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Ricorso proposto il 30 maggio 2023 – Commissione europea / Repubblica slovacca

(Causa C-341/23)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Ioan e R. Lindenthal, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede alla Corte di voler

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo garantito che per 11 discariche menzionate nel ricorso (Vlčie Hory, Bojná parte B e parte C – fase I, Čadca – Podzávoz, Rajec – Šuja, Ružomberok – Biela Púť, Skládka TKO Zubrohlava, Hnúšťa – Kotlište, Detva – Studienec – fase II, Hontianske Tesáre, Hôrky – Pláne e Stropkov – Chotča) fossero presentati all’approvazione il piano di riassetto della discarica e tutte le misure correttive, affinché fosse presa una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base al piano di riassetto o fossero adottate misure per chiudere la discarica il più rapidamente possibile, è venuta meno agli obblighi previsti dall'articolo 14, primo comma, lettere a) e b), della direttiva 1999/31/CE 1 , relativa alle discariche;

dichiarare che la Repubblica slovacca, non avendo provveduto, in relazione a 10 discariche menzionate nel ricorso (Stupava – Žabáreň, Bobogdány, Prietrž, Veronika Dežerice, Skládka KO Duslo, Šahy – Holá Stráž, Židová – Vráble, Smutná, Hnúšťa – Branzová, Veľká Ves), a prendere le necessarie misure per una chiusura tempestiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche;

condannare la Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 1999/31, la Repubblica slovacca doveva adottare misure affinché le discariche esistenti, ossia «le discariche che [avessero] ottenuto un'autorizzazione o [fossero] già in funzione al momento del recepimento della presente direttiva», fossero valutate in base ai requisiti della direttiva e fossero o chiuse con la massima tempestività o rese conformi alla direttiva entro un periodo transitorio di otto anni, che scadeva il 16 luglio 2009.

Ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva, la Repubblica slovacca era tenuta, entro un anno dall'entrata in vigore della legislazione di recepimento della direttiva, a garantire che il gestore della discarica elaborasse e presentasse all'approvazione dell'autorità competente un piano di riassetto della discarica comprendente le informazioni menzionate nell'articolo 8 e tutte le misure correttive eventualmente necessarie al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla direttiva; ai sensi dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva, in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti dovevano adottare una decisione definitiva sull’eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alle disposizioni della direttiva. Allo stesso tempo, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 14, primo comma, lettera b), della direttiva, la Repubblica slovacca avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, primo comma, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell’articolo 8, non avessero ottenuto l'autorizzazione a continuare a funzionare.

La Repubblica slovacca è venuta meno a tutti questi obblighi.

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1 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU 1999, L 182, pag. 1).