Language of document : ECLI:EU:T:2007:83





Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 marzo 2007 – Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e altri / Commissione

(causa T‑418/04)

«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1429/2004 – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi – Limitazione temporale dell’uso – Persone giuridiche – Persone individualmente interessate – Irricevibilità»

Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 1429/2004, allegato I, punto 103) (v. punti 43‑63)

Oggetto

Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11)

Dispositivo

1)

Il ricorso è irricevibile.

2)

I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione.

3)

La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese.