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Comunicazione sulla GU

 

SEQ CHAPTER \h \r 1

Ricorso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 15 ottobre 2004

(causa T-417/04)

Lingua processuale: l'italiano

Il 15 ottobre 2004, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con gli avvocati Enzo Bevilacqua e prof. Fausto Capelli, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-     annullare la nota esplicativa riportata al punto n. 103 dell'Allegato I del Regolamento n. 1429/2004 della Commissione, concernente la limitazione temporale all'utilizzo della denominazione "Tocai friulano" fino al 31 marzo 2007

-     condannare la Commissione alla rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Regolamento n. 1429/20041 della Commissione di modifica del Regolamento n. 753/2002, sempre della Commissione, il cui art. 1, punto 5, sostituendo con un nuovo Allegato (Allegato I) l'Allegato II del modificato Regolamento n. 753/2002, mantiene per il vino derivante dalla varietà di vite "Tocai friulano" (n. 103 del nuovo Allegato I), sulla base di una nota esplicativa aggiunta, la limitazione temporale all'utilizzo della relativa denominazione fino al 31 marzo 2007, già contenuta nell'Allegato II del regolamento n. 753/2002. Con il presente ricorso si chiede l'annullamento della nota esplicativa riferita all'utilizzo della denominazione "Tocai friulano".

A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fa valere:

-        che, sulla base dell'art. 59, par. 1, della Convenzione di Vienna sul diritto e l'interpretazione dei Trattati, con l'entrata in vigore del Trattato di adesione dell'Ungheria e di altri Stati membri, il 1° maggio 2004, sono venute meno tutte le disposizioni contenute nei precedenti accordi stipulati tra l'Ungheria e la Comunità europea che non risultano espressamente riprese nel Trattato di adesione medesimo.

-        L'incompetenza della Commissione a sopprimere diritti nell'ambito dell'applicazione dell'art. 19 del Regolamento n. 753/2002, nella misura in cui, se la Commissione aveva il potere, in base all'art. 53 del Regolamento di base n. 1493/1999, di stabilire in quale paese una determinata varietà di vite poteva essere coltivata, essa non avrebbe alcun potere di sopprimere una varietà di vite da tempo coltivata in uno Stato membro, dato che soltanto gli Stati membri sono autorizzati a prendere una decisione del genere.

-        La violazione del divieto di discriminazione previsto dall'art. 34, par. 2, secondo comma, del Trattato CE. Questo divieto, che non poteva trovare applicazione nei confronti dell'Ungheria prima della sua adesione, ha trovato invece piena applicazione quando essa è diventata Stato membro.

-        In ultimo luogo, la ricorrente fa valere la violazione del principio di proporzionalità e dei diritti di proprietà.

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1 - Regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione del 9 agosto 2004, che modifica il Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GUUE L 263, del 10 agosto 2004, p. 11)