Ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 12 marzo 2007 – Confcooperative, Unione regionale della Cooperazione Friuli-Venezia Giulia Federagricole e altri / Commissione
(causa T‑418/04)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1429/2004 – Agricoltura – Organizzazione comune del mercato vitivinicolo – Regime di utilizzazione dei nomi delle varietà di vite o dei loro sinonimi – Limitazione temporale dell’uso – Persone giuridiche – Persone individualmente interessate – Irricevibilità»
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente (Artt. 230, quarto comma, CE e 249, secondo comma, CE; regolamento della Commissione n. 1429/2004, allegato I, punto 103) (v. punti 43‑63)
Oggetto
| Domanda di annullamento della disposizione limitante al 31 marzo 2007 il diritto di utilizzare il nome «Tocai friulano» che compare, sotto forma di nota esplicativa, al punto 103 dell’allegato I del regolamento (CE) della Commissione 9 agosto 2004, n. 1429, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 263, pag. 11) |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è irricevibile. |
2) | | I ricorrenti sopporteranno le proprie spese nonché quelle della Commissione. |
3) | | La Repubblica di Ungheria sopporterà le proprie spese. |