Language of document : ECLI:EU:T:2007:83

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

12 marzo 2007 (*)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1429/2004 – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi – Limitazione temporale dell’uso – Persone giuridiche – Persone individualmente interessate – Irricevibilità»

Nella causa T‑418/04,

Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli‑Venezia Giulia Federagricole, con sede in Udine,

Friulvini Soc. coop. rl, con sede in Zoppola,

Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl, con sede in Sesto Al Reghena,

Cantina Produttori Cormons ‑ Vini del Collio e dell’Isonzo Soc. coop. rl, con sede in Cormòns,

Luigi Soini, residente in Cormòns,

rappresentati dall’avv. F. Capelli,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. L. Visaggio e dalla sig. ra E. Righini, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica di Ungheria, rappresentata dal sig. G. Péter, in qualità di agente,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. H. Legal, presidente, V. Vadapalas e N. Wahl, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Contesto normativo della controversia

1        Il regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di base»), reso applicabile a partire dal 1° agosto 2000, prevede all’art. 19 che «[g]li Stati membri compilano una classificazione delle varietà di viti per la produzione di vino» e che, nella loro classificazione, essi «indicano le varietà di viti atte alla produzione di ciascuno dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] prodotti nel loro territorio».

2        Il regolamento di base, nei suoi artt. 47‑53 e nei suoi allegati VII e VIII, espone la disciplina comunitaria applicabile alla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli.

3        L’art. 47, n. 1, del regolamento di base prevede quanto segue:

«Le disposizioni sulla designazione, la denominazione e la presentazione di taluni prodotti disciplinati dal presente regolamento e sulla protezione di talune indicazioni, menzioni e termini sono definite nel presente capo e negli allegati VII e VIII (…)».

4        Ai sensi dell’art. 50 del regolamento di base:

«1.      Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio, l’utilizzazione nella Comunità di un’indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall’indicazione geografica in questione, anche qualora la vera origine dei prodotti sia indicata oppure l’indicazione geografica sia utilizzata in una traduzione o sia corredata di menzioni quali “genere”, “tipo”, “stile”, “imitazione” o simili.

2.      Ai fini del presente articolo, per “indicazione geografica” si intende l’indicazione che serve a identificare un prodotto come originario del territorio di un paese terzo membro dell’Organizzazione mondiale del commercio, oppure di una regione o di una località di questo territorio, qualora una determinata qualità, rinomanza o altra caratteristica del prodotto possa essere attribuita essenzialmente a tale origine geografica.

(...)».

5        Ai termini dell’art. 52, n. 1, del regolamento di base:

«1.      Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un [vino di qualità prodotto in regioni determinate] nonché, se del caso, ad un vino destinato ad essere trasformato nel [vino di qualità prodotto in regioni determinate] in questione, questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle normative comunitaria e nazionale in vigore. (…)

Fatte salve le disposizioni comunitarie riguardanti specificamente taluni tipi di [vini di qualità prodotti in regioni determinate], gli Stati membri possono consentire, secondo condizioni di produzione da essi fissate, che il nome di una regione determinata sia connesso con una precisazione relativa alle modalità di preparazione o al tipo di prodotto, ovvero con il nome di una varietà di vigne od un suo sinonimo (…)».

6        L’allegato VII, punto B, n. 1, del regolamento di base precisa le indicazioni facoltative che possono comparire sull’etichetta dei vini. Esso prevede quanto segue:

«L’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità può essere completata dalle seguenti indicazioni, in base a condizioni da determinarsi:

(…)

b)      per i vini da tavola con indicazione geografica e per i [vini di qualità prodotti in regioni determinate]:

(…)

–        il nome di una o più varietà di vite (…)».

7        L’allegato VII, punto G, n. 3, del regolamento di base così recita:

«Ogni Stato membro è responsabile del controllo e della protezione dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] e dei vini da tavola con indicazione geografica commercializzati conformemente al presente regolamento».

8        Al regolamento di base è stata data attuazione con il regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2002, n. 753, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118, pag. 1). Il regolamento n. 753/2002 è applicabile dal 1° agosto 2003.

9        L’art. 19 del regolamento (CE) n. 753/2002, intitolato «Indicazione delle varietà di viti», così dispone:

«1.      I nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di un [vino di qualità prodotto in regioni determinate], o i relativi sinonimi, possono figurare sull’etichetta dei vini in questione a condizione che:

(…)

c)      il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi non comprenda un’indicazione geografica utilizzata per designare un [vino di qualità prodotto in regioni determinate] o un vino da tavola o un vino importato che figuri negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità, e, se è accompagnato da un altro termine geografico, figuri sull’etichetta senza questo termine geografico;

(…)

2.      In deroga al paragrafo 1, lettera c):

a)      il nome di una varietà di vite, o un suo sinonimo, che comprenda un’indicazione geografica può figurare sull’etichetta di un vino designato con tale indicazione geografica;

b)      i nomi delle varietà e i relativi sinonimi elencati nell’allegato II possono essere utilizzati secondo le condizioni nazionali e comunitarie in applicazione alla data dell’entrata in vigore del presente regolamento (…)».

10      L’allegato II del regolamento (CE) n. 753/2002, intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2», contiene, segnatamente, per quanto riguarda l’Italia, la menzione «Tocai Friulano, Tocai Italico». Secondo una nota a fondo pagina relativa a tale menzione: «[i]l nome “Tocai friulano” e il sinonimo “Tocai italico” possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».

11      A seguito dell’adesione all’Unione europea di dieci nuovi Stati, tra cui la Repubblica d’Ungheria, il 1° maggio 2004, il regolamento n. 753/2002 è stato modificato dal regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento n. 753/2002 (GU L 263, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento impugnato»). Il regolamento impugnato è in vigore dal 1° maggio 2004.

12      L’art. 19 del citato regolamento n. 753/2002 non ha subito modifiche. Neppure l’allegato II di tale regolamento, menzionato in precedenza, è stato sostanzialmente modificato per quanto riguarda la menzione «Tocai friulano, Tocai Italico».

13      Risulta in effettti dal detto allegato, come modificato dall’allegato I del regolamento impugnato, che, con riferimento all’Italia, tra le varietà di vite o i loro sinonimi in esso designati compaiono il nome «Tocai friulano» al punto 103 e il nome «Tocai Italico» al punto 104. Con riferimento al «Tocai friulano», un nota bene segnala che «il nome “Tocai friulano” può essere utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007». Riguardo al Tocai italico, del pari un nota bene segnala che «il nome “Tocai italico” può essere utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».

14      Un’indicazione analoga, accompagnata dalla stessa misura transitoria, compare al punto 105 dell’allegato I concernente, per la Francia, il nome della varietà tokay pinot gris con riferimento alla quale un nota bene prevede del pari che «[i]l sinonimo “Tokay Pinot gris” può essere utilizzato solo per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari dei dipartimenti del Basso Reno e dell’Alto Reno e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007».

15      Risulta dall’intero allegato I del regolamento impugnato che una disposizione siffatta, vietante l’uso di taluni nomi di varietà o dei loro sinonimi successivamente al 31 marzo 2007, è prevista solo con riguardo ai tre nomi menzionati.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 ottobre 2004 i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame.

17      I ricorrenti, in numero di cinque, si presentano come i più importanti produttori del vino «Tocai friulano» del quale commercializzerebbero anche sul mercato i volumi più consistenti.

18      Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 gennaio 2005, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

19      Con ordinanza 21 febbraio 2005, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso l’intervento della Repubblica di Ungheria a sostegno delle conclusioni della Commissione.

20      I ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione il 30 marzo 2005.

21      La Repubblica di Ungheria ha depositato la sua memoria di intervento il 13 aprile 2005.

22      La Commissione e i ricorrenti, rispettivamente, il 28 e il 29 giugno 2005, hanno depositato le loro osservazioni sulla memoria di intervento della Repubblica di Ungheria.

23      Nel loro atto introduttivo, i ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

–        dichiarare ricevibile il ricorso;

–        annullare la disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

24      Nella sua eccezione di irricevibilità, la Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

25      Nella sua memoria di intervento, la Repubblica di Ungheria conclude che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

26      Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo decisione contraria del Tribunale. Il Tribunale ritiene, nel caso di specie, di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e che non vi sia bisogno di aprire la fase orale.

 Argomenti delle parti

27      La Commissione sostiene che i produttori ricorrenti non sono individualmente interessati dal regolamento impugnato, ai sensi dell’art. 230, n. 4, CE.

28      A suo parere tale regolamento, e più in particolare il punto 103 dell’allegato I, contiene norme generali e astratte, che si rivolgono a tutti gli operatori economici che svolgono la loro attività nei settori della produzione e della commercializzazione dei vini, vale a dire a persone considerate in modo generale e astratto, e presenta quindi un carattere normativo generale.

29      Secondo la Commissione, anche ammesso che sia dimostrato che i ricorrenti siano i principali produttori di «Tocai friulano» e commercializzino i volumi più consistenti di tale prodotto, tale circostanza non sarebbe sufficiente a farli considerare come individualmente interessati dal regolamento impugnato. Il fatto che un atto normativo possa avere effetti concreti diversi per i vari soggetti di diritto ai quali si applica non sarebbe infatti tale da distinguerli da tutti gli altri operatori interessati, in quanto l’applicazione di tale atto si effettua in virtù di una situazione oggettivamente determinata. Peraltro, la possibilità di determinare il numero o l’identità dei soggetti di diritto ai quali si applica il regolamento impugnato non può essere utilmente fatta valere ove sia pacifico che tale applicazione avviene in virtù di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo.

30      A parere della Commissione, benché i ricorrenti asseriscano che la denominazione «Tocai friulano» avrebbe la funzione di marchio collettivo, essi non sono in grado di rivendicare la titolarità giuridica di tale asserito marchio. La causa conclusasi con la sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorníu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), sarebbe quindi priva di pertinenza per la presente fattispecie. La Commissione sostiene inoltre che il nome «Tocai friulano» non è un’indicazione geografica, ma solo il nome di una varietà di vite e che esso non rientra tra i diritti di proprietà industriale e commerciale, a differenza delle denominazioni d’origine. Non sarebbero applicabili nella fattispecie la Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 e neppure l’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«Accordo TRIPs»), concluso nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (GU 1994, L 336, pag. 214).

31      Per quanto riguarda la Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli‑Venezia Giulia Federagricole, la Commissione sostiene che nei limiti in cui agisce in quanto associazione che rappresenta una categoria di produttori vitivinicoli del Friuli, essa non può essere considerata come individualmente interessata da un atto che incide sugli interessi generali di tale categoria di persone quando queste ultime non sono interessate a titolo individuale. Inoltre, la ricorrente non avrebbe né preteso né dimostrato di essere individualmente interessata dal regolamento impugnato in base ad altre circostanze, relative in particolare al suo ruolo di organo rappresentativo.

32      La Commissione afferma infine che è garantita una tutela giurisdizionale effettiva giacché la legittimità del regolamento controverso può essere indirettamente contestata impugnando gli atti nazionali che ad esso sono collegati, contestazione che può condurre il giudice nazionale a rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale, come è già avvenuto per la denominazione «Tocai friulano».

33      La Repubblica di Ungheria, che sostiene gli argomenti avanzati dalla Commissione nella sua eccezione di irricevibilità, adduce inoltre che la disposizione del regolamento impugnato di cui è chiesto l’annullamento compariva già, in forma identica, nel regolamento n. 753/2002, per il quale il termine per proporre un ricorso di annullamento è scaduto.

34      L’interveniente sostiene inoltre che i ricorrenti non dimostrano che il regolamento impugnato li riguardi direttamente, essendo irrilevante a tal proposito il peso economico dei singoli interessati dalla norma contestata o la portata del preteso danno. La Repubblica di Ungheria fa rilevare inoltre che, avendo l’Italia adottato un provvedimento nazionale di esecuzione del regolamento impugnato, nonostante l’applicabilità diretta di quest’ultimo in ogni Stato membro, i diritti e gli obblighi dei produttori di vino, secondo l’interpretazione delle autorità italiane, traggono la loro validità dal decreto ministeriale adottato da queste ultime il 26 settembre 2002 e non dalla disposizione contestata.

35      La mancanza di interesse individuale dei ricorrenti sarebbe anche dimostrata dal fatto che essi non sarebbero le uniche persone interessate dalla limitazione temporale controversa, giacché una misura del genere si applica anche ai viticoltori francesi per quanto riguarda il vitigno tokay pinot gris.

36      I ricorrenti sostengono che il loro ricorso è ricevibile.

37      Essi affermano di essere direttamente interessati dalla disposizione impugnata, in quanto quest’ultima è direttamente applicabile, non lascia alcun margine discrezionale alle autorità incaricate di adottare le misure necessarie alla sua applicazione e riguarda esplicitamente la denominazione «Tocai friulano», della quale limita l’uso nel tempo. Orbene, i ricorrenti avrebbero un interesse diretto al mantenimento di tale denominazione, in quanto la perdita del diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» arrecherebbe loro un danno. I ricorrenti sostengono che essi, coltivatori friulani della varietà di vite «Tocai friulano», sono i più importanti produttori del vino omonimo, di cui commercializzano sul mercato i volumi più rilevanti.

38      I ricorrenti sostengono di essere individualmente interessati dalla disposizione contestata. Essi si presentano come, da un lato, la più importante società cooperativa e le più importanti cooperative di produttori di uve della varietà «Tocai friulano» e, dall’altro, come la più importante struttura confederativa della Regione autonoma Friuli‑Venezia Giulia. Essi costituirebbero quindi una quota rilevante dei produttori della denominazione considerata. Inoltre, tali produttori sarebbero gli unici, all’interno della Comunità europea, ad avere il diritto di usare la denominazione «Tocai friulano». La disposizione controversa colpirebbe quindi in modo specifico taluni produttori determinati precisamente identificabili. L’allegato I del regolamento impugnato conterrebbe in sostanza un complesso di 120 decisioni individuali positive destinate a diverse categorie di produttori e una decisione negativa riguardante i soli produttori che utilizzano la denominazione «Tocai friulano». Il caso del tokay pinot gris sarebbe completamente diverso, in quanto il vitigno di cui trattasi sarebbe semplicemente il pinot gris, al quale sarebbe stata aggiunta la denominazione tokay per conferirgli un carattere distintivo di cui era privo, cosicché la Francia potrebbe senza difficoltà rinunciare alla denominazione «tokay».

39      Le circostanze della causa Codorníu potrebbero essere trasposte nella fattispecie. I ricorrenti ricordano che gli Stati membri sono autorizzati dal regolamento di base a completare un’indicazione geografica determinata, aggiungendovi il nome di una varietà di vite, ciò che sarebbe stato fatto in Italia relativamente alla denominazione «Tocai friulano», la quale ha una funzione di «marchio collettivo». Pertanto, il nome della varietà di vite sarebbe un elemento essenziale di un’indicazione geografica atta a designare un vino. Inoltre, il nome di una varietà di vite costituirebbe un bene patrimoniale il cui valore economico e commerciale particolare sarebbe riconosciuto dal diritto internazionale, in particolare dall’Accordo TRIPs.

40      I ricorrenti sostengono anche che il Tribunale, nella sua sentenza 15 giugno 1999, causa T‑288/97, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione (Racc. pag. II‑1871, punto 30), ha riconosciuto che una tutela giuridica deve essere accordata a colui che, senza essere destinatario dell’atto controverso, è in effetti riguardato da quest’ultimo in modo analogo a quello del destinatario.

41      I ricorrenti ritengono peraltro che si debba tener conto del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, il quale prevede di modificare l’art. 230, quarto comma, CE, giacché la nuova versione di tale disposizione non esige più, per ammettere la ricevibilità dei ricorsi proposti dai ricorrenti avverso atti comunitari che li riguardano direttamente, che essi siano anche interessati individualmente.

42      Con riferimento all’argomento sollevato dalla Repubblica di Ungheria relativamente alla decadenza, i ricorrenti osservano che la convenuta, da parte sua, non ha sollevato alcuna eccezione di irricevibilità. Essi sostengono che la limitazione temporale all’uso del nome «Tocai friulano», che compariva nel regolamento n. 753/2002, era fondata sull’accordo sui vini concluso tra la Comunità e la Repubblica di Ungheria, la cui validità era stata contestata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nell’ambito del rinvio pregiudiziale conclusosi con la sentenza della Corte 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA (Racc. pag. I‑3785). Di conseguenza non avrebbe avuto senso contestare il regolamento supra menzionato in quanto si fondava su un accordo internazionale. La situazione sarebbe stata tuttavia radicalmente modificata a partire dall’adesione dell’interveniente all’Unione europea, giacché il Trattato di adesione avrebbe annullato gli accordi precedenti e, in mancanza di deroga espressa contenuta in tale trattato, solo il diritto comune della Comunità sarebbe applicabile.

 Giudizio del Tribunale

43      Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso (...) contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento (...), la riguardano direttamente ed individualmente».

 Sulla natura della disposizione impugnata

44      Secondo costante giurisprudenza, il criterio distintivo fra un regolamento e una decisione va ricercato nella portata generale o meno dell’atto di cui trattasi (sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 877, in particolare pag. 893, e sentenza del Tribunale 3 febbraio 2005, causa T‑139/01, Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, Racc. pag. II‑409, punto 87). Un atto ha portata generale se si applica a situazioni determinate oggettivamente e se produce i suoi effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale e astratta (sentenza Comafrica e Dole Fresh Fruit Europe/Commissione, cit., punto 87; v., parimenti, in tal senso, sentenza della Corte 21 novembre 1989, causa C‑244/88, Usines coopératives de déshydratation du Vexin e a./Commissione, Racc. pag. 3811, punto 13).

45      Nella fattispecie, la disposizione del regolamento impugnato di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento, vale a dire la nota esplicativa contenente una limitazione temporale per l’uso del nome «Tocai friulano» che compare al punto 103 dell’allegato I del detto regolamento, prevede che «il nome “Tocai friulano” può essere utilizzato esclusivamente per dei [vini di qualità prodotti in regioni determinate] originari delle regioni Veneto e Friuli e durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007». Tale disposizione compare in un allegato intitolato «Nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura dei vini conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 [del regolamento n. 753/2002]». Tale allegato comprende due colonne, la prima riportante i nomi delle varietà o i loro sinonimi e la seconda indicante, per ciascuna denominazione menzionata nella prima colonna, il paese o i paesi che possono utilizzarla. Il detto allegato menziona 122 nomi di varietà di vite o loro sinonimi e contiene una nota esplicativa che enuncia una limitazione del diritto di usare la denominazione indicata in tre casi. Risulta dall’allegato che la limitazione temporale dell’uso del nome «Tocai friulano» riguarda anche, al punto 104, il suo sinonimo, «Tocai italico», e che un’identica limitazione temporale è prevista al punto 105 per il nome «tokay pinot gris», che interessa la Francia. I 119 nomi o sinonimi diversi dai tre menzionati in precedenza non sono oggetto di una siffatta limitazione del diritto di usarli.

46      La disposizione impugnata si inserisce quindi in una normativa generale il cui scopo è quello di specificare le norme sull’utilizzazione dei nomi delle varietà di viti o dei loro sinonimi contenenti un’indicazione geografica, a fini di protezione di taluni prodotti vitivinicoli in tutta la Comunità europea. Tale normativa riguarda situazioni oggettivamente definite. Esse sono costituite dai 122 casi in cui, a titolo di deroga, possono comparire sull’etichetta dei vini nomi di varietà di vite o loro sinonimi. Nel contesto dell’art. 19, n. 2, lett. b), del regolamento n. 753/2002, l’allegato II del detto regolamento, nel testo risultante dall’allegato I del regolamento impugnato, prevede tre casi di limitazione temporale imposta all’uso di un nome, tra cui la disposizione di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento.

47      Tale disposizione si applica a tutti i coltivatori, produttori e commercianti – attuali e potenziali – interessati all’uso del termine che essa menziona. Essa si inserisce nel quadro generale delle disposizioni relative alla designazione, alla denominazione, alla presentazione e alla protezione di taluni prodotti vitivinicoli istituito dal regolamento impugnato, il quale riguarda tutti gli operatori e tutti gli enti territoriali della Comunità europea.

48      La normativa comunitaria ha quindi previsto, in considerazione di situazioni definite oggettivamente, di limitare nel tempo l’uso di taluni nomi di varietà di vite o di loro sinonimi. Tali disposizioni, che comportano effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, trovano applicazione nella fattispecie in tre situazioni (v., in questo senso, sentenza della Corte 31 maggio 2001 causa C‑41/99 P, Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, Racc. pag. I‑4239, punto 25).

49      Non può essere accolto l’argomento dei ricorrenti, ricavato dalle sentenze della Corte 13 maggio 1971, cause riunite 41/70‑44/70, International Fruit Company e a./Commissione (Racc. pag. 411, punti 21 e 22), e 6 novembre 1990, causa C‑354/87, Weddel/Commissione (Racc. pag. I‑3847, punti 21‑23), secondo cui l’allegato I del regolamento controverso sarebbe in realtà costituito da un complesso di 122 decisioni individuali. In tali cause la questione verteva su domande individuali di documenti o certificati di importazione di prodotti, quantitativamente determinate, che erano state presentate dagli operatori economici interessati alla Commissione e sulle quali quest’ultima si era pronunciata nei regolamenti contestati. Tali circostanze non sono, di conseguenza, equiparabili all’enunciazione – alle condizioni determinate in modo generale e astratto dall’art. 19, n. 2, del regolamento n. 753/2002 – dei nomi di varietà di vite e dei loro sinonimi di cui all’allegato II del detto regolamento, nel testo risultante dall’allegato I del regolamento impugnato. Inoltre, i ricorrenti non sostengono, e peraltro non è stato dimostrato, che prima dell’adozione del regolamento controverso la convenuta abbia proceduto ad un’individuazione precisa degli operatori economici suscettibili di essere interessati dalla disposizione contestata, e neppure da ciascuna delle 121 altre menzioni che compaiono nell’allegato di cui trattasi.

50      La disposizione impugnata costituisce dunque una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE e quindi un provvedimento di natura normativa.

 Sull’interesse individuale dei ricorrenti

51      Secondo la giurisprudenza, non è escluso che una disposizione avente, per sua natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla totalità degli operatori economici interessati, possa concernere individualmente alcuni di loro. Ciò si verifica se l’atto di cui trattasi riguarda una persona fisica o giuridica a causa di determinate sue peculiari qualità, o di una circostanza di fatto che la distingue da chiunque altro e, per questo, la identifica in modo analogo a quello in cui sarebbe identificato il destinatario di una decisione (v., in tal senso, sentenze della Corte Codorníu/Consiglio, cit., punti 19 e 20, e 25 luglio 2002, causa C‑50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I‑6677, punto 36 e giurisprudenza ivi richiamata).

52      Nella fattispecie, i ricorrenti sostengono di essere, nel contempo, coltivatori della varietà di vite «Tocai friulano», i produttori più importanti del vino omonimo e commercianti dei volumi più rilevanti di tale vino. Essi si presentano come, da un lato, la più importante società cooperativa e le più importanti cooperative di produttori di uve della varietà «Tocai friulano» e, dall’altro, come la più importante struttura confederativa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Essi costituirebbero quindi una quota importante dei produttori della denominazione in questione, i quali sarebbero gli unici, all’interno della Comunità europea, ad aver il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano». La perdita del diritto di utilizzare tale nome successivamente al 31 marzo 2007 danneggerebbe pertanto i loro interessi.

53      Tale situazione, tuttavia, non consente di considerare che i produttori ricorrenti siano individuati in maniera analoga a quella del destinatario di una decisione. Infatti, anche ammesso che i ricorrenti siano, in quanto produttori di «Tocai friulano», i soli destinatari concreti della disposizione di cui chiedono l’annullamento – quod non, perché gli interessati riconoscono di non rappresentare la totalità degli operatori economici interessati –, tale circostanza non è, di per sé, sufficiente a far sì che essi siano considerati come individualmente interessati da tale disposizione. È, infatti, giurisprudenza costante che la portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo (v. sentenze Codorníu/Consiglio, cit., punto 18, e Sadam Zuccherifici e a./Consiglio, cit., punto 29).

54      Orbene, si deve rilevare che il divieto di utilizzare il nome «Tocai friulano» successivamente al 31 marzo 2007 si applica in modo generale per un periodo indeterminato a qualsiasi operatore economico interessato, vale a dire i coltivatori di tale varietà di vite, i produttori e i commercianti del vino in questione.

55      Inoltre, il fatto che il regolamento influisca sulla situazione giuridica di un singolo non è sufficiente per distinguerlo (ordinanza del Tribunale 2 aprile 2004, causa T‑231/02, Gonnelli e AIFO/Commissione, Racc. pag. II‑1051, punto 38).

56      Per di più, se la disposizione dell’allegato I del regolamento impugnato di cui i ricorrenti chiedono l’annullamento è atta a causare a questi ultimi, produttori italiani di «Tocai friulano», considerevoli conseguenze economiche, una disposizione esattamente identica compare nello stesso allegato per quanto riguarda il tokay pinot gris, la quale comporta analoghe conseguenze per i produttori francesi interessati, essendo posta, in entrambi i casi, una limitazione temporale – accompagnata dalla stessa data limite – al diritto di utilizzare un nome di varietà di vite (v., in questo senso, sentenza della Corte 10 aprile 2003, causa C‑142/00 P, Commissione/Nederlandse Antillen, Racc. pag. I‑3483, punto 77). Di conseguenza, gli effetti considerati dai ricorrenti lesivi per i produttori italiani non possono individuarli rispetto agli altri operatori economici interessati.

57      In ogni caso, non è sufficiente che taluni operatori siano economicamente colpiti da un atto in misura maggiore rispetto ai loro concorrenti perché siano considerati individualmente interessati dall’atto medesimo (ordinanza del Tribunale 10 dicembre 2004, causa T-196/03, EFfCI/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. II‑4263, punto 47).

58      Non possono essere, inoltre, trasposte nella fattispecie le circostanze della causa conclusasi con la citata sentenza Codorníu/Consiglio. In tale causa, al ricorrente era vietato, da una disposizione di portata generale, utilizzare il marchio denominativo che aveva registrato e utilizzato tradizionalmente durante un lungo periodo prima dell’adozione del regolamento controverso, cosicché, tenuto conto del diritto esclusivo risultante dalla registrazione di un marchio, esso si trovava, a seguito dell’adozione del regolamento considerato, in una situazione completamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri operatori economici.

59      Ciò non avviene nella fattispecie. Risulta dal fascicolo, e dalle stesse memorie delle parti, che il nome «Tocai friulano» è, ai sensi della normativa comunitaria, come del resto della normativa nazionale, una varietà di vite, contenente un’indicazione geografica, ma non un’indicazione geografica in quanto tale rientrante tra i diritti di proprietà intellettuale e beneficiante di una protezione a tale titolo. Per di più, la Corte ha dichiarato, in vigenza delle disposizioni applicabili prima dell’entrata in vigore del regolamento impugnato, che le denominazioni «Tocai friulano» e «Tocai italico» non costituivano un’indicazione geografica, bensì il nome di un vitigno o di una varietà di vite riconosciuta in Italia come idonea alla produzione di taluni vini di qualità prodotti in regioni determinate prodotti nel territorio di questo Stato membro, mentre i vini ungheresi denominati «Tokaj» o «Tokaji» erano designati con un’indicazione geografica (sentenza Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, cit., punti 92 e 94). Orbene, non è stato dimostrato e neppure asserito che la posizione giuridica del «Tocai friulano» sia stata modificata da allora. Se i ricorrenti fanno valere la tradizione della coltivazione del vitigno «Tocai friulano» in Italia, il suo valore sotto il profilo tanto economico quanto sociale, nonché un’asserita funzione di «marchio collettivo», essi non hanno mai dimostrato che la denominazione «Tocai friulano» rientrasse tra i diritti di proprietà industriale e commerciale e neppure tra i diritti di proprietà intellettuale. Il rinvio alla causa Codorníu è quindi privo di pertinenza per quanto riguarda la presente controversia.

60      Risulta dalle considerazioni che precedono che i ricorrenti non dimostrano di essere individualmente interessati dalla disposizione particolare del regolamento impugnato di cui chiedono l’annullamento.

61      Gli argomenti dei ricorrenti relativi alla necessità di un’interpretazione più ampia dell’art. 230, quarto comma, CE e all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non possono rimettere in discussione tale conclusione. La Corte ha infatti dichiarato che l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre ad escludere il requisito di un intesse individuale posto all’art. 230, quarto comma, CE (v. sentenza Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, cit., punto 44, e sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, Commissione/Jégo-Quéré, Racc. pag. I‑3425, punto 36).

62      Infine, dev’essere dichiarato inoperante l’argomento dei ricorrenti relativo all’art. III‑365, n. 4, del progetto di Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, atteso che tale testo normativo non è in vigore.

63      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che i ricorrenti non possono essere considerati individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalla disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento impugnato e che, conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato integralmente irricevibile, senza che sia necessario pronunciarsi sulla fondatezza delle altre censure di irricevibilità mosse dalla Repubblica di Ungheria.

 Sulle spese

64      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, risultati soccombenti, devono essere condannati alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

65      Ai sensi dell’art. 87, n. 4, dello stesso regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Nella fattispecie la Repubblica di Ungheria, che è intervenuta a sostegno delle conclusioni presentate dalla Commissione, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è irricevibile.

2)      I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)      La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 12 marzo 2007

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       H. Legal


* Lingua processuale: l'italiano.