Language of document : ECLI:EU:T:2015:78

Causa T‑473/12

(pubblicazione per estratto)

Aer Lingus Ltd

contro

Commissione europea

«Aiuto di Stato – Tassa irlandese sui passeggeri dei voli aerei – Tariffa ridotta per le destinazioni ubicate entro un raggio di 300 km dall’aeroporto di Dublino – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne ordina il recupero – Vantaggio – Carattere selettivo – Identificazione dei beneficiari dell’aiuto – Articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 5 febbraio 2015

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo da recuperare – Obbligo per la Commissione di determinare un importo che corrisponda effettivamente al vantaggio reale dell’aiuto – Portata – Vantaggio che deriva dall’applicazione di un’imposta indiretta a tasso nazionale ridotto percepita dalle compagnie aeree – Modalità di calcolo – Obbligo per la Commissione di identificare i beneficiari dell’aiuto – Portata

(Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Nozione – Valutazione alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Considerazione di una prassi anteriore – Esclusione

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.      Nessuna disposizione di diritto dell’Unione impone che la Commissione, all’atto di ordinare la restituzione di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno, determini l’importo esatto dell’aiuto da restituire. È sufficiente, infatti, che la decisione della Commissione contenga elementi che permettano al destinatario della decisione stessa di determinare senza difficoltà eccessive tale importo. Tuttavia, se decide di disporre il recupero di un importo determinato, la Commissione, in conformità dell’obbligo che le incombe di esame diligente e imparziale di un fascicolo nell’ambito dell’articolo 108 TFUE, deve determinare nel modo più esatto possibile consentito dalle circostanze di causa il valore dell’aiuto di cui l’impresa ha beneficiato. Ripristinando la situazione esistente prima della corresponsione dell’aiuto, la Commissione è tenuta, da un lato, ad accertare che il vantaggio reale dell’aiuto sia eliminato e quindi a ingiungere il recupero dell’intero aiuto. Essa non può, in segno di clemenza nei confronti del beneficiario, disporre il recupero di un importo inferiore al valore dell’aiuto ricevuto da quest’ultimo. Dall’altro lato, la Commissione non è autorizzata, per sottolineare la sua disapprovazione riguardo alla gravità dell’illecito, a ingiungere il recupero di un importo superiore al valore dell’aiuto ottenuto dal beneficiario.

Pertanto, nel caso di una tassa sul trasporto aereo percepita direttamente dai vettori aerei a un tasso d’imposizione più basso per i voli interni, la Commissione non può presumere che, in una situazione in cui tale tassa deve essere trasferita ai passeggeri e il vantaggio economico derivante dall’applicazione del tasso nazionale ridotto ha potuto altresì essere trasferito sui passeggeri, il vantaggio effettivamente ottenuto e conservato dalle compagnie aeree ammonti, in ogni caso, a un importo corrispondente alla differenza tra l’importo della tassa calcolato in applicazione del tasso d’imposizione ridotto e quello calcolato in applicazione del tasso normale d’imposizione. Infatti, in un caso del genere, il vantaggio effettivamente conseguito dalle compagnie aeree non consiste necessariamente nella differenza fra i due tassi d’imposizione, bensì proprio nella possibilità di offrire tariffe più attrattive ai propri passeggeri e quindi aumentare, in tal modo, il loro volume di affari. Pertanto, per le compagnie aeree che hanno pagato un’imposta indiretta a tasso ridotto, la Commissione deve determinare in che misura esse abbiano effettivamente trasferito ai loro passeggeri il beneficio economico risultante dall’applicazione della suddetta imposta a tasso ridotto, per poter quantificare con precisione il vantaggio di cui esse hanno realmente fruito. Qualora risultasse impossibile determinare con esattezza, nella decisione che ordina la restituzione di un aiuto, gli importi corrispondenti effettivamente al vantaggio reale, la Commissione deve assegnare tale compito alle autorità nazionali fornendo loro le indicazioni necessarie a tale scopo.

In ogni caso, il recupero presso le compagnie aeree dell’importo corrispondente alla differenza tra l’importo dell’imposta al tasso normale e quello al tasso ridotto non consentirebbe di garantire il rispristino di una situazione che sarebbe prevalsa se le operazioni di cui trattasi fossero state realizzate senza la concessione dell’aiuto in parola, poiché non è possibile per le compagnie aeree recuperare retroattivamente presso i loro clienti il suddetto importo per passeggero che avrebbe dovuto essere riscosso. Il recupero di detto importo non è pertanto necessario al fine di eliminare la distorsione della concorrenza causata dal vantaggio concorrenziale determinato da un tale aiuto. Al contrario, il recupero di tale importo rischierebbe di provocare ulteriori distorsioni alla concorrenza in quanto potrebbe condurre a recuperare presso le compagnie aeree più del vantaggio di cui esse hanno effettivamente fruito.

Peraltro, la circostanza che i clienti delle compagnie aeree assoggettate alla tassa sul trasporto aereo non siano imprese ai sensi del diritto dell’Unione, con la conseguenza che nessun aiuto può essere recuperato nei loro confronti, non può rimettere in discussione l’obbligo per la Commissione di identificare con esattezza i beneficiari di un aiuto, ovvero le imprese che hanno avuto il godimento effettivo dell’aiuto medesimo e di limitare il recupero dell’aiuto ai vantaggi finanziari che effettivamente discendono dall’attribuzione degli aiuti ai beneficiari degli stessi.

(v. punti 84‑86, 97‑99, 105, 115, 122)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 117, 118)