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Impugnazione proposta il 30 maggio 2023 dall’Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) avverso l’ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 30 marzo 2023, causa T-567/22, ATPN/Commissione

(Causa C-340/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Association Trinationale de Protection Nucléaire (ATPN) (rappresentante: C. Lepage, avvocata)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare l’impugnazione ricevibile e fondata;

annullare in toto, l’ordinanza del 30 marzo 2023 del Tribunale nella causa T-567/22;

accogliere in toto le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, occuparsi del merito della causa,

annullare il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 nella parte in cui riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 nella parte in cui riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

e in ogni caso,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce:

due motivi diretti all’annullamento dell’ordinanza:

Nella sua ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto ritenendo, ai punti da 16 a 27 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non fosse legittimata ad agire in nome proprio, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Nella sua ordinanza il Tribunale è incorso in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione ritenendo, ai punti da 28 a 42 dell’ordinanza impugnata, che la ricorrente non fosse legittimata ad agire in nome dei suoi membri, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

cinque motivi diretti all’annullamento del regolamento:

La procedura è irregolare in quanto essa viola le disposizioni del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020;

Le regole della tassonomia sono state violate;

Le disposizioni dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 sono state violate e gli obiettivi non sono sufficientemente ambiziosi;

I criteri generali del diritto dell’Unione sono stati violati e più precisamente il principio di precauzione previsto all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852;

Esiste un’incompatibilità tra gli investimenti nel nucleare e gli investimenti verdi alla luce dell’informazione finanziaria.

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