Language of document : ECLI:EU:F:2008:129

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Terza Sezione)

22 ottobre 2008

Causa F‑46/07

Marie Tzirani

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Nomina nel grado – Promozione – Posto di direttore – Rigetto della candidatura – Esecuzione di una sentenza con cui è annullata una decisione di nomina – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Tzirani chiede, da una parte, l’annullamento della decisione della Commissione 30 agosto 2006, recante nomina del sig. D. J. al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» e, pertanto, rigetto della sua candidatura allo stesso posto, e, dall’altra, la condanna della Commissione al risarcimento degli asseriti danni materiali e morali da lei subiti.

Decisione: La decisione di rigetto della candidatura della ricorrente al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione è annullata. La decisione 30 agosto 2006 di nominare il sig. D. J. al posto di direttore della direzione B «Statuto: politica, gestione e consulenza» della direzione generale «Personale e amministrazione» della Commissione è annullata. La Commissione è condannata a versare alla ricorrente un importo di EUR 10 000 a titolo di risarcimento danni. Per il resto, il ricorso è respinto. La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Interesse ad agire – Ricorso contro la mancata esecuzione di una sentenza con cui viene annullato il rigetto di una candidatura a un posto vacante – Ricevibilità

(Art. 233 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata

(Art. 233 CE)

3.      Funzionari – Posto vacante – Copertura di un posto mediante promozione o trasferimento interno – Scrutinio per merito comparativo dei candidati – Posti di grado A 1 o A 2 – Potere discrezionale dell’amministrazione

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, e 45, n. 1)

4.      Funzionari – Ricorso – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

5.      Funzionari – Parità di trattamento – Parità tra funzionari di sesso maschile e funzionari di sesso femminile – Deroghe

(Art. 141, nn. 3 e 4, CE)

6.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Principio dell’ aspettativa di carriera

(Statuto dei funzionari, artt. 29, n. 1, 43 e 45)

7.      Funzionari – Ricorso – Sentenza di annullamento – Effetti – Annullamento del rigetto di una candidatura – Ripristino della situazione di diritto anteriore dell’interessato – Annullamento in via consequenziale di atti susseguenti riguardanti terzi – Presupposti

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

8.      Funzionari – Ricorso – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Possibilità di condannare d’ufficio l’istituzione convenuta al risarcimento

(Statuto dei funzionari, art. 91, n. 1)

9.      Funzionari – Responsabilità extracontrattuale delle istituzioni – Presupposti – Illegittimità

1.      Il destinatario di una sentenza con la quale viene annullato un atto di un’istituzione è direttamente interessato dalla maniera in cui l’istituzione dà esecuzione a tale sentenza. Egli è pertanto legittimato a far accertare dal giudice comunitario l’eventuale inadempimento dell’istituzione agli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni applicabili. Ne consegue che un ricorrente dispone di un interesse ad agire contro una decisione della Commissione di nominare un candidato ad un posto da coprire, dato che tale decisione è relativa alla maniera in cui la Commissione ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale che ha annullato una prima decisione della Commissione recante nomina dello stesso candidato nello stesso posto. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che il ricorrente non può ottenere una nuova pubblicazione del detto posto, dal momento che quest’ultimo è stato nel frattempo coperto con la nomina di un terzo candidato. Infatti, gli interessi dei terzi e l’interesse del servizio possono essere presi in considerazione nella valutazione delle conseguenze che deriverebbero dall’annullamento della decisione impugnata, valutazione effettuata, se del caso, previo esame della legittimità della detta decisione.

(v. punti 37 e 38)

Riferimento:

Corte: 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, van der Stijl e Cullington/Commissione (Racc. pag. 511, punto 18)

Tribunale di primo grado: 31 gennaio 2007, causa T‑166/04, C/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)

2.      Spetta all’istituzione da cui proviene l’atto annullato determinare quali siano i provvedimenti necessari per dare esecuzione ad una sentenza di annullamento. Esercitando tale potere discrezionale, l’autorità amministrativa deve rispettare sia le disposizioni del diritto comunitario sia il dispositivo e la motivazione della sentenza cui essa è tenuta a dare esecuzione. L’autorità assoluta di cui gode una sentenza di annullamento di un giudice comunitario inerisce tanto al dispositivo della sentenza quanto alla motivazione che ne costituisce il necessario supporto. È infatti tale motivazione che, da una parte, individua la disposizione precisa considerata illegittima e, dall’altra, fa emergere le ragioni esatte dell’illegittimità accertata nel dispositivo e che l’istituzione interessata deve prendere in considerazione sostituendo l’atto annullato. Il procedimento diretto a sostituire tale atto può così essere riavviato dal punto esatto in cui l’illegittimità si è verificata. L’annullamento di un atto comunitario non pregiudica quindi necessariamente tutti gli atti preparatori, ma implica che l’amministrazione tenga conto del momento in cui l’illegittimità si è manifestata, ai fini dell’adozione del nuovo atto sostitutivo dell’atto annullato.

(v. punti 49‑53)

Riferimento:

Corte: 21 dicembre 1954, causa 1/54, Francia/Alta Autorità (Racc. pag. 7, in particolare pag. 33); 12 luglio 1962, causa 14/61, Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken/ Alta Autorità (Racc. pag. 473, in particolare pag. 503); 13 novembre 1963, cause riunite 98/63 R e 99/63 R, Erba e Reynier/Commissione (Racc. pagg. 551, 555); 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 27); 12 novembre 1998, causa C‑415/96, Spagna/Commissione (Racc. pag. I‑6993, punti 31 e 32), e 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (Racc. pag. I‑5363, punto 54)

Tribunale di primo grado: 8 ottobre 1992, causa T‑84/91, Meskens/Parlamento (Racc. pag. II‑2335, punto 73)

Tribunale della funzione pubblica: 17 aprile 2007, cause riunite F‑44/06 e F‑94/06, C e F/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 33‑35)

3.      L’autorità che ha il potere di nomina dispone, in particolare quando il posto da coprire sia di livello molto elevato e corrisponda ai gradi A 1 o A 2, di un ampio potere discrezionale nel confronto dei meriti dei candidati. Tuttavia, tale ampio potere discrezionale deve esercitarsi nel più completo rispetto di tutte le normative pertinenti, vale a dire non soltanto dell’avviso di posto vacante, ma anche di eventuali norme di procedura di cui la detta autorità si sia dotata per l’esercizio di tale potere. Infatti anche le norme applicabili al procedimento di nomina costituiscono una parte del contesto giuridico che essa deve rigorosamente rispettare.

Prima di adottare la sua decisione finale di nomina, l’autorità che ha il potere di nomina dev’essere messa in grado di conoscere e di valutare direttamente gli elementi che in ciascuna fase di svolgimento del procedimento di selezione hanno condotto, ai diversi livelli amministrativi consultati, all’adozione dei pareri consultivi come le sono stati presentati.

(v. punti 66, 67 e 108)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑129 e II‑705, punto 45); 20 settembre 2001, causa T‑95/01, Coget e a./Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑191 e II‑879, punto 113); 9 luglio 2002, causa T‑158/01, Tilgenkamp/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑111 e II‑595, punto 50); 18 settembre 2003, causa T‑73/01, Pappas/Comitato delle regioni (Racc. PI pagg. I‑A‑207 e II‑1011, punto 53), e 4 luglio 2006, causa T‑88/04, Tzirani/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑149 e II‑A‑2‑703, punti 78 e 81)

4.      La nozione di sviamento di potere implica che un’autorità amministrativa faccia uso dei propri poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se risulta, sulla base di indizi precisi, obiettivi e concordanti, essere stata adottata per conseguire fini diversi da quelli addotti. Non basta pertanto far valere taluni fatti a sostegno delle proprie affermazioni, occorre fornire indizi precisi, obiettivi e concordanti tali da suffragare la loro veridicità o, quanto meno, la loro verosimiglianza.

Qualora in una decisione di nomina sia accertata l’insussistenza di un errore manifesto di valutazione dell’autorità che ha il potere di nomina, un’affermazione concernente il preteso sviamento di potere della detta autorità non può fondarsi sulla premessa secondo la quale lo scrutinio per merito comparativo avrebbe dovuto comportare il rigetto della candidatura del candidato nominato.

(v. punti 159‑161)

Riferimento:

Corte: 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P, Connolly/Commissione (Racc. pag. I‑1611, punto 113)

Tribunale di primo grado: 5 luglio 2000, causa T‑111/99, Samper/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑135 e II‑611, punto 64); 26 novembre 2002, causa T‑103/01, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑229 e II‑1137, punto 28), e 10 giugno 2008, causa T‑282/03, Ceuninck/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 48)

5.      Ammesso che quanto prescritto dall’art. 141, n. 4, CE, relativo alle discriminazioni positive in relazione al sesso, sia opponibile alle istituzioni comunitarie, tale disposizione stabilisce soltanto la facoltà e non l’obbligo di procedere a discriminazioni positive a favore delle donne. Anche se la parità tra uomini e donne nella ripartizione dei posti è un obiettivo della Commissione e se quest’ultima ha attuato azioni e strategie positive volte a favorire l’assegnazione di posti ai candidati di sesso femminile, gli strumenti giuridici sui quali l’attuazione di tale strategia si basa non sono di natura vincolante e non spetta quindi al Tribunale della funzione pubblica controllarne il rispetto da parte delle istituzioni. In ogni caso, il principio delle pari opportunità è destinato ad essere applicato unicamente a parità di meriti tra i candidati.

(v. punti 180‑183 e 186)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 3 febbraio 2005, causa T‑137/03, Mancini/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑7 e II‑27, punti 120, 122‑124)

6.      Il principio dell’aspettativa di ogni funzionario a fare carriera in seno alla sua istituzione trova applicazione nell’ordine di preferenza stabilito all’art. 29, n. 1, dello Statuto per quanto riguarda il modo di reclutamento e nell’obbligo di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei candidati. Al riguardo, lo Statuto non conferisce alcun diritto ad una promozione, nemmeno ai funzionari che soddisfano tutte le condizioni per poter essere promossi. In assenza di argomenti specifici che dimostrino che l’amministrazione abbia fatto sorgere nei confronti dell’interessato aspettative fondate riguardanti il posto cui egli aspirava, questi non può far valere un legittimo affidamento ad essere nominato a tale posto.

(v. punti 196 e 197)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 febbraio 1992, causa T‑52/90, Volger/Parlamento (Racc. pag. II‑121, punto 24); C/Commissione, cit., e giurisprudenza ivi citata

Tribunale della funzione pubblica: 28 giugno 2007, causa F‑21/06, Da Silva/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 71 e giurisprudenza ivi citata)

7.      Qualora il ripristino della situazione di diritto in cui si trovava il ricorrente prima dell’annullamento di un atto da parte del giudice comunitario comporti l’annullamento di atti susseguenti, ma riguardanti terzi, tale annullamento è pronunciato in via consequenziale solo se, alla luce, in particolare, della natura dell’illegittimità commessa e dell’interesse del servizio, esso non appare eccessivo.

Infatti, i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento impongono di conciliare l’interesse del ricorrente, vittima dell’illegittimità, a veder ripristinato il proprio diritto con gli interessi dei terzi, la cui situazione di diritto ha potuto far sorgere, in capo ad essi, una legittima aspettativa. Diverse operazioni che si verificano in esito alle procedure di cui all’art. 29, n. 1, dello Statuto, come l’iscrizione del vincitore di un concorso nell’elenco di riserva, la promozione di un funzionario oppure la nomina di un funzionario ad un posto da coprire, possono essere considerate all’origine di una situazione di diritto sulla cui legittimità il terzo interessato può a giusto titolo fare affidamento.

(v. punto 201)

Riferimento:

Corte: 1° giugno 1995, causa C‑119/94 P, Coussios/Commissione (Racc. pag. I‑1439, punto 24)

Tribunale di primo grado: 12 maggio 1998, causa T‑159/96, Wenk/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑193 e II‑593, punto 121); 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punti 85 e 86)

8.      Il giudice comunitario, al fine di garantire, nell’interesse del ricorrente, un effetto utile alla sentenza di annullamento che non ha come conseguenza la riapertura del procedimento di selezione al fine di coprire il posto per il quale il ricorrente ha presentato la sua candidatura, può far uso della competenza a conoscere della legittimità e del merito a lui attribuita nelle controversie a carattere pecuniario e condannare, anche d’ufficio, l’istituzione convenuta al pagamento di un risarcimento. Esso può altresì invitare la detta istituzione a tutelare adeguatamente i diritti del ricorrente ricercando una soluzione equa al caso.

(v. punto 214)

Riferimento:

Corte: 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 14)

Tribunale di primo grado: Girardot/Commissione, cit. (punto 89)

Tribunale della funzione pubblica: 8 maggio 2008, causa F‑6/07, Suvikas/Consiglio (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 127)

9.      Perché possa essere ammessa l’esistenza di un nesso di casualità tra il rigetto della candidatura di un funzionario ad un posto e il danno materiale derivante, per l’interessato, dalla differenza tra gli stipendi e i vantaggi cui avrebbe avuto diritto se fosse stato nominato e quelli di cui ha effettivamente beneficiato, occorre, in linea di principio, che sia fornita la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione comunitaria in questione e il danno lamentato.

Nel particolare contesto della copertura di un posto mediante promozione, il grado di certezza del nesso di causalità è raggiunto qualora l’illecito commesso da un’istituzione comunitaria abbia, in maniera certa, privato una persona non necessariamente dell’assegnazione del posto in questione, cui l’interessato non potrà mai provare di aver avuto diritto, bensì di una seria possibilità di essere nominato a tale posto, con la conseguenza per l’interessato di un danno materiale consistente in un mancato guadagno. Qualora risulti altamente probabile, nelle circostanze del caso di specie, che il rispetto della legalità avrebbe indotto l’istituzione comunitaria interessata ad assegnare il posto all’interessato, l’incertezza teorica che sussiste in merito all’esito di un procedimento condotto in maniera regolare non può ostare al risarcimento del danno materiale reale che l’interessato ha subito vedendo non accolta la sua candidatura al posto che con ogni probabilità avrebbe ottenuto.

(v. punti 216‑218)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315, punti 149 e 150), e 12 settembre 2007, causa T‑250/04, Combescot/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 95 e 96)