Language of document : ECLI:EU:T:2002:273

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

14 novembre 2002 (1)

«Regime di associazione dei paesi e territori d'oltremare - Regolamento (CE) n. 465/2000 - Importazione di zucchero e di miscele di zucchero e cacao - Cumulo di origine CE/PTOM - Misura di salvaguardia - Ricorso di annullamento - Ricorso per risarcimento danni - Art. 109 della decisione PTOM - Principio di proporzionalità - Sviamento di potere»

Nelle cause riunite T-94/00, T-110/00 e T-159/00,

Rica Foods (Free Zone) NV, con sede in Oranjestad (Aruba), rappresentata dall'avv. G. van der Wal, avocat, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Free Trade Foods NV, con sede in Curaçao (Antille olandesi),

Suproco NV, con sede in Curaçao,

rappresentate dagli avv.ti M. Slotboom e J. Coumans, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrenti,

sostenute da

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dalle sig.re J. van Bakel e H. Sevenster, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra N. Díaz Abad, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nelle tre cause,

e da

Repubblica francese, rappresentata dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra L. Berheim, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente nelle cause T-94/00 e T-110/00,

aventi ad oggetto, da un lato, una domanda diretta all'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 29 febbraio 2000, n. 465, che istituisce misure di salvaguardia per le importazioni in provenienza dai paesi e territori d'oltremare di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39), nonché, dall'altro, una domanda di risarcimento danni,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, K. Lenaerts e J. Azizi, giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 14 marzo 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

     Organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

1.
    Con il regolamento (CE) 13 settembre 1999, n. 2038, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 252, pag. 1), il Consiglio ha proceduto alla codificazione del regolamento (CEE) 30 giugno 1981, n. 1785, che aveva istituito la detta organizzazione comune (GU L 177, pag. 4), in seguito alle numerose modifiche di quest'ultimo. Tale organizzazione ha lo scopo di regolamentare il mercato comunitario dello zucchero per aumentare l'occupazione e il tenore di vita dei produttori comunitari di zucchero.

2.
    Il sostegno alla produzione comunitaria mediante prezzi garantiti è limitato alle quote nazionali di produzione (quote A e B) assegnate dal Consiglio, nella fattispecie attraverso il regolamento n. 2038/1999, a ciascuno Stato membro, che le ripartisce poi tra i suoi produttori. Lo zucchero che rientra nella quota B (zucchero B) è soggetto ad un prelievo alla produzione maggiore rispetto a quello previsto per la quota A (zucchero A). Lo zucchero prodotto in eccedenza rispetto alle quote A e B è chiamato «zucchero C» e non può essere venduto all'interno della Comunità europea, salvo essere trasferito sulle quote A e B della stagione seguente.

3.
    Le esportazioni extracomunitarie beneficiano, ad eccezione dello zucchero C, di restituzioni all'esportazione, ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 2038/1999, le quali compensano la differenza tra il prezzo sul mercato comunitario e il prezzo sul mercato mondiale.

4.
    La quantità di zucchero che può beneficiare di una restituzione all'esportazione e l'importo totale annuale delle restituzioni sono regolati dagli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (in prosieguo: gli «accordi OMC»), dei quali la Comunità è parte [decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), GU L 336, pag. 1]. Al più tardi a partire dalla campagna 2000/2001, la quantità di zucchero esportata con restituzione e l'importo totale delle restituzioni dovevano essere limitati a 1 273 500 tonnellate e a euro 499,1 milioni, il che costituisce una diminuzione, rispettivamente, del 20 e del 36% rispetto alle cifre relative alla campagna 1994/1995.

Relazioni con i PTOM

5.
    In forza dell'art. 3, n. 1, lett. s), CE, l'azione della Comunità comporta l'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), «intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale».

6.
    Le Antille olandesi e Aruba fanno parte dei PTOM.

7.
    L'associazione di questi ultimi alla Comunità è disciplinata dalla parte quarta del Trattato CE.

8.
    Il Consiglio ha adottato, sulla base dell'art. 187 CE, numerose decisioni relative all'associazione dei PTOM alla Comunità. Così, il 25 luglio 1991, il Consiglio ha adottato la decisione 91/482/CEE (GU L 263, pag. 1), che, secondo l'art. 240, n. 1, della stessa, è applicabile per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° marzo 1990.

9.
    Diverse disposizioni della decisione 91/482 sono state modificate dalla decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482 (GU L 329, pag. 50; in prosieguo - considerata unitamente alla decisione 91/482 - : la «decisione PTOM»). Il 25 febbraio 2000, il Consiglio ha adottato la decisione 2000/169/CE, che proroga la decisione PTOM (GU L 55, pag. 67) fino al 28 febbraio 2001.

10.
    L'art. 101, n. 1, della decisione PTOM dispone quanto segue:

«I prodotti originari dei PTOM sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione da dazi all'importazione».

11.
    L'art. 102 della medesima decisione così prevede:

«[Fatto salvo l'art.] 108 ter, la Comunità non applica all'importazione dei prodotti originari dei PTOM né restrizioni quantitative, né misure di effetto equivalente».

12.
    L'art. 108, n. 1, primo trattino, della decisione PTOM rinvia all'allegato II della stessa (in prosieguo: l'«allegato II») per la definizione della nozione di prodotti originari e dei relativi metodi di cooperazione amministrativa. In forza dell'art. 1 del suddetto allegato, sono considerati originari dei PTOM, della Comunità o degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (in prosieguo: gli «Stati ACP») i prodotti ivi interamente ottenuti o sufficientemente trasformati.

13.
    L'art. 3, n. 3, dell'allegato II contiene un elenco di lavorazioni o trasformazioni considerate come insufficienti a conferire il carattere originario a prodotti provenienti, in particolare, dai PTOM.

14.
    L'art. 6, n. 2, dell'allegato II dispone tuttavia che: «[Q]uando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o negli Stati ACP costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nei PTOM, li si considera come interamente ottenuti nei PTOM». Si tratta delle regole dette «del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM».

15.
    In forza dell'art. 6, n. 4, dell'allegato II, tali regole del cumulo di origine CE/PTOM e ACP/PTOM si applicano a «qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata nei PTOM, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3».

16.
    La decisione 97/803 (v. supra, punto 9) ha, in particolare, inserito nella decisione PTOM l'art. 108 ter che, al n. 1, dispone quanto segue: «(...) il cumulo di origine ACP/PTOM di cui all'allegato II, articolo 6 è ammesso per un quantitativo annuo di 3 000 tonnellate di zucchero». La decisione 97/803 non ha peraltro limitato l'applicazione della regola del cumulo di origine CE/PTOM.

Misure di salvaguardia adottate nei confronti delle importazioni di zucchero e di miscele di zucchero e cacao con origine cumulata CE/PTOM

17.
    Il 15 novembre 1999, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 2423/1999, che istituisce misure di salvaguardia per lo zucchero del codice NC 1701 e per le miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 originari dei PTOM (GU L 294, pag. 11), sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM. Con questo regolamento, applicabile fino al 29 febbraio 2000, la Commissione ha assoggettato le importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM a un regime di prezzi minimi ed ha sottoposto le importazioni di miscele di zucchero e cacao (in prosieguo: le «miscele») originarie dei PTOM alla procedura di sorveglianza comunitaria secondo le modalità previste all'art. 308 quinquies del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

18.
    Il 29 febbraio 2000, la Commissione ha adottato, sempre sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, il regolamento (CE) n. 465/2000, che istituisce misure di salvaguardia per le importazione in provenienza dai PTOM di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM (GU L 56, pag. 39; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

19.
    Ai sensi dell'art. 1 del regolamento impugnato:

«Per i prodotti dei codici tariffari NC 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90, l'origine cumulata CE/PTOM di cui all'art. 6 dell'allegato II della decisione [PTOM] è ammessa per un quantitativo di 3 340 tonnellate di zucchero nel periodo di applicazione del presente regolamento.

Ai fini del rispetto del limite suddetto, per i prodotti diversi dallo zucchero come tale, viene preso in considerazione il tenore di zucchero del prodotto importato».

20.
    Secondo l'art. 2 del regolamento impugnato, l'importazione dei prodotti di cui all'art. 1 è subordinata al rilascio di un titolo d'importazione, il quale è rilasciato secondo le modalità previste negli artt. 2-6 del regolamento (CE) della Commissione 17 dicembre 1997, n. 2553, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM (GU L 349, pag. 26), che si applicano mutatis mutandis.

21.
    Infine, l'art. 3 prevede che il regolamento impugnato entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 1° marzo 2000, e si applica fino al 30 settembre 2000.

Procedimento

22.
    Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19, il 28 aprile e il 9 giugno 2000, le ricorrenti nelle cause T-94, T-110/00 e T-159/00, che sono imprese di trasformazione dello zucchero stabilite nei PTOM (Aruba e Antille olandesi), hanno proposto ricorsi aventi ad oggetto, da un lato, una domanda volta all'annullamento del regolamento impugnato e, dall'altra, una domanda di risarcimento danni.

23.
    Con atti separati, registrati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 22 e il 28 aprile 2000, le ricorrenti nelle cause T-94/00 e T-110/00 hanno anche introdotto una domanda volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato o qualsiasi altro provvedimento provvisorio idoneo a tutelare i loro interessi.

24.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale l'11 maggio e il 15 giugno 2000, il Regno di Spagna e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto, conformemente all'art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale, di intervenire nelle cause T-94/00 e T-110/00 a sostegno delle conclusioni, rispettivamente, della Commissione e delle ricorrenti. Queste istanze sono state accolte con ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 11 e 12 luglio 2000, nelle cause, rispettivamente, T-94/00 e T-110/00.

25.
    Con ordinanza 12 luglio 2000, cause riunite T-94/00 R e T-110/00 R, Rica Foods e Free Trade Foods/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Presidente del Tribunale, da un lato, ha disposto la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato nei confronti delle ricorrenti nelle cause T-94/00 R e T-110/00 R e, dall'altro, ha ordinato alla Commissione di determinare entro il limite di 4 995 tonnellate, la quantità di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM che poteva ancora essere importata nella Comunità fino al 30 settembre 2000 da ciascuna delle ricorrenti nel procedimento sommario, nonché le modalità a cui sarebbero state soggette le importazioni di tali prodotti.

26.
    Con atto separato registrato nella cancelleria del Tribunale il 14 luglio 2000, la ricorrente nella causa T-159/00 ha anch'essa introdotto una domanda diretta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato o qualsiasi altro provvedimento provvisorio idoneo a tutelare i suoi interessi.

27.
    Con ordinanza 8 agosto 2000, causa T-159/00 R, Suproco/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il presidente del Tribunale ha, da un lato, disposto la sospensione dell'esecuzione del regolamento impugnato nei confronti della ricorrente nella causa T-159/00 R e, dall'altro, ordinato alla Commissione di permettere alla ricorrente di importare 400 tonnellate di prodotti del settore dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM fino al 30 settembre 2000 e di determinare le modalità a cui sarebbero state soggette le importazioni di tali prodotti.

28.
    Il 10 agosto 2000 il Regno di Spagna ha depositato una memoria di intervento nelle cause T-94/00 e T-110/00, riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare osservazioni.

29.
    Lo stesso giorno il Regno di Spagna ha chiesto, in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura, di intervenire nella causa T-159/00 a sostegno delle conclusioni della Commissione. Questa istanza è stata accolta con ordinanza del presidente della Terza Sezione del Tribunale 22 settembre 2000.

30.
    Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale il 22 settembre 2000, la Repubblica francese ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause T-94/00 e T-110/00.

31.
    Il 6 ottobre 2000 il Regno dei Paesi Bassi ha depositato una memoria di intervento nelle cause T-94/00 e T-110/00, riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare osservazioni.

32.
    Con ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 16 ottobre 2000, la Repubblica francese è stata ammessa ad intervenire nelle cause T-94/00 e T-110/00. La Repubblica francese tuttavia non ha depositato alcuna memoria di intervento.

33.
    Con lettere, rispettivamente, del 16 e del 23 ottobre 2000, le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 hanno chiesto che a taluni elementi della loro replica nei confronti delle intervenienti fosse garantito un trattamento riservato.

34.
    Il 10 novembre 2000 il Regno di Spagna ha depositato una memoria di intervento nella causa T-159/00, riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare osservazioni.

35.
        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2000, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, in conformità all'art. 115 del regolamento di procedura, di intervenire nella causa T-159/00 a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

36.
    Con ordinanze del presidente della Terza Sezione del Tribunale 5 marzo 2001, sono state accolte la domanda di intervento del Regno dei Paesi Bassi nella causa T-159/00 e le richieste di un trattamento riservato formulate nelle cause T-110/00 e T-159/00.

37.
    Il Regno dei Paesi Bassi ha depositato, l'8 maggio 2001, una memoria di intervento nella causa T-159/00, riguardo alla quale le parti principali sono state invitate a presentare osservazioni.

38.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. A titolo di misure di organizzazione del procedimento, previste dall'art. 64 del regolamento di procedura, sono stati rivolti alle parti taluni quesiti scritti, ai quali esse hanno risposto entro i termini impartiti.

39.
    Le parti hanno svolto difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza che ha avuto luogo il 14 marzo 2002. All'udienza la ricorrente nella causa T-94/00 ha rinunciato all'eccezione d'illegittimità, che aveva sollevato nel suo ricorso, con riferimento al regolamento n. 2553/97.

40.
    Con lettere 26 marzo 2002 le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 hanno rinunciato al motivo vertente su una violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia (OMC-GATT 1994) concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 184; in prosieguo: l'«Accordo sulle misure di salvaguardia»), che esse avevano sollevato nei loro ricorsi. Inoltre, le stesse ricorrenti hanno rinunciato, per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione del principio di proporzionalità, all'argomento secondo cui il regolamento impugnato violerebbe tale principio, poiché non sarebbe destinato a far fronte, a titolo provvisorio e straordinario, a difficoltà eccezionali. Le stesse ricorrenti hanno anche rinunciato all'argomento vertente su una violazione del principio di proporzionalità sollevato nel contesto dell'eccezione d'illegittimità che esse avevano invocato nei confronti del regolamento n. 2553/97.

41.
    Dopo aver sentito le parti in proposito, il Tribunale ha disposto la riunione delle cause T-94/00, T-110/00 e T-159/00 ai fini della sentenza.

Conclusioni delle parti

42.
    Nella causa T-94/00, la ricorrente e il Regno dei Paesi Bassi chiedono che il Tribunale voglia:

-    annullare il regolamento impugnato;

-    dichiarare che la Comunità è responsabile dei danni subiti dalla ricorrente in ragione del fatto che dal 1° marzo 2000 l'importazione dei prodotti indicati nel regolamento impugnato è ostacolata o limitata, per effetto del regolamento impugnato, disporre altresì che le parti si accordino sulla portata di tali danni e che, in mancanza di un siffatto accordo, il procedimento venga riassunto entro i termini che il Tribunale vorrà fissare, al fine di determinare la portata dei danni; condannare comunque la Comunità al pagamento di una provvisionale ancora da determinarsi;

-    in subordine, condannare la Comunità a versare un'indennità che sarà determinata dal Tribunale in via equitativa, maggiorata dell'interesse dell'8% all'anno dalla data del presente ricorso fino al pagamento effettivo;

-    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

43.
    Nelle cause T-110/00 e T-159/00, le ricorrenti e il Regno dei Paesi Bassi chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare ricevibile il ricorso;

-    annullare il regolamento impugnato;

-    dichiarare che la Comunità è responsabile per i danni subiti dalle ricorrenti in seguito all'adozione del regolamento impugnato, disporre che le parti si accordino circa l'entità di tale danno e che, in mancanza di un accordo al riguardo, il procedimento sarà riassunto entro il termine che il Tribunale vorrà stabilire, al fine di determinare l'entità del danno, o quantomeno condannare la Comunità al pagamento del danno provvisoriamente valutato e ancora da precisare;

-    in subordine, condannare la Comunità al pagamento di un'indennità da determinarsi secondo equità dal Tribunale, oltre agli interessi al tasso applicabile, dalla data del presente ricorso fino al pagamento effettivo;

-    condannare la Commissione alle spese del procedimento.

44.
    La Commissione e il Regno di Spagna nelle cause T-94/00, T-110/00 e T-159/00 e la Repubblica francese nelle cause T-94/00 e T-110/00 concludono che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare le ricorrenti alle spese.

Domande d'annullamento

1. Sulla ricevibilità

45.
    La Commissione, sostenuta dal Regno di Spagna e dalla Repubblica francese, contesta la ricevibilità delle domande d'annullamento. Essa fa osservare che il regolamento impugnato non riguarda individualmente le ricorrenti ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE. Il regolamento impugnato non riguarderebbe le ricorrenti in ragione di qualità che sono loro proprie o di circostanze di fatto che le distinguono rispetto a tutte le altre imprese, presenti e future, produttrici di zucchero o di miscele nei PTOM (sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195, in particolare pag. 220; sentenza del Tribunale 14 settembre 1995, cause riunite T-480/93 e T-483/93, Antillean Rice Mills e a./ Commissione, Racc. pag. II-2305, punto 66).

46.
    A tal proposito, il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.

47.
    Si deve constatare che il regolamento impugnato ha una portata generale. La misura di salvaguardia contenuta nel regolamento impugnato si applica infatti a tutte le importazioni nella Comunità di zucchero, in quanto tale o in forma di miscela, con origine cumulata CE/PTOM.

48.
    Tuttavia, la portata generale del regolamento impugnato non esclude di per sé che esso possa riguardare direttamente e individualmente talune persone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 19; sentenze del Tribunale Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, punto 66, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 50).

49.
    Si deve constatare che le tre ricorrenti, che esportano verso la Comunità i prodotti previsti dal regolamento impugnato, sono direttamente interessate da quest'ultimo. Infatti, il regolamento impugnato non lascia alcun margine discrezionale alle autorità nazionali degli Stati membri incaricate della sua applicazione.

50.
    Per quanto riguarda poi la questione se le ricorrenti siano individualmente interessate dal regolamento impugnato, si deve ricordare che, perché una persona fisica o giuridica possa essere considerata come individualmente interessata da un atto di portata generale, occorre che essa sia colpita, dall'atto in questione, in ragione di certe sue qualità particolari o di circostanze di fatto che la distinguono da qualsiasi altro soggetto (sentenza Plaumann/Commissione, citata supra al punto 45; sentenza del Tribunale 17 gennaio 2002, causa T-47/00, Rica Foods/Commissione, Racc. pag. II-113, punto 38).

51.
    Le ricorrenti affermano che il regolamento impugnato le riguarda individualmente dal momento che la Commissione era giuridicamente obbligata ad esaminare la loro posizione particolare prima di adottare il regolamento impugnato (sentenza Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, punto 70).

52.
    La Commissione obietta che, nonostante tale obbligo, il regolamento impugnato non riguarda individualmente le ricorrenti. A tale proposito, essa sostiene che il regolamento impugnato non ha impedito alle ricorrenti di dare esecuzione - in tutto o in parte - a taluni contratti (sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 19). All'udienza, la Commissione ha fatto riferimento anche alla sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-451/98, Antillean Rice Mills/Consiglio (Racc. pag. I-8949).

53.
    In proposito si deve ricordare come il fatto che la Commissione abbia l'obbligo, in base a specifiche disposizioni, di tener conto delle conseguenze dell'atto ch'essa intende adottare sulla situazione di determinati singoli possa essere idoneo a differenziare la posizione di questi ultimi (sentenze della Corte 11 febbraio 1999, causa C-390/95 P, Antillean Rice Mills e a./Commissione, Racc. pag. I-769, punti 25-30, e Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52, punto 57; sentenze 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, punto 67, e Rica Foods/Commissione, citata supra al punto 50, punto 41).

54.
    A tale proposito, la Corte e il Tribunale hanno dichiarato che dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM risulta come la Commissione, allorché prevede di adottare misure di salvaguardia sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, debba, nei limiti in cui le circostanze della fattispecie non vi si oppongono, informarsi sulle ripercussioni negative che la sua decisione potrebbe provocare sull'economia del PTOM considerato, nonché nei confronti delle imprese interessate (sentenze 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53, punto 25, e 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, punto 70).

55.
    Poiché il regolamento impugnato è stato adottato in applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione doveva tenere conto delle conseguenze che le misure di salvaguardia progettate potevano avere per i PTOM interessati e per le imprese coinvolte.

56.
    Tuttavia, l'accertamento della sussistenza del suddetto obbligo non può essere sufficiente a stabilire che le imprese interessate da una misura di salvaguardia adottata sulla base dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM sono individualmente interessate dal provvedimento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52, punto 60). Affinché il loro ricorso sia ricevibile, le imprese interessate sono tenute a provare che la misura di salvaguardia le pregiudica in ragione di una circostanza di fatto che le distingue rispetto a qualsiasi altro soggetto (sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52, punto 62).

57.
    Dalla giurisprudenza risulta che le imprese in possesso di contratti già stipulati e la cui esecuzione, prevista durante il periodo di applicazione della misura di salvaguardia, era impedita in tutto o in parte da quest'ultima, sono individualmente interessate ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE (sentenze Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata supra al punto 52, punti 28, 31 e 32, e Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52, punto 61).

58.
    Le tre ricorrenti - che sono imprese interessate dal regolamento impugnato in quanto sono stabilite nei PTOM ed attive nel settore considerato dal regolamento impugnato - asseriscono che tale regolamento ha impedito loro di eseguire taluni contratti.

59.
    Su richiesta del Tribunale, la ricorrente nella causa T-94/00 ha prodotto, il 7 dicembre 2001, due contratti datati 2 dicembre 1999, il primo riguardante la fornitura di 6 000 tonnellate di zucchero per il periodo compreso tra il dicembre 1999 e il maggio 2000 e il secondo riguardante la fornitura di 12 000 tonnellate per il periodo compreso tra il gennaio e il dicembre 2000. Essa ha inoltre prodotto un contratto del 18 agosto 1999, avente ad oggetto la fornitura di 7500 tonnellate nel periodo compreso tra il gennaio e il giugno 2000.

60.
    La Commissione ritiene tuttavia che si tratti di contratti-quadro che non indicano alcuna data precisa di consegna. In mancanza di prova del fatto che specifici ordinativi non abbiano potuto essere eseguiti a causa del regolamento impugnato, la ricorrente non avrebbe dimostrato che il regolamento la riguardava individualmente.

61.
    Il Tribunale rileva che dai contratti prodotti dalla ricorrente nella causa T-94/00 risulta che essi riguardavano quantitativi determinati di zucchero da consegnare durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato, anche se il calendario di trasporto («shipping schedule») doveva ancora essere stabilito. Il contratto del 2 dicembre 1999 riguardante 12 000 tonnellate precisava che la fornitura doveva effettuarsi fino a concorrenza di 1 000 tonnellate al mese. Tale contratto avrebbe dovuto dunque dar luogo a una fornitura di 7 000 tonnellate nel periodo di applicazione del regolamento impugnato dal 1° marzo al 30 settembre 2000. Il contratto del 18 agosto 1999 vertente su 7 500 tonnellate precisava, a sua volta, che la consegna dei quantitativi sarebbe stata scaglionata, in parti uguali («spread evenly»), nel corso del periodo compreso tra il gennaio e il giugno 2000.

62.
    Alla luce di quanto precede, il Tribunale constata che i quantitativi di zucchero che la ricorrente nella causa T-94/00 era tenuta a consegnare in forza dei contratti menzionati supra, al punto 59, superavano di gran lunga il limite massimo di 3 340 tonnellate imposto dal regolamento impugnato per il periodo di applicazione di quest'ultimo.

63.
    Pertanto, il Tribunale ritiene che la ricorrente nella causa T-94/00 avesse concluso contratti la cui esecuzione è stata impedita, in tutto o in parte, dal regolamento impugnato.

64.
    La ricorrente nella causa T-110/00 ha allegato alla sua replica due contratti. L'uno, di durata indeterminata, reca la data del 1° ottobre 1998 e riguarda la vendita da parte della ricorrente di un quantitativo annuo minimo di 28 500 tonnellate di zucchero ad un'impresa stabilita in Germania. L'altro contratto, avente una durata minima di cinque anni, reca la data del 18 febbraio 2000 e riguarda la fornitura nella Comunità di un quantitativo annuo minimo di 24 000 tonnellate di zucchero.

65.
    Tale ricorrente dimostra per mezzo di polizze di carico allegate alla sua lettera 20 giugno 2000, depositata nel contesto del procedimento sommario, di aver spedito 2 500 tonnellate di zucchero nel marzo/aprile 2000 e che un titolo di importazione è stato rilasciato il 25 aprile 2000 per 236 tonnellate, mentre la domanda riguardava 2 500 tonnellate. A causa del regolamento impugnato, 2 264 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM provenienti dalla ricorrente sono in tal modo rimaste bloccate nei porti della Comunità.

66.
    La Commissione riconosce, al punto 18 del controricorso, che il regolamento impugnato ha impedito alla ricorrente di eseguire un contratto riguardante un quantitativo di zucchero pari a 2 500 tonnellate.

67.
    A parere del Tribunale, ne consegue che la ricorrente nella causa T-110/00 ha anch'essa concluso contratti la cui esecuzione è stata ostacolata, in tutto o in parte, dal regolamento impugnato.

68.
    La Commissione sottolinea tuttavia che l'impedimento subito dalla ricorrente nella causa T-110/00 per quanto riguarda l'esecuzione dei suoi contratti è stato solo temporaneo. Lo zucchero sarebbe una merce non rapidamente deperibile per cui le consegne avrebbero potuto essere effettuate dopo la data di scadenza del regolamento impugnato.

69.
    L'argomentazione della Commissione si fonda su un'erronea interpretazione della giurisprudenza citata supra al punto 57. Il carattere deperibile o meno dei prodotti colpiti da una misura di salvaguardia - che, per sua natura, ha carattere temporaneo - non è un elemento pertinente per valutare la ricevibilità di un ricorso d'annullamento proposto da un'impresa interessata contro una simile misura. D'altra parte si deve constatare che le misure di salvaguardia nelle cause che hanno dato origine alla sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata supra al punto 52, e alla sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, riguardavano anch'esse prodotti non rapidamente deperibili, vale a dire, rispettivamente, cotone e riso.

70.
    Il Tribunale rileva che la situazione della ricorrente nella causa T-110/00, Free Trade Foods/Commissione, è perfettamente comparabile a quella delle ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato ricevibile nella sentenza Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata supra al punto 52, e delle ricorrenti nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45. Essa deve pertanto esser considerata come individualmente interessata dal regolamento impugnato.

71.
    Infine, la ricorrente nella causa T-159/00 ha prodotto, su richiesta del Tribunale, un resoconto del 26 gennaio 2000, relativo a conversazioni telefoniche svoltesi tra la ricorrente e una società olandese, da cui risulta che la ricorrente si era impegnata a fornire annualmente, a partire dall'aprile/maggio 2000, 700 tonnellate di zucchero bianco in zollette, a tale società olandese, con il marchio di quest'ultima.

72.
    In una lettera della società olandese interessata, datata 30 maggio 2000, quest'ultima si lamenta presso la ricorrente dell'inadempimento dei suoi obblighi riguardanti la fornitura di zucchero bianco in zollette con il marchio summenzionato.

73.
    Dal momento che la lettera è stata inviata nel periodo di applicazione del regolamento impugnato, il Tribunale ritiene che si possa concludere che il regolamento impugnato ha impedito anche alla ricorrente nella causa T-159/00 di eseguire almeno un contratto.

74.
    La Commissione ha tuttavia fatto osservare all'udienza che il resoconto 26 gennaio 2000 annunciava la conclusione di un formale contratto tra la ricorrente e la società olandese interessata nel corso della sesta settimana dell'anno 2000. Poiché la ricorrente nella causa T-159/00 non ha prodotto tale contratto e neppure un qualsiasi altro contratto formale, essa non avrebbe provato che il regolamento impugnato abbia impedito l'esecuzione di un contratto.

75.
    Tale argomento deve essere respinto. Dal resoconto delle conversazioni telefoniche in questione e dalla lettera 30 maggio 2000 risulta infatti che esisteva un accordo tra le due parti sulla fornitura di 700 tonnellate di zucchero, che non ha potuto essere onorato a causa del regolamento impugnato. Tali elementi di fatto sono idonei a differenziare la ricorrente nella causa T-159/00 ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE.

76.
    Infine, la Commissione ha fatto valere all'udienza che i tre ricorsi dovevano essere dichiarati irricevibili dal momento che le ricorrenti non si erano adoperate per ottenere titoli d'importazione prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato.

77.
    Nella sua sentenza Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52 (punto 65), la Corte ha dichiarato che la misura di salvaguardia controversa non aveva impedito alla ricorrente in quella causa di eseguire i contratti che essa aveva concluso prima dell'adozione delle misure di salvaguardia perché «[erano] trascorsi più di quindici giorni tra la firma dei contratti e l'entrata in vigore delle misure di salvaguardia» e la ricorrente, «che era al corrente dell'imminente adozione di tali misure, sarebbe stata perfettamente in grado, al fine di dare esecuzione ai contratti in corso, di fare tutto il necessario per ottenere i titoli d'importazione».

78.
    Il Tribunale ricorda che, conformemente all'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato, il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti previsti dal regolamento impugnato è disciplinato dagli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97, che si applicano mutatis mutandis.

79.
    Orbene, l'art. 6 del regolamento n. 2553/97 dispone quanto segue:

«I titoli d'importazione sono validi fino all'ultimo giorno del secondo mese che segue quello del rilascio».

80.
    Anche a voler supporre che le ricorrenti avessero conoscenza dell'imminente adozione del regolamento impugnato e del suo contenuto, l'ottenimento dei titoli d'importazione prima dell'entrata in vigore del regolamento impugnato non avrebbe permesso loro di eseguire tutti i loro obblighi contrattuali nel periodo di applicazione del regolamento impugnato, dal 1° marzo al 30 settembre 2000.

81.
    Il Tribunale ne deduce quindi che le ricorrenti nelle cause T-94/00, T-110/00 e T-159/00 sono individualmente interessate dal regolamento impugnato.

82.
    Pertanto, le domande d'annullamento nelle tre cause sono ricevibili.

2. Nel merito

83.
    Le ricorrenti deducono tre motivi comuni a sostegno dei loro ricorsi. Il primo verte su diverse violazioni dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Il secondo riguarda una violazione del principio di proporzionalità. Con il terzo si allega una violazione dello status preferenziale di cui godrebbero i PTOM in forza del Trattato CE.

84.
    La ricorrente nella causa T-94/00 deduce inoltre quattro ulteriori motivi, vale a dire un motivo vertente sulla violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia, un motivo vertente su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, un altro concernente uno sviamento di potere e un ultimo motivo riferito a una violazione dell'art. 253 CE.

85.
    Le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 sollevano, da parte loro, un'eccezione di illegittimità contro il regolamento n. 2553/97, a cui il regolamento impugnato fa rinvio.

Quanto al primo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM

Osservazioni preliminari

86.
    Il Tribunale ricorda che le istituzioni comunitarie dispongono di un ampio potere discrezionale per l'applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, che permette loro di adottare o autorizzare misure di salvaguardia quando ricorrano talune condizioni. In presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto o da sviamento di potere ovvero se le istituzioni comunitarie non abbiano palesemente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-110/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8763, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

87.
    Ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione «può» adottare misure di salvaguardia vuoi «qualora l'applicazione della [decisione PTOM] comporti turbative gravi in un settore dell'attività economica della Comunità o di uno o più Stati membri o ne comprometta la stabilità finanziaria con l'estero», vuoi qualora «sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità o di una sua regione». La Corte ha dichiarato, nella sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53 (punto 47), che, nella prima ipotesi, «l'esistenza di un nesso di causalità deve essere dimostrata poiché le misure di salvaguardia devono avere per oggetto di appianare o attenuare le difficoltà sopravvenute nel settore di cui trattasi» e che, «per contro, per quanto riguarda il secondo caso di specie, non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM».

88.
    La Commissione ha basato il regolamento impugnato sulla seconda ipotesi prevista dall'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, la Commissione ha adottato la misura di salvaguardia controversa in quanto «perman[evano] difficoltà che comport[avano] il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità» (settimo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

89.
    Il primo motivo è articolato, in sostanza, in due parti. Nell'ambito della prima parte, le ricorrenti sostengono che non esiste alcuna difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Nel contesto della seconda parte, esse sostengono che non c'è rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità e mettono in dubbio il nesso che esisterebbe tra le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, da un lato, e la situazione del mercato comunitario, dall'altro.

Quanto alla prima parte del motivo, relativa all'asserita inesistenza di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM

- Regolamento impugnato

90.
    Nel regolamento impugnato, la Commissione ha constatato diverse difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

91.
    Innanzi tutto essa rileva, al primo ‘considerando’, che «le importazioni di zucchero (codice NC 1701) e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 provenienti dai [PTOM] (...) registrano dal 1997 una fortissima progressione, soprattutto le importazioni di zucchero come tale con origine cumulata CE-PTOM». Essa chiarisce che «tali importazioni sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 tonnellate nel 1999».

92.
    Quindi, la Commissione spiega, al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato:

«Negli ultimi anni sono sorte difficoltà sul mercato dello zucchero comunitario, che è un mercato eccedentario. Il consumo di zucchero si mantiene ad un livello costante di [circa] 12,7 milioni di tonnellate. La produzione si colloca tra 16,7 e 17,8 milioni di tonnellate; pertanto qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato; per questo zucchero sono pagate restituzioni a carico del bilancio comunitario (ad oggi circa 520 EUR/t). Tuttavia, il volume delle esportazioni con beneficio di restituzioni sono limitate da[gli accordi OMC] e ridotte da 1 555 600 tonnellate nella campagna 1995/1996 a 1 273 500 tonnellate nella campagna 2000/2001».

93.
    Alla luce di tali argomenti delle ricorrenti, si deve anzitutto esaminare l'esattezza di alcuni elementi esposti dalla Commissione ai ‘considerando’ primo e quarto del regolamento impugnato e valutare se tali elementi dimostrino nel loro complesso l'esistenza di difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

- Sull'esattezza degli elementi esposti dalla Commissione ai ‘considerando’ primo e quarto del regolamento impugnato

94.
    Per quanto riguarda l'aumento delle importazioni constatato al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato, le ricorrenti osservano, in primo luogo, che nei PTOM la produzione di zucchero e di miscele con origine cumulata CE/PTOM è un'attività industriale piuttosto recente che si è sviluppata dopo che l'esportazione verso la Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM è stata resa praticamente impossibile dalla decisione 97/803 a partire dal 1° dicembre 1997. Esse spiegano che, dopo l'avvio di un'industria nascente («infant industry»), si osserva una crescita durante i primi anni d'attività fino a un determinato livello di redditività, dopo di che il volume si stabilizza. Quindi, le importazioni di zucchero e di miscele nella Comunità si sarebbero stabilizzate durante il secondo semestre del 1999. Pertanto, sarebbe fuorviante parlare di una forte progressione delle importazioni dei prodotti in questione.

95.
    A tale proposito, il Tribunale constata che dalle statistiche dell'Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat) presentate dalla Commissione risulta che, nel 1996, le importazioni di zucchero originarie dei PTOM erano di 2 251,1 tonnellate e che non c'era importazione di miscele originarie dei PTOM. Le ricorrenti non contestano che le 2 251,1 tonnellate di zucchero importate riguardassero zucchero con origine cumulata ACP/PTOM. Da un lato, esse non contestano la constatazione, contenuta nel regolamento impugnato, secondo cui nel 1996 non c'erano importazioni di zucchero nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM. D'altro lato, le ricorrenti ammettono esplicitamente che la produzione di zucchero con origine cumulata CE/PTOM è un'attività industriale che si è sviluppata quando la decisione 97/803 ha reso praticamente impossibile le esportazioni di zucchero con origine cumulata ACP/PTOM.

96.
    Inoltre, dalle statistiche di Eurostat risulta che, nel 1999, le importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM erano di 35 791,8 tonnellate mentre le importazioni di miscele erano di 12 420 tonnellate.

97.
    La Commissione ha dunque giustamente constatato al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato che le importazioni nella Comunità di zucchero del codice NC 1701 e di miscele di zucchero e cacao dei codici NC 1806 10 30 e 1806 10 90 in provenienza dei PTOM come tali, con origine cumulata CE/PTOM «sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 nel 1999». A prescindere dalla questione se tali importazioni provengano da un'industria nascente, si tratta, come giustamente rileva la Commissione, di una «fortissima progressione» (primo ‘considerando’ del regolamento impugnato).

98.
    Le ricorrenti contestano, in secondo luogo, l'affermazione contenuta al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato secondo cui le importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM comporterebbero l'esportazione con restituzione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario. Sul livello delle esportazioni potrebbero influire fattori diversi, quali modifiche del consumo a livello comunitario, cattivi raccolti nella Comunità, ecc. La ricorrente nella causa T-94/00 aggiunge che lo zucchero importato dai PTOM con origine cumulata CE/PTOM non può beneficiare di restituzioni all'esportazione di caso di riesportazione. Di conseguenza, tutto lo zucchero PTOM sarebbe venduto sul mercato europeo e non sarebbe nuovamente esportato.

99.
    A tale proposito, il Tribunale rileva innanzi tutto che le ricorrenti riconoscono come il mercato comunitario dello zucchero sia eccedentario. La produzione comunitaria degli zuccheri A e B, vale a dire lo zucchero che può essere venduto sul mercato comunitario e che beneficia di una restituzione all'esportazione, già supera il consumo comunitario di zucchero. Le ricorrenti sottolineano esclusivamente che la situazione eccedentaria del mercato comunitario dello zucchero è strutturale e esiste già da decenni (v. infra, punto 112).

100.
    Inoltre, come ha sottolineato la Corte nella sentenza 8 febbraio 2000, causa C-17/98, Emesa Sugar (Racc. pag. I-675, punto 56), la Comunità ha l'obbligo di importare un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi, in forza degli accordi OMC.

101.
    Pertanto, se la produzione di zucchero comunitario non viene ridotta, ogni importazione supplementare di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM aumenterà l'eccedenza di zucchero sul mercato comunitario e provocherà un aumento delle esportazioni sovvenzionate (v. sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100, punto 56).

102.
    Il Tribunale rileva quindi che la Commissione ha potuto giustamente ritenere, al quarto ‘considerando’ del regolamento impugnato, che «qualsiasi importazione di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un corrispondente quantitativo di zucchero comunitario che non può essere smaltito su tale mercato».

103.
    Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente nella causa T-94/00, la Commissione non sostiene, nel regolamento impugnato, che lo zucchero importato nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM è riesportato. Tuttavia, lo zucchero con origine cumulata CE/PTOM importato nella Comunità si sostituisce allo zucchero comunitario. Orbene, una diminuzione della domanda per lo zucchero comunitario condurrà, vista l'eccedenza di produzione, a un aumento delle esportazioni sovvenzionate.

104.
    In terzo luogo, la ricorrente nella causa T-94/00 rileva che risulta dalla nota in calce all'«elenco CXL - Comunità europee» allegato agli accordi OMC, che le esportazioni dalla Comunità di quantitativi equivalenti a quelli delle importazioni preferenziali di zucchero originario degli Stati ACP e dell'India non sono prese in considerazione nel calcolo del massimale delle esportazioni sovvenzionate. Secondo la ricorrente, le importazioni di zucchero originario dei PTOM dovrebbero essere considerate come importazioni preferenziali allo stesso titolo delle importazioni provenienti dagli Stati ACP e dall'India. La Commissione non sarebbe quindi legittimata a fondarsi su obblighi nascenti dagli accordi OMC per limitare le importazioni di zucchero nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

105.
    Il Tribunale giudica che tale argomento debba essere respinto. Infatti, contrariamente a quanto previsto per le importazioni di zucchero originario degli Stati ACP e dell'India, l'elenco CXL non prevede eccezioni per le importazioni di zucchero provenienti dai PTOM. Dal momento che le importazioni nella Comunità dello zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM comportano la destinazione all'esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario, tali importazioni devono essere prese in considerazione per verificare se i massimali fissati nell'elenco CXL potranno essere rispettati. Per modificare la nota in calce all'elenco CXL in modo da ricomprendervi anche lo zucchero proveniente dai PTOM, dovrebbero essere intavolati negoziati in base all'art. XXVIII del GATT e la Comunità dovrebbe offrire compensazioni in cambio delle modifiche apportate a concessioni e impegni da essa stessa assunti.

106.
    Il Tribunale ritiene, alla luce di quanto esposto, che le ricorrenti non abbiano fornito elementi da cui sia possibile dedurre che la Commissione ha commesso errori di fatto o di diritto nei ‘considerando’ primo e quarto del regolamento impugnato.

    - In merito all'esistenza di difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM alla luce degli elementi esposti ai ‘considerando’ primo e quarto del regolamento impugnato

107.
    Le ricorrenti fanno valere che né l'aumento delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, né l'eccedenza di produzione, o gli obblighi derivanti dagli accordi OMC, costituiscono difficoltà, ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, che possano giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia.

108.
    Il Tribunale constata, in via preliminare, che la Commissione non ha mai preteso che ciascuna delle difficoltà che ha identificato potesse di per sé giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia. Al contrario, dal regolamento impugnato risulta che le difficoltà invocate dalla Commissione sono intimamente legate. Infatti, secondo la Commissione, la situazione eccedentaria del mercato fa sì che ogni ulteriore tonnellata importata condurrà a un aumento delle sovvenzioni all'esportazione, aumento che, a sua volta, potrà scontrarsi con i limiti previsti dagli accordi OMC.

109.
    Per quanto riguarda l'aumento delle importazioni, le ricorrenti ricordano che l'industria saccarifera nei PTOM è un'industria nascente. Le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele si sarebbero stabilizzate durante il secondo semestre del 1999 e non esisterebbe un rischio reale che tali importazioni aumentino ancora dopo il 1999. Pertanto, la progressione delle importazioni dopo il 1997 constatata al primo ‘considerando’ del regolamento impugnato non costituirebbe una difficoltà ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

110.
    A tale proposito, il Tribunale ricorda che le importazioni nella Comunità di zucchero e miscele in quanto tali, in regime di cumulo di origine CE/PTOM, hanno avuto una fortissima progressione. Esse sono passate da 0 tonnellate nel 1996 a oltre 48 000 tonnellate nel 1999 (v. supra, punti 95-97). Il fatto che l'aumento delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM sia imputabile alla circostanza che l'industria era nascente e non in piena maturità non è pertinente per valutare se le importazioni in questione costituissero, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, combinate con la situazione eccedentaria del mercato comunitario e agli obblighi nascenti dagli accordi OMC, «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

111.
    L'affermazione secondo cui le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele dai PTOM non rischiano di aumentare dopo il 1999 deve anch'essa essere respinta. A tale proposito, si deve ricordare che, già nel 1997, al momento dell'adozione della decisione 97/803 (v. supra, punto 9), la capacità di produzione di zucchero nei PTOM era valutata ad un livello da 100 000 a 150 000 tonnellate all'anno (v. sentenza del Tribunale 6 dicembre 2001, causa T-43/98, Emesa Sugar/Consiglio, Racc. pag. II-3519, punto 137).

112.
    Quanto all'eccedenza di produzione e agli obblighi nascenti dagli accordi OMC, le ricorrenti fanno osservare, da un lato, che l'eccedenza di produzione esiste da una trentina d'anni e, d'altro lato, che gli accordi OMC - che prevedono massimali per la sovvenzione delle esportazioni di zucchero - sono stati conclusi nel 1994. Non si tratterebbe dunque di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

113.
    Il Tribunale ricorda che il volume delle esportazioni di zucchero che possono beneficiare di sovvenzioni è stato ridotto dagli accordi OMC, in particolare dall'elenco CXL. Mentre, per la campagna 1995/1996, il volume delle esportazioni che potevano essere sovvenzionate era di 1 555 600 tonnellate, tale volume è stato ridotto a 1 273 500 tonnellate per la campagna 2000/2001.

114.
    Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario dello zucchero, ogni importazione supplementare di zucchero nella Comunità comporta la destinazione all'esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario (v. supra, punti 99-102). L'aumento delle importazioni di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM è dunque idoneo a causare difficoltà rispetto agli obblighi derivanti dagli accordi OMC.

115.
    Anche se il massimale per la campagna 2000/2001 era già noto dal 1994 e anche se la situazione eccedentaria del mercato comunitario esiste già da decenni, cionondimeno la Commissione ha potuto ragionevolmente considerare che la forte crescita delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM costituiva, nel contesto del mercato comunitario eccedentario, una «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, tanto più che il massimale previsto dagli accordi OMC rendeva già necessaria una riduzione sostanziale delle quote comunitarie di produzione per la campagna 2000/2001 (v. infra, punti 125-128).

116.
    Infine, le ricorrenti fanno osservare che, nel contesto del regime generoso di sovvenzioni all'esportazione e in considerazione della finalità delle disposizioni della parte quarta del Trattato, i quantitativi di zucchero importati dai PTOM non potrebbero essere considerati un «fattore di costo» per la Comunità. Secondo le ricorrenti, le importazioni di zucchero dei PTOM non sarebbero a carico del bilancio comunitario. Infatti, dal momento che tali importazioni comporterebbero la destinazione all'esportazione di un quantitativo corrispondente di zucchero comunitario, le restituzioni all'esportazione collegate a tali esportazioni sarebbero pagate dai produttori europei di barbabietola da zucchero, per il tramite del sistema di autofinanziamento, e quindi in definitiva dai consumatori europei. La ricorrente nella causa T-94/00 aggiunge che solo le restituzioni all'esportazione legate alle riesportazioni di zucchero preferenziale (v. supra, punto 104) sono a carico del bilancio del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e comportano conseguenze sul bilancio. Tuttavia, poiché lo zucchero importato nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM non è zucchero preferenziale, le importazioni di zucchero dai PTOM non avrebbero alcuna incidenza sul bilancio.

117.
    La ricorrente nella causa T-94/00 calcola che, anche se esistesse un nesso tra le 50 000 tonnellate di zucchero importato in regime di cumulo di origine ACP/PTOM e CE/PTOM nel 1999 e l'aumento corrispondente delle esportazioni sovvenzionate, le importazioni in questione avrebbero determinato spese sotto forma di restituzioni all'esportazione di euro 26 milioni (euro 520 x 50 000), una somma che rappresenterebbe solo lo 0,006% del bilancio FEAOG (o il 3,5% del bilancio FEAOG per le importazioni preferenziali di zucchero). Non si tratterebbe dunque di una situazione che avrebbe potuto giustificare l'adozione di una misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

118.
    Il Tribunale ricorda che le difficoltà richiamate nel regolamento impugnato sono la forte crescita delle importazioni di zucchero o di miscele, con origine cumulata CE/PTOM, la situazione eccedentaria del mercato dello zucchero comunitario, che ha dato luogo a esportazioni sovvenzionate, e gli obblighi nascenti dagli accordi OMC (v. supra, punti 90-92).

119.
    Orbene, vista la situazione eccedentaria del mercato comunitario, lo zucchero d'origine PTOM importato si sostituirà allo zucchero comunitario che, per mantenere l'equilibrio dell'organizzazione comune dei mercati, dovrà essere esportato.

120.
    Anche se le esportazioni di zucchero comunitario sono in gran parte finanziate dall'industria saccarifera comunitaria e quindi dal consumatore, il Tribunale constata che gli accordi OMC limitano le sovvenzioni all'esportazione, a prescindere dal fatto di stabilire chi in definitiva sopporti il costo di tali sovvenzioni, e che ogni importazione supplementare aggrava la situazione su un mercato già eccedentario.

121.
    Da quanto precede risulta che nessuno degli argomenti dedotti nel contesto della prima parte può essere accolto.

Quanto alla seconda parte del motivo relativa al deterioramento di un settore d'attività della Comunità, o ad un simile rischio, e sul nesso esistente tra le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e la situazione del mercato comunitario

122.
    Al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato la Commissione spiega:

«[Le] difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'[organizzazione comune dei mercati] dello zucchero. Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, che inizia il 1° luglio 2000, si prevede, sulla base delle stime più prudenti attualmente disponibili, di ridurre di 500 000 tonnellate le quote dei produttori comunitari. Ogni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito».

123.
    Le ricorrenti fanno valere che vi sarebbe deterioramento o minaccia di deterioramento ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM in caso di caduta dei prezzi sul mercato dello zucchero o in caso di radicale deterioramento della situazione nel settore dello zucchero che si tradurrebbe in perdite, licenziamenti, ecc. Tuttavia, l'industria saccarifera europea sarebbe in piena salute. I prezzi dello zucchero non sarebbero in ribasso.

124.
    Il Tribunale giudica che le circostanze a cui le ricorrenti si riferiscono sono tali da dimostrare che esiste un deterioramento o un pericolo di deterioramento di un settore d'attività della Comunità ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Tuttavia, una situazione in cui è necessaria una riduzione delle quote di produzione dei produttori comunitari rivela anch'essa un deterioramento di un settore di attività della Comunità. Infatti, una simile riduzione colpisce direttamente il reddito dei produttori comunitari.

125.
    Le ricorrenti contestano la necessità di ridurre le quote comunitarie di produzione di zucchero fino a concorrenza di 500 000 tonnellate a causa degli accordi OMC. Esse si riferiscono a un comunicato stampa della Commissione del 4 ottobre 2000 che menzionerebbe una riduzione di 115 000 tonnellate. Inoltre, l'effetto di una riduzione delle quote di produzione di 500 000 tonnellate e, a fortiori, di 115 000 tonnellate, sarebbe meno ingente di quello delle variazioni di volume (talvolta superiori al 15%) che si sarebbero già verificate naturalmente per quanto riguarda la produzione di zucchero di barbabietola nella Comunità nel periodo compreso tra il 1997/1998 e il 1999/2000. Infatti, la riduzione di produzione di 500 000 tonnellate suggerita dalla Commissione equivarrebbe approssimativamente al 3% della produzione comunitaria e delle superfici coltivate. Pur tenendo conto del fatto che, in realtà, si renderebbe necessaria solo una riduzione di 115 000 tonnellate, le ricorrenti sostengono che non si può ritenere che la riduzione delle quote di produzione abbia determinato un deterioramento o un pericolo di notevole deterioramento nel settore dello zucchero comunitario ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

126.
    A tale proposito, il Tribunale ricorda che la produzione comunitaria di zucchero supera il consumo di zucchero nella Comunità, indipendentemente dalle fluttuazioni annuali di tale produzione. Inoltre, come la Corte ha rilevato nella sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100 (punto 56), la Comunità è tenuta a «importare un determinato quantitativo di zucchero da paesi terzi, in forza degli accordi conclusi in seno all'[OMC]». A tutto ciò si aggiungono ancora «le importazioni di zucchero di canna provenienti dagli stati ACP per far fronte alla domanda specifica di tale prodotto» (sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100, punto 56).

127.
    Le ricorrenti non contestano il fatto che esiste un nesso tra il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, da un lato, e la riduzione delle quote comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato, dall'altro. Esse contestano tuttavia la cifra di 500 000 tonnellate indicata nel regolamento impugnato.

128.
    Orbene, dal regolamento (CE) della Commissione 29 settembre 2000, n. 2073, relativo alla riduzione, per la campagna di commercializzazione 2000/2001 e nel settore dello zucchero, del quantitativo garantito nel quadro del regime delle quote di produzione e dei fabbisogni massimi presunti di approvvigionamento delle raffinerie nell'ambito dei regimi di importazioni preferenziali (GU L 246, pag. 38), risulta che la Commissione ha effettivamente ridotto le quote di produzione per la campagna 2000/2001 di 478 277 tonnellate per gli zuccheri A e B. L'annunciata riduzione di 115 000 tonnellate, a cui si riferiscono le ricorrenti, riguarda una riduzione strutturale, e quindi non limitata ad una campagna particolare, richiamata dalla proposta della Commissione di un nuovo regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU 2001, C 29 E, pag. 315), presentata il 16 ottobre 2000. Tale adattamento strutturale proposto non dimostra tuttavia che non sarebbe stata necessaria una riduzione una tantum di circa 500 000 tonnellate per la campagna 2000/2001.

129.
    Le ricorrenti sostengono inoltre che il livello delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM è trascurabile ove si raffronti il volume delle importazioni di zucchero originario dei PTOM alla produzione comunitaria di zucchero e ai quantitativi di zucchero importati da taluni paesi terzi.

130.
    La ricorrente nella causa T-94/00 calcola che le importazioni di zucchero e di miscele con origine cumulata ACP/PTOM e CE/PTOM costituivano, nel 1999, lo 0,320% (codice NC 1701) e lo 0,102% (codice NC 1806) della produzione comunitaria. Le importazioni con origine cumulata CE/PTOM avrebbero raggiunto, nel 1999, 40 000 tonnellate, vale a dire meno di quanto un solo Stato ACP come le Barbados (49 300 tonnellate) può importare annualmente nella Comunità.

131.
    Questo argomento non può essere accolto. Il Tribunale ricorda, a tal proposito, che la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che la fortissima progressione delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM costituisse, nel contesto specifico del mercato comunitario dello zucchero eccedentario e degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, una «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM.

132.
    Orbene, tenendo conto degli obblighi nascenti dagli accordi OMC, che limitano le sovvenzioni all'esportazione, è ragionevole considerare che «[o]gni importazione supplementare di zucchero e di prodotti con un'elevata concentrazione di zucchero provenienti dai PTOM comporterà una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari e quindi una maggiore perdita di garanzia del loro reddito» (regolamento impugnato, quinto ‘considerando’). Il Tribunale sottolinea, a tal proposito, che le importazioni di zucchero o di miscele con origine cumulata CE/PTOM rappresentavano, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, circa il 10% della riduzione delle quote comunitarie di produzione annunciata nel regolamento impugnato, e che la capacità di produzione di zucchero nei PTOM raggiungeva un livello compreso tra 100 000 e 150 000 tonnellate all'anno (v. supra, punto 111).

133.
    La Corte ha già dichiarato che una riduzione della produzione comunitaria per far fronte ad un aumento delle importazioni di zucchero originario dei PTOM «[altera] l'organizzazione comune [dei mercati] dello zucchero, (...), e [sarebbe] (...) contraria agli obiettivi della politica agricola comune» (sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100, punto 56).

134.
    In tale contesto, la Commissione ha ragionevolmente potuto ritenere, al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato, che le accresciute importazioni di zucchero originario dei PTOM rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

135.
    La ricorrente nella causa T-94/00 afferma tuttavia che i massimali finanziari e quantitativi previsti dagli accordi OMC si applicano a partire da ciascuna campagna saccarifera. Nel contesto degli accordi OMC, la campagna saccarifera 2000/2001 durava dal 1° ottobre al 30 settembre per i massimali quantitativi e dal 1° luglio al 30 giugno per quelli finanziari. Pertanto, la Commissione avrebbe disposto, per il periodo che andava, rispettivamente, fino al 1° luglio 2000 o fino al 1° ottobre 2000, di un margine di manovra sufficiente alla luce dei limiti previsti dagli accordi OMC. La Comunità esporterebbe, infatti, meno zucchero con restituzioni di quanto le permetterebbero gli accordi OMC.

136.
    Tuttavia, la Commissione ha constatato quanto segue al sesto ‘considerando’ del regolamento impugnato:

«Le importazioni si effettuano in un periodo di circa tre mesi successivo alla domanda di rilascio dei titoli a causa della durata di validità di questi ultimi. Pertanto, ogni aumento delle importazioni, anche di quelle avvenute nei mesi precedenti l'inizio della campagna 2000/2001, condiziona la situazione del mercato nella stessa campagna e produce gli effetti negativi menzionati al quinto ‘considerando’».

137.
    E' necessario constatare che l'art. 6 del regolamento n. 2553/97, dichiarato applicabile mutatis mutandis dall'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato, limita a circa tre mesi la durata di validità dei titoli d'importazione per le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Pertanto, la Commissione ha ragionevolmente potuto ritenere che la misura di salvaguardia dovesse già entrare in vigore il 1° marzo 2000.

138.
    Inoltre, l'aumento delle esportazioni causato dalla crescita delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM avrebbe in ogni caso aumentato l'importo totale delle sovvenzioni all'esportazione che il bilancio comunitario avrebbe dovuto sopportare e il cui costo sarebbe stato indirettamente sopportato dai produttori comunitari, attraverso i prelievi alla produzione.

139.
    Anche se si ammettesse che gli accordi OMC offrivano ancora la possibilità di accogliere l'aumento delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM fino al 1° luglio 2000, cionondimeno la ricorrente nella causa T-94/00 non ha provato che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione quando ha ritenuto che l'aumento delle importazioni di zucchero o di miscele con origine cumulata CE/PTOM comportasse, già prima di quella data, il rischio di una destabilizzazione del settore dello zucchero comunitario.

140.
    La ricorrente nella causa T-94/00 calcola inoltre che la riduzione della produzione di 500 000 tonnellate all'anno annunciata al quinto ‘considerando’ del regolamento impugnato crea, al livello attuale dei prezzi sul mercato mondiale e delle restituzioni per tonnellata, una capacità di esportazione di circa 150 000 tonnellate, che è ampiamente sufficiente a permettere le importazioni di zucchero proveniente dai PTOM.

141.
    Tuttavia, il Tribunale giudica che la capacità a cui si riferisce la ricorrente deve permettere alla Comunità sia di contrastare un'evoluzione negativa dei prezzi sul mercato mondiale sia di rispettare gli obblighi derivanti dagli accordi OMC. Inoltre, sarebbe contrario agli obiettivi della politica agricola comune ridurre le quote comunitarie di produzione per consentire un aumento delle importazioni di zucchero (sentenza Emesa Sugar, citata supra al punto 100, punto 56).

142.
    In ogni caso, la ricorrente interessata non ha provato che la Commissione abbia effettuato una valutazione manifestamente errata degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento impugnato, quando ha ritenuto che la situazione del mercato comunitario dello zucchero, che già rendeva necessarie significative riduzioni di quote di produzione, rischiava di deteriorarsi ulteriormente a causa del forte aumento delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

143.
    Le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 ritengono inoltre di essere a conoscenza del fatto che un'importazione di 110 000 tonnellate di zucchero originario dei PTOM era già stata presa in considerazione quando è stato deciso di ridurre le quote di produzione di circa 500 000 tonnellate. La ricorrente nella causa T-94/00 segnala che la Commissione, nel suo bilancio finanziario UE dello zucchero («EU sugar balance sheet») per la campagna 1999/2000, ha tenuto conto delle importazioni di zucchero originario dei PTOM pari a 110 000 tonnellate. Sarebbe quindi fuorviante da parte della Commissione suggerire, al quinto ‘considerando’, che l'importazione di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM «comporter[ebbe] una riduzione più importante delle quote dei produttori comunitari» oltre alla riduzione di 500 000 tonnellate annunciata nel regolamento impugnato.

144.
    Il Tribunale ritiene che le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 non deducano alcun elemento di prova a sostegno del loro ultimo argomento, che deve quindi essere respinto. Il riferimento compiuto dalla ricorrente nella causa T-94/00 alla pianificazione per la campagna 1999/2000 è privo di pertinenza poiché il regolamento impugnato si riferisce esclusivamente alle quote di produzione per la campagna 2000/2001, che dovranno essere ridotte. Inoltre, anche se, nel 1999, la Commissione aveva ancora tenuto conto, per la campagna 1999/2000, di un'importazione di 110 000 tonnellate di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM, tale circostanza non proverebbe che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione quando ha ritenuto, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, nel febbraio 2000, che fossero subentrate difficoltà che rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati delle zucchero e che giustificavano l'adozione di una misura di salvaguardia.

145.
    La ricorrente nella causa T-94/00 fa ancora osservare che l'importazione dello zucchero non preferenziale in prodotti trasformati ammonta a 520 000 tonnellate all'anno. Benché siano dovuti dazi doganali per la componente zucchero di tali prodotti trasformati, cionondimeno, secondo la ricorrente, tali importazioni danneggiano la domanda di zucchero comunitario nella Comunità. Contro tali importazioni non sarebbe stata adottata alcuna misura in forza dell'art. 134 CE.    

146.
    Il Tribunale considera tuttavia che il fatto che sulla componente zucchero dei prodotti trasformati siano applicati dazi doganali conduce necessariamente ad una valutazione diversa dei possibili effetti destabilizzanti di tali importazioni rispetto alle importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM che, da parte loro, beneficiano di un'esenzione dai dazi doganali in forza dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM. Comunque, un'eventuale inerzia da parte della Commissione riguardo alle importazioni dai paesi terzi non è di natura tale da compromettere la legittimità del regolamento impugnato.

147.
    La ricorrente nella causa T-94/00 sottolinea che, per valutare gli effetti delle asserite «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, la Commissione avrebbe dovuto tenere conto anche del livello delle scorte all'inizio e alla fine dell'anno («opening» e «closing stocks») e dell'esportazione allo stato di prodotti trasformati. Essa si riferisce, a questo proposito, al bilancio finanziario UE dello zucchero.

148.
    Tale argomento deve essere respinto per mancanza di precisione. La ricorrente non spiega infatti perché l'asserita mancata valutazione degli elementi menzionati al punto precedente dimostrerebbe che la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione quando ha reputato che le difficoltà esposte supra, ai punti 91 e 92, rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

149.
    Le ricorrenti e il governo olandese fanno ancora notare che, a causa di una penuria manifestatasi in Spagna, la Commissione ha deciso, nel luglio 1999, di svincolare la scorta di 66 000 tonnellate detenuta dalle imprese spagnole (decisione della Commissione 7 luglio 1999, 1999/444/CE, recante svincolo della scorta minima e svincolo parziale della scorta di riporto detenute dalle imprese saccarifere stabilite in Spagna, per l'approvvigionamento della regione meridionale durante il periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1999; GU L 174, pag. 25). Inoltre, il Tribunale, nella sentenza 17 giugno 1999, causa T-82/96, ARAP e a./Commissione (Racc. pag. II-1889), nell'ambito di un ricorso d'annullamento proposto avverso la decisione della Commissione 11 gennaio 1996 di non sollevare obiezioni agli aiuti di Stato N11/95 in favore della DAI, avrebbe dichiarato che l'aumento di 70 000 tonnellate della produzione di zucchero sovvenzionato in Portogallo non ha effetti di particolare rilievo sul mercato comune. Pertanto, le importazioni ridotte di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM non sarebbero neanch'esse idonee a perturbare il mercato.

150.
    Tale argomento deve essere respinto. La circostanza invocata non è idonea a dimostrare che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione quando ha constatato, al momento dell'adozione del regolamento impugnato nel febbraio 2000, che si erano manifestate difficoltà che rischiavano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Nulla consente infatti di concludere che la situazione sul mercato comunitario dello zucchero fosse comparabile, al momento in cui la Commissione ha adottato le decisioni esaminate al punto precedente, a quella esistente sul mercato al momento in cui è stato adottato il regolamento impugnato.

151.
    Le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 fanno osservare che i fornitori comunitari vendono zucchero C alle imprese di trasformazione dello zucchero nei PTOM a un prezzo elevato. Tale prezzo si collocherebbe ben al di sopra del prezzo mondiale dello zucchero. I produttori comunitari beneficerebbero dunque anch'essi della regola del cumulo di origine CE/PTOM. Non esisterebbe quindi un rischio di una perdita di reddito a carico di questi produttori a causa dell'importazione dello zucchero con origine cumulata CE/PTOM.

152.
    Tale argomento deve essere respinto per mancanza di precisione. Infatti, le ricorrenti non forniscono alcuna indicazione in merito ai prezzi praticati dai produttori comunitari per lo zucchero C. Inoltre, anche se il prezzo richiesto per lo zucchero C superasse il prezzo mondiale dello zucchero, ciò non comporterebbe necessariamente che si tratti di un prezzo redditizio per i produttori comunitari.

153.
    Infine, le ricorrenti sostengono che la Commissione, nel presentare le importazioni di zucchero soggette al cumulo di origine CE/PTOM come causa di «difficoltà», ha ammesso che la misura di salvaguardia rientra nella prima ipotesi identificata dalla Corte al punto 47 della sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53 (v. anche sentenza del Tribunale 10 febbraio 2000, cause riunite T-32/98 e T-41/98, Nederlandse Antillen/Commissione, Racc. pag. II-201). Pertanto, la Commissione avrebbe dovuto provare l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni di prodotti PTOM e le perturbazioni del mercato comunitario dello zucchero, e tuttavia non lo avrebbe fatto.

154.
    Tale argomento va disatteso. Da un lato, risulta chiaramente dal regolamento impugnato che quest'ultimo è stato costruito sulla seconda ipotesi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, la Commissione ha adottato la misura di salvaguardia in quanto «[esistevano] difficoltà che comportavano il rischio di deterioramento per un settore economico della Comunità» (regolamento impugnato, settimo ‘considerando’). D'altro lato, anche se l'aumento delle importazioni di zucchero e di miscele fosse una conseguenza dell'applicazione della decisione PTOM, tale circostanza non implicherebbe affatto che la Commissione avrebbe dovuto fondare il regolamento impugnato sulla prima ipotesi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Infatti, le caratteristiche delle due ipotesi distinte enunciate all'art. 109, n. 1, possono trovarsi riunite in occasione di una stessa situazione di fatto (conclusioni dell'avvocato generale Léger nella causa Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 86, Racc. pag. I-8768, e nella causa Antillean Rice Mills/Consiglio, citata supra al punto 52, Racc. pag. I-8951, paragrafo 85).

155.
    Da quanto precede risulta che neppure la seconda parte del primo motivo può essere accolta.

156.
    Ne consegue che il primo motivo deve essere integralmente respinto.

Quanto al secondo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM

157.
    Con il motivo in esame, le ricorrenti affermano che la Commissione, adottando il regolamento impugnato, ha violato il principio di proporzionalità enunciato dall'art. 109, n. 2, della decisione PTOM. Quest'ultima disposizione recita infatti:

    «(...) vanno scelte in via prioritaria le misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'associazione e della Comunità. La portata di queste non deve eccedere il limite di quanto è strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi».

158.
    In via preliminare, il Tribunale ricorda che, in virtù del principio di proporzionalità, la legittimità di una misura di salvaguardia è subordinata alla condizione che i mezzi che essa mette in atto siano atti a realizzare l'obiettivo legittimamente perseguito dal regolamento in questione e non vadano al di là di quanto necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere alla meno restrittiva (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53, punti 51 e 52; sentenze del Tribunale 5 giugno 1996, causa T-162/94, NMB France e a./Commissione, Racc. pag. II-427, punto 69, e 29 settembre 2000, causa T-87/98, International Potash Company/Consiglio, Racc. pag. II-3179, punto 39).

159.
    In primo luogo, la ricorrente nella causa T-94/00 fa valere che il Consiglio, quando ha adottato, nel 1991, la decisione 91/482, era al corrente del fatto che le importazioni di prodotti agricoli in provenienza dei PTOM nella Comunità potevano determinare spese aggiuntive a carico del bilancio della politica agricola comune. L'aumento delle importazioni sarebbe la conseguenza diretta della decisione PTOM. Allorché taluni prodotti agricoli sono autorizzati a entrare sul mercato comunitario in modo da poter beneficiare del livello elevato di prezzi ivi praticato, l'offerta non può che aumentare. Pertanto, l'interesse comunitario che giustifica l'applicazione dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM dovrebbe essere particolarmente serio, il che non avverrebbe nella fattispecie in esame.

160.
    A tale proposito il Tribunale ricorda che dall'analisi effettuata supra, ai punti 94-121, risulta che la Commissione ha ragionevolmente potuto ritenere che il forte aumento delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, nello specifico contesto del mercato comunitario dello zucchero eccedentario e degli obblighi nascenti dagli accordi OMC, era causa di «difficoltà» ai sensi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Inoltre, dall'analisi compiuta supra, ai punti 122-155, risulta che la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere che tali difficoltà rischiassero di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero.

161.
    Pertanto, la Commissione era legittimata ad adottare una misura di salvaguardia in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, nei confronti delle importazioni di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM.

162.
    Tale argomento della ricorrente non riguarda peraltro la proporzionalità della misura adottata. Il fatto che un aumento delle importazioni fosse già prevedibile nel 1991 è privo di pertinenza al fine di valutare se la misura adottata nel febbraio 2000 costituisse una risposta idonea e proporzionata «per porre rimedio alle difficoltà manifestatesi» ai sensi dell'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

163.
    In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che una misura di salvaguardia deve essere temporanea. La Commissione, adottando dapprima il regolamento n. 2423/1999 e poi il regolamento impugnato, avrebbe violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM.

164.
    A tale proposito, da una parte, il Tribunale ricorda che le istituzioni comunitarie, nell'applicare dell'art. 109 della decisione PTOM, godono di un ampio potere discrezionale che corrisponde alle responsabilità politiche loro attribuite dagli artt. 182 CE-188 CE (sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, Racc. pag. I-8853, punto 144).

165.
    D'altra parte, in presenza di un tale potere, il giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se l'esercizio dello stesso non sia viziato da errore manifesto di valutazione o da sviamento di potere, oppure se le istituzioni comunitarie non abbiano manifestamente travalicato i limiti del loro potere discrezionale (sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata al punto precedente, punto 145).

166.
    Nella fattispecie, le ricorrenti non hanno provato che l'esercizio da parte della Commissione del suo potere discrezionale con l'adozione, mediante il regolamento impugnato, di una seconda misura di salvaguardia contro le importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, sia viziato da un errore manifesto.

167.
    Infatti, l'analisi svolta supra, ai punti 94-155, dimostra che la Commissione ha ragionevolmente potuto valutare che, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, esistevano difficoltà comportanti il rischio di un deterioramento di un settore di attività della Comunità.

168.
    In ogni caso, il regolamento impugnato, che era applicabile dal 1° marzo al 30 settembre 2000, limitava solo in via eccezionale, parziale e temporanea, l'importazione nella Comunità, in esenzione dai dazi doganali, di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Il detto regolamento, che conteneva il libero accesso dello zucchero originario dei PTOM sul mercato comunitario entro limiti compatibili con la situazione di questo stesso mercato, pur riservando a tale prodotto un trattamento preferenziale, coerentemente con gli obiettivi della decisione PTOM (v., infra, punti 198-211), era atto a realizzare l'obiettivo fissato dalla Commissione senza andare al di là di quello che era necessario per conseguirlo (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 148).

169.
    In terzo luogo, le ricorrenti sottolineano che il regolamento n. 2423/1999 imponeva un prezzo minimo per l'importazione di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Secondo l'ottavo ‘considerando’ di tale regolamento, l'imposizione di un prezzo minimo avrebbe permesso di realizzare l'obiettivo consistente nell'evitare gli effetti destabilizzanti delle importazioni di zucchero. Orbene, la Commissione non spiegherebbe, nel regolamento impugnato, perché l'introduzione di un prezzo minimo non era più considerata adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito.

170.
    Il Tribunale ricorda che, pur vigilando sul rispetto dei diritti dei PTOM, il giudice comunitario non può, salvo rischiare di violare l'ampio potere discrezionale della Commissione, sostituire la propria valutazione a quella della Commissione per quanto riguarda la scelta della misura più adeguata per prevenire perturbazioni sul mercato comunitario dello zucchero, dal momento che non è stata fornita la prova che la misura adottata fosse manifestamente inidonea al conseguimento dell'obiettivo perseguito (v., in tal senso, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punto 94, e 12 luglio 2001, causa C-189/01, Jippes e a., Racc. pag. I-5689, punto 83; sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 135).

171.
    Orbene, le ricorrenti non hanno dimostrato che la Commissione, limitando le importazioni nella Comunità di zucchero o di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM a 3 340 tonnellate per il periodo di applicazione del regolamento impugnato, avesse adottato una misura manifestamente inadeguata o avesse compiuto una valutazione manifestamente erronea degli elementi di cui disponeva al momento dell'adozione del regolamento impugnato (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 136).

172.
    Comunque sia, dalle statistiche di Eurostat risulta che le importazioni di zucchero con origine cumulata CE/PTOM erano, al momento dell'adozione del regolamento impugnato, più elevate di quanto non fossero al momento dell'adozione del regolamento n. 2423/1999, il che consente di mettere in dubbio l'efficacia della misura instaurata in quest'ultimo regolamento, vale a dire un prezzo minimo all'importazione per il prodotto in questione.

173.
    Pertanto, la Commissione era legittimata a ritenere, nell'ambito della conciliazione degli obiettivi della politica agricola comune e dell'associazione dei PTOM alla Comunità, che la limitazione temporanea delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM fosse idonea a realizzare l'obiettivo perseguito e non andasse oltre a quanto necessario per raggiungerlo (v., in tal senso, sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 137).

174.
    In quarto luogo, le ricorrenti sostengono che il massimale imposto per lo zucchero che può essere importato in regime di origine cumulata CE/PTOM, vale a dire 3 340 tonnellate di zucchero in sette mesi, viola il principio di proporzionalità.

175.
    Così, in primo luogo, la Commissione avrebbe violato l'art. 109, n. 2, della decisione PTOM escludendo le importazioni effettuate nel 1999 dal suo calcolo della quota di importazione per lo zucchero e le miscele con origine cumulata CE/PTOM. Le ricorrenti chiariscono, a tal proposito, che le importazioni nella Comunità di zucchero con origine cumulata ACP/PTOM erano state rese praticamente impossibili dalla decisione 97/803 a partire dal 1° dicembre 1997. La Commissione non avrebbe il diritto di escludere le importazioni effettuate nel 1999 per il fatto che esse sono esponenziali in quanto corrispondono alla produzione normale di zucchero dei produttori stabiliti nei PTOM. Le cifre per il 1997 e il 1998 non sarebbero rappresentative in quanto si riferirebbero a un'industria nascente. Per quanto riguarda l'indagine dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) a cui si riferisce il nono ‘considerando’ del regolamento impugnato, le ricorrenti affermano che tale inchiesta non riguardava i produttori stabiliti nei PTOM, ma gli esportatori europei di zucchero. Non sarebbe stata riscontrata alcuna irregolarità. Quindi, l'inchiesta dell'OLAF non giustificherebbe affatto che la Commissione non abbia tenuto conto delle importazioni effettuate nel 1999 quando essa ha fissato la quota di importazione per lo zucchero e le miscele con origine cumulata CE/PTOM.

176.
    A tale proposito, il Tribunale constata che, al nono ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione ha spiegato, per quanto riguarda l'esclusione dell'anno 1999 come anno di riferimento, che si tratta dell'«anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale e per le quali è stata avviata un'indagine dell'OLAF in seguito a sospette irregolarità».

177.
    Orbene, la Commissione ha giustamente constatato un aumento esponenziale delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM nel corso del 1999. Dalle statistiche di Eurostat risulta infatti che, mentre le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM erano di 2 528,93 tonnellate nel 1998, queste ultime raggiungevano le 35 791,8 tonnellate nel 1999. Per quanto riguarda le miscele originarie dei PTOM, c'è stato un incremento delle importazioni da 1 260,9 tonnellate nel 1998 a 12 420 tonnellate nel 1999.

178.
    Inoltre, la Commissione ha potuto ragionevolmente ritenere, nel contesto specifico del mercato comunitario eccedentario e degli obblighi derivanti dagli accordi OMC, che l'aumento esponenziale delle importazioni rischiava di provocare un deterioramento del settore dello zucchero comunitario. Orbene, se la Commissione fosse tenuta a prendere in considerazione, ai fini della fissazione di un contingente di importazione, un livello di importazione che sia idoneo a provocare un deterioramento del settore interessato, la misura di salvaguardia in questione rischierebbe di essere priva di effetto utile.

179.
    Ne consegue che, a prescindere dall'indagine dell'OLAF, la Commissione ha ragionevolmente potuto escludere il 1999 come anno di riferimento per il calcolo del contingente di importazione nel regolamento impugnato.

180.
    In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che i calcoli effettuati dalla Commissione per giungere alla quota di 3 340 tonnellate per sette mesi sono incomprensibili. La Commissione non sarebbe in grado di spiegare perché le cifre che ha utilizzato per stabilire la quota di importazione di 3 340 tonnellate per sette mesi divergono notevolmente da quelle rilevate da Eurostat.

181.
    In ogni caso, la quota di 3 340 tonnellate per sette mesi sarebbe troppo bassa per consentire lo sfruttamento redditizio anche di una sola azienda di trasformazione dello zucchero durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato. Quand'anche la limitazione delle importazioni di zucchero e di miscele con origine cumulata CE/PTOM fosse stata necessaria, le ricorrenti sostengono che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, nel regolamento impugnato, degli interessi delle imprese esistenti nei PTOM nel settore dello zucchero e avrebbe dovuto fissare un contingente a un livello tale da permettere alle suddette imprese di rimanere sul mercato.

182.
    Il Tribunale ricorda che la Commissione ha spiegato, al nono ‘considerando’ del regolamento impugnato, che:

«(...) è opportuno limitare ad un quantitativo massimo di 3 340 tonnellate di zucchero l'origine cumulata CE/PTOM per i prodotti dei codici 1701, 1806 10 30 e 1806 10 90; il quantitativo suddetto corrisponde alla somma dei volumi annuali più elevati delle importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999 (...)».

183.
    Dalle statistiche di Eurostat risulta che le importazioni di zucchero originario dei PTOM erano di 2 251,1 tonnellate nel 1996 e di 10 372,20 tonnellate nel 1997. Per il 1996 e il 1997, non esistono tuttavia statistiche precise per quanto riguarda le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Infatti, prima dell'applicazione del regolamento n. 2553/97, il 17 dicembre 1997, che ha introdotto un titolo d'importazione speciale per lo zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM, non era possibile operare una distinzione tra le importazioni di zucchero con origine cumulata ACP/PTOM e le importazioni con origine cumulata CE/PTOM.

184.
    Per quanto riguarda le importazioni di miscele originarie dei PTOM, le statistiche di Eurostat dimostrano che esse erano inesistenti nel 1996 ed erano di 877,7 tonnellate nel 1997.

185.
    Nel 1998, le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM erano di 2 528,93 tonnellate e le importazioni di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM erano di 1 260,9 tonnellate.

186.
    La Commissione chiarisce che, ai fini del calcolo del contingente di 3 340 tonnellate fissato all'art. 1 del regolamento impugnato, essa si è basata sul volume di importazione di zucchero con origine cumulata CE/PTOM per l'anno 1997, valutato, in mancanza di statistiche precise, a 4 465 tonnellate. Tale cifra equivale alla quantità di zucchero C esportato verso Aruba e le Antille olandesi nel 1997. Per quanto riguarda le importazioni di miscele, il riferimento è stato alle importazione nel 1998, vale a dire 1 260,9 tonnellate. Rapportati al numero di mesi corrispondenti alla durata di validità della misura di salvaguardia, i volumi menzionati corrispondono effettivamente a 3 340 tonnellate.

187.
    In considerazione di quanto precede, il Tribunale giudica che la Commissione ha giustamente potuto ritenere, al nono ‘considerando’ del regolamento impugnato, che il contingente di 3 340 tonnellate è stato fissato sulla base dei volumi più elevati di importazioni dei suddetti prodotti constatati nei tre anni precedenti il 1999.

188.
    Le ricorrenti non possono criticare il calcolo delle importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM effettuato dalla Commissione per l'anno 1997. Da un lato, non esistono statistiche riguardanti le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM relative all'anno 1997. Le ricorrenti sostengono quindi senza alcun fondamento che la cifra di 4 465 tonnellate indicata dalla Commissione non corrisponderebbe alle statistiche di Eurostat. D'altra parte, il calcolo del volume di importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM in base al volume di zucchero C esportato verso Aruba e le Antille olandesi è ragionevole. Infatti, per poter beneficiare del cumulo di origine CE/PTOM, le imprese stabilite nei PTOM devono procurarsi zucchero comunitario.

189.
    In ogni caso, la valutazione del volume delle importazioni nella Comunità in regime di cumulo di origine CE/PTOM per l'anno 1997 si rivela favorevole alle ricorrenti. Infatti, si deve considerare che la quasi totalità delle 10 372,20 tonnellate di zucchero d'origine PTOM - sia CE/PTOM sia ACP/PTOM - importate nella Comunità nel 1997, era costituita da zucchero con origine cumulata ACP/PTOM. D'altra parte, come sottolineano le ricorrenti, la produzione di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM è un'attività industriale che si è sviluppata dopo l'adozione, il 24 novembre 1997, della decisione 97/803, che ha reso praticamente impossibili le esportazioni di zucchero con origine cumulata ACP/PTOM.

190.
    Inoltre, il calcolo del volume d'importazione nella Comunità dello zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM in base alla quantità di zucchero C esportato verso Aruba e le Antille olandesi nel 1997 è vantaggioso per le ricorrenti in quanto non tiene conto del fatto che una parte dello zucchero C importato nei PTOM è destinata al consumo locale. D'altra parte, si deve rilevare che per l'anno 1998, per il quale esistono statistiche ufficiali riguardanti le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM nella Comunità, i quantitativi importati sono stati solo di 2 528, 93 tonnellate e sono quindi notevolmente inferiori alle stime della Commissione per l'anno 1997.

191.
    La ricorrente nella causa T-94/00 spiega tuttavia che il legame tra lo zucchero C esportato verso i PTOM e lo zucchero importato in regime di cumulo di origine CE/PTOM è incerto. Essa fa valere a tale proposito che i fornitori comunitari di zucchero, per evitare rappresaglie da parte dei produttori comunitari, che avevano deciso di non rifornire più Aruba di zucchero C, hanno spesso modificato durante il viaggio la destinazione dello zucchero C esportato.

192.
    Tuttavia, il Tribunale constata che l'asserita decisione adottata dai produttori comunitari è sopravvenuta, secondo quanto afferma la ricorrente nella causa T-94/00, il 15 ottobre 1999. Quindi, evidentemente, tale decisione non ha potuto danneggiare le esportazioni di zucchero C verso i PTOM nel 1997, in base alle quali è stato calcolato il contingente del regolamento impugnato.

193.
    Infine, si deve constatare che la Commissione ha tenuto conto degli interessi dei produttori di zucchero dei PTOM, non sospendendo totalmente le importazioni di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Al contrario, essa ha fissato la quota di 3 340 tonnellate all'art. 1 del regolamento impugnato in base al volume più elevato delle importazioni di zucchero e di miscele durante il periodo 1996-1998.

194.
    In considerazione di quanto precede e tenuto conto del fatto che la limitazione del controllo da parte del giudice comunitario è particolarmente necessaria allorché la Commissione si trova a dover contemperare interessi diversi - nella fattispecie, la protezione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero, da un lato, e la protezione degli interessi dei PTOM e delle imprese stabilite nei PTOM, dall'altro - il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità, limitando le importazioni di zucchero o di miscele, in regime di cumulo di origine CE/PTOM, a 3 340 tonnellate durante il periodo di applicazione del regolamento impugnato.

195.
    Infine, e in quinto luogo, le ricorrenti sostengono che l'art. 2, n. 3, del regolamento impugnato, ai sensi del quale le «domande di titoli d'importazione sono accompagnate da copia dei titoli d'esportazione», viola il principio di proporzionalità. Tale disposizione in pratica impedirebbe alle ricorrenti di beneficiare della quota imposta da questo stesso regolamento. Infatti, in base a tale disposizione, le ricorrenti sarebbero tenute ad acquistare zucchero d'origine comunitaria (ad un prezzo superiore al prezzo mondiale, a causa del premio assegnato in ragione di tale origine, chiamato «golden premium») e ad esportarlo dalla Comunità in un momento in cui esse non avrebbero ancora la minima certezza che tale quantitativo possa essere venduto ed importato nella Comunità dopo essere stato lavorato o trasformato in zucchero e in miscele con origine cumulata CE/PTOM.

196.
    Il Tribunale considera che tale argomento deve essere respinto. Infatti, la Commissione ha potuto a ragione imporre la condizione prevista all'art. 2, n. 3, del regolamento impugnato dal momento che tale condizione permette di garantire che le domande d'importazione presentate nell'ambito del regolamento impugnato riguardino zucchero che effettivamente ha un'origine cumulata CE/PTOM.

197.
    Da quanto precede risulta che il secondo motivo deve essere respinto.

Quanto al terzo motivo, vertente sulla violazione dello status preferenziale dei prodotti originari dei PTOM

198.
    Le ricorrenti fanno valere che, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. s), CE e delle disposizioni della parte quarta del Trattato CE (in particolare l'art. 183, n. 1), le istituzioni comunitarie devono tener conto del principio della gerarchia delle preferenze. In forza di tale principio, le istituzioni non potrebbero porre le merci originarie dei PTOM in una situazione più sfavorevole di quella delle merci che provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi (sentenza 14 settembre 1995, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 45, punti 91 e 142).

199.
    In primo luogo, le ricorrenti rilevano che l'art. 213 della Convenzione di Lomé esclude assolutamente l'adozione di misure di salvaguardia per lo zucchero. L'adozione del regolamento impugnato violerebbe quindi lo status preferenziale di cui godono i PTOM rispetto ai paesi ACP.

200.
    La ricorrente nella causa T-94/00 confronta inoltre l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM con altre disposizioni di salvaguardia. Essa sottolinea che l'art. 25, n. 1, del regolamento n. 2038/1999, che non sarebbe applicabile agli scambi con i PTOM, richiede, affinché la Commissione possa adottare una misura di salvaguardia, l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni provenienti dai paesi terzi e le perturbazioni sul mercato comunitario. Gli accordi con paesi terzi come il Marocco richiederebbero anch'essi un nesso di causalità tra le importazioni provenienti dal paese in questione e i problemi comunitari (accordo d'associazione con il Marocco del 26 febbraio 1996; GU 2000, L 70, pag. 2). La ricorrente di cui trattasi conclude che, dal momento che i PTOM godono del livello di preferenza più elevato, la Commissione dovrebbe evitare di disporre misure di salvaguardia in forza dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM nei confronti di importazioni in provenienza dei PTOM quando le condizioni per adottare tali misure non sono soddisfatte per quanto riguarda le importazioni provenienti da paesi terzi meno privilegiati.

201.
    In secondo luogo, le ricorrenti fanno osservare che, in forza del protocollo n. 8 della Convenzione di Lomé, la Comunità ha concesso ai paesi ACP un contingente di oltre 1,7 milioni di tonnellate di zucchero, che questi ultimi possono, in tutto o in parte, importare nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e per un prezzo garantito. La Commissione, nel limitare le importazioni di zucchero originario dei PTOM in regime di cumulo di orgine CE/PTOM a 3 340 tonnellate per sette mesi, avrebbe violato il principio secondo cui le merci originarie dei PTOM non possono essere poste in una situazione più sfavorevole di quella delle merci che provengono dai paesi ACP o da altri paesi terzi.

202.
    Il Tribunale ricorda che il giudice comunitario, nell'ambito del suo sindacato, deve limitarsi a verificare se la Commissione, che disponeva nella fattispecie di un ampio potere di valutazione, abbia commesso un errore manifesto di valutazione nell'adottare il regolamento impugnato (sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 112).

203.
    Anche se i prodotti originari dei PTOM godono, in forza della parte quarta del Trattato, di uno status preferenziale, la Corte e il Tribunale hanno già dichiarato che l'art. 109 della decisione PTOM, che autorizza la Commissione ad adottare misure di salvaguardia, non viola, di per sé, alcun principio della parte quarta del Trattato (sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53, punto 40). Non si può quindi dedurre dalla semplice adozione di una misura di salvaguardia sulla base dell'art. 109, della decisione PTOM una violazione dello status preferenziale dei prodotti originari dei PTOM.

204.
    Quanto allo status dello zucchero nella Convenzione di Lomé, il Tribunale constata che, nel protocollo n. 8, allegato a tale convenzione, la Comunità si impegna nei confronti dei paesi ACP ad acquistare zucchero a prezzi garantiti e ad importare un determinato quantitativo annuo di zucchero (1,7 milioni di tonnellate). Tali importazioni vengono effettuate, in tutto o in parte, in esenzione dai dazi doganali. Per impedire che tale garanzia diventi lettera morta, l'art. 213 della Convenzione di Lomé prevede che la clausola di salvaguardia (art. 177 della Convenzione di Lomé) non si applichi nell'ambito del protocollo n. 8.

205.
    Per contro, in forza dell'art. 101, n. 1, della decisione PTOM, tutti i prodotti originari dei PTOM, e quindi, in linea di massima, anche lo zucchero, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi all'importazione. Lo zucchero originario dei PTOM gode quindi chiaramente di uno status preferenziale rispetto allo zucchero ACP. Il fatto che la Commissione adotti una misura di salvaguardia - misura per sua natura temporanea - non cambia affatto tale stato di cose. Il Tribunale sottolinea inoltre, a tale proposito, che il regolamento impugnato riguarda soltanto lo zucchero e le miscele importati in regime di cumulo di origine CE/PTOM. Esso non impone alcun massimale alle importazioni di zucchero originario dei PTOM secondo le regole d'origine ordinarie, se una simile produzione dovesse esistere.

206.
    L'argomento vertente sullo status preferenziale dello zucchero originario dei PTOM rispetto allo zucchero originario degli Stati ACP deve dunque essere respinto.

207.
    Per gli stessi motivi, le ricorrenti non possono trarre argomenti dalle clausole di salvaguardia contenute negli accordi che la Comunità ha concluso con taluni paesi terzi.

208.
    Comunque, l'art. 109 della decisione PTOM non si distingue fondamentalmente dalle altre clausole di salvaguardia che possono richiedere un nesso tra le importazioni di cui trattasi e le difficoltà sopravvenute. Infatti, quando la Corte ha dichiarato, nella sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53 (punto 47), che «nel secondo caso di specie [dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM] non è richiesto che le difficoltà che giustificano l'introduzione di una misura di salvaguardia derivino dall'applicazione della decisione PTOM», essa non ha escluso l'esigenza secondo cui le misure di salvaguardia devono essere idonee ad appianare o ad attenuare le difficoltà sopravvenute. Infatti, in mancanza di un nesso tra le difficoltà e le misure adottate, queste ultime sarebbero sproporzionate e violerebbero l'art. 109, n. 2, seconda frase, della decisione PTOM (conclusioni dell'avvocato generale Alber nella causa definita con sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53, Racc. pag. I-773, paragrafo 67).

209.
    Orbene, nel caso di specie, la Commissione ha sufficientemente provato l'esistenza di un nesso tra l'aumento esponenziale delle importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e la minaccia di deterioramento del settore dello zucchero nella Comunità (v. supra, punti 122-155). La limitazione di tali importazioni è quindi idonea ad appianare o ad attenuare le difficoltà sopravvenute.

210.
    Tenuto conto di tali considerazioni, si deve constatare che il regolamento impugnato non ha avuto l'effetto di porre gli Stati ACP e i paesi terzi in una posizione concorrenziale manifestamente più favorevole di quella dei PTOM.

211.
    Nemmeno il terzo motivo, pertanto, è fondato.

Quanto al quarto motivo, vertente sulla violazione dell'Accordo sulle misure di salvaguardia

212.
    La ricorrente nella causa T-94/00 sostiene che il regolamento impugnato viola l'art. 2 dell'accordo sulle salvaguardie, il quale così dispone:

«1. Un membro potrà applicare una misura di salvaguardia ad un prodotto soltanto ove abbia determinato, ai sensi delle disposizioni che seguono, che tale prodotto viene importato nel suo territorio in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione nazionale, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti.

(...)».

213.
    La ricorrente di cui trattasi rileva che l'art. 109 della decisione PTOM deve essere interpretato alla luce degli obblighi derivanti dall'accordo sulle salvaguardie. Pertanto, la violazione dell'art. 2 di quest'ultimo accordo determinerebbe anche una violazione dell'art. 109 della decisione PTOM.

214.
    All'udienza, la ricorrente nella causa T-94/00 ha inoltre sostenuto che Aruba e le Antille olandesi sono membri dell'OMC e che, per quel che riguarda gli obblighi derivanti dagli accordi OMC, i PTOM sono paesi terzi rispetto alla Comunità. L'accordo sulle salvaguardie si applicherebbe quindi nei rapporti tra i PTOM e la Comunità.

215.
    Il Tribunale ricorda, tuttavia, che da una giurisprudenza consolidata risulta che, tenuto conto della loro natura e della loro economia, le disposizioni degli accordi OMC non figurano, in linea di principio, tra le normative alla luce delle quali il giudice comunitario controlla la legittimità degli atti delle istituzioni comunitarie (sentenze della Corte 23 novembre 1999, causa C-149/96, Portogallo/Consiglio, Racc. pag. I-8395, punto 47, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 53). Lo stesso vale qualora l'atto comunitario sottoposto al sindacato del giudice comunitario limiti gli scambi tra la Comunità e i PTOM (v. sentenza 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punti 53-56), indipendentemente dallo status che questi ultimi occupano nel contesto dell'OMC. Il giudice comunitario ha il compito di controllare la legittimità dell'atto comunitario in questione rispetto alle regole dell'OMC solo nel caso in cui la Comunità abbia inteso dare esecuzione ad un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC, ovvero nel caso in cui l'atto comunitario rinvii espressamente a precise disposizioni degli accordi OMC (sentenze Portogallo/Consiglio, citata supra al punto 49, e 22 novembre 2001, causa C-301/97, Paesi Bassi/Consiglio, citata supra al punto 164, punto 54).

216.
    Orbene, il regolamento impugnato non mira ad assicurare l'esecuzione nell'ordinamento giuridico comunitario di un obbligo particolare assunto nell'ambito dell'OMC e neppure rinvia espressamente a disposizioni precise degli accordi OMC. Esso ha soltanto lo scopo di instaurare, in applicazione dell'art. 109 della decisione PTOM, misure di salvaguardia all'importazione di zucchero e di miscele originarie dei PTOM per rimediare alle difficoltà manifestatesi.

217.
Ne consegue che la ricorrente nella causa T-94/00 non può sostenere che il regolamento impugnato è stato adottato in violazione dell'art. 2 dell'accordo sulle salvaguardie.

218.
    Anche se l'art. 109 della decisione PTOM dovesse, per quanto possibile, essere interpretato alla luce dello spirito e della lettera dell'accordo sulle salvaguardie (v., in tal senso, sentenze della Corte 16 giugno 1998, causa C-53/96, Hermès, Racc. pag. I-3603, punto 28, e 14 dicembre 2000, cause riunite C-300/98 e C-392/98, Dior e a., Racc. pag. I-11307, punto 47), si dovrebbe constatare che la Commissione ha sufficientemente provato l'esistenza di un nesso tra l'aumento esponenziale delle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM e il rischio di deterioramento del settore dello zucchero nella Comunità (v. supra, punti 122-155).

219.
    Da quanto precede risulta che il quarto motivo deve essere respinto.

Quanto al quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento

220.
    La ricorrente nella causa T-94/00 fa osservare che il regolamento impugnato non definisce alcun regime transitorio per lo zucchero e le miscele con origine cumulata CE/PTOM che erano già inoltrate verso la Comunità al momento dell'adozione del regolamento impugnato. Secondo la ricorrente e il governo olandese, non esisterebbe alcun interesse pubblico inderogabile che avrebbe potuto giustificare il fatto che il regolamento impugnato non contenga provvedimenti transitori per le merci già inoltrate verso la Comunità (sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish, Racc. pag. I-4315, punto 57).

221.
    La ricorrente nella causa T-94/00 sostiene che, al momento in cui il regolamento impugnato è entrato in vigore, essa aveva già inoltrato merci da Aruba verso clienti nella Comunità. A tali merci, una volta giunte a destinazione, sarebbero state applicate le restrizioni del regolamento impugnato. La Commissione, non avendo preso in considerazione gli interessi della ricorrente quando ha adottato il regolamento impugnato, avrebbe violato il principio di tutela del legittimo affidamento (sentenze della Corte Piraiki-Patraiki e a./Commissione, citata supra al punto 52, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477).

222.
    Il Tribunale ricorda che gli operatori economici possono fare legittimamente affidamento sul fatto che le loro merci già inoltrate verso la Comunità non saranno respinte al loro arrivo nel territorio comunitario, a meno che vi sia un interesse pubblico inderogabile (sentenze Sofrimport/Commissione, citata al punto precedente, punto 16, e Affish citata supra al punto 220, punto 57).

223.
    In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha chiarito, in una lettera datata 5 dicembre 2001, che essa aveva già inoltrato verso la Comunità, quando il regolamento impugnato è stato adottato, in tutto 2580 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM.

224.
    Tuttavia, occorre constatare che il regolamento impugnato non ha impedito alla ricorrente di importare le merci in questione. Infatti, la ricorrente ha riconosciuto, nella sua lettera 5 dicembre 2001, di aver potuto importare, nel periodo di validità del regolamento impugnato, un volume complessivo di 3 035,9 tonnellate di zucchero con origine cumulata CE/PTOM.

225.
    Pertanto, il motivo vertente su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento deve essere respinto.

Quanto al sesto motivo, vertente su uno sviamento di potere

226.
    La ricorrente nella causa T-94/00 ricorda che l'art. 108 ter della decisione PTOM, che è stato inserito dal Consiglio nella decisione PTOM nel 1997 (v. supra, punto 16), esclude quasi completamente l'importazione nella Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM. Il Consiglio non avrebbe tuttavia inteso limitare il cumulo di origine CE/PTOM per lo zucchero. Con l'adozione del regolamento impugnato, la Commissione avrebbe impedito il dispiegarsi degli effetti della decisione PTOM auspicati dal Consiglio. L'art. 109 della decisione PTOM non attribuirebbe, infatti, alla Commissione il potere discrezionale di «correggere» una decisione del Consiglio.

227.
    La stessa ricorrente ricorda inoltre che il regolamento n. 2423/1999 aveva una durata limitata collegata allo scadere della decisione PTOM, il 29 febbraio 2000. Nel novembre 1999, la Commissione avrebbe progettato di proporre al Consiglio di inserire nella decisione di proroga della decisione PTOM talune restrizioni alle importazioni nella Comunità di zucchero in regime di cumulo di origine CE/PTOM. La ricorrente sostiene che, quando è diventato manifesto che il Consiglio non avrebbe adottato una decisione di proroga della decisione PTOM contenente le restrizioni auspicate dalla Commissione, quest'ultima ha deciso di realizzare i suoi obiettivi con misure di salvaguardia, benché le circostanze alla fine del febbraio 2000 non fossero diverse da quelle esistenti nel novembre 1999.

228.
    Il Tribunale ricorda che un atto è viziato da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta essere stato adottato allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati dall'istituzione convenuta o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato (sentenza della Corte 25 giugno 1997, causa C-285/94, Italia/Commissione, Racc. pag. I-3519, punto 52; sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. II-917, punto 68).

229.
    Innanzi tutto occorre constatare che l'art. 109, n. 1, della decisione PTOM attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare misure di salvaguardia nei confronti delle importazioni originarie dei PTOM, in particolare quando «sorgano difficoltà che rischino di alterare un settore d'attività della Comunità».

230.
    Inoltre, risulta dall'analisi svolta nell'ambito del primo motivo che la Commissione ha giustamente potuto ritenere che le difficoltà che sono sorte rischiavano di provocare il deterioramento del settore comunitario dello zucchero.

231.
    Orbene, la ricorrente non deduce alcun elemento da cui risulti che il regolamento impugnato non è stato adottato allo scopo di evitare un deterioramento del settore dello zucchero comunitario.

232.
    Inoltre, il fatto che il Consiglio abbia introdotto una limitazione quantitativa all'art. 108 ter della decisione PTOM per lo zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM non incide affatto sul potere che la Commissione detiene, in base all'art. 109, n. 1, della decisione PTOM, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per lo zucchero o qualsiasi altro prodotto originario dei PTOM, se si verificano le condizioni per l'adozione di un simile misura.

233.
    Quindi, anche il sesto motivo di ricorso deve essere respinto.

Quanto al settimo motivo, vertente sulla violazione dell'art. 253 CE

234.
    La ricorrente nella causa T-94/00 fa valere che la motivazione del regolamento impugnato è insufficiente. Il regolamento impugnato non conterrebbe spiegazioni sufficienti per quanto riguarda le difficoltà sopravvenute e il deterioramento o rischio di deterioramento nel settore dello zucchero. La Commissione non spiegherebbe neppure come essa sia giunta a una valutazione diversa di tali difficoltà nel regolamento impugnato rispetto alla valutazione contenuta nel regolamento n. 2423/1999. Infine, il regolamento impugnato non chiarirebbe perché l'anno 1999 non sia stato adottato come anno di riferimento per fissare il contingente di importazione.

235.
    Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall'art. 253 CE dev'essere adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi e far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenza della Corte 13 ottobre 1992, cause riunite C-63/90 e C-67/90, Portogallo e Spagna/Consiglio, Racc. pag. I-5073, punto 16; sentenza del Tribunale 5 aprile 2001, causa T-82/00, BIC e a./Consiglio, Racc. pag. II-1241, punto 24). La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto il problema di accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 253 CE va valutato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63; sentenza BIC e a./Consiglio, citata, punto 24).

236.
    Il regolamento impugnato è stato fondato sulla seconda ipotesi dell'art. 109, n. 1, della decisione PTOM. Una misura di salvaguardia adottata su tale base soddisfa le condizioni dell'art. 253 CE se enuncia le «difficoltà» manifestatesi e se spiega come tali difficoltà comportino il rischio di «alterare un settore di attività della Comunità o di una sua regione», se contiene indicazioni che permettano di valutare se il principio di proporzionalità previsto all'art. 109, n. 2, della decisione PTOM è stato rispettato.

237.
    Orbene, ai ‘considerando’ primo e quarto del regolamento impugnato, la Commissione chiarisce le difficoltà che sono sorte. Essa spiega ai ‘considerando’ dal quinto al settimo del regolamento impugnato perché tali difficoltà rischiano di provocare una forte destabilizzazione dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero. Al nono ‘considerando’ del regolamento impugnato, la Commissione espone i motivi sottostanti alla fissazione di un contingente massimo di 3 340 tonnellate. Per quanto riguarda l'esclusione dell'anno 1999 come anno di riferimento, al nono ‘considerando’ viene spiegato che si tratta dell'«anno in cui le importazioni hanno registrato una progressione esponenziale e per le quali è stata avviata un'indagine dell'OLAF in seguito a sospette irregolarità».

238.
    Ne consegue che il settimo motivo è anch'esso infondato.

Quanto all'eccezione di illegittimità sollevata rispetto al regolamento n. 2553/97

239.
    Le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 ricordano che l'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato assoggetta le importazioni nella Comunità di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM alle modalità contenute negli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97. L'illegittimità di quest'ultimo regolamento inficerebbe la legittimità dell'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato.

240.
    La Commissione replica che l'eccezione di illegittimità è irricevibile in quanto il regolamento impugnato non è destinato a dare applicazione al regolamento di cui viene invocata l'illegittimità.

241.
    Il Tribunale rileva che il regolamento n. 2553/97 non costituisce il fondamento giuridico del regolamento impugnato. Tuttavia, dal momento che gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 sono dichiarati applicabili mutatis mutandis alle importazioni di zucchero e di miscele in regime di cumulo di origine CE/PTOM, l'eventuale illegittimità degli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 è idonea a compromettere la legittimità dell'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato. Pertanto, tali disposizioni possono essere oggetto di un'eccezione di illegittimità in forza dell'art. 241 CE (sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II-931, punti 285 e 286).

242.
    Le ricorrenti nelle cause T-110/00 e T-159/00 fanno valere che il regolamento n. 2553/97 è viziato da un eccesso di potere dal momento che né il diritto comunitario primario né il diritto comunitario derivato attribuirebbero alla Commissione la competenza a dare esecuzione all'art. 108 ter della decisione PTOM.

243.
    Innanzi tutto si deve constatare che le ricorrenti non eccepiscono alcuna illegittimità che riguardi specificamente le condizioni imposte dagli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97, che sono state dichiarate applicabili, mutatis mutandis, dall'art. 2, n. 2, del regolamento impugnato. Esse invocano esclusivamente l'incompetenza della Commissione ad adottare il regolamento n. 2553/97.

244.
    Tuttavia, l'argomento delle ricorrenti, se fondato, sarebbe ininfluente sulla legittimità del regolamento impugnato, ove sia stabilito che la Commissione aveva la competenza di inserire nel regolamento impugnato disposizioni come quelle che figurano agli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97.

245.
    A tale proposito, il Tribunale ricorda che gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 disciplinano le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero in regime di cumulo di origine ACP/PTOM.

246.
    Orbene, l'art. 109 della decisione PTOM, che attribuisce alla Commissione la competenza ad adottare misure di salvaguardia negli scambi tra i PTOM e la Comunità, deve essere interpretato nel senso che permette alla Commissione di subordinare l'ingresso di prodotti originari dei PTOM, la cui importazione sia stata limitata nel rispetto delle condizioni dell'art. 109, n. 1, della medesima decisione, al rilascio di un titolo d'importazione per assicurare l'efficacia della misura adottata e fissare le modalità di rilascio di tali titoli d'importazione.

247.
    Pertanto, anche a voler supporre che la Commissione non avesse la competenza ad adottare il regolamento n. 2553/97, essa poteva, direttamente sulla base dell'art. 109 della decisione PTOM, fissare le modalità di rilascio dei titoli d'importazione per lo zucchero e le miscele con origine cumulata CE/PTOM, inserendo, mutatis mutandis, gli artt. 2-6 del regolamento n. 2553/97 nel regolamento impugnato.

248.
    Da quanto precede risulta che l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti del regolamento n. 2553/97 deve essere respinta.

Quanto alle domande di risarcimento danni

249.
    Le ricorrenti nelle tre cause, sostenute dal governo olandese, affermano che i vizi su cui esse fondano i propri motivi di annullamento avrebbero causato loro un danno che la Comunità sarebbe tenuta a risarcire.

250.
    Il Tribunale ricorda che, in materia di responsabilità extracontrattuale della Comunità, un diritto al risarcimento è riconosciuto qualora siano soddisfatte tre condizioni, vale a dire che la norma giuridica violata sia preordinata a tutelare i singoli e la sua violazione sia sufficientemente caratterizzata, che sia stabilita l'esistenza del danno e, infine, che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente alla Comunità e il danno subìto dai soggetti lesi (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 luglio 2000, causa C-352/98 P, Bergaderm e Goupil/Commissione, Racc. pag. I-5291, punto 42).

251.
    In un contesto normativo caratterizzato dall'esercizio di un ampio potere discrezionale, la responsabilità della Comunità può sussistere solo se l'istituzione di cui trattasi ha travalicato, in modo palese e grave, i limiti che s'impongono all'esercizio dei suoi poteri (v. sentenza 11 febbraio 1999, Antillean Rice Mills e a./Commissione, citata supra al punto 53, punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

252.
    Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non hanno affatto provato che la Commissione, con l'adozione del regolamento impugnato, abbia travalicato in modo grave e manifesto i limiti imposti all'esercizio del suoi poteri. L'esame dei motivi sui cui sono fondate le domande di annullamento non ha neppure rivelato un qualsiasi vizio nel quale la Commissione sia incorsa nell'adozione del regolamento impugnato.

253.
    Pertanto, le domande di risarcimento dei danni non possono neanch'esse essere accolte.

254.
    Da quanto precede risulta che i ricorsi devono essere integralmente respinti.

Sulle spese

255.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché sono rimaste soccombenti, le ricorrenti vanno condannate alle spese, comprese quelle riguardanti i procedimenti sommari, conformemente a quanto chiesto dalla Commissione.

256.
    In forza dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, le parti intervenienti sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Le cause T-94/00, T-110/00 e T-159/00 sono riunite ai fini della sentenza.

2)    I ricorsi sono respinti.

3)    Ciascuna delle ricorrenti sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione, comprese quelle del procedimento sommario, nella causa da essa introdotta.

4)    Le parti intervenienti sopportano le proprie spese.

Jaeger
Lenaerts
Azizi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 novembre 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

K. Lenaerts


1: Lingua processuale: l'olandese.