Language of document : ECLI:EU:T:2013:601

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

21 novembre 2013 (*)

«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un cavatappi – Disegno o modello nazionale anteriore – Motivo di nullità – Assenza di carattere individuale – Assenza di impressione generale diversa – Utilizzatore informato – Margine di libertà dell’autore – Articoli 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»

Nella causa T‑337/12,

El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, con sede a Madrid (Spagna), rappresentata da C. Ruiz Gallegos e E. Veiga Conde, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Wenf International Advisers Ltd, con sede a Tortola, Isole Vergini britanniche (Regno Unito), rappresentata da J. L. Rivas Zurdo, E. Seijo Veiguela e I. Munilla Muñoz, avvocati,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’UAMI del 1° giugno 2012 (procedimento R 89/2011‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Wenf International Advisers Ltd e la El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, G. Berardis (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 luglio 2012,

visto il controricorso dell’UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 ottobre 2012,

visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 ottobre 2012,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 22 novembre 2007 la El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL, ricorrente, presentava una domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), in base al regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1).

2        Il disegno o modello di cui era stata chiesta la registrazione è raffigurato come segue:

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3        Il disegno o modello contestato è destinato ad applicarsi ai «cavatappi», rientranti nella classe 07‑06 ai sensi dell’accordo di Locarno che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, dell’8 ottobre 1968, come modificato.

4        Il disegno o modello contestato veniva registrato il giorno stesso della domanda di registrazione con il numero 000830831‑0001 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari n. 2007/191, del 14 dicembre 2007.

5        Il 16 aprile 2009 la Wenf International Advisers Ltd, interveniente, ha presentato dinanzi all’UAMI una domanda di dichiarazione di nullità del disegno o modello contestato. Il motivo addotto a sostegno della domanda era quello contemplato all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, che prevede che un disegno o modello comunitario debba essere dichiarato nullo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 di detto regolamento. Nella domanda di dichiarazione di nullità, l’interveniente faceva valere che il disegno o modello contestato non era nuovo ed era sprovvisto di carattere individuale, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 dello stesso regolamento.

6        A sostegno della sua domanda di nullità, l’interveniente opponeva il disegno o modello registrato in Spagna il 7 settembre 1994 con il riferimento n. 131750, divulgato al pubblico attraverso la pubblicazione nel Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (Bollettino ufficiale della proprietà industriale) il 16 ottobre 1994 e che andava applicato a degli «apribottiglie». Il disegno o modello anteriore è raffigurato come segue:

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7        Il 12 novembre 2010 la divisione di annullamento dell’UAMI ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità, in quanto il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale. Essa ha precisato che l’impressione generale prodotta dal disegno o modello contestato non si distingueva da quella prodotta dal disegno o modello anteriore, tenuto conto delle numerose somiglianze esistenti, quali l’aspetto del manico curvo, l’elemento che si compone di due placche fissato per mezzo di un perno in posizione identica e la collocazione di un coltellino in posizione identica. Essa ha altresì rilevato che tali somiglianze erano state valutate allo stesso modo, sia che gli strumenti fossero in posizione di apertura oppure in posizione di chiusura. Infine, detta divisione ha ritenuto che l’autore avesse un ampio margine di libertà, poiché lo strumento, come risultava dagli atti, poteva essere creato sulla base di molti disegni differenti.

8        L’11 gennaio 2011 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 55 a 60 del regolamento n. 6/2002, contro la decisione della divisione di annullamento.

9        Con decisione del 1° giugno 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la terza commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Dopo aver respinto l’argomento della ricorrente relativo alla malafede dell’interveniente, la commissione di ricorso ha esaminato il carattere individuale del disegno o modello contestato. Essa ha quindi definito l’utilizzatore informato di detto disegno o modello sia come il privato sia come il professionista che fa uso dei prodotti contraddistinti da tale disegno o modello, vale a dire i cavatappi, e ha considerato ampio il margine di libertà dell’autore. Infatti, sebbene detti strumenti necessitino di determinati componenti funzionali indispensabili, questi ultimi, secondo la commissione di ricorso, possono essere ideati e combinati in vari modi. A suo parere, i due disegni o modelli di cui trattasi hanno in comune i loro aspetti non funzionali, vale a dire il disegno del manico e la collocazione del coltellino, e, di conseguenza, non suscitano un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Per quanto concerne, in particolare, la somiglianza dei manici, la commissione di ricorso ha precisato, da un lato, che la forma del manico influiva grandemente sull’aspetto generale di un cavatappi, poiché il manico era il componente di maggiori dimensioni che conteneva, completamente o in parte, gli altri e, dall’altro, che essa aveva un ruolo determinante nell’impressione generale suscitata da questo tipo di prodotti quando lo strumento era richiuso. In proposito, la commissione di ricorso ha rilevato che il manico era stato concepito nei due disegni o modelli di cui trattasi in modo da lasciar visibile, quando il cavatappi era chiuso, la stessa parte della spirale e della leva. La differenza esistente tra i manici dei disegni o modelli in esame, vale a dire l’immagine della loro faccia interna, non sarebbe pertanto sufficiente ad alterare l’impressione generale che essi suscitano nell’utilizzatore informato.

 Conclusioni delle parti

10      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI e l’interveniente alle spese.

11      L’UAMI e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

12      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente solleva due motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, per quanto concerne la nozione di utilizzatore informato nell’ambito della valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato e, il secondo, ad una violazione dell’articolo 4 e dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, in combinato disposto con l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, riguardo al margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello contestato nell’ambito della valutazione del carattere individuale di quest’ultimo.

13      Poiché questi due motivi riguardano errori in cui è asseritamente incorsa la commissione di ricorso nella valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato, il Tribunale ritiene necessario esaminarli congiuntamente.

14      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso errori di valutazione del carattere individuale del disegno o modello contestato. In particolare, essa avrebbe commesso errori di valutazione della nozione di utilizzatore informato, che avrebbero influito sulla valutazione dell’impressione generale suscitata in detto utilizzatore dal disegno o modello contestato, e sulla valutazione del margine di libertà dell’autore. A parere della ricorrente, le dissomiglianze tra il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore sono tali che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato è diversa e, pertanto, il disegno o modello contestato non è privo di carattere individuale.

15      L’UAMI e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.

16      L’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002 dispone che un disegno o modello comunitario possa essere dichiarato nullo solo se non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 del medesimo regolamento.

17      In forza dell’articolo 4 del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo e possiede un carattere individuale.

18      Secondo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, si considera che un disegno o modello comunitario registrato presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima.

19      L’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 precisa che nella valutazione del carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.

20      Per esaminare il carattere individuale del disegno o modello contestato, occorre quindi stabilire se la commissione di ricorso non abbia commesso errori nel pronunciarsi in sequenza prima sull’utilizzatore informato di detto disegno o modello e poi sulla libertà dell’autore nella realizzazione di quest’ultimo e nel procedere al confronto delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli di cui trattasi.

 Sull’utilizzatore informato

21      Dalla giurisprudenza risulta che la nozione di utilizzatore informato deve essere intesa come una nozione intermedia tra quella di consumatore medio, applicabile in materia di marchi, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica e che in generale non effettua un confronto diretto tra i marchi in conflitto, e quella della persona competente in materia, esperto provvisto di competenze tecniche approfondite (sentenza della Corte del 20 ottobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Racc. pag. I‑10153, punto 53).

22      Pertanto, se è vero che l’utilizzatore informato non è il consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto che percepisce di norma un disegno o modello come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi, non è neppure l’esperto o la persona competente in materia in grado di osservare nei dettagli le differenze minime che possono esistere tra i modelli o disegni in conflitto (sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 21 supra, punto 59).

23      La qualità di «utilizzatore» implica che la persona interessata utilizzi il prodotto oggetto del disegno o modello in conformità con la destinazione di questo stesso prodotto [sentenza del Tribunale del 22 giugno 2010, Shenzhen Taiden/UAMI – Bosch Security Systems (Apparecchiature per la comunicazione), T‑153/08, Racc. pag. II‑2517, punto 46]. L’aggettivo «informato» suggerisce inoltre che, senza essere un disegnatore o un esperto tecnico, l’utilizzatore conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola, e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza (sentenze PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 21 supra, punto 59, e Apparecchiature per la comunicazione, cit., punto 47).

24      La nozione di utilizzatore informato può essere quindi intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato non tanto di un’attenzione media, quanto di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest’ultima provenga dalla sua esperienza personale oppure dalla sua conoscenza approfondita del settore considerato [sentenza PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, punto 21 supra, punto 53; sentenza del Tribunale del 25 aprile 2013, Bell & Ross/UAMI – KIN (Cassa di orologio da polso), T‑80/10, punto 103].

25      Tuttavia, questa circostanza non implica che l’utilizzatore informato sia in grado di distinguere, al di là dell’esperienza che ha accumulato a motivo dell’utilizzo del prodotto in questione, gli elementi dell’aspetto del prodotto che sono dettati dalla funzione tecnica di quest’ultimo da quelli che sono arbitrari. Si tratta pertanto di una persona che ha una certa conoscenza dei disegni o modelli esistenti nel settore interessato, senza tuttavia sapere quali aspetti del prodotto considerato siano dettati da una funzione tecnica [sentenze del Tribunale Cassa di orologio da polso, punto 24 supra, punto 104, e del 9 settembre 2011, Kwang Yang Motor/UAMI – Honda Giken Kogyo (Motore a combustione interna), T‑11/08, non pubblicata nella Raccolta, punto 26].

26      Nella fattispecie, la commissione di ricorso ha rilevato anzitutto, al punto 16 della decisione impugnata, che il «settore di cui trattasi [era] quello dei cavatappi, vale a dire degli strumenti che servono a togliere il tappo da una bottiglia di vino». Dal punto 19 della decisione impugnata, che descrive i componenti funzionali di tali strumenti, risulta che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la commissione di ricorso ha limitato il settore in esame a quello dei cavatappi a leva. Essa ha poi constatato, al punto 17 della decisione impugnata, che l’utilizzatore informato poteva essere «sia il privato che (…) utilizza [tali strumenti] nella propria abitazione sia il professionista (cameriere, sommelier) che ne fa uso in un ristorante». A suo parere, un simile utilizzatore è informato nel senso «che egli s’intende di vini e accessori per servirsene e, senza essere un disegnatore, ha accumulato determinate conoscenze, a causa del suo interesse e della sua inclinazione, relativamente all’offerta nel mercato in materia di apribottiglie di vino». In altri termini, secondo la commissione di ricorso, tale persona, senza essere un esperto in disegno industriale, è al corrente di ciò che offre il mercato e delle caratteristiche di base del prodotto.

27      Orbene, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, detta definizione di utilizzatore informato è corretta e conforme ai principi giurisprudenziali esposti nei precedenti punti da 21 a 25. Infatti, secondo la giurisprudenza ivi menzionata, l’utilizzatore informato conosce i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni o modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado d’attenzione relativamente elevato quando li utilizza, di modo che la nozione di utilizzatore informato può essere intesa nel senso che indica un utilizzatore dotato di una particolare diligenza dovuta alla sua esperienza personale o alla sua conoscenza approfondita del settore considerato.

28      In proposito, occorre inoltre rilevare che la ricorrente non solo non ha suffragato le sue affermazioni in base alle quali, da un lato, l’utilizzatore informato sarebbe esclusivamente un «professionista del vino e/o della sua spedizione» e, dall’altro, il privato utilizzerebbe raramente un cavatappi a leva, come quello oggetto del procedimento, non essendo quest’ultimo, peraltro, in vendita nei negozi al dettaglio, ma non ha nemmeno dimostrato che la limitazione della nozione di utilizzatore informato ai soli professionisti rimetterebbe in discussione la definizione dell’utilizzatore informato accolta dalla commissione di ricorso al punto 17, seconda frase, della decisione impugnata.

29      Inoltre, anche supponendo che, come sostiene la ricorrente, il disegno o modello contestato possa essere considerato un articolo promozionale che le cantine produttrici di vino, dopo averlo personalizzato sulla superficie visibile del manico, offrirebbero come regalo, la definizione dell’utilizzatore informato non cambierebbe, poiché essa includerebbe, al pari di quella presa in considerazione dalla commissione di ricorso, da un lato, il professionista che acquista siffatti articoli per distribuirli agli utilizzatori finali e, dall’altro, questi stessi ultimi utilizzatori [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 giugno 2011, Sphere Time/UAMI – Punch (Orologio attaccato a un laccio), T‑68/10, Racc. pag. II‑2275, punto 53].

30      La commissione di ricorso, pertanto, non ha commesso alcun errore nel ritenere che l’utilizzatore informato di detto disegno o modello fosse sia il privato sia il professionista che fa uso dei prodotti contraddistinti da tale disegno o modello.

 Sul margine di libertà dell’autore

31      Si deve ricordare che nella valutazione del carattere individuale di un disegno o modello e delle sue caratteristiche visibili, e quindi dell’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato da detto disegno o modello, occorre prendere in considerazione il margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello controverso (v. sentenza Motore a combustione interna, punto 25 supra, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

32      Dalla giurisprudenza risulta che il margine di libertà dell’autore di un disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni normative applicabili al prodotto. Detti vincoli portano a una standardizzazione di talune caratteristiche che diventano quindi comuni a vari disegni o modelli applicati al prodotto di cui trattasi (v. sentenza Motore a combustione interna, punto 25 supra, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

33      Pertanto, più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è ampia, meno è probabile che piccole differenze tra i disegni o modelli posti a confronto siano sufficienti a produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Al contrario, quanto più la libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra i disegni o modelli confrontati per produrre un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato. Quindi, un grado elevato di libertà dell’autore nel realizzare un disegno o modello rafforza la conclusione secondo la quale i disegni o modelli che non presentano differenze significative producono la stessa impressione generale nell’utilizzatore informato (v. sentenza Motore a combustione interna, punto 25 supra, punto 33 e giurisprudenza ivi citata).

34      Nella fattispecie, al punto 19 della decisione impugnata, la commissione di ricorso considera che, sebbene esistano taluni elementi che un cavatappi deve contenere per poter adempiere alla sua funzione, il margine di libertà dell’autore di un siffatto prodotto resta ampio. Infatti, la circostanza che un cavatappi debba necessariamente contenere componenti quali una spirale che deve entrare nel tappo e fissarvisi, un manico, per assicurare lo strumento, una leva o due leve, per appoggiare lo strumento sul collo della bottiglia, e un coltellino per tagliare la capsula che ricopre il tappo, non impedirebbe di ideare e di combinare tali componenti in vari modi, pur mantenendo la loro funzionalità. A titolo di esempio, la commissione di ricorso ha aggiunto che il coltellino poteva essere posizionato sia su un’estremità dello strumento sia sull’altra e che il manico poteva avere molte forme nonché variare in lunghezza e spessore, senza alterare né la funzionalità né la praticità dello strumento.

35      Tale valutazione è contestata dalla ricorrente. Essa fa valere che le caratteristiche strutturali dei cavatappi di questo tipo sarebbero già definite e imposte dalla funzione che essi assolvono nonché dalle esigenze dei loro destinatari, i quali, a suo parere, sono i professionisti del settore alberghiero e i proprietari di cantine. In particolare, tra i quattro elementi dettati dalla funzione tecnica dello strumento, vale a dire la spirale, le due leve, il manico e il coltellino, solo gli ultimi due sarebbero immaginabili in modo differente. Inoltre, riguardo al coltellino, la ricorrente afferma che qualsiasi diversa collocazione sul manico del tipo di cavatappi in esame lo renderebbe, in definitiva, inefficace, non funzionale e pericoloso. Pertanto, il margine di libertà dell’autore di un cavatappi a due leve sarebbe ridotto.

36      In proposito va rilevato che determinati elementi dei cavatappi a leva sono sicuramente essenziali e devono esistere in qualunque cavatappi di questo tipo affinché quest’ultimo possa adempiere alla sua funzione. Tuttavia, come hanno giustamente sostenuto l’UAMI e l’interveniente, i vincoli di natura funzionale che riguardano la presenza di determinati elementi in un cavatappi a leva non influiscono, in maniera significativa, sulla sua forma e sul suo aspetto generale (v., in tal senso, sentenza Cassa di orologio da polso, punto 24 supra, punto 118), dato che gli unici vincoli tecnici da rispettare sono le dimensioni della leva, che sia in uno o due pezzi, la presenza di tacche ad una sua estremità nonché la collocazione della spirale e la sua distanza rispetto alla leva. Di conseguenza, in particolare, il manico, che, come rileva giustamente la commissione di ricorso, costituisce l’elemento centrale e più grande del cavatappi, può avere diverse forme e dimensioni, e il coltellino può essere posizionato diversamente.

37      Infatti, come risulta dal fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale, esistono disegni o modelli di cavatappi a leva dalle varie forme e figure, che differiscono da quelle utilizzate nel disegno o modello contestato. A titolo di esempio, si deve anzitutto osservare che è possibile constatare differenze quanto alle dimensioni e alla forma del manico, il quale può essere rettilineo o curvilineo, arrotondato o rettangolare, e alla parte visibile degli altri elementi del cavatappi che possono essere racchiusi nel manico. Esistono altresì differenze per quanto concerne la presenza e la posizione di un decapsulatore o di un coltellino. In proposito, si deve constatare che la ricorrente non ha presentato elementi a sostegno della sua affermazione, secondo la quale la collocazione del coltellino in un altro punto del manico lo renderebbe non funzionale e perfino pericoloso.

38      Ne consegue che il disegno e la forma del manico nonché la collocazione dei summenzionati elementi non sono dettati da esigenze funzionali. L’esistenza di vincoli tecnici non determina quindi l’aspetto generale del cavatappi, che può variare sensibilmente.

39      Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente rilevato, in sostanza, al punto 19 della decisione impugnata, che il margine di libertà creativa del disegnatore di un cavatappi era ampio.

 Sul confronto delle impressioni generali suscitate nell’utilizzatore informato dai disegni o modelli di cui trattasi

40      Secondo la commissione di ricorso, l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato dal disegno o modello contestato non differisce da quella prodotta dal disegno o modello anteriore a causa, sostanzialmente, delle somiglianze di forma, di posizione e di relative proporzioni dei diversi elementi del cavatappi.

41      La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato fosse principalmente determinata dall’aspetto del manico e dalla posizione di determinati elementi del cavatappi. Essa ha aggiunto che, tenuto conto delle caratteristiche di questo tipo di cavatappi, la cui particolarità essenziale consiste nel fatto di essere richiuso e messo in tasca, il disegno e la forma del manico rivestono un ruolo determinante nell’impressione generale prodotta da quest’ultimo.

42      Tale valutazione è contestata dalla ricorrente. Anzitutto, essa critica la commissione di ricorso per aver commesso un errore di valutazione nell’esaminare i disegni o modelli di cui trattasi esclusivamente in posizione chiusa e non in posizione aperta o di utilizzo. Essa fa valere poi che, in sede di utilizzo dello strumento, possono essere rilevate alcune differenze a livello del manico, della lama, della spirale e della doppia leva. La ricorrente presenta quindi un’analisi dettagliata dei disegni o modelli in esame, argomentando che le loro caratteristiche non sono identiche e che, di conseguenza, le impressioni generali che essi producono, se esaminati in posizione aperta, sono differenti.

43      Va rilevato in primo luogo che la censura secondo cui la commissione di ricorso avrebbe erroneamente analizzato l’aspetto generale esterno dei disegni o modelli di cui trattasi esclusivamente a partire dalla loro posizione chiusa scaturisce da un’erronea lettura della decisione impugnata. Infatti, da quest’ultima risulta che, è soltanto al fine di corroborare la tesi dell’assenza di differenze significative nel disegno dei manici raffigurati dai disegni o modelli in esame, che lascerebbero in particolare visibili le stesse parti della spirale e della leva quando sono ripiegati, che la commissione di ricorso si è riferita per inciso, dal punto 21, lettera a), al punto 24 della decisione impugnata, al prodotto in posizione chiusa. Del resto, occorre altresì osservare che dal punto 5 della decisione impugnata risulta che la divisione di annullamento ha considerato che le numerose somiglianze tra i due disegni o modelli in esame venivano valutate allo stesso modo, sia che gli strumenti si trovassero in posizione aperta oppure in posizione chiusa. Tale conclusione non è stata contestata dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso. Secondo la giurisprudenza, quando la commissione di ricorso conferma in toto la decisione dell’organo inferiore dell’UAMI, tale decisione della divisione di annullamento, al pari della sua motivazione, fa parte del contesto in cui è stata adottata la decisione impugnata, contesto noto al ricorrente e che consente al giudice di esercitare pienamente il suo controllo di legittimità in merito alla fondatezza della valutazione del carattere individuale del disegno o modello in esame [v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 6 ottobre 2011, Industrias Francisco Ivars/UAMI – Motive (Riduttore meccanico di velocità), T‑246/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 20, e del 22 maggio 2012, Sport Eybl & Sports Experts/UAMI – Seven (SEVEN SUMMITS), T‑179/11, punto 50]. Pertanto, si deve considerare che, contrariamente a ciò che afferma la ricorrente, nel valutare le somiglianze tra i disegni o modelli di cui trattasi, la commissione di ricorso, al pari della divisione di annullamento, ha tenuto conto dello strumento sia in posizione aperta sia in posizione chiusa.

44      In proposito, va rilevato anzitutto che la lunghezza del manico del disegno o modello contestato è solo di poco inferiore a quella del manico del disegno o modello anteriore, e non è possibile riscontrare alcuna differenza significativa riguardo alle dimensioni complessive, nonché alle proporzioni e alla disposizione dei vari elementi attorno al manico, dei disegni o modelli in esame, sia che essi siano in posizione aperta oppure in posizione chiusa. Inoltre, il confronto diretto dei campioni dei prodotti reali di cui al fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale, suggerito dalla ricorrente, non consente di rimettere in discussione tale constatazione.

45      Peraltro, se, come afferma la ricorrente, si dovesse tener conto esclusivamente delle impressioni generali suscitate dai due disegni o modelli nell’utilizzatore informato quando usa il prodotto di cui trattasi, cioè quando è aperto, occorre osservare che, all’atto del suo utilizzo, che inizia attraverso l’apertura del cavatappi, quest’ultimo è sempre impugnato dal suo utilizzatore. Ai fini della valutazione dell’impressione globale prodotta dai disegni o modelli in esame, si deve quindi considerare che l’utilizzatore informato, quando usa i cavatappi che corrispondono ai disegni o modelli di cui trattasi conformemente alla loro destinazione, ne vedrà sempre una parte minima, corrispondente sostanzialmente alla doppia leva e al decapsulatore ivi integrato nonché al coltellino e alla spirale. Orbene, in un’ipotesi del genere, i dettagli dei prodotti raffigurati dai disegni o modelli in esame, indicati dalla ricorrente, sfuggiranno alla vista di detto utilizzatore a causa delle loro modalità concrete di utilizzo e, di conseguenza, potranno avere solo una scarsa influenza sulla sua percezione di detti disegni o modelli (v., in tal senso, sentenza Cassa di orologio da polso, punto 24 supra, punti 133 e 134).

46      Ciò considerato, tenuto conto del fatto che, come precisato dalla giurisprudenza, la valutazione deve vertere sull’impressione generale che un disegno o modello suscita nell’utilizzatore informato, includendo anche il modo in cui il prodotto rappresentato da detto disegno o modello è utilizzato (v., in tal senso, sentenze Apparecchiature per la comunicazione, punto 23 supra, punto 66, e Orologio attaccato a un laccio, punto 29 supra, punto 78), non è censurabile la commissione di ricorso, in considerazione delle caratteristiche dei cavatappi a leva che sono progettati proprio per essere ripieghevoli, per aver tenuto conto anche dell’impressione suscitata dai disegni o modelli di cui trattasi nell’utilizzatore informato quando i cavatappi corrispondenti sono in posizione chiusa. D’altronde, si evince dal fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale che nel settore industriale interessato, i prodotti in oggetto sono principalmente, e talvolta esclusivamente, raffigurati in posizione ripiegata, quest’ultima essendo, di norma, la posizione di base di qualsiasi cavatappi a leva. Infatti, è quando esso si trova in tale posizione che sarà possibile percepire la forma complessiva del disegno o modello che lo raffigura.

47      In secondo luogo, occorre rilevare che le differenze tra i disegni o modelli in esame, evidenziate dalla ricorrente e che presuppongono un esame dei prodotti ivi raffigurati in posizione aperta, o non sono pertinenti o sono trascurabili. Lo stesso vale per i dettagli funzionali richiamati dalla ricorrente, che non sono sufficientemente importanti per influire sull’impressione generale suscitata da detti disegni o modelli.

48      In primo luogo, riguardo al manico, è vero, come sottolinea altresì la commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, che esiste una differenza tra i disegni o modelli controversi concernente in particolare il disegno della faccia interna, che presenta piccoli incavi nel disegno o modello anteriore, mentre è liscia nel disegno o modello contestato. Tuttavia, tale differenza non è particolarmente evidente, dato che, da un lato, la curvatura del manico del prodotto rappresentato dal disegno o modello contestato e quella del prodotto rappresentato dal disegno o modello anteriore sono molto simili, anche se la prima è meno accentuata e, dall’altro, la disposizione dei vari elementi attorno al manico è la stessa nei disegni o modelli controversi così come la parte di questi ultimi che rimane visibile quando il manico si trova in posizione chiusa. Pertanto, si deve constatare che il disegno leggermente diverso del manico del disegno o modello contestato, come giustamente rilevato dalla commissione di ricorso, non può controbilanciare le somiglianze accertate e non è quindi sufficiente a conferire un carattere individuale a detto disegno o modello.

49      In secondo luogo, per quanto concerne il coltellino, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre anzitutto constatare che da un confronto dei disegni o modelli controversi non risulta che quello del disegno o modello anteriore sia sostanzialmente più piccolo o meno visibile o abbia una forma diversa dal coltellino del disegno o modello contestato. Inoltre, riguardo alla parte affilata del coltellino, è sufficiente rilevare che dalle immagini del disegno o modello anteriore non emerge con chiarezza che la lama ivi rappresentata sia liscia o comunque priva di dentellatura. Per contro, se, come suggerisce la ricorrente, si procede ad un esame dei campioni di prodotti reali che essa ha versato nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale, ne risulta che la piccola lama del disegno o modello anteriore non è affatto liscia, ma, al pari di quella che compare sul disegno o modello contestato, possiede una dentellatura laterale sulla parte affilata. In ogni caso, non può essere rilevata alcuna differenza significativa tra i coltellini dei prodotti rappresentati dai disegni o modelli controversi.

50      In terzo luogo, per quanto riguarda le spirali dei prodotti rappresentati dai disegni o modelli controversi, la ricorrente afferma che sono differenti, da un lato, per il colore e, dall’altro, per il materiale di cui sono fatte o rivestite. A parere della ricorrente, tali differenze risultano altresì da un confronto dei campioni di prodotti reali che essa ha versato nel fascicolo dell’UAMI trasmesso al Tribunale. In proposito va rilevato che il fatto che la spirale del disegno o modello contestato sia riprodotta in nero, mentre quella del disegno o modello anteriore sarebbe riprodotta in bianco è ininfluente, dato che non è stato rivendicato alcun colore per il disegno o modello contestato (v., in tal senso, sentenza Orologio attaccato a un laccio, punto 29 supra, punto 82). In ogni caso, si deve osservare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, da un confronto dei campioni dei prodotti reali emerge che il colore della spirale è nero sia nel prodotto illustrato dal disegno o modello contestato sia in quello illustrato dal disegno o modello anteriore. Lo stesso vale per il materiale di cui si dice siano fatte o rivestite le due spirali.

51      In quarto luogo, per quanto concerne la doppia leva, occorre considerare che le differenze relative alle finiture sui due denti d’appoggio richiamate dalla ricorrente non risultano chiaramente da un confronto delle immagini dei disegni o modelli di cui trattasi. In ogni caso, esse sono talmente impercettibili che solo un esame tecnico molto dettagliato e minuzioso dei due prodotti reali ‒ che non corrisponderebbe, come indicato nel precedente punto 22, a quello svolto dall’utilizzatore informato ‒ consentirebbe, se del caso, di rilevarle. Quanto alla differenza riguardante l’aspetto della superficie delle due leve, che sarebbe liscia nel disegno o modello contestato e scanalata nel disegno o modello anteriore, va rilevato che l’assenza di un siffatto ornamento nel disegno o modello contestato non potrebbe incidere significativamente sull’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato e non sarebbe di per sé sufficiente a conferire un carattere individuale a detto disegno o modello.

52      In quinto luogo, riguardo agli inconvenienti o alle difficoltà di utilizzo inerenti al manico, al coltellino, alla spirale e alla doppia leva del disegno o modello anteriore che si dicono risolti con l’ideazione del disegno o modello contestato, si deve rilevare che, anche a supporli dimostrati, simili inconvenienti o difficoltà di utilizzo non sono pertinenti ai fini della prova del carattere individuale del disegno o modello contestato. Infatti, il carattere individuale di un disegno o modello è accertato, conformemente all’articolo 6 del regolamento n. 6/2002, confrontando le impressioni generali suscitate dai disegni o modelli in conflitto nell’utilizzatore informato e tenendo conto del margine di libertà dell’autore. Pertanto, il criterio invocato dalla ricorrente, relativo agli inconvenienti o alle varie difficoltà di utilizzo del disegno o modello anteriore asseritamente risolti nel disegno o modello contestato, non figura tra quelli che possono essere presi in considerazione ai fini della valutazione del carattere individuale di un disegno o modello. Inoltre, come discende dagli articoli 1 e 3 del regolamento n. 6/2002, la normativa dei disegni o modelli è intesa a proteggere l’aspetto di un prodotto e non l’ideazione delle sue modalità di utilizzo o di funzionamento. Infine, e in ogni caso, va osservato, da un lato, che la ricorrente non ha suffragato la propria argomentazione e, dall’altro, che, nella fattispecie, nessuna considerazione sulle qualità di utilizzo o di funzionamento dei prodotti rappresentati dai disegni o modelli di cui trattasi può risultare da un mero confronto di questi ultimi.

53      Le altre differenze richiamate dalla ricorrente riguardo a determinate caratteristiche della parte operativa del manico, del coltellino, del decapsulatore, del punto di fissazione della spirale nonché del cosiddetto punto di apertura hanno scarsa importanza nell’impressione generale prodotta dai disegni o modelli in esame. Infatti, queste differenze non sono sufficientemente marcate per distinguere i due strumenti nella percezione dell’utilizzatore informato, il quale, come precisato nel precedente punto 22, non andrà mai oltre un certo livello di esame e di dettaglio.

54      Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore per aver ritenuto, al punto 26 della decisione impugnata, che il disegno o modello contestato e il disegno o modello anteriore non suscitassero un’impressione generale diversa nell’utilizzatore informato ed essere giunta alla conclusione che il disegno o modello contestato era privo di carattere individuale ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 6/2002.

55      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

56      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

57      La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’UAMI e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL è condannata alle spese.

Kanninen

Berardis

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 21 novembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.