Ordinanza del Presidente del Tribunale 10 giugno 2011 – Companhia Previdente / Commissione
(causa T‑414/10 R)
«Procedimento sommario – Concorrenza – Decisione della Commissione che infligge un’ammenda – Garanzia bancaria – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Danno pecuniario – Insussistenza di circostanze eccezionali – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Onere della prova
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Sospensione dell’esecuzione dell’obbligo di costituire una garanzia bancaria imposto quale condizione per evitare l’immediata riscossione di un’ammenda inflitta per violazione delle regole di concorrenza – Presupposti per la concessione – Circostanze eccezionali – Considerazione della situazione del gruppo cui appartiene l'impresa e del suo azionariato – Onere della prova
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Rilevanza della negligenza del richiedente
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 30 giugno 2010, C (2010) 4387 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 101 TFUE e dell’art. 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/38.344 – Acciaio da precompressione), nonché una domanda di esonero dall’obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l’immediata riscossione dell’ammenda inflitta ai sensi dell’art. 2 di detta decisione. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |