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Impugnazione proposta il 7 dicembre 2023 dalla Atlas Copco Airpower e Atlas Copco AB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda sezione ampliata) del 20 settembre 2023, cause riunite T-278/16 e T-370/16, Atlas Copco Airpower e a. / Commissione

(Causa C-755/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Atlas Copco Airpower, Atlas Copco AB (rappresentanti: A. von Bonin, Rechtsanwalt, O. Brouwer, A. Haelterman, A. Pliego Selie e T. van Helfteren, advocaten)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

statuire in via definitiva e annullare la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016, relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio1 ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione impugnata»), o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte; e

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale, comprese quelle relative alle eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono quattro motivi a sostegno della loro impugnazione.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto e ha snaturato gli elementi di prova identificando il sistema di riferimento di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE:

il Tribunale e la decisione impugnata commettono un errore di diritto nel definire il sistema di riferimento in quanto danno un'interpretazione errata al significato e alla portata dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b), del code des impôts sur les revenus 1992 (codice delle imposte sui redditi del 1992);

il Tribunale ha snaturato gli elementi di prova.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il regime conferiva un vantaggio ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che il regime si applicava in maniera selettiva a talune imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che l'aiuto poteva essere recuperato presso tutte le entità di un gruppo multinazionale.

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1 GU 2016, L 260, pag. 61.