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Ricorso proposto l'8 luglio 2008 - Germania / Commissione

(Causa T-270/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentante: M. Lumma, assistito dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 29 aprile 2008, C(2008) 1615 def., relativa alla riduzione del contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) concesso con decisione della Commissione 5 agosto 1994, C(94) 1973, a favore del programma operativo Berlino (Est) rientrante nell'obiettivo 1 (1994-1999) nella Repubblica federale di Germania;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto il contributo finanziario del FESR concesso per il programma operativo riguardante la regione di cui all'obiettivo 1 del Land di Berlino, nella Repubblica federale di Germania (1994-1999).

A fondamento del suo ricorso la ricorrente deduce in primo luogo che la Commissione ha erroneamente valutato la fattispecie. La ricorrente lamenta in particolare che la Commissione avrebbe disatteso gli specifici esiti delle verifiche e che avrebbe ingiustificatamente commesso errori sistematici in sede di gestione e controllo.

In secondo luogo la ricorrente fa valere che non esiste alcun fondamento giuridico per l'applicazione di forfettarie ed estrapolate correzioni finanziarie al programma operativo nel periodo 1994-1999, in quanto con riferimento a tale periodo non sarebbe esistita alcuna disciplina analoga a quella di cui all'art. 39 del regolamento (CE) n. 1260/99 1. Inoltre, a suo giudizio, né le disposizioni di cui all'art. 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88 2 né le linee direttrici interne della Commissione 15 ottobre 1997 offrono una base giuridica sufficientemente determinata per correzioni finanziarie nette in sede di applicazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/88 o del principio della sana gestione finanziaria ai sensi dell'art. 274 CE. A giudizio della ricorrente non sarebbe nemmeno sostenibile una corrispondente prassi di gestione pluriennale e generalmente accettata.

La ricorrente sostiene peraltro che la decisione impugnata viola l'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, poiché non sussisterebbero irregolarità di sorta ai sensi di tale disposizione. Essa deduce altresì a tale riguardo che, anche se fossero esistiti i presupposti per una riduzione ai sensi dell'art. 24, n. 2, del regolamento n. 4253/88, la Commissione avrebbe dovuto avvalersi della propria discrezionalità e valutare se la riduzione fosse proporzionata.

In subordine la ricorrente sostiene che le correzioni forfettarie sono sproporzionate e che la Commissione ha proceduto all'estrapolazione su un'insufficiente base di fatto.

Essa lamenta poi che la convenuta ha violato l'obbligo ad essa incombente di motivare in modo esauriente la decisione impugnata.

Da ultimo, la ricorrente deduce che la Commissione ha eluso il principio di partenariato, poiché quest'ultima, nonostante numerose verifiche ad opera dei suoi controllori finanziari nel corso del periodo 1994-1999, non ha mai preso in considerazione ripercussioni finanziarie a motivo delle debolezze del sistema.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio del 21 giugno 1999, n. 1260, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1).

2 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374, pag. 1).