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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di Nadine Schmit contro la Commissione delle Comunità europee, proposto l'8 ottobre 2004

    (causa T-419/04)

    Lingua processuale: il francese

L'8 ottobre 2004 la sig.a Nadine Schmit, con domicilio ad Ispra (Italia), rappresentata dagli avv.ti Pierre Paul Van Gehuchten e Pierre Jadoul, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare il rigetto esplicito del suo reclamo 8 luglio 2004, la decisione di non redigere rapporto informativo per il periodo 2001-2002 e la decisione dell'AIPN di non annoverarla tra i dipendenti di ruolo promossi nel grado C2 con riguardo all'esercizio di promozione 2003;

-    condannare la convenuta a pagarle la somma di 3.000 euro a titolo di risarcimento dei danni morali;

-    condannare la convenuta alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente, dipendente di ruolo della Commissione, ha preso congedo per malattia nell'ottobre 2002. Dal 1° settembre 2003 percepisce una pensione d'invalidità. L'AIPN ha perciò deciso di non redigere su di lei il rapporto informativo per il periodo 2001-2002. Di conseguenza ella non ha ricevuto punteggi di merito né punteggi di preferenza per l'esercizio di promozione 2003 e il suo nome non è stato inserito nell'elenco dei dipendenti di ruolo promossi nel grado C2.

La ricorrente contesta le decisioni controverse lamentando una violazione dell'art. 43 dello Statuto e delle disposizioni generali d'attuazione di tale articolo (decisione della Commissione 26 aprile 2002), nonché dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. In tale contesto ella sostiene che la Commissione non era legittimata, alla fine del 2002 ovvero agli inizi del 2003, a considerarla un dipendente di ruolo a meno di un anno dal pensionamento, per il quale non occorre redigere rapporto informativo. Contro la decisione di non promuoverla nel grado C2 la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 45 dello Statuto e dei principi di parità di trattamento e di buona amministrazione.

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