Ordinanza del vicepresidente del Tribunale del 21 aprile 2017 –
Post Telecom / BEI
(causa T‑158/17 R)
«Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Fornitura di servizi di comunicazione via rete metropolitana per gli edifici e gli uffici del Gruppo della BEI a Lussemburgo – Rigetto dell’offerta di un partecipante alla gara e aggiudicazione dell’appalto ad un altro partecipante – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni juris» – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari
(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 2)
(v. punti 13-15)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Valutazione nel contenzioso dell’aggiudicazione degli appalti pubblici – Danno grave – Carattere sufficiente in caso di «fumus boni iuris» di particolare gravità costituito da un’illegittimità grave e manifesta – Presupposto – Proposizione della domanda di provvedimenti provvisori nel periodo di sospensione precedente la conclusione del contratto con l’aggiudicatario
(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 18-21, 24)
Oggetto
| Domanda basata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e diretta alla sospensione dell’esecuzione della decisione della BEI del 6 gennaio 2017, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto n. 1 della gara d’appalto OP-1305, intitolato “Servizi di comunicazione via rete metropolitana e rete allargata a favore del Gruppo della Banca europea degli investimenti”, nonché della decisione di aggiudicare tale lotto a un altro partecipante alla gara. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti sommari è respinta. |
2) | | L’ordinanza del 15 marzo 2017, emessa nella causa T‑158/17 R, è revocata. |
3) | | Le spese sono riservate. |