Language of document : ECLI:EU:C:2017:562

Causa C566/15

Konrad Erzberger

contro

TUI AG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione dei lavoratori – Divieto di discriminazione – Elezioni dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza di una società – Normativa nazionale che limita il diritto di voto attivo e passivo ai soli lavoratori degli stabilimenti situati nel territorio nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 luglio 2017

Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Parità di trattamento – Lavoratori occupati presso la società partecipata di un gruppo situata nel territorio di uno Stato membro – Diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio – Normativa nazionale che priva tali lavoratori dei suddetti diritti al momento della loro assunzione da parte di una società partecipata appartenente allo stesso gruppo e stabilita in un altro Stato membro – Ammissibilità

(Art. 45 TFUE)

L’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in virtù della quale i lavoratori occupati presso gli stabilimenti di un gruppo situati nel territorio di detto Stato membro sono privati del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al consiglio di sorveglianza della società capogruppo, stabilita nel citato Stato membro, nonché, se del caso, del diritto di esercitare o di continuare ad esercitare le funzioni di rappresentante in seno a detto consiglio, allorché tali lavoratori lasciano il proprio posto di lavoro in uno dei citati stabilimenti per essere occupati presso una società partecipata appartenente al medesimo gruppo e stabilita in un altro Stato membro.

Per consolidata giurisprudenza della Corte, l’insieme delle disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mira a facilitare, ai cittadini dell’Unione europea, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendessero svolgere un’attività nel territorio di un Stato membro diverso da quello di origine. In tale contesto, i cittadini degli Stati membri dispongono, in particolare, del diritto, conferito loro direttamente dal Trattato, di lasciare il paese d’origine per entrare nel territorio di un altro Stato membro ed ivi soggiornare al fine di esercitarvi un’attività. Di conseguenza, l’articolo 45 TFUE osta a qualsiasi misura nazionale che possa rendere più difficile od ostacolare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, della libertà fondamentale garantita da detto articolo (v., in tal senso, sentenze del 1° aprile 2008, Gouvernement de la Communauté française e gouvernement wallon, C‑212/06, EU:C:2008:178, punti 44 e 45, nonché del 10 marzo 2011, Casteels, C‑379/09, EU:C:2011:131, punti 21 e 22).

Tuttavia, il diritto primario dell’Unione non può garantire ad un lavoratore che il trasferimento in uno Stato membro diverso dal proprio Stato membro di origine resti neutrale in materia previdenziale, in quanto un tale trasferimento, in considerazione delle disparità tra i regimi e le normative degli Stati membri, può, a seconda dei casi, risultare più o meno favorevole per l’interessato sotto tale profilo (v., per analogia, sentenze del 26 aprile 2007, Alevizos, C‑392/05, EU:C:2007:251, punto 76 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 13 luglio 2016, Pöpperl, C‑187/15, EU:C:2016:550, punto 24).

A tal proposito, va aggiunto che in assenza, nella materia di cui trattasi, di misure di armonizzazione o di coordinamento a livello dell’Unione, gli Stati membri, in linea di principio, restano liberi di definire i criteri di collegamento che rendono applicabile la propria normativa, purché detti criteri siano oggettivi e non discriminatori.

In tale contesto, il diritto dell’Unione non osta a che, in materia di rappresentanza e di tutela collettiva degli interessi dei lavoratori negli organi amministrativi e di controllo di una società di diritto nazionale – materia che, ad oggi, non è stata oggetto di armonizzazione né di coordinamento a livello dell’Unione –, uno Stato membro preveda che le norme che ha adottato si applichino solo ai lavoratori occupati presso stabilimenti situati nel proprio territorio nazionale, così come è consentito ad un altro Stato membro di fare ricorso ad un diverso criterio di collegamento ai fini dell’applicazione delle proprie norme nazionali.

(v. punti 33, 34, 36, 37, 41 e dispositivo)