza in parola, che tali argomenti erano infondati.

114    Occorre constatare che il Tribunale ha correttamente ricordato, al punto 98 della sentenza impugnata, che una mera prassi di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione non è tale da derogare alle norme ad essi imposte e a creare un precedente che essi siano tenuti a seguire (v., in tal senso, sentenze del 26 marzo 1996, Parlamento/Consiglio, C‑271/94, EU:C:1996:133, punto 24, e del 1° ottobre 2009, Commissione/Consiglio, C‑370/07, EU:C:2009:590, punto 54).

115    Ne consegue che, anche ipotizzando che il CRU abbia effettivamente ammesso, nella sua decisione SRB/ES/SRF/2018/03, la possibilità di procedere a taluni rimborsi di contributi ex ante, detta decisione non sarebbe idonea a rimettere in discussione l’interpretazione accolta dal Tribunale dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63.

116    La circostanza che il CRU non possa validamente concedere liberalità a enti creditizi è, in tale contesto, irrilevante, non potendosi presumere che il CRU, quando ha adottato la decisione SRB/ES/SRF/2018/03, si sia conformato a tale regola e abbia, inoltre, correttamente interpretato le norme di diritto derivato ad esso incombenti.

117    Ne consegue che l’argomento della ricorrente diretto contro i punti 98 e 99 della sentenza impugnata deve essere respinto in quanto infondato.

118    In tali circostanze, i punti da 100 a 102 di detta sentenza devono essere considerati ad abundantiam, il che implica che l’argomento diretto a contestare tali punti è inoperante (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2020, Dovgan/EUIPO, C‑142/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:487, punto 92 e giurisprudenza ivi citata).

119    Di conseguenza, occorre respingere il sesto motivo di impugnazione in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

 Sul settimo motivo di impugnazione, vertente su un’interpretazione erronea dell’articolo 17 del regolamento delegato 2015/63

–       Argomenti delle parti

120    Con il suo settimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che il ragionamento del Tribunale relativo all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63 è viziato da un errore di diritto, in quanto la possibilità di rivedere i contributi ex ante prevista da tale disposizione dimostra che l’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 operata dal Tribunale non è corretta.

121    Il CRU sostiene che il settimo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile o, in ogni caso, in quanto infondato. La Commissione sostiene che tale motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

122    Dopo aver ricordato, al punto 105 della sentenza impugnata, la formulazione dell’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 107 e 108 della summenzionata sentenza, che l’interpretazione di tali disposizioni proposta dalla ricorrente, secondo la quale qualsiasi contributo può costituire oggetto di successive correzioni, non era suffragata dalla loro formulazione e che il cambiamento di circostanze invocato dalla ricorrente non era comparabile alle rideterminazioni dei valori o alle revisioni contabili menzionate in dette disposizioni.

123    Risulta che, con il suo settimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank contesta al Tribunale non già di aver erroneamente disapplicato l’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, bensì di aver adottato un’interpretazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 incompatibile con tale articolo 17, paragrafi 3 e 4.

124    Orbene, per le ragioni esposte al punto 59 della presente sentenza, un siffatto argomento non può essere accolto.

125    Pertanto, senza che sia necessario valutare la ricevibilità del settimo motivo di impugnazione, occorre respingere quest’ultimo in quanto infondato.

 Sull’ottavo motivo di impugnazione, vertente su errori per quanto riguarda il regime degli impegni di pagamento irrevocabili

–       Argomenti delle parti

126    Con il suo ottavo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank ritiene che il Tribunale abbia snaturato il suo argomento, in quanto essa non avrebbe sostenuto, nelle sue memorie in primo grado, che i suoi contributi ex ante costituivano impegni di pagamento irrevocabili.

127    Orbene, l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 dimostrerebbe che devono essere effettuati calcoli quando un’entità lascia il FRU e, pertanto, che l’interpretazione del regolamento n. 806/2014 adottata dal Tribunale è errata.

128    Il CRU e la Commissione sostengono che l’ottavo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

129    L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 prevede che gli impegni di pagamento irrevocabili di un ente che non rientra più nell’ambito di applicazione del regolamento n. 806/2014 sono cancellati e che le garanzie a copertura di tali impegni sono restituite.

130    Il Tribunale ha precisato, al punto 111 della sentenza impugnata, che siffatti impegni hanno una natura diversa da quella dei contributi ex ante e sono, per tale ragione, assoggettati a un regime specifico che non può essere applicato, per analogia, a contributi come quelli versati dall’ABLV Bank.

131    Al riguardo, occorre rilevare, da un lato, che dai punti 110 e 111 di tale sentenza risulta che il Tribunale non ha ritenuto che la ricorrente avesse affermato che il suo contributo ex ante per il 2018 era costituito da impegni di pagamento irrevocabili.

132    Va, in particolare, sottolineato che il Tribunale ha espressamente respinto, al punto 111 di detta sentenza, la possibilità di applicare «per analogia» l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.

133    Ne consegue che l’argomento vertente sullo snaturamento delle memorie in primo grado dell’ABLV Bank deve essere respinto in quanto infondato.

134    Dall’altro lato, è vero che la ricorrente sostiene, correttamente, che l’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81 implica che l’uscita di un ente dall’ambito del MRU può comportare l’adozione, da parte del CRU, di talune misure relative ai contributi ex ante versati dal detto ente. Tuttavia, essa non critica affatto le valutazioni del Tribunale relative alle differenze che distinguono gli impegni di pagamento irrevocabili dagli altri contributi ex ante e insiste, al contrario, sulla realtà di tali differenze.

135    L’argomento della ricorrente non può, in tali circostanze, consentire di affermare che il punto 111 della sentenza impugnata sia viziato da un errore di diritto.

136    Pertanto, occorre respingere tale motivo in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

 Sul nono motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto e sull’omessa statuizione per quanto concerne i contributi ex ante per il 2015

–       Argomenti delle parti

137    Con il suo nono motivo di impugnazione, l’ABLV Bank censura diversi errori in cui sarebbe incorso il Tribunale nel pronunciarsi sull’argomento della ricorrente relativo ai contributi ex ante per il 2015.

138    In primo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente assimilato tali contributi ai contributi successivi, mentre i contributi ex ante per il 2015 sono conservati in compartimenti destinati fino alla loro restituzione agli enti interessati.

139    In secondo luogo, il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81.

140    Infatti, esso non avrebbe tenuto conto del fatto che tale disposizione non ha previsto che la restituzione dei contributi di cui trattasi debba essere effettuata progressivamente su un periodo di otto anni. In tale contesto, l’esclusione dal beneficio di un rimborso degli enti che non sono più chiamati a versare contributi ex ante non sarebbe ammissibile, dal momento che la loro situazione al riguardo risulterebbe dal ritardo ingiustificato del rimborso previsto. L’assenza di un calcolo destinato a regolare la situazione di siffatti enti sarebbe sorprendente, dato che un calcolo sarebbe previsto, in una situazione del genere, all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2015/81.

141    In terzo luogo, il Tribunale avrebbe erroneamente fatto riferimento all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, mentre i contributi ex ante per il 2015 non sarebbero stati riscossi in forza di detto regolamento e le norme applicabili a tale tipo di contributi non comprenderebbero disposizioni comparabili.

142    In quarto luogo, la posizione assunta dal Tribunale in sede di esame della ricevibilità del ricorso contraddirebbe quella adottata in sede di valutazione di merito relativa ai contributi ex ante per il 2015.

143    In quinto luogo, il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere che, riferendosi all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, esso ammette che la questione dei cambiamenti sopravvenuti nel corso dell’anno è rilevante.

144    Il CRU e la Commissione sostengono che il nono motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

145    Dopo aver ricordato, ai punti 115 e 116 della sentenza impugnata, che i contributi ex ante per il 2015 sono stati raccolti dagli Stati membri e poi trasferiti al CRU, il Tribunale ha anzitutto ritenuto, al punto 117 della succitata sentenza, che tali contributi, dopo il loro trasferimento, fossero stati fatti confluire in modo fungibile nel FRU con gli altri contributi ex ante.

146    Il Tribunale ha poi affermato, ai punti da 119 a 127 di detta sentenza, che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 non poteva fungere da base per la domanda di rimborso formulata dalla ricorrente. Il medesimo ha rilevato, al riguardo, che la disposizione in parola non istituisce un diritto a ottenere un rimborso e che essa precisa unicamente il metodo che il CRU deve seguire per tener conto, in sede di calcolo dei contributi ex ante, dei contributi ex ante per il 2015 che gli sono stati trasferiti dagli Stati membri.

147    Infine, il Tribunale ha ritenuto, al punto 128 della medesima sentenza, che i contributi ex ante per il 2015 fossero ormai disciplinati, alla stessa stregua degli altri contributi, dall’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014.

148    A questo proposito, si deve constatare, in primo luogo, che l’argomento dell’ABLV Bank non consente di dimostrare che l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 accolta dal Tribunale ai punti da 120 a 127 della sentenza impugnata sia viziata da un errore di diritto.

149    Detta disposizione stabilisce che, nel periodo iniziale il CRU tiene conto, nel calcolare i contributi ex ante di ciascun ente, dei contributi ex ante raccolti dagli Stati membri trasferiti al FRU, detraendoli dall’importo dovuto da tale ente.

150    Come rilevato dal Tribunale ai punti da 120 a 122 della sentenza impugnata, tanto dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 quanto dall’oggetto di tale regolamento di esecuzione, che consiste nel precisare le condizioni di calcolo dei contributi ex ante al FRU di ciascun ente, risulta che la disposizione in parola non può essere interpretata nel senso che essa istituisce un diritto di ciascun ente al rimborso dell’importo dei contributi ex ante raccolti dagli Stati membri che sono stati trasferiti al FRU. Detta disposizione si limita quindi a prevedere l’integrazione di un’operazione di detrazione di tali contributi nel metodo di calcolo dei contributi ex ante al FRU.

151    Pertanto, come sottolineato dal Tribunale al punto 123 della sentenza impugnata, un ente che non è più chiamato a versare contributi ex ante al FRU non può beneficiare di detta operazione di detrazione, poiché non gli viene più applicato tale metodo di calcolo.

152    Tale interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 non può essere considerata incompatibile con l’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, in quanto quest’ultima disposizione, che si riferisce al regime specifico degli impegni di pagamento irrevocabili, non ha né per oggetto né per effetto di precisare le norme applicabili ai contributi ex ante raccolti dagli Stati membri e trasferiti al FRU.

153    In secondo luogo, nei limiti in cui l’argomento dell’ABLV Bank deve essere inteso come volto a censurare l’irregolarità della prassi del CRU consistente nel procedere alla detrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 in modo progressivo nel corso del periodo iniziale previsto dal regolamento n. 806/2014, si deve constatare che una siffatta irregolarità, quand’anche accertata, avrebbe dovuto essere invocata avverso le decisioni che fissavano ogni anno i contributi ex ante, al fine di dimostrare che tali decisioni erano fondate su un metodo di calcolo contrario alla disposizione in parola.

154    Per contro, un argomento fondato sull’irregolarità di una siffatta prassi non è idoneo a dimostrare che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il CRU, al fine di conformarsi a detta disposizione, doveva procedere, in occasione dell’uscita di un ente dall’ambito del MRU, a un rimborso del contributo ex ante di tale ente raccolto da uno Stato membro che è stato trasferito al FRU, al di fuori di qualsiasi operazione di calcolo annuale dei contributi ex ante dovuti da detto ente.

155    Ne consegue che gli argomenti relativi all’irregolarità della prassi del CRU consistente nel procedere alla detrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 in modo progressivo nel corso del periodo iniziale previsto dal regolamento n. 806/2014 devono essere respinti in quanto inoperanti.

156    In terzo luogo, nei limiti in cui l’articolo 70, paragrafo 4, di tale regolamento riguarda «i contributi (...) debitamente percepiti» senza operare distinzioni tra i contributi ex ante direttamente riscossi dal CRU e i contributi ex ante trasferitigli dagli Stati membri, non si può ritenere che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 128 della sentenza impugnata, che tale disposizione si applica a tutti i suddetti contributi ex ante messi a disposizione del CRU.

157    In quarto luogo, gli argomenti dell’ABLV Bank vertenti su contraddizioni tra il ragionamento del Tribunale relativo ai contributi ex ante per il 2015 e altre parti della motivazione della sentenza impugnata devono essere considerati irricevibili, conformemente ai principi ricordati al punto 34 della presente sentenza, dal momento che la ricorrente non precisa chiaramente la natura delle contraddizioni dei punti della motivazione che intende invocare.

158    In quinto luogo, dato che dalle considerazioni che precedono risulta che il Tribunale ha validamente dichiarato, da un lato, che l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81 non prevede un diritto al rimborso dei contributi ex ante raccolti dagli Stati membri che sono stati trasferiti al FRU e, dall’altro, che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 era applicabile a tali contributi, risulta che la valutazione del Tribunale, esposta ai punti 117 e 128 della sentenza impugnata, valutazione secondo la quale non viene operata alcuna distinzione, nell’ambito del FRU, tra detti contributi e i contributi ex ante direttamente riscossi dal CRU non può essere considerata necessaria per giustificare la conclusione a cui è giunto il Tribunale al punto 129 della sentenza impugnata.

159    Poiché le considerazioni relative a tale valutazione devono, di conseguenza, essere considerate come svolte ad abundantiam, gli argomenti dell’ABLV Bank che contestano dette considerazioni devono essere respinti, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 118 della presente sentenza, in quanto inoperanti.

160    Alla luce di quanto precede, occorre respingere il nono motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile, in parte inoperante e in parte infondato.

 Sul decimo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto in sede di rigetto del sesto motivo dedotto in primo grado

–       Argomenti delle parti

161    Con il suo decimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che la valutazione del Tribunale, esposta ai punti 134 e seguenti della sentenza impugnata, secondo la quale la decisione controversa non viola i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento è viziata da un errore di diritto, in quanto, anche ipotizzando che l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 abbia il senso attribuitogli dal Tribunale, tale disposizione non può essere considerata chiara, in particolare a causa dell’esistenza di casi di rimborso dei contributi ex ante.

162    Il CRU sostiene che il decimo motivo di impugnazione deve essere respinto in quanto irricevibile o, in ogni caso, in quanto infondato. Anche ad avviso della Commissione tale motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

163    Ai punti da 136 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il CRU non avesse violato i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Il Tribunale ha motivato tale valutazione constatando che la decisione controversa era prevedibile, in quanto si basava sull’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014, articolo che costituisce una disposizione chiara e precisa che non contiene alcuna eccezione o attenuazione.

164    Detta valutazione del Tribunale non può essere considerata viziata da un errore di diritto dal momento che, come rilevato dal Tribunale al punto 136 della sentenza impugnata e come ricordato ai punti 54 e 55 della presente sentenza, dalla formulazione stessa dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 risulta che i contributi ex ante debitamente percepiti non possono essere rimborsati.

165    Inoltre, sebbene la ricorrente sostenga che il Tribunale ha omesso di tener conto di disposizioni di diritto dell’Unione ai sensi delle quali il CRU doveva, in talune situazioni, procedere al rimborso di contributi ex ante, va ricordato che dall’esame del primo motivo, del terzo motivo e dei motivi dal settimo al nono della presente impugnazione risulta che l’argomento dell’ABLV Bank relativo all’articolo 17, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2015/63, all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2015/81, nonché all’articolo 7 del regolamento delegato 2017/2361 non è idoneo a dimostrare l’esistenza di un siffatto obbligo di rimborso.

166    Pertanto, occorre respingere il decimo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sull’undicesimo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto in sede di rigetto del settimo motivo dedotto in primo grado

–       Argomenti delle parti

167    Con il suo undicesimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha adottato un’interpretazione «radicale ed estrema» delle disposizioni rilevanti, violando in tal modo il principio di proporzionalità. Il Tribunale avrebbe altresì considerato, erroneamente, che il CRU non dispone di alcun margine discrezionale.

168    Inoltre, l’ABLV Bank contesta il rigetto, da parte del Tribunale, al punto 152 della sentenza impugnata, dell’argomento sviluppato al punto 23 dell’atto introduttivo del giudizio, in quanto irricevibile. Essa sostiene che l’argomento in parola era sufficientemente preciso per essere ricevibile e non necessitava di un’analisi dettagliata dell’esempio addotto a suo sostegno.

169    Il CRU e la Commissione sostengono che l’undicesimo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

170    Ai punti da 142 a 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti relativi al principio di proporzionalità dedotti dalla ricorrente. In particolare, esso ha rilevato, al punto 147 di tale sentenza, da un lato, che il CRU non disponeva di alcun margine discrezionale in sede di applicazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 nonché dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 e, dall’altro, che l’ABLV Bank non aveva sollevato alcuna eccezione di illegittimità nei confronti di dette disposizioni.

171    Occorre anzitutto rilevare che dalle considerazioni relative all’esame del primo e del secondo motivo della presente impugnazione discende che il Tribunale ha correttamente dichiarato che il CRU era tenuto, in applicazione dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e dell’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, a respingere la domanda di rimborso presentata dalla ricorrente. Ne consegue, come affermato dal Tribunale al punto 147 della sentenza impugnata, che il CRU non disponeva, al riguardo, di alcun margine discrezionale.

172    In tali circostanze, il Tribunale poteva legittimamente considerare, ai punti 147 e 148 della sentenza impugnata, che l’assenza di margine discrezionale del CRU comporta che non poteva essergli validamente addebitato di aver violato il principio di proporzionalità respingendo detta domanda, salvo far valere che le disposizioni che lo obbligavano a statuire in tal senso erano invalide a causa della loro incompatibilità con il principio in parola.

173    Orbene, dal rigetto del quinto motivo della presente impugnazione emerge che il Tribunale non ha snaturato le memorie di primo grado nel considerare che la ricorrente non aveva sollevato una siffatta eccezione di illegittimità.

174    Pertanto, risulta che la motivazione su cui il Tribunale si fonda al punto 147 della sentenza impugnata era sufficiente a giustificare il rigetto del settimo motivo dedotto in primo grado.

175    Di conseguenza, gli argomenti dell’ABLV Bank diretti a contestare altri elementi della motivazione del Tribunale relativi al rigetto di tale settimo motivo devono essere considerati inoperanti, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 118 della presente sentenza.

176    Ne consegue che occorre respingere l’undicesimo motivo di impugnazione in quanto in parte inoperante e in parte infondato.

 Sul dodicesimo motivo di impugnazione, vertente su errori di diritto in sede di rigetto dell’ottavo e del nono motivo dedotti in primo grado

–       Argomenti delle parti

177    Con il dodicesimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha applicato erroneamente l’adagio nemo auditur.

178    Infatti, al fine di applicare tale adagio, occorrerebbe non già determinare se l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63 siano stati correttamente interpretati dal CRU, bensì valutare se tale organismo avesse creato esso stesso illegittimamente le condizioni dal medesimo successivamente invocate. Orbene, ciò si sarebbe verificato nel caso di specie, dal momento che la perdita dell’autorizzazione della ricorrente sarebbe la conseguenza inevitabile della decisione SRB/EES/2018/09 del CRU, la quale sarebbe andata oltre la competenza di quest’ultimo e sarebbe stata illegittima. Il CRU non potrebbe far valere il mancato annullamento di tale decisione, poiché sostiene che le sue decisioni del 23 febbraio 2018 non sono soggette a un controllo giurisdizionale.

179    Inoltre, la valutazione di cui al punto 172 della sentenza impugnata, secondo la quale le condotte illecite del CRU non rimettono in discussione la legittimità della decisione controversa equivarrebbe a negare una qualsivoglia portata all’adagio nemo auditur.

180    Oltre a ciò, il Tribunale non avrebbe risposto al nono motivo dedotto in primo grado, motivo che riguardava il carattere contraddittorio del comportamento consistente nell’escludere un ente da un regime a copertura dei rischi, mantenendo al contempo il contributo determinato in funzione del profilo di rischio di tale ente.

181    Il CRU e la Commissione sostengono che il dodicesimo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

182    Al punto 170 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che nessun comportamento illecito potesse essere imputato al CRU nel caso di specie, in quanto quest’ultimo aveva applicato correttamente l’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63. Il Tribunale ha aggiunto, al punto 171 di tale sentenza, che la decisione SRB/EES/2018/09 del CRU non era oggetto del ricorso di primo grado e non poteva dunque dimostrare un comportamento illecito del CRU. Inoltre, al punto 172 di detta sentenza, il Tribunale ha considerato che il motivo riguardante un presunto comportamento contraddittorio da parte del CRU era inoperante in quanto non era diretto a rimettere in discussione la legittimità della decisione controversa.

183    Per quanto riguarda, in primo luogo, la valutazione effettuata dal Tribunale sulla fondatezza dell’ottavo motivo dedotto in primo grado dall’ABLV Bank, si deve certamente constatare che, nei limiti in cui, con tale motivo, la ricorrente intendeva far valere la presunta irregolarità della decisione SRB/EES/2018/09 del CRU, le considerazioni svolte al punto 170 della sentenza impugnata, relative alla conformità della decisione controversa all’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 e all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento delegato 2015/63, erano irrilevanti.

184    Per contro, come rilevato dal Tribunale al punto 171 della sentenza impugnata, non si può presumere, ai fini dell’applicazione dell’adagio nemo auditur, che la decisione SRB/EES/2018/09 del CRU fosse irregolare, sebbene quest’ultima non sia stata oggetto di un ricorso di annullamento.

185    La circostanza, invocata dall’ABLV Bank, che il CRU ritenga che tale decisione non costituisca un atto arrecante pregiudizio è irrilevante. Infatti, dal punto 66 della sentenza del 6 maggio 2021, ABLV Bank e a./BCE (C‑551/19 P e C‑552/19 P, EU:C:2021:369), emerge che il risultato finale della procedura di risoluzione, nel corso della quale è stata adottata la decisione SRB/EES/2018/09 del CRU, avrebbe potuto essere sottoposto a sindacato giurisdizionale.

186    Per quanto riguarda, in secondo luogo, il nono motivo dedotto in primo grado dall’ABLV Bank, occorre sottolineare che l’argomento relativo all’omessa statuizione su tale motivo di ricorso deve essere respinto, poiché il Tribunale ha esplicitamente respinto detto motivo al punto 172 della sentenza impugnata.

187    Inoltre, dato che il punto in parola riguarda un motivo di ricorso vertente non già sulla violazione dell’adagio nemo auditur bensì su un presunto comportamento contraddittorio del CRU, la censura secondo la quale in detto punto il Tribunale avrebbe erroneamente applicato tale adagio non può essere accolta.

188    Di conseguenza, occorre respingere il dodicesimo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sul tredicesimo motivo di impugnazione, vertente su errori per quanto riguarda il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa

–       Argomenti delle parti

189    Con il tredicesimo motivo di impugnazione, l’ABLV Bank sostiene che il Tribunale ha travisato la portata dell’obbligo di motivazione nel considerare che il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa poteva essere dedotto dalla presentazione di un ricorso e dal fatto che il Tribunale ha ritenuto di essere in grado di statuire.

190    L’insufficienza della motivazione della decisione controversa sarebbe dimostrata dall’invocazione a più riprese, da parte del Tribunale, di elementi estranei alla decisione in parola e dai quesiti posti da quest’ultimo nel corso del procedimento. In particolare, l’asserita chiarezza dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento n. 806/2014 sarebbe contraddetta dal riferimento, in uno di detti quesiti, a un «rimborso» e dal fatto che il Tribunale non ha ritenuto di potersi basare sulla formulazione di tale disposizione.

191    Il CRU e la Commissione sostengono che il tredicesimo motivo di impugnazione è infondato.

–       Giudizio della Corte

192    Al punto 178 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che il CRU avesse specificato, nella motivazione della decisione controversa, gli elementi di fatto e di diritto di primaria importanza. Il Tribunale ha altresì constatato che la decisione in parola aveva consentito all’ABLV Bank di conoscere le giustificazioni di detta decisione e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di quest’ultima.

193    Come rilevato dal Tribunale al punto 176 della sentenza impugnata, da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, pur se la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, onde consentire all’interessato di conoscere le ragioni dei provvedimenti adottati e al giudice competente di esercitare il suo controllo, una siffatta motivazione, tuttavia, deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e al contesto in cui è stato adottato. In tale ottica, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’adeguatezza della motivazione dev’essere valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi e, in particolare, in funzione dell’interesse che i destinatari dell’atto possono avere a ricevere spiegazioni (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, punto 122 e giurisprudenza ivi citata).

194    È giocoforza constatare che il Tribunale ha applicato, al punto 178 della sentenza impugnata, i criteri tratti da tale giurisprudenza costante per valutare il carattere sufficientemente motivato della decisione controversa. In particolare, il Tribunale ha correttamente tenuto conto del fatto che la motivazione di tale decisione avesse consentito alla ricorrente di difendere i propri diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detta decisione.

195    Inoltre, poiché, conformemente a tale giurisprudenza costante, non è affatto necessario che la motivazione di una decisione sia esaustiva, la circostanza che il Tribunale abbia tenuto conto, nel suo ragionamento, degli elementi che illustravano tale motivazione e che abbia condotto un’istruttoria destinata a chiarire detta motivazione non è idonea a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale enunciata al punto 178 della sentenza impugnata.

196    Pertanto, occorre respingere il tredicesimo motivo di impugnazione in quanto infondato.

 Sulle spese

197    A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

198    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

199    Poiché il CRU e la Commissione ne hanno fatto domanda, l’ABLV Bank, rimasta soccombente, deve essere condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal CRU e dalla Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’ABLV Bank AS, in liquidazione, è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU) e dalla Commissione europea.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.