Ricorso proposto il 29 agosto 2023 – Sandhold / EUIPO – Grupo de Bodegas Vinartis (PATAPOUF)
(Causa T-540/23)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Sandhold BV (Leiden, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Spiegeler, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Grupo de Bodegas Vinartis, SA (Madrid, Spagna)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente il marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «PATAPOUF» – Domanda di registrazione n. 18 445 273
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 1° giugno 2023 nel procedimento R 2553/2022-2
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare l’EUIPO a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Sandhold B.V.;
condannare la Grupo de Bodegas Vinartis, S.A. a sopportare le proprie spese.
Motivi invocati
Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla definizione di «pubblico di riferimento» per il rischio di confusione;
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alla valutazione del rischio di confusione, poiché il convenuto si è rifiutato di procedere al confronto concettuale e non ha preso in considerazione l’elevata reputazione del prodotto associata al marchio anteriore.
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