Language of document : ECLI:EU:T:2007:82

Causa T-417/04

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

contro

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso di annullamento — Regolamento (CE) n. 1429/2004 — Agricoltura — Organizzazione comune del mercato vitivinicolo — Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi — Limitazione temporale dell’uso — Ricorso proposto da un ente infrastatale — Persone individualmente interessate — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente

(Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 1429/2004, allegato I, punto 103)

La disposizione che limita al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, all’allegato I del regolamento n. 1429/2004, recante modifica del regolamento n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, si inserisce nel quadro generale istituito dal predetto regolamento, il quale riguarda tutti gli operatori e tutti gli enti territoriali della Comunità europea.

Essa si applica quindi a situazioni determinate obiettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera astratta e costituisce quindi una misura di portata generale ai sensi dell’art. 249, secondo comma, CE e dunque un provvedimento di natura normativa.

Un provvedimento di questo tipo potrebbe, nondimeno, riguardare individualmente talune persone.

Ciò non avviene tuttavia nel caso della disposizione di cui trattasi nei confronti di un ente infrastatale quale la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Infatti, in primo luogo, la qualità di produttore invocata dal detto ente non consente di considerarlo individuato in modo analogo a quanto avverrebbe con il destinatario di una decisione. La portata generale e, di conseguenza, la natura normativa di un atto non sono poste in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l’identità dei soggetti di diritto cui esso si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall’atto in relazione con la finalità di quest’ultimo. Orbene, il divieto di utilizzare il nome «Tocai friulano» successivamente al 31 marzo 2007 si applica in modo generale e per un periodo indeterminato a qualsiasi operatore economico interessato, vale a dire i coltivatori di tale varietà di vite, i produttori e i commercianti del vino in questione.

In secondo luogo, l’interesse generale che una regione, in quanto ente competente per le questioni di indole economica e sociale nel suo territorio, può avere a ottenere un risultato favorevole alla prosperità economica del suo territorio non è di per sé sufficiente perché venga considerata interessata ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.

In terzo luogo, la ripartizione delle competenze legislative e regolamentari all’interno di uno Stato membro ha rilevanza unicamente ai fini del diritto costituzionale di tale Stato ed è irrilevante al fine di valutare se gli interessi di un ente territoriale siano eventualmente lesi da un provvedimento di diritto comunitario. Nell’ordinamento comunitario, infatti, è compito delle autorità dello Stato garantire che sia fatta valere la rappresentanza di un eventuale interesse fondato sulla difesa della normativa nazionale, quale che sia peraltro la forma costituzionale o l’organizzazione territoriale di tale Stato.

Inoltre, le prerogative legislative e regolamentari che possono competere eventualmente ad un ente di diritto pubblico di uno Stato membro diverso dallo Stato non sono di per sé idonee a conferirgli un interesse individuale a chiedere l’annullamento di una qualche disposizione di diritto sostanziale comunitario che non incide sulla portata delle sue competenze, giacché, in linea di principio, tali prerogative non sono esercitate dalla persona che ne dispone nel proprio interesse.

Infine l’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva non può condurre ad escludere il requisito di un interesse individuale posto all’art. 230, quarto comma, CE.

(v. punti 44, 47, 51-52, 54-55, 61-63, 67)