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Ordinanza del Tribunale di primo grado 12 marzo 2007 - Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e a./ Commissione

(Causa T-418/04)1

(Ricorso di annullamento - Regolamento (CE) n. 1429/2004 - Agricoltura - Organizzazione comune del mercato vitivinicolo - Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi - Limitazione temporale dell'uso - Persone giuridiche - Persone individualmente interessate - Irricevibilità)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole (Udine); Friulvini Soc. coop. rl (Zoppola); Cantina Produttori di Ramuscello e San Vito Soc. coop. rl (Sesto Al Reghena); Cantina Produttori Cormons - Vini del Collio e dell'Isonzo Soc. coop. rl (Cormòns); e Luigi Soini (Cormòns) (Rappresentante: avv. F. Capelli)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (Rappresentanti: L. Visaggio e E. Righini, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Ungheria (Rappresentante: G. Péter, agente)

Oggetto

Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome "Tocai friulano" che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell'allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile.

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.

La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 300 del 4.12.2004.