Language of document :

Ricorso proposto il 15 settembre 2010 - Companhia Previdente / Commissione

(Causa T-414/10)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: Companhia Previdente - Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti D. Proença de Carvalho e J. Caimoto Duarte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare parzialmente l'art. 1 e l'art. 2 della decisione della Commissione 30 giugno 2010 relativa a un procedimento ai sensi dell'art. 101 del TFUE e dell'art. 53 dell'accordo SEE (procedimento COMP/38.344 - Acciaio di precompressione) per quel che concerne la ricorrente;

riconoscere che un'eventuale riduzione di ammenda applicabile alla Socitrel, nell'ambito di altri ricorsi per infrazione nei confronti dei quali la Companhia Previdente risponda in solido, si traduce in un'equivalente riduzione automatica dell'ammenda inflitta in solido a quest'ultima.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata dalla ricorrente è la stessa decisione impugnata nella causa T-385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione.

La ricorrente deduce dinanzi al Tribunale i seguenti argomenti:

1) Violazione dell'art. 101 del TFUE e del principio di responsabilità individuale per le infrazioni, in combinato con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e dell'art. 23, n. 2 del regolamento 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato1. La decisione contiene un manifesto errore di valutazione nel determinare la responsabilità in solido della Companhia Previdente per le infrazioni commesse dalla Socitrel, essendo stato superato il limite massimo dell'ammenda ai sensi dell'art. 23, del regolamento n. 1/2003.

2) Violazione dell'art. 296 del TFUE, per non aver confutato gli argomenti della ricorrente né respinto fondatamente la presunzione di esercizio di un'influenza determinante della Companhia Previdente sulla Socitrel ai fini dell'attribuzione della responsabilità in solido e del calcolo dell'ammenda, nel periodo 1998-2002, nonché per non aver debitamente illustrato gli elementi sui quali si è basata la conclusione in ordine alla sussistenza di un'influenza determinante nel periodo precedente, tra il 1994 e il 1998, nel quale, apparentemente, non sarebbe applicabile la presunzione.

In subordine

3) Violazione dell'art. 101, n. 1, del TFUE, dell'art. 53 dell'Accordo SEE, dell'art. 23, n. 2, del regolamento C(CE) n. 1/2003 e del principio di proporzionalità, perché è stato oltrepassato il limite massimo dell'ammenda che poteva essere inflitta alla Companhia Previdente.

4) Violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione perché non è stato preso in considerazione il contesto economico di crisi attuale e l'impossibilità per la Companhia Previdente di pagare.

____________

1 - GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).