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Ricorso proposto il 4 agosto 2008 - G-Star Raw Denim / UAMI - ESGW Holdings (G Stor)

(Causa T-309/08)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: G-Star Raw Denim Kft. (Budapest, Ungheria) (rappresentante: avv. G. Vos)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: ESGW Holdings Ltd (Tortola, Isole Vergini Britanniche)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 aprile 2008 nel procedimento R 1232/2007-1;

negare la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 4 195 368; e

condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "G Stor" per prodotti della classe 9

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione nei paesi del Benelux n. 545 551 del marchio denominativo "G-STAR" per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 445 401 del marchio misto, denominativo e figurativo, "G-STAR" per prodotti delle classi 9 e 25; registrazione comunitaria n. 3 444 262 del marchio denominativo "G-Star" per prodotti delle classi 9 e 25; marchio molto noto in passato "G-Star", tutelato in vari Stati per prodotti della classe 25; registrazione comunitaria n. 3 444 171 del marchio "G-STAR RAW DENIM" per prodotti della classe 9 e 35; marchio olandese G-Star International B.V.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione e rigetto della domanda di registrazione nella sua interezza

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe applicato criteri errati nel valutare la necessaria somiglianza tra i marchi interessati e il necessario pregiudizio ai marchi anteriori. Oltre a ciò, la commissione di ricorso non avrebbe altresì valutato correttamente i fatti rispetto al suddetto giudizio.

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