Language of document : ECLI:EU:T:2005:455

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

14 dicembre 2005(*)

«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Decisione della Commissione che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune – Regolamento (CEE) n. 4064/89 – Inoperatività della contestazione parziale della decisione – Mercati aeronautici – Ricorso che non può dar luogo all’annullamento della decisione»

Nella causa T-209/01,

Honeywell International Inc., con sede in Morristown, New Jersey (Stati Uniti), rappresentata dal sig. K. Lasok, QC, e dall’avv. F. Depoortere,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Lyal, P. Hellström e dalla sig.ra F. Siredey-Garnier, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Rolls-Royce plc, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata dal sig. A. Renshaw, solicitor,

e da

Rockwell Collins, Inc., con sede in Cedar Rapids, Iowa (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. T. Soames, J. Davies, A. Ryan, solicitors, e dall’avv. P. Camesasca,

intervenienti,

avente ad oggetto l’annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2004/134/CE, che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell) (GU 2004, L 48, pag. 1) ,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dal sig. J. Pirrung, presidente, dalla sig.ra V. Tiili, dai sigg. A.W.H. Meij, M. Vilaras e N.J. Forwood, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 maggio 2004,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  Contesto normativo

1        Il regolamento (CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU L 395, pag. 1, rettifica in GU 1990, L 257, pag. 13), da ultimo modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 30 giugno 1997, n. 1310 (GU L 180, pag. 1) (in prosieguo, come modificato e rettificato: il «regolamento n. 4064/89»), dispone, al suo art. 2, nn. 2 e 3, quanto segue:

«2.      Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate compatibili con il mercato comune.

3.      Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere dichiarate incompatibili con il mercato comune».

 Fatti

2        La Honeywell International Inc. (in prosieguo: la «ricorrente») è una società attiva, in particolare, nei mercati dei prodotti e servizi aeronautici, dei componenti per l’industria automobilistica, dei materiali elettronici, dei prodotti chimici specializzati, dei polimeri ad alte prestazioni, dei sistemi di trasporto e sistemi energetici, nonché dei sistemi di controllo per uso domestico, edilizio e industriale.

3        La General Electric Company (in prosieguo: la «GE») è un’impresa industriale diversificata, attiva, in particolare, nei settori dei motori aeronautici, degli elettrodomestici, dei servizi di informazione, dei sistemi energetici, dell’illuminazione, dei sistemi industriali, dei sistemi medici, delle materie plastiche, delle trasmissioni radiotelevisive, dei servizi finanziari e dei servizi di trasporto.

4        Il 22 ottobre 2000 la GE e la ricorrente concludevano un accordo in base al quale la GE avrebbe acquisito l’intero capitale della ricorrente (in prosieguo: la «concentrazione»), la quale doveva divenire una controllata al 100% della GE.

5        Il 5 febbraio 2001 la Commissione riceveva ufficialmente notificazione della concentrazione, conformemente all’articolo 4 del regolamento n. 4064/89.

6        Il 1° marzo 2001, ritenendo che la concentrazione potesse rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 4064/89, la Commissione decideva di aprire la procedura di esame, conformemente all’art. 6, n. 1, lett. c), del detto regolamento e all’art. 57 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) (in prosieguo: la «decisione di apertura»).

7        Il 15 marzo 2001 la GE e la ricorrente comunicavano congiuntamente alla Commissione le loro osservazioni sulla decisione di apertura.

8        L’8 maggio 2001 la Commissione inviava alla GE una comunicazione degli addebiti, cui quest’ultima rispondeva il 24 maggio 2001.

9        Il 29 e il 30 maggio 2001 la GE e la ricorrente venivano ascoltate dalla Commissione.

10      Il 14 e il 28 giugno 2001 la GE e la ricorrente proponevano, rispettivamente, due serie consecutive di impegni diretti a far accettare la concentrazione dalla Commissione.

11      Il 3 luglio 2001 la Commissione adottava la decisione 2004/134/CE (caso COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell) (GU 2004, L 48, pag. 1), che dichiara l’incompatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Decisione impugnata

12      Il dispositivo della decisione impugnata è del seguente tenore:

«Articolo 1

[La] concentrazione tramite la quale [GE] intende acquisire il controllo del[la ricorrente] è incompatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE.

Articolo 2

È destinataria della [decisione impugnata]: [GE …].

(...)».

13      Le motivazioni della decisione impugnata possono essere riassunte come segue.

14      Secondo la Commissione, la GE occupava già da sola, prima dell’operazione di concentrazione, una posizione dominante nei mercati dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni e per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni. La sua solida posizione di mercato, combinata al suo potere finanziario e all’integrazione verticale nello sfruttamento in leasing di aeromobili, figura tra gli elementi che hanno portato a ritenere l’esistenza di una posizione dominante della GE in tali mercati. L’indagine avrebbe altresì rivelato che la ricorrente è il principale fornitore di prodotti avionici e non avionici nonché di motori per aviogetti d’affari e di dispositivi di avviamento motore, elemento, quest’ultimo, centrale nella fabbricazione di motori.

15      La combinazione delle attività delle due società avrebbe comportato la creazione di posizioni dominanti sui mercati della fornitura di prodotti avionici, dei prodotti non avionici e di motori a reazione per aviogetti d’affari nonché il rafforzamento delle esistenti posizioni dominanti della GE nel settore dei motori a reazione per aerei commerciali di grandi dimensioni e di aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni. Tale creazione o rafforzamento di posizioni dominanti sarebbe stato il prodotto di molteplici fattori: la sovrapposizione orizzontale in determinati mercati nonché l’estensione del potere finanziario della GE e la sua integrazione verticale con le attività della ricorrente e, infine, l’unione dei loro rispettivi prodotti complementari.

16      Secondo la Commissione, un’integrazione del genere avrebbe, infatti, permesso all’entità creata con l’operazione di concentrazione di incrementare il potere di mercato delle due società relativamente ai loro rispettivi prodotti. Ciò avrebbe avuto l’effetto di escludere i concorrenti, eliminando così la concorrenza in tali mercati, e avendo alla fine un impatto negativo sulla qualità dei prodotti, sul servizio e sui prezzi praticati ai consumatori.

 Procedimento

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2001, la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Lo stesso giorno, anche la GE ha proposto un ricorso avverso la decisione impugnata (causa T‑210/01).

18      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11, il 15 e il 16 gennaio 2002, la Rolls-Royce Plc, la Rockwell Collins Inc. (in prosieguo: la «Rockwell») e la Thales SA hanno chiesto di poter intervenire nel presente procedimento a sostegno della Commissione.

19      La ricorrente ha chiesto il trattamento riservato nei confronti delle intervenienti di talune informazioni contenute nella sua documentazione e in quella della Commissione.

20      Con ordinanza 26 giugno 2002, il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato gli interventi della Rolls-Royce e della Rockwell. Con la medesima ordinanza, esso ha consentito il trattamento riservato richiesto dalla ricorrente, fatte salve le osservazioni delle intervenienti. Conformemente all’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, è stato ammesso l’intervento della Thales sulla base della relazione d’udienza al momento della fase orale del procedimento.

21      Dato che la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata con decisione del Tribunale 13 settembre 2004 (GU C 251, pag. 12), il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

22      In seguito a un’obiezione della Rolls-Royce in merito alla riservatezza di un allegato del ricorso, ossia la «relazione Nalebuff», il 15 ottobre 2002 si è tenuta una riunione informale, dinanzi al presidente della Seconda Sezione del Tribunale, a titolo di misure di organizzazione del procedimento, in seguito alla quale la ricorrente ha fornito una nuova versione non riservata di tale documento. Interrogata se intendesse mantenere la sua obiezione, tenuto conto di questa nuova versione, la Rolls-Royce non ha risposto nei termini assegnati.

23      Essendosi vista respinta la richiesta di trattamento riservato della sua memoria con la motivazione che un trattamento del genere non era previsto dal regolamento di procedura, la Rolls-Royce ha depositato una versione non riservata della medesima e la Rockwell ha depositato la propria. La ricorrente e la Commissione hanno depositato le loro osservazioni in merito a tali memorie nei termini assegnati.

24      Ai sensi dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta della Seconda Sezione, il Tribunale ha deciso, sentite le parti conformemente all’art. 51 del detto regolamento, di differire la causa ad un collegio giudicante ampliato.

25      Nel suo ricorso, la ricorrente ha chiesto la riunione della presente causa alla causa T‑210/01. Il presidente della Seconda Sezione ampliata ha deferito a tale collegio la decisione su un’eventuale riunione, conformemente all’art. 50 del regolamento di procedura.

26      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e ha rivolto taluni quesiti alle parti a titolo di misure di organizzazione del procedimento previste all’art. 64 del regolamento di procedura. Esso ha altresì chiesto alla Commissione di produrre determinati documenti prima dell’udienza. Le parti hanno ottemperato a tali richieste.

27      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2004, la Thales ha rinunciato al suo intervento. Con ordinanza 23 marzo 2004, il presidente della Seconda Sezione ampliata del Tribunale, sentite le parti, ha preso atto di tale rinuncia.

28      Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 25 maggio 2004. Al termine di tale udienza, la fase orale è stata chiusa.

29      Con lettera 3 giugno 2004, la ricorrente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un nuovo documento nonché le sue osservazioni in merito alla pertinenza del medesimo, chiedendo che tali elementi fossero versati agli atti della presente causa. Con ordinanza 8 luglio 2004, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale, conformemente all’art. 62 del regolamento di procedura, per consentire alle parti di esprimere le loro osservazioni in merito a tale richiesta.

30      Sentite le parti, il Tribunale ha adottato, ai sensi dell’art. 64 del regolamento di procedura, una misura di organizzazione del procedimento consistente nel versare agli atti il documento e le osservazioni depositati dalla ricorrente il 4 giugno 2004. Anche le osservazioni della Commissione e delle intervenienti in merito alla pertinenza dei detti elementi sono state versate agli atti.

31      La fase orale è stata poi nuovamente chiusa il 23 novembre 2004.

 Conclusioni delle parti

32      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        riunire la presente causa alla causa T-210/01, General Electric/Commissione;

–        disporre tutte le misure istruttorie necessarie;

–        annullare la decisione impugnata;

–        adottare ogni altro provvedimento alternativo o complementare necessario alla corretta amministrazione del giudizio;

–        condannare la Commissione e le intervenienti alle spese.

33      La Commissione, sostenuta dalla Rolls-Royce e dalla Rockwell, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

1.     Sulla portata del ricorso e sull’oggetto della controversia

 Argomenti delle parti

34      La Commissione, sostenuta al riguardo dalla Rolls-Royce, fa valere che il rinvio operato dalla ricorrente nel suo ricorso agli argomenti dedotti dalla GE nella causa T‑210/01 è contrario all’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, secondo il quale il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei motivi. Un simile rinvio sarebbe a maggior ragione inaccettabile, dato che la ricorrente aveva avuto conoscenza soltanto di una semplice bozza del ricorso della GE e non di una versione definitiva. Il ricorso dovrebbe quindi essere dichiarato irricevibile per quanto riguarda le questioni non espressamente affrontate nell’atto introduttivo.

35      La Commissione ritiene, alla luce del contenuto dei motivi espressamente dedotti dalla ricorrente nel suo atto introduttivo, i quali riguardano essenzialmente la parte della decisione impugnata dedicata alle vendite abbinate, che la ricorrente non tenga conto della parte sostanziale ed essenziale di tale atto, dedicata ai problemi di sovrapposizione orizzontale e di integrazione verticale. La decisione impugnata si fonderebbe su elementi di fatto e di diritto che, considerati nel loro insieme, dimostrano che la combinazione del potere finanziario e dell’integrazione verticale in materia di acquisto, finanziamento e leasing di aeromobili della GE e le posizioni di forza della ricorrente nei vari mercati di prodotti aeronautici portano alla creazione e al rafforzamento di posizioni dominanti.

36      Nel suo controricorso, la Commissione ha dichiarato che «la motivazione della decisione è fondata su una combinazione di elementi di fatto e di diritto che, considerati nel loro insieme (e solamente considerati nel loro insieme), hanno indotto la Commissione a vietare la concentrazione progettata». Tuttavia, essa ha precisato, nella sua controreplica nonché all’udienza, che ciascuno dei distinti elementi di ragionamento contenuti nella decisione impugnata sarebbe bastato a giustificare il divieto della concentrazione, definendo «infelice» la sua affermazione contenuta nel contoricorso perché si potrebbe interpretare come indicante il contrario. Quindi, anche supponendo che tutte le censure avanzate dalla ricorrente, in particolare per quanto riguarda le vendite abbinate, siano fondate, non occorrerebbe annullare la decisione impugnata, giacché i rimanenti motivi sono sufficienti a dichiararne la fondatezza, in quanto la Commissione vi constata l’incompatibilità della concentrazione con il mercato comune.

37      La Rolls-Royce fa presente che la ricorrente non ha dedotto nessun argomento riguardo alla maggior parte dei motivi che giustificano il divieto della concentrazione, in particolare il rafforzamento delle posizioni dominanti della GE nel mercato dei motori per aerei commerciali di grandi dimensioni o per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni e la creazione di posizioni dominanti nei mercati dei motori per aeromobili d’affari e delle turbine a gas marine di piccole dimensioni. In particolare, la ricorrente non avrebbe seriamente contestato, fra i tre fattori indipendenti che spiegano il rafforzamento della posizione dominante della GE nel mercato dei motori per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, gli effetti di esclusione derivanti dall’integrazione verticale per quanto riguarda i dispositivi di avviamento della ricorrente. Di conseguenza il ricorso sarebbe privo di pertinenza e di oggetto.

38      La Rockwell fa notare che la ricorrente non ha affrontato nel suo ricorso i problemi di sovrapposizione orizzontale o di integrazione verticale, poiché gli elementi ivi attinenti, che figurano nel ricorso al titolo «Sintesi della decisione», vanno considerati solo come una descrizione della detta decisione.

39      La ricorrente replica a tali obiezioni in tre punti.

40      In primo luogo, essa rileva di aver affermato, nel suo ricorso, di adottare tutti gli altri argomenti complementari rispetto ai suoi, dedotti dalla GE nella causa T‑210/01. Secondo la ricorrente, un simile rinvio alla documentazione depositata in un’altra causa connessa è consentito dalla giurisprudenza e ha l’effetto di incorporare nel suo ricorso il contenuto di tale documentazione. Nella sua replica, essa ha richiamato al riguardo la sentenza del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T‑82/89, Marcato/Commissione (Racc. pag. II‑735, punti 22‑24). All’udienza, essa ha fatto riferimento a una «sintesi» della giurisprudenza rilevante, che compare nelle conclusioni dell’avvocato generale Alber relative alla sentenza della Corte 20 settembre 2001, causa C‑263/98, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑6063, in particolare pag. I‑6064), la quale cita un’unica sentenza, quella del Tribunale 29 giugno 1995, causa T‑37/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II‑1901, punti 43 e seguenti), in cui il Tribunale aveva ammesso un rinvio al ricorso presentato nella causa T‑36/91 tra le stesse parti rappresentate dallo stesso avvocato.

41      Peraltro, la Commissione e la Rolls-Royce non sosterrebbero che la loro capacità di difendersi sia stata pregiudicata da tale rinvio e la Rockwell sarebbe stata perfettamente in grado di comprendere e di rispondere all’insieme degli argomenti presentati.

42      Inoltre, la ricorrente rammenta che essa chiede la riunione delle cause T‑209/01 e T‑210/01 e fa valere che, quand’anche il suo ricorso presenti delle lacune come sostiene la Commissione, la riunione delle cause permetterebbe di porvi rimedio. All’udienza, essa ha richiamato, in particolare, le sentenza della Corte 18 marzo 1980, cause riunite 26/79 e 86/79, Forges de Thy‑Marcinelle et Monceau/Commissione (Racc. pag. 1083), a sostegno della sua tesi sugli effetti giuridici della riunione.

43      In secondo luogo, la ricorrente sostiene che i motivi della decisione impugnata che essa contesta in maniera dettagliata nel suo ricorso, ossia quelli relativi alle vendite abbinate, costituiscono l’elemento chiave della decisione impugnata, sicché, se il Tribunale constata la fondatezza delle sue censure, ciò comporta inevitabilmente l’annullamento della decisione impugnata. Essa rileva, a tale proposito, che, nel suo controricorso, la Commissione ha essa stessa precisato che la decisione impugnata si fonda su una serie di elementi i quali, considerati nel loro insieme, giustificano la sua conclusione di considerare l’operazione notificata incompatibile con il mercato comune. Pertanto, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata qualora si dimostri che l’aspetto essenziale della sua motivazione relativa agli effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata è viziato da errori.

44      All’udienza la ricorrente ha aggiunto che l’atteggiamento tenuto dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo ha indotto le parti notificanti a credere che la loro operazione sarebbe stata approvata nel caso in cui si fosse rinvenuta una soluzione che consentisse di allontanare le riserve della Commissione relativamente alle future vendite abbinate. Sarebbe questo il motivo per cui la ricorrente ha principalmente indirizzato il suo interesse, dinanzi al Tribunale, su tale aspetto della questione.

45      In terzo luogo, la ricorrente rileva che, comunque, nell’ambito della sua descrizione della decisione impugnata, i problemi di sovrapposizione orizzontale e di integrazione verticale sono stati affrontati nel suo ricorso al titolo «Sintesi della decisione». A detto titolo la ricorrente fornirebbe una descrizione commentata della decisione impugnata in cui spiega che tale decisione si fonda, per i mercati in questione, su vari o tutti gli elementi seguenti: in primo luogo, le sovrapposizioni orizzontali e gli effetti anticoncorrenziali verticali; in secondo luogo, il potere finanziario della GE e l’integrazione verticale della ricorrente con le filiali della GE, la GE Capital Aviation Services (in prosieguo: la «GECAS») e la GE Capital Corporate Aviation Group (in prosieguo: la «GECCAG»), in seno alla nuova entità e in terzo luogo, la pratica di vendite abbinate da parte di quest’ultima. La ricorrente fa notare che, nei mercati in cui le sovrapposizioni orizzontali giocano un ruolo, l’analisi che ne è stata fatta nella decisione impugnata è, per ciascun prodotto, poco credibile o non è sufficientemente motivata. La decisione impugnata si fonderebbe dunque essenzialmente sui due altri elementi. Secondo la ricorrente, il secondo elemento è talmente poco verosimile che non è necessario analizzarlo. Quindi, avrebbe un ruolo determinante il terzo elemento, vale a dire la questione delle vendite abbinate. D’altra parte, l’essenziale dei disinvestimenti considerati necessari dalla Commissione riguarderebbe questo aspetto della decisione impugnata.

46      La ricorrente insiste sul fatto che i vizi della decisione impugnata da essa denunciati sono sufficientemente gravi per farla annullare in toto. Infatti, come riconoscerebbe la Commissione, solamente la combinazione degli elementi di fatto e di diritto considerati nel loro insieme giustificherebbe il divieto della concentrazione. Rispondendo alla Rolls-Royce, la ricorrente precisa che il problema dei dispositivi di avviamento, peraltro risolto dagli impegni, non sarebbe sufficiente a giustificare la decisione impugnata.

47      Per tutte queste ragioni, le obiezioni sollevate dalla Commissione e dalle intervenienti, riguardo alla pretesa irricevibilità del rinvio al ricorso della GE e alla inoperatività dei motivi dedotti nel ricorso depositato nella presente causa, sarebbero contrarie al principio di corretta amministrazione della giustizia e non si fonderebbero su alcun elemento certo.

 Giudizio del Tribunale

 Introduzione

48      Occorre rilevare anzitutto che, dato che taluni punti della motivazione della decisione sono, di per sé, idonei a giustificarla adeguatamente, i vizi da cui potrebbero essere inficiati altri punti della motivazione dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo (v., in tal senso, sentenza della Corte 12 luglio 2001, cause riunite C‑302/99 P e C‑308/99 P, Commissione e Francia/TF1, Racc. pag. I‑5603, punto 26‑29).

49      Inoltre, dal momento che il dispositivo di una decisione della Commissione si fonda su vari pilastri di ragionamento, ognuno dei quali sarebbe sufficiente da solo a fondare tale dispositivo, occorre annullare tale atto, in linea di principio, solo se ciascuno di tali pilastri è viziato da illegittimità. In tal caso, un vizio o un’altra illegittimità che infici solo uno dei pilastri del ragionamento non può essere sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione controversa perché non avrebbe potuto avere un’influenza determinante sul dispositivo deciso dall’istituzione (v., per analogia, sentenza del Tribunale 14 maggio 2002, causa T‑126/99, Graphischer Maschinenbau/Commissione, Racc. pag. II‑2427, punti 49‑51 e giurisprudenza ivi citata). Tale regola si applica in particolare nell’ambito delle decisioni in materia di controllo delle concentrazioni (v., in tale senso, sentenza del Tribunale 22 ottobre 2002, causa T‑310/01, Schneider Electric/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punti 404‑420, nonché, punti 80 e 81 infra).

50      Si deve altresì ricordare a tale proposito che, qualora un pilastro del ragionamento sufficiente a fondare il dispositivo di un atto non sia contestato da un ricorrente nel suo ricorso di annullamento, occorre considerare tale pilastro e, di conseguenza, l’atto che si fonda su di esso, valido e definitivo nei suoi confronti (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., Racc. pag. I‑5363, punti 57‑63).

51      Ciò premesso, occorre esaminare se, nella fattispecie, i motivi dedotti dalla ricorrente siano sufficienti, ove si suppongano fondati, a invalidare il dispositivo della decisione impugnata e possano pertanto legittimare un ricorso che può, eventualmente, determinare l’annullamento di quest’ultima. Nell’ipotesi in cui i motivi debitamente sollevati non fossero idonei, neppure se considerati nel loro insieme, a giustificare l’annullamento della decisione impugnata, essi sarebbero inoperanti e, di conseguenza, il ricorso sarebbe infondato nella sua integralità (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1997, causa T‑121/95, EFMA/Consiglio, Racc. pag. II‑2391, punti 115‑122).

52      A questo proposito, si deve anzitutto accertare quale sia la portata effettiva del presente ricorso, esaminando al riguardo l’eventuale irricevibilità di alcuni dei motivi che la ricorrente afferma di aver dedotto.

 Sul rinvio ai motivi dedotti nella causa T‑210/01

53      Senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità, la Commissione ha eccepito l’irricevibilità di taluni aspetti specifici del ricorso. Va comunque ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, i presupposti di ricevibilità dei ricorsi rappresentano motivi di irricevibilità di ordine pubblico che il giudice comunitario può e deve rilevare d’ufficio all’occorrenza (ordinanze del Tribunale 15 settembre 1998, causa T‑100/94, Michailidis e a./Commissione, Racc. pag. II‑3115, punto 49, e 25 ottobre 2001, causa T‑354/00, Métropole Télévision – M 6/Commissione, Racc. pag. II‑3177, punto 27; v., altresì, in tal senso, ordinanza della Corte 5 luglio 2001, causa C‑341/00 P, Conseil national des professions de l’automobile e a./Commissione, Racc. pag. I‑5263, punto 32).

54      Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere, in particolare, l’«oggetto della controversia» e l’«esposizione sommaria dei motivi dedotti». Inoltre, secondo l’art. 48, n. 2, del detto regolamento, «[è] vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento». Risulta da tali disposizioni che qualsiasi motivo che non sia sufficientemente articolato nell’atto introduttivo deve essere considerato irricevibile. La giurisprudenza conferma esplicitamente che, in merito ad un motivo d’irricevibilità di ordine pubblico, tale irricevibilità può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale, ove sia necessario (sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punto 154).

55      Risulta inoltre dalla giurisprudenza che l’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni (sentenze del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T‑145/98, ADT Projekt/Commissione, Racc. pag. II‑387, punto 66, e 16 marzo 2004, causa T‑157/01, Danske Busvognmænd/Commissione, Racc. pag. II‑917, punto 45). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑352/94, Mo Och Domsjö/Commissione, Racc. pag. II‑1989, punto 333).

56      Peraltro, secondo una giurisprudenza consolidata, al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo del ricorso stesso (v. sentenza della Corte 9 gennaio 2003, causa C‑178/00, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑303, punto 6; sentenze del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punti 20 e 21; ADT Projekt/Commissione, punto 55 supra, punto 66; ordinanza del Tribunale 25 luglio 2000, causa T‑110/98, RJB Mining/Commissione, Racc. pag. II‑2971, punto 23 e giurisprudenza ivi citata; sentenze del Tribunale 10 aprile 2003, causa T‑195/00, Travelex Global and Financial Services e Interpayment Services/Commissione, Racc. pag. II‑1677, punto 26, e Danske Busvognmænd/Commissione, punto 55 supra, punto 45; v., altresì, in tal senso, sentenze della Corte 15 dicembre 1961, cause riunite 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, Racc. pag. 547, in particolare pag. 575, e 5 marzo 1991, causa C‑330/88, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I‑1045, punti 17 e 18).

57      A tal proposito, pur se il contenuto del ricorso può essere suffragato e completato, su punti specifici, mediante il rinvio ad estratti della documentazione allegata, un rinvio complessivo ad altri documenti, anche allegati al ricorso, non può supplire alla mancanza degli elementi essenziali dell’argomentazione in diritto che, ai sensi delle norme sopra ricordate, devono figurare nel ricorso (ordinanza del Tribunale 21 maggio 1999, causa T‑154/98, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑1703, punto 49). Inoltre, non spetta al Tribunale ricercare e individuare, negli allegati, i motivi e gli argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere basato, atteso che gli allegati assolvono una funzione meramente probatoria e strumentale (sentenza Joynson/Commissione, punto 54 supra, punto 154; sentenze del Tribunale 7 novembre 1997, causa T‑84/96, Cipeke/Commissione, Racc. pag. II‑2081, punto 34, e 20 aprile 1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. II‑931, punto 39, non annullata su questo punto dalla Corte, su impugnazione, nella sua sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I‑8375).

58      Tuttavia, la ricorrente richiama varie sentenze nelle quali il giudice comunitario ha consentito il rinvio ai documenti presentati dinanzi alla medesima giurisdizione in altre cause (v. supra, punto 40). Secondo la ricorrente, un rinvio ai documenti presentati al medesimo giudice in un’altra causa non deve essere considerato irricevibile.

59      La giurisprudenza invocata dalla ricorrente, al precedente punto 40, al fine di legittimare un simile rinvio non può tuttavia indurre il Tribunale a escludere, nella fattispecie, l’applicazione della regola sopra enunciata secondo la quale i motivi dedotti da un ricorrente devono essere sommariamente esposti nel ricorso stesso. Il Tribunale ha rilevato nella sua sentenza ICI/Commissione, punto 40 supra (punto 45), che la giurisprudenza della Corte tiene conto, al riguardo, delle particolarità di ciascun caso di specie, citando a sostegno di tale affermazione le sentenze 29 novembre 1956, causa 9/55, Charbonnages de Beeringen e a./Alta Autorità (Racc. pag. 317, in particolare pag. 347), 8 luglio 1965, cause riunite 19/63 e 65/63, Prakash/Commissione (Racc. pag. 616, in particolare pag. 631), 13 luglio 1965, causa 111/63, Lemmerz-Werke/Alta Autorità (Racc. pag. 972, in particolare pag. 994), 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione (Racc. pag. 325, punto 2), e Forges de Thy‑Marcinelle et Monceau/Commissione, punto 42 supra (punto 4).

60      A tale proposito, occorre osservare, innanzi tutto, che un approccio consistente nell’ammettere un simile rinvio a un ricorso presentato in una causa diversa sarebbe, in linea di principio, incompatibile con la giurisprudenza citata ai precedenti punti 55‑57, secondo la quale il ricorso stesso deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti, che consentano, in particolare, al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza corredo di altra informazione.

61      Sebbene il giudice comunitario abbia talvolta ammesso la possibilità che taluni motivi siano dedotti mediante un rinvio ad un’altra causa (sentenza Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Commissione, punto 42 supra, e sentenza Marcato/Commissione, punto 40 supra), esso ha negato tale possibilità in altre cause (v. sentenza Charbonnages de Beeringen e a./Alta Autorità, punto 59 supra, e sentenza Prakash/Commissione, punto 59 supra), senza tuttavia indicare, almeno esplicitamente, un criterio determinante in merito a tale scelta.

62      Si deve rilevare che, in tutte le cause che hanno dato luogo alle sentenze richiamate dalla ricorrente o citate al punto 45 della sentenza ICI/Commissione, punto 40 supra, nelle quali il giudice comunitario ha ammesso che motivi non esposti espressamente nel ricorso possano essere considerati validamente dedotti per effetto di un simile rinvio, il ricorrente si era riferito alla propria documentazione presentata in un’altra causa.

63      Nel caso di specie, come osservato in precedenza, il rinvio effettuato dalla ricorrente nel suo atto introduttivo si riferisce al ricorso proposto lo stesso giorno da un’altra ricorrente, la GE.

64      Orbene, equivarrebbe a consentire l’elusione dei requisiti imperativi dell’art 44, n. 1, del regolamento di procedura, ricordati al precedente punto 54, ammettere la ricevibilità dei motivi non esposti espressamente nel ricorso per il fatto che sono stati sollevati da un terzo in un’altra causa, alla quale si sia fatto riferimento nel ricorso.

65      Occorre rilevare, inoltre, che la GE è rappresentata nella causa T‑210/01 da avvocati diversi da quelli che rappresentano la ricorrente nella fattispecie. Inoltre, il ricorso della GE non è allegato a quello depositato dalla ricorrente nella presente causa. Tali circostanze non possono che rafforzare la conclusione esposta al punto precedente in quanto confermano il carattere distinto e autonomo del presente ricorso rispetto a quello registrato con il numero di causa T‑210/01.

66      Si deve altresì rammentare che ciascuna parte è responsabile solamente del contenuto degli atti di procedura che essa deposita, principio sancito, in particolare, all’art. 43, n. 1, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza ICI/Commissione, punto 40 supra, punto 46). Orbene, nonostante la ricorrente affermi di aver preso conoscenza della versione provvisoria del ricorso della GE, essa non afferma che sapeva, al momento di depositare il proprio ricorso, qual era il contenuto esatto del ricorso definitivo della GE a cui essa rinviava. Contrariamente a quanto esige una corretta amministrazione della giustizia, il rinvio al ricorso della GE non permetterebbe dunque al Tribunale di identificare con sufficiente precisione i motivi di cui era investito al momento della proposizione del ricorso nella causa in esame.

67      Tenuto conto di quanto precede e senza che occorra decidere nella presente causa a quali condizioni un ricorrente possa eventualmente avere il diritto di formulare motivi mediante il rinvio agli atti da lui presentati in un’altra causa, occorre considerare che l’identità delle parti, e in particolare quella della ricorrente, nelle due cause è un presupposto essenziale della ricevibilità dei motivi asseritamente dedotti mediante rinvio agli atti presentati in un’altra causa.

68      Risulta da quanto precede che il rinvio operato dalla ricorrente al ricorso depositato dalla GE nella causa T‑210/01 non ha l’effetto di incorporare, nel ricorso proposto dalla ricorrente nella fattispecie, i motivi sollevati dalla GE nella detta causa.

 Sulla domanda di riunione

69      A sostegno della sua domanda di riunire la presente causa alla causa T‑210/01, la ricorrente fa valere che, quand’anche il rinvio operato nel suo atto introduttivo al ricorso della GE non consenta di considerare ricevibili i motivi che essa avrebbe voluto dedurre in merito agli aspetti della questione diversi dalle vendite abbinate, tale riunione permetterebbe di colmare le eventuali lacune che viziano la ricevibilità del suo ricorso. All’udienza, la ricorrente ha richiamato la sentenza Forges de Thy-Marcinelle et Monceau/Commissione, punto 42 supra (punto 4), nonché una giurisprudenza che essa definisce come risalente all’inizio della storia giurisdizionale comunitaria.

70      Per quanto riguarda le conseguenze di un’eventuale riunione delle cause T‑209/01 e T‑210/01, occorre ricordare, innanzi tutto, che, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura:

«Il presidente, sentite le parti e l’avvocato generale, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle. Il presidente può rimettere tali questioni al Tribunale».

71      Come la Corte ha rilevato nella sua sentenza 21 giugno 2001, cause riunite da C‑280/99 P a C-282/99 P, Moccia Irme e a./Commissione (Racc. pag. I‑4717, punto 66), risulta da tale disposizione che un’ordinanza di riunione non incide sull’indipendenza e sulla natura autonoma delle cause oggetto della stessa, potendo sempre il Tribunale decidere di separarle. Infatti, in tale causa la Corte ha considerato che due ricorrenti non erano legittimate a fondarsi, dinanzi alla Corte, su motivi che non avevano dedotto in primo grado, nonostante dinanzi al Tribunale le loro cause fossero state riunite ad altre cause nelle quali tali motivi erano stati effettivamente dedotti da altri ricorrenti (punti 61‑68 della sentenza).

72      Si deve altresì constatare che la riunione è una misura che il presidente, o eventualmente il Tribunale, ha la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 50 del regolamento di procedura, ma che esso non vi è tenuto pur se le parti glielo chiedono, poiché tale decisione rientra nella sua libera discrezionalità quanto al modo più appropriato di organizzare il procedimento. Ne consegue che, secondo la tesi della ricorrente, qualora dovesse essere accolta, una decisione procedurale del presidente rientrante nel suo libero potere discrezionale potrebbe ampliare la portata di un ricorso e, conseguentemente, essere determinante ai fini dell’esito del procedimento giudiziario, il che introdurrebbe un elemento arbitrario in quest’ultimo.

73      Per quanto riguarda la sentenza Charbonnages de Beeringen e a./Alta Autorità, punto 59 supra, occorre rilevare che la Corte, affermando che un riferimento generale a quanto viene detto in un’altra causa non è sufficiente a rendere il ricorso ricevibile e ancor meno se il riferimento è stato fatto senza chiedere al tempo stesso la riunione delle cause, non ha dichiarato che in presenza di una domanda di riunione formulata in tempo utile il ricorso sarebbe stato ricevibile. Essa si è invece limitata a constatare che, nella causa di cui era investita, la mancanza di una simile domanda che invitasse la Corte a considerare unitamente le due cause confermava la natura insufficiente del rinvio complessivo operato nell’atto introduttivo al ricorso proposto da una terza persona.

74      Inoltre, laddove la Corte, nella sua sentenza Forges de Thy‑Marcinelle et Monceau/Commissione, punto 42 supra, ha considerato che «la ricevibilità dell’atto introduttivo posteriore sana l’eventuale irricevibilità del primo», si deve rilevare che, in tale causa, gli atti introduttivi in questione erano stati depositati dalla medesima persona, mentre nella fattispecie la ricorrente chiede di fondarsi su motivi formulati da un terzo.

75      Quindi, senza che nella presente causa sia necessario pronunciarsi sugli eventuali effetti della riunione di due ricorsi proposti dalla medesima ricorrente, è sufficiente constatare che il fatto di riunire cause nelle quali le ricorrenti sono differenti non può modificare la portata del ricorso depositato separatamente da ciascuna di esse, a pena di violare l’indipendenza e l’autonomia dei loro distinti ricorsi (v., per analogia, sentenza Moccia Irme e a./Commissione, punto 71 supra, punto 66).

76      Pertanto, nella causa in esame, possono essere presi in considerazione solo i motivi diversi da quelli asseritamente dedotti soltanto mediante il rinvio complessivo al ricorso della GE.

77      Nelle circostanze della fattispecie, non occorre riunire la presente causa alla causa T‑210/01. La richiesta in tal senso formulata dalla ricorrente nel suo ricorso è quindi respinta.

 Sull’inoperatività dei motivi dedotti nella causa in esame

78      Il secondo argomento della ricorrente, a tale riguardo, consiste nel far valere che i motivi attinenti alle vendite abbinate rappresentano l’elemento chiave della decisione impugnata, senza il quale quest’ultima non può essere mantenuta.

79      Si deve ricordare che, secondo l’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89, in materia di concentrazioni, se un’operazione notificata crea o rafforza una posizione dominante su un unico mercato, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo significativo nel mercato comune, la Commissione deve, in linea di principio, vietarla, pur se l’operazione in questione non comporta alcun altro ostacolo alla concorrenza. Quando la Commissione esamina vari mercati uno dopo l’altro e conclude che in molti di essi sarà creata o rafforzata una posizione dominante che ostacola in modo significativo una concorrenza effettiva, occorre constatare che, salvo contraria indicazione espressa nella decisione, tale istituzione considera che la posizione detenuta in ciascuno di tali mercati risultante dalla concentrazione avrebbe giustificato, da sola, il divieto dell’operazione notificata.

80      A questo proposito, si deve rammentare che, nella sentenza Schneider Electric/Commissione, punto 49 supra (punti 404‑420), il Tribunale ha rilevato che gli errori accertati in tale causa riguardanti l’analisi dei vari mercati nazionali non potevano essere di per sé sufficienti a contestare gli addebiti mossi dalla Commissione rispetto ai vari mercati settoriali francesi. Infatti, l’analisi su cui si fondava la decisione della Commissione di vietare la concentrazione in questione non poteva essere ritenuta insufficiente per questi ultimi mercati per il solo fatto che erano stati accertati degli errori in altri mercati.

81      Del pari, qualora la Commissione constati che, per varie ragioni distinte ed autonome, sarà creata o rafforzata una posizione dominante in un solo mercato, si deve considerare che, in linea di principio e in mancanza di un’indicazione contraria nella pertinente motivazione della decisione adottata dalla Commissione, ciascuna delle ragioni fatte valere avrebbe, da sola, indotto la Commissione a formulare tale constatazione. Ciò è ancor più vero se dalla descrizione autonoma di un tale elemento di ragionamento risulta che è esso sufficiente, da solo, a stabilire che le condizioni di concorrenza nel mercato in questione verrebbero modificate qualitativamente o in modo significativo.

82      Nella fattispecie, la Commissione ha precisato, al punto 567 della decisione impugnata, che occorreva concludere che «l’operazione di concentrazione proposta [avrebbe portato] alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante sui mercati dei motori [per aerei commerciali di grandi dimensioni], dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni, dei motori per aviogetti d’affari, dei prodotti dell’avionica e non inclusi nel settore dell’avionica, nonché delle turbine a gas per uso navale di piccole dimensioni, che [avrebbe ostacolato] in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune».

83      La Commissione, come essa rileva nel suo controricorso, non ha creato gerarchie, nella decisione impugnata, tra i problemi di concorrenza accertati su ciascuno dei mercati che essa ha esaminato e che ha poi elencato nella sua conclusione esposta al punto precedente. Pertanto, dalla decisione impugnata si deve dedurre che ogni punto distinto del suo ragionamento e, soprattutto la sua analisi di ciascuno dei mercati elencati al punto precedente costituiscono effettivamente un pilastro autonomo della decisione impugnata.

84      Tale conclusione è corroborata da un esame dettagliato di tali distinti punti del ragionamento della Commissione.

85      A questo proposito, si deve constatare che le considerazioni relative alle sovrapposizioni orizzontali derivanti dall’operazione notificata riguardo, rispettivamente, al mercato dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni, al mercato dei motori per aviogetti d’affari e al mercato delle turbine a gas di piccole dimensioni, non si rafforzano reciprocamente tenuto conto che tali mercati non presentano legami economici. In particolare, la creazione di una posizione dominante sul mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni non può inficiare né essere inficiata dalla creazione o dal rafforzamento di posizioni dominanti sui vari mercati dei motori e altri componenti aeronautici, dal momento che si tratta, in entrambi i casi, di prodotti che appartengono a settori commerciali distinti.

86      Peraltro, si deve rilevare a questo proposito che, ai punti 428‑431, al titolo «a) Sovrapposizione orizzontale sulle piattaforme esistenti», la Commissione ha descritto gli effetti immediati della concentrazione nel mercato dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni risultanti dalla detta sovrapposizione. Tale descrizione contiene un riferimento all’influenza della GE Capital e della GECAS, fattore che rafforza la posizione dominante preesistente della GE nel mercato in questione, formulato dalla Commissione per respingere l’argomento delle partecipanti alla concentrazione, secondo il quale il monopolio creato dalla loro fusione sarebbe un fenomeno puramente statico. Per contro, la Commissione non ha fatto valere, in tale contesto, la sua tesi relativa alle vendite abbinate. Quest’ultima tesi è stata fatta valere, per quanto riguarda il mercato dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni, soltanto al titolo «b) Effetti sulle future gare per le piattaforme», che contiene un’esposizione distinta dedicata agli effetti a medio e lungo termine della fusione sul detto mercato. Risulta da quanto precede che la Commissione ha constatato nella decisione impugnata che la sovrapposizione orizzontale nel mercato dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni risultante dalla concentrazione avrebbe rafforzato la posizione dominante preesistente della GE nell’immediato, a prescindere da qualsiasi altro fattore in grado di rafforzare ulteriormente tale posizione in futuro.

87      Quanto al mercato delle turbine a gas di piccole dimensioni, la Commissione ha descritto la sovrapposizione orizzontale in un titolo separato, ai punti 476 e 477 della decisione impugnata, prima di esaminare, in sezioni distinte, l’«esclusione dei concorrenti» dal mercato per effetto dell’integrazione verticale della ricorrente con la GE e l’«esclusione dei concorrenti» dal mercato per effetto dell’integrazione verticale, da un lato, delle turbine a gas marine di piccole dimensioni e, dall’altro, dei prodotti elettronici e dei comandi fabbricati dalla ricorrente. La Commissione ha illustrato, al punto 476 della decisione impugnata, che la concentrazione creerebbe un’entità che detiene una quota compresa tra il 65% e l’80% del mercato in questione, essendo da quattro a cinque volte più grande rispetto al suo immediato concorrente. Al punto 477, essa ne conclude che tale entità sarebbe quindi di gran lunga il maggior operatore sul mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni ed espone le ragioni per le quali la concorrenza da parte di altri operatori attuali e potenziali in tale mercato non sarebbe effettiva. Discende quindi dalla struttura e dalla formulazione di questa parte della decisione impugnata che, secondo la Commissione, gli effetti della concentrazione descritti nella prima sezione dedicata alla sovrapposizione orizzontale nel settore delle turbine erano sufficienti a creare la posizione dominante su tale mercato, a prescindere dagli altri fattori che servono a chiudere il mercato e, quindi, a rafforzare ulteriormente tale posizione.

88      Si deve in ogni caso rilevare che, nella fattispecie, la ricorrente non ha contestato neanche la tesi della Commissione relativa all’esclusione dei concorrenti dal mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni per effetto dell’integrazione verticale delle attività di fabbricazione di tali prodotti della GE e dell’attività della ricorrente di fabbricazione di comandi e di altri componenti utilizzati nelle dette turbine, né la sua tesi relativa all’esclusione dei concorrenti dal mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni per effetto dell’integrazione verticale della ricorrente con la GE dovuta al potere finanziario di quest’ultima (v. punti 478‑484 della decisione impugnata nonché punti 113 e 114 infra).

89      Per quanto riguarda l’esclusione dei concorrenti dal mercato per effetto dell’integrazione verticale dell’attività di fabbricazione di motori per aviogetti commerciali di grandi dimensioni e di quella dei dispositivi di avviamento della ricorrente, la Commissione ha esplicitamente illustrato, al punto 419 della decisione impugnata, che, a parte gli effetti delle operazioni di abbinamento di prodotti, la concentrazione proposta avrebbe rafforzato la posizione dominante della GE sul mercato dei motori per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, come risultato dell’esclusione verticale dei costruttori di motori concorrenti.

90      Tuttavia, la ricorrente ha rilevato, nella sua replica, che la Commissione ha affermato, al punto 51 del suo controricorso, che, «[i]noltre e innanzi tutto, la motivazione della decisione [era] fondata su una combinazione di elementi di fatto e di diritto che, considerati nel loro insieme (e solo nel loro insieme), [avevano] indotto la Commissione a vietare la concentrazione proposta». Secondo la ricorrente, discende da tale affermazione che la decisione impugnata può sottrarsi all’annullamento solo se tutti i principali elementi sui quali si basa sono fondati, in particolare l’analisi delle vendite abbinate che essa contesta in maniera dettagliata nel suo ricorso.

91      La Commissione ha tuttavia affermato, al punto 18 del suo controricorso, e ripetuto all’udienza, che ognuno dei pilastri da essa considerati nella decisione impugnata sarebbe stato sufficiente a giustificare il divieto dell’operazione notificata. All’udienza, essa ha definito la propria affermazione, citata al punto precedente, «infelice» e ha rilevato che tale affermazione si inserisce nell’ambito di un ragionamento formulato per replicare agli argomenti della ricorrente, secondo i quali la decisione si basa «in gran parte» su due teorie, vale a dire, in primo luogo, l’asserito potere finanziario della GE e la sua integrazione verticale nei servizi finanziari, l’acquisto di aeromobili, il leasing e le attività di assistenza alla clientela e, in secondo luogo, la pratica futura di vendite abbinate.

92      Orbene, tale spiegazione della Commissione dev’essere accolta.

93      Infatti, emerge da una lettura d’insieme dei punti 48‑51 del controricorso che la Commissione ha cercato di contestare la tesi della ricorrente secondo la quale tali due «teorie» costituiscono, esse sole, il vero fondamento della decisione impugnata, escludendo altri aspetti anticoncorrenziali dell’operazione notificata analizzati in tale atto.

94      Inoltre, come giustamente rilevato dalla Commissione all’udienza, spetta al Tribunale controllare la legittimità della decisione stessa tenendo conto delle motivazioni fatte valere in tale atto e non alla luce di quanto è stato affermato al riguardo nel controricorso. Certamente, la Commissione si è espressa nel suo controricorso in maniera ambigua, poiché un’espressione del genere può essere interpretata nel senso che la detta istituzione rinuncia a far valere che ciascun elemento della sua analisi poteva essere sufficiente a fondare la decisione impugnata. Ma, dato che essa ha precisato nella sua controreplica e all’udienza che quella non era la sua posizione, non occorre interpretare in tal modo la decisione impugnata, ossia in modo contrario a quanto risulta dalla formulazione, dalla struttura e dall’economia generale di quest’ultima (v. i precedenti punti 79‑85).

95      All’udienza, la ricorrente ha altresì sostenuto che il Tribunale doveva limitarsi a esaminare se la posizione concorrenziale accertata dalla Commissione era diversa da quella che sarebbe effettivamente risultata dalla concentrazione. Nel caso in cui sussistessero differenze significative al riguardo, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata. Con questa argomentazione, la ricorrente sostiene, in sostanza, che spetta alla Commissione decidere se occorra vietare una concentrazione in seguito a una sentenza del Tribunale che respinge la sua analisi rispetto a taluni mercati. Non spetterebbe dunque al Tribunale, secondo tale argomentazione, mantenere una decisione di divieto sostituendo la sua conclusione complessiva a quella della Commissione.

96      Tuttavia, come è stato rilevato al precedente punto 79, la Commissione deve vietare una concentrazione che integri i criteri di cui all’art. 2, n. 3, del regolamento n. 4064/89. Infatti, non occorre annullare una decisione di divieto adducendo che la ricorrente ha dimostrato l’esistenza di uno o più errori che viziano l’analisi effettuata rispetto a uno o più mercati, dal momento che si evince ugualmente dalla decisione di divieto che la concentrazione notificata integrava i detti criteri rispetto a uno o più altri mercati (v. i precedenti punti 48‑50 e 79‑81). In particolare, sebbene le motivazioni che riguardano tali altri mercati non siano contestate nell’atto introduttivo, ai fini del ricorso in questione vanno considerate fondate. Quindi, nel trarre le conseguenze della portata materiale di un atto introduttivo, il Tribunale non sostituisce le proprie valutazioni a quelle della Commissione perché sono le valutazioni dell’istituzione stessa, che non sono state messe in discussione, che continuano a costituire il fondamento di tale atto.

97      Nell’ambito della sua argomentazione riportata al precedente punto 78, la ricorrente ha altresì rilevato, all’udienza, che la Commissione ha dato l’impressione, in particolare nel corso del procedimento amministrativo, che il rischio di vendite abbinate dopo la concentrazione fosse l’aspetto determinante della questione. Tale impressione avrebbe falsato tutto il procedimento amministrativo e privato le partecipanti alla concentrazione della possibilità di proporre impegni in grado di risolvere gli altri problemi. Sempre per questo motivo, la ricorrente avrebbe incentrato il suo ricorso sugli effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata asseritamente derivanti dalla concentrazione.

98      Tale argomentazione avanzata dalla ricorrente per la prima volta all’udienza costituisce un motivo nuovo. Dato che tale motivo attiene al comportamento asseritamente adottato dalla Commissione nel corso del procedimento amministrativo, va da sé che la ricorrente era in grado di dedurlo sin dal suo atto introduttivo di ricorso. Di conseguenza, esso è irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, nel regolamento di procedura.

99      Ad ogni modo, la Commissione ha chiaramente enunciato, nella sua comunicazione degli addebiti dell’8 maggio 2001, le censure riguardanti tutte le conseguenze anticoncorrenziali della fusione, in particolare quelle relative agli effetti orizzontali e verticali derivanti dalla medesima, ripresi successivamente nella decisione impugnata (v., in tal senso, in particolare, i punti 118‑122, 124‑126, 459‑471, 473, 474, 578‑586 e 612‑633 di tale comunicazione). Orbene, si deve considerare che, in materia di controllo delle concentrazioni, la Commissione non può essere tenuta, oltre all’obbligo di esporre gli addebiti contenuti in una comunicazione e di integrarla nel caso in cui essa decidesse successivamente di muovere nuove obiezioni, a indicare lo stato della sua riflessione sull’eventuale soluzione dei problemi precedentemente constatati tra l’invio di tale comunicazione e l’adozione della decisione finale (v., in tal senso, sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 53/69, Sandoz/Commissione, Racc. pag. 845, punto 14, e 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione, Racc. pag. I‑123, punti 192 e 193; sentenza del Tribunale 4 marzo 1999, causa T‑87/96, Assicurazioni Generali e Unicredito/Commissione, Racc. pag. II‑203).

100    Inoltre, poiché la ricorrente non ha neanche sostenuto di aver ricevuto assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate e affidabili della Commissione in merito alla rinuncia di quest’ultima a taluni addebiti, il principio dell’affidamento legittimo non può applicarsi nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 6 luglio 1999, causa T‑203/97, Forvass/Commissione, Racc. PI pag. I‑A‑129 e II‑705, punto 70 e giurisprudenza ivi citata, e 18 gennaio 2000, causa T‑290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione, Racc. pag. II‑15, punto 59).

101    Infine, si deve rilevare, per ogni evenienza, per quanto riguarda il mercato dei motori per aviogetti da trasporto regionale di grandi dimensioni, che la Commissione ha constatato al punto 20 della decisione impugnata l’importanza particolare di tali aerei nel contesto comunitario, dato che essi rappresentavano il 14% della flotta totale europea nel 1992 e il 33% di quest’ultima nel 1998. Essa ha rilevato, al punto 431 della decisione impugnata, che l’importanza di tale mercato sul quale l’entità risultante dalla concentrazione acquisterebbe un monopolio originato dalla fusione farebbe sì che le compagnie aeree diventino sempre più dipendenti da tale entità.

102    Tenendo conto di quanto precede, occorre respingere l’argomentazione della ricorrente secondo la quale le censure da essa mosse nel merito riguardo agli effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata, essenzialmente le vendite abbinate, sono sufficienti a giustificare l’annullamento della decisione impugnata.

103    Si deve quindi constatare che gli effetti anticoncorrenziali orizzontali e verticali dell’operazione di concentrazione rilevati nella decisione impugnata non sono motivi secondari nell’economia generale della decisione impugnata e sono sufficienti a fondare il divieto dell’operazione notificata.

104    Di conseguenza, il ricorso può determinare l’annullamento della decisione impugnata solo se i motivi espressamente dedotti nel ricorso stesso contestano la conclusione della Commissione su ciascuno degli aspetti autonomi esaminati nella decisione impugnata, e in particolare gli effetti anticoncorrenziali orizzontali e verticali che vi sono constatati.

 Sulla portata del ricorso

105    Infine, occorre esaminare, a questo proposito, l’argomentazione della ricorrente, secondo la quale essa ha mosso talune censure nel suo ricorso, al titolo «Sintesi della decisione», relative agli effetti anticoncorrenziali orizzontali e verticali della concentrazione constatati nella decisione impugnata. Occorre esaminare se tali osservazioni della ricorrente possano essere considerate motivi di ricorso.

106    A tale riguardo, si deve rilevare, innanzi tutto, che taluni elementi che figurano in un ricorso di annullamento al titolo «Sintesi della decisione» non sono idonei, prima facie, a costituire motivi autonomi in grado di determinare l’annullamento della decisione impugnata, ma piuttosto sono diretti a descrivere l’atto contestato. Tuttavia, non è possibile escludere a priori la possibilità che tale parte del ricorso possa contenere l’esposizione di uno o più motivi di annullamento. Nondimeno, solo se risulta da un passo contenuto in tale titolo in maniera chiara e univoca che, oltre alla sua funzione descrittiva, tale passo rimette in discussione la validità delle constatazioni effettuate nella decisione impugnata, si può ritenere che esso costituisca un motivo di ricorso, nonostante la struttura dell’atto introduttivo e il suo posto occupato nell’economia generale di quest’ultimo.

107    Di seguito si esaminano, in successione, le affermazioni contenute nel ricorso al titolo «Sintesi della decisione», relative a ciascuno dei principali pilastri sui quali si basa la decisione impugnata. 

–       Sovrapposizione orizzontale sul mercato dei motori a reazione per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni

108    A tale riguardo, la ricorrente si limita ad affermare, al punto 30 del suo ricorso, quanto segue:

«(…) la Commissione ammette che l’aumento della quota di mercato derivante dalla fusione è “alquanto ridotto” e si verifica nell’ambito della cosiddetta posizione dominante preesistente della GE. Di conseguenza, le affermazioni secondo le quali l’integrazione tra la GE e la Honeywell impedirebbe ai clienti di “beneficiare di una concorrenza dei prezzi (il che sembra contraddire la conclusione secondo la quale la GE è già dominante sul mercato) e darebbe loro “un vantaggio di incarichi eccezionale per (…) future piattaforme” hanno rilevanza scarsa o nulla».

109    Discende da tali affermazioni che la ricorrente considera che le motivazioni della decisione impugnata relative a tale mercato descrivono un cambiamento dell’ambiente concorrenziale di scarsa rilevanza. Tuttavia, gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si fonda il ricorso a questo proposito non emergono in modo coerente e comprensibile, neanche sommariamente, dal passo citato al punto precedente. Infatti, la ricorrente si limita a mettere in rilievo la scarsa rilevanza degli effetti anticoncorrenziali orizzontali constatati dalla Commissione attinenti agli effetti orizzontali sul mercato dei motori per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni, senza spiegare quali sarebbero, a suo avviso, le conseguenze giuridiche di tale argomentazione.

110    In particolare, non è possibile dedurre dal passo in questione se la posizione della ricorrente consista nel sostenere che la «cosiddetta» posizione dominante preesistente della GE su tale mercato non sarebbe in nessun modo rafforzata dalla concentrazione o se sarebbe rafforzata in modo irrilevante rientrante nella nozione di «de minimis» oppure, infine, se il rafforzamento di tale posizione dominante non ostacolerebbe in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso. Ciò premesso, non spetta al Tribunale integrare questa parte del ricorso scegliendo esso stesso la qualifica giuridica da dare alle censure assai vaghe formulate dalla ricorrente.

111    Quindi, il passo di cui al punto 30 del ricorso, che figura al titolo «Sintesi della decisione», non è sufficientemente chiaro e preciso per poter costituire l’esposizione di un motivo ai sensi dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura e della giurisprudenza che l’ha interpretato (v., in particolare, precedente punto 55).

112    Pertanto, a prescindere dalla situazione degli altri mercati esaminati nella decisione impugnata, si deve constatare che l’analisi effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale sul mercato dei motori a reazione per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni non è stata contestata nel ricorso e quindi deve essere ritenuta fondata ai fini del presente procedimento. 

–       Sovrapposizione orizzontale nel mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni

113    A questo proposito, la ricorrente si è limitata a esporre, al punto 39 del suo ricorso, quanto segue:

«Per quanto riguarda le turbine a gas marine di piccole dimensioni, la Commissione ha stimato che la fusione determinerebbe la creazione di una posizione dominante poiché: (i) l’entità derivante dalla fusione raggiungerebbe una quota compresa tra il 65% e l’80% del mercato; (ii) la posizione di leader della Honeywell su questo mercato sarebbe rafforzata dalla sua unione con la capacità finanziaria della GE e dall’integrazione verticale; e (iii) la GE potrebbe esercitare una notevole influenza sui suoi concorrenti tramite l’attività della Honeywell di fornitura di componenti essenziali a concorrenti».

114    Si deve rilevare che tale passo è una pura e semplice descrizione di talune constatazioni della decisione impugnata in merito a tale mercato e non contiene il minimo elemento che possa essere interpretato come un motivo di annullamento conformemente a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura. Quindi, di nuovo, a prescindere dalla situazione degli altri mercati esaminati nella decisione impugnata, si deve constatare che l’analisi effettuata dalla Commissione per quanto riguarda la sovrapposizione orizzontale sul mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni non è stata contestata nel ricorso e, di conseguenza, deve essere ritenuta fondata ai fini del presente procedimento. 

–       Integrazione verticale delle attività di fabbricazione di dispositivi di avviamento

115    Per quanto riguarda l’integrazione verticale delle attività di fabbricazione di dispositivi di avviamento della ricorrente con quelle di fabbricazione dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni della GE, la ricorrente si limita, al punto 29 del suo ricorso, a descrivere le corrispondenti motivazioni della decisione impugnata:

«Per quanto riguarda il mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni, la Commissione ha stimato che la GE occupava già una posizione dominante in tale mercato, sul quale la presenza della Honeywell è nulla. La Commissione ha concluso che la fusione avrebbe rafforzato la posizione dominante della GE in quanto: (…) (iii) l’entità derivante dalla fusione avrebbe la motivazione e la facoltà di impedire ad altri fabbricanti di motori di farle concorrenza poiché la Honeywell è un eccellente fornitore di dispositivi di avviamento».

116    Si deve constatare, di nuovo, che tale descrizione non contiene il minimo elemento che possa essere interpretato come un motivo d’annullamento conformemente a quanto prescritto dall’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura. Pertanto, anche la conclusione della Commissione riguardante il rafforzamento della posizione dominante della GE sul mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni per effetto della posizione della ricorrente nella produzione di dispositivi di avviamento deve essere considerata fondata ai fini del presente procedimento.

117    Quindi, a prescindere dalla situazione degli altri mercati esaminati nella decisione impugnata, si deve constatare che l’analisi effettuata dalla Commissione per quanto riguarda l’integrazione verticale delle attività di fabbricazione dei dispositivi di avviamento non è stata contestata nel ricorso e, di conseguenza, deve essere ritenuta fondata ai fini del presente procedimento. 

–       Effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata derivanti dall’integrazione verticale

118    Infine, per quanto riguarda gli effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata derivanti dall’integrazione verticale della ricorrente con le filiali della GE, ossia la GECAS, la GECCAG e la GE Capital, la ricorrente in realtà tratta nel merito soltanto l’aspetto relativo alla possibilità di sovvenzionamento interno grazie al potere finanziario della GE capital. Quanto alla possibilità di esercitare un’influenza sulle scelte dei clienti per favorire i motori della GE e i prodotti avionici e non avionici della ricorrente, quest’ultima, dopo aver brevemente descritto tale tesi della Commissione, sostiene, al punto 43 del suo ricorso: «Questa teoria è così poco verosimile che non ci soffermeremo su tal punto nel presente ricorso». Dato che la ricorrente non fa valere alcuna argomentazione per contestare la fondatezza dei motivi della decisione impugnata relativi all’influenza che la GECAS e la GECCAG potrebbero esercitare in veste di acquirenti di aerei, essi devono essere ritenuti fondati ai fini del presente procedimento. 

–       Sovrapposizione orizzontale sul mercato dei motori a reazione per aeromobili d’affari

119    La ricorrente ha formulato commenti dettagliati ai punti 31‑37 del ricorso contestando, in particolare, la definizione del mercato in questione e il fatto che la Commissione si è fondata sulle cifre relative alle quote di mercato. Sebbene tale argomentazione figuri al titolo «Sintesi della decisione», si deve rilevare che gli elementi di fatto e di diritto dedotti al riguardo nel suo ricorso sono sufficienti a costituire un motivo che può, ove fondato, invalidare l’analisi operata dalla Commissione nella decisione impugnata relativa alla creazione di una posizione dominante in tale mercato, in particolare come risultato degli effetti anticoncorrenziali orizzontali derivanti dalla concentrazione.

 Conclusione

120    La ricorrente non ha contestato vari pilastri autonomi che costituiscono il fondamento del divieto dell’operazione di concentrazione. In particolare, essa non ha contestato la constatazione relativa al rafforzamento della posizione dominante preesistente della GE sul mercato dei motori a reazione per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni né la creazione di una posizione dominante sul mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni, per effetto delle sovrapposizioni orizzontali tra le attività delle due imprese. Essa non ha neanche contestato la constatazione relativa al rafforzamento della posizione dominante preesistente della GE sul mercato dei motori a reazione per aeromobili commerciali di grandi dimensioni per effetto dell’integrazione verticale dell’attività di fabbricazione di dispositivi di avviamento della ricorrente con quella di fabbricazione dei detti motori a reazione.

121    Pertanto, i motivi non contestati della decisione impugnata devono essere considerati fondati ai fini del presente procedimento. Tenuto conto del fatto che gli elementi del ragionamento in questione sono collegati ma autonomi, cosicché ognuno di essi potrebbe in linea di principio giustificare, da solo, il divieto della concentrazione, la Commissione avrebbe necessariamente vietato l’operazione di concentrazione nell’ipotesi in cui avesse mantenuto, nella decisione impugnata, soltanto le constatazioni di effetti anticoncorrenziali che non sono contestate nella fattispecie. In particolare, non si evince né dalla comunicazione degli addebiti né dalla decisione impugnata che la tesi della Commissione relativa all’incompatibilità dell’operazione notificata con il mercato comune fosse basata esclusivamente o anche essenzialmente sulla sua analisi delle vendite abbinate.

122    Di conseguenza, i motivi dedotti dalla ricorrente giudicati ricevibili e che incidono, ove si ritengano fondati, sulle motivazioni della decisione impugnata dedicate alle vendite abbinate, al sovvenzionamento interno e agli effetti orizzontali sul mercato degli aeromobili d’affari, sono inoperanti, giacché non potrebbero determinare l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento.

123    Ne consegue che, anche nel caso in cui tutti i motivi di diritto e tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente nel caso di specie fossero fondati, essi non sarebbero sufficienti a determinare l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento.

2.     Violazione dei diritti processuali

 Argomenti delle parti

124    La ricorrente ha dedotto un motivo attinente all’asserita violazione dei diritti della difesa. Essa sostiene, in sostanza, che, introducendo per la prima volta, nella decisione impugnata, la nozione di sovvenzionamento interno delle varie attività della nuova entità e quella di prezzi predatori, la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa.

125    La Commissione controdeduce, in sostanza, che tali due aspetti della questione sono stati sollevati, brevemente, nella comunicazione degli addebiti dell’8 maggio 2001 e che, comunque, non possono essere qualificati come addebiti autonomi.

 Giudizio del Tribunale

126    Occorre rilevare che l’asserita violazione dei diritti della difesa invocata nella fattispecie si riferisce esclusivamente agli elementi della decisione impugnata che la ricorrente ha peraltro contestato nell’ambito dei suoi altri motivi, ossia le vendite abbinate e il sovvenzionamento interno. Quindi, il motivo in esame, anche ammettendo che sia fondato, può far vacillare soltanto i pilastri del ragionamento della Commissione contro i quali sono diretti anche tali altri motivi. Pertanto, il motivo in esame non può avere alcuna incidenza sugli altri pilastri che costituiscono il fondamento della decisione impugnata.

127    Quindi, il motivo in esame è inoperante allo stesso modo e per le stesse ragioni degli altri motivi dedotti dalla ricorrente.

128    Ad ogni modo, si deve constatare, nella fattispecie, che le due nozioni in questione sono state brevemente menzionate nella comunicazione degli addebiti e che sono strettamente collegate ad altri elementi esposti dettagliatamente all’interno di quest’ultima, cosicché non occorre considerarli addebiti autonomi. Ciò posto, la ricorrente ha potuto difendersi utilmente in merito a tali considerazioni.

 Conclusione

129    Alla luce di tali circostanze, poiché la ricorrente non ha contestato tutti i pilastri che costituiscono, ciascuno, un fondamento di diritto e di fatto sufficiente della decisione impugnata, e anche supponendo che tutti i motivi validamente dedotti dalla ricorrente siano fondati, il suo ricorso non può determinare l’annullamento della decisione impugnata nell’ambito del presente procedimento.

130    Di conseguenza, il ricorso è respinto.

 Sulle spese

131    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata, conformemente alle conclusioni della convenuta e delle intervenienti Rolls-Royce e Rockwell, alle proprie spese e a quelle sostenute dalla convenuta e dalle intervenienti.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalle intervenienti.

Pirrung

Tiili

 Meij

Vilaras

 

 Forwood

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2005.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      J. Pirrung

Indice


Contesto normativo

Fatti

Decisione impugnata

Procedimento

Conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla portata del ricorso e sull’oggetto della controversia

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Introduzione

Sul rinvio ai motivi dedotti nella causa T‑210/01

Sulla domanda di riunione

Sull’inoperatività dei motivi dedotti nella causa in esame

Sulla portata del ricorso

–  Sovrapposizione orizzontale sul mercato dei motori a reazione per aerei da trasporto regionale di grandi dimensioni

–  Sovrapposizione orizzontale nel mercato delle turbine a gas marine di piccole dimensioni

–  Integrazione verticale delle attività di fabbricazione di dispositivi di avviamento

–  Effetti riconducibili all’esistenza di una conglomerata derivanti dall’integrazione verticale

–  Sovrapposizione orizzontale sul mercato dei motori a reazione per aeromobili d’affari

Conclusione

2.  Violazione dei diritti processuali

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Conclusione

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.