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Ricorso proposto il 9 marzo 2017 – Deichmann/Commissione

(Causa T-154/17)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Deichmann SE (Essen, Germania) (rappresentanti: A. Willems, S. De Knop e M. Meulenbelt, avvocati)

Convenuta: Commissione Europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il ricorso;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, TUE, a causa della mancanza di base giuridica del regolamento impugnato. In subordine la ricorrente fa valere che la Commissione non aveva la competenza per adottare il regolamento impugnato.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 226 TFUE, a causa della mancata adozione dei provvedimenti necessari per dare attuazione alla sentenza del 4 febbraio 2016, C & J Clark International (C-659/13 e C-34/14, EU:C:2016:74).

Terzo motivo, vertente su una violazione degli articoli 1, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2016/1036 1 e del principio della certezza del diritto a causa dell’introduzione di dazi antidumping sull’importazione di calzature importate durante il periodo di applicazione dei regolamenti n. 1472/2006 2 e n. 1294/2009 3 .

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/1036 in quanto i dazi antidumping sono stati introdotti senza una nuova valutazione dell’interesse dell’Unione. A giudizio della ricorrente sarebbe in ogni caso manifestamente errato dichiarare che l’introduzione dei dazi antidumping era nell’interesse dell’Unione.

5.    Quinto motivo, vertente su una violazione dell’articolo 5, paragrafi 1 e 4, TUE, in quanto è stato adottato un atto che va oltre quanto necessario per raggiungere il suo obiettivo.

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1 Regolamento (UE) n. 2016/1036, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).

2 Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU 2006, L 275, pag. 1)

3 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GU 2009, L 352, pag. 1).