Sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2007 - Irlanda e a./Commissione
(Cause riunite T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06) 1 ("Aiuti di Stato - Direttiva 92/81/CEE - Accisa sugli oli minerali - Oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina - Esenzione concessa dalle autorità francesi, irlandesi e italiane - Aiuti nuovi - Aiuti esistenti - Obbligo di motivazione - Vizio dell'atto rilevato d'ufficio")
Lingua processuale: l'inglese, il francese e l'italiano
Parti
Ricorrente nella causa T-50/06: Irlanda (rappresentanti: D. O'Hagan, agente, assistito da P. McGarry, barrister)
Ricorrente nella causa T-56/06: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Ramet, agenti)
Ricorrente nella causa T-60/06: Repubblica italiana (rappresentante: G. Aiello, avvocato dello Stato)
Ricorrente nella causa T-62/06: Eurallumina SpA (Portoscuso) (rappresentanti: L. Martin Alegi, R. Denton e M. Garcia, solicitors)
Ricorrente nella causa T-69/06: Aughinish Alumina Ltd (Askeaton, Irlanda) (rappresentanti: J. Handoll e C. Waterson, solicitors)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci, N. Khan, P. Stancanelli e K. Walkerová, agenti)
Oggetto
Domande di annullamento della decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente (GU 2006, L 119, pag. 12).
Dispositivo
Le cause T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 e T-69/06 sono riunite ai fini della sentenza.
La decisione della Commissione 7 dicembre 2005, 2006/323/CE, relativa all'esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibile per la produzione di allumina nella regione di Gardanne, nella regione di Shannon e in Sardegna cui hanno dato esecuzione la Francia, l'Irlanda e l'Italia rispettivamente, è annullata.
Il ricorso nella causa T-62/06 è respinto per il resto.
La Commissione sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, comprese quelle attinenti al procedimento sommario nella causa T-69/06 R.
____________1 - GU C 86 dell'8.4.2006.