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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) il 21 dicembre 2020 – B. / Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Causa C-696/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Naczelny Sąd Administracyjny

Parti

Ricorrente: B.

Resistente: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 41 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 1 (omissis) nonché il principio di neutralità e di proporzionalità, in una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostino all’applicazione di una disposizione nazionale come l’articolo 25, paragrafo 2, della legge dell’11 marzo 2004, relativa all’imposta sui beni e sui servizi (ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) (omissis), agli acquisti intracomunitari di un soggetto passivo,

–    qualora tale acquisto sia già stato assoggettato all’imposta nel territorio dello Stato membro di arrivo della spedizione da parte degli acquirenti dei beni di tale soggetto passivo;

–    allorché sia accertato che la condotta del soggetto passivo non si iscrive in una frode fiscale, ma costituisce la conseguenza di una errata individuazione delle cessioni nelle operazioni a catena e che il numero di identificazione IVA polacco è stato da esso indicato ai fini di una cessione nazionale e non intracomunitaria.

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1 GU 2006, L 347, pag. 1.