Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 - Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia / Commissione
("Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1429/2004 - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi - Limitazione temporale dell'uso - Ricorso proposto da un ente infrastatale - Persone individualmente interessate - Irricevibilità")
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (Rappresentanti: avv.ti E. Bevilacqua e F. Capelli)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: P. Gottfried, agente)
Oggetto
Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome "Tocai friulano" che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)
Dispositivo
Il ricorso è irricevibile.
La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle della Commissione.
La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 300 del 4.12.2004.