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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della sig.ra Anna Kontouli contro il Consiglio dell'Unione europea presentato il 18 ottobre 2004

(causa T-416/04)

    (Lingua processuale: l'inglese)

Il 18 ottobre 2004 la sig.ra Anna Kontouli, Londra (Regno Unito), rappresentata dall'avv. V. Arkitidis, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione del Consiglio 16 luglio 2004 che respinge il reclamo della ricorrente presentato ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, riguardante la determinazione dell'adeguato coefficiente correttore per la sua pensione;

-    condannare il Consiglio a pagarle un importo pari alla differenza tra le somme finora corrisposte alla stessa a titolo di pensione e quelle le si sarebbero dovute versare qualora le fosse stato applicato il coefficiente correttore della sua pensione vigente nel Regno Unito dal momento in cui il diritto a pensione della ricorrente veniva accertato, in data 1° maggio 2003; tale differenza deve essere maggiorata di interessi moratori al tasso stabilito dalla Banca Centrale europea per le sue operazioni di rifinanziamento, a sua volta maggiorato di due punti percentuale;

-    condannare il Consiglio a pagare alla ricorrente un risarcimento pari a euro 100 000 a titolo di danno sostanziale extracontrattuale e morale subito dalla ricorrente, derivante dal procedimento amministrativo precontenzioso e dai numerosi contatti verbali e scritti intercorsi con i servizi del Consiglio; e

-    condannare il Consiglio a sopportare le spese di tale procedimento e dallo stesso originate.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è un ex funzionario del Consiglio, che percepisce una pensione di invalidità dal 1° maggio 2003. Dopo il collocamento a riposo la stessa comunicava al Consiglio di aver stabilito la sua residenza permanente nel Regno Unito e, sulla base di tale informazione, il Consiglio inizialmente applicava alla sua pensione il coefficiente correttore previsto per tale Stato. Tuttavia, ritenendo che la ricorrente avesse fornito informazioni contraddittorie in merito al suo luogo di residenza, il Consiglio sospendeva l'applicazione del coefficiente correttore relativo al Regno Unito, ricorrendo in un primo momento a quello belga e successivamente al coefficiente previsto per la Grecia, iniziale luogo di origine della ricorrente. Quest'ultima presentava reclamo, respinto dalla decisione impugnata 16 luglio 2004.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente adduce di risiedere permanentemente e legalmente nel Regno Unito dal 1° maggio 2003. Ritiene che concludendo in senso contrario il Consiglio ha violato l'art. 82, n. 1, dello Statuto del personale e ha commesso un manifesto errore di valutazione. Sostiene altresì che il Consiglio non ha sufficientemente motivato la sua decisione e ha violato il generale principio di certezza del diritto revocando le sue legittime aspettative. La ricorrente afferma inoltre che il Consiglio ha contravvenuto al principio di buona amministrazione e al suo dovere di sollecitudine nei confronti della ricorrente. Infine, quest'ultima afferma di essere stata lesa dal globale atteggiamento del convenuto nei suoi riguardi e dal fatto che sua figlia è stata costretta ad abbandonare i suoi studi di dottorato in Grecia al fine di trasferirsi nel Regno Unito e ivi lavorare per fornire alla ricorrente stessa un sostegno finanziario. La ricorrente chiede che il Tribunale le conceda il suo risarcimento a fronte di tale danno morale.

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