Language of document : ECLI:EU:F:2014:263

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA

(Seconda Sezione)

8 dicembre 2014

Causa F‑4/13

Michael Cwik

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Esercizio di valutazione 1995/1997 – Esecuzione di una sentenza del Tribunale di primo grado – Domanda di annullamento del rapporto informativo – Mancata convocazione del comitato paritetico per i rapporti informativi – Ritardo intervenuto nella redazione del rapporto informativo – Ricorso per risarcimento danni»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis, con cui il sig. Cwik chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 12 marzo 2012, recante redazione definitiva del rapporto informativo per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1997 in esecuzione della sentenza Cwik/Commissione (T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, EU:T:2005:447; in prosieguo: la «sentenza Cwik») e, se necessario, della decisione del 4 ottobre 2012, recante rigetto del suo reclamo contro la decisione del 12 marzo 2012 e, dall’altro, la condanna della Commissione al risarcimento dei danni morali e materiali che egli ritiene di aver subito.

Decisione:      La decisione della Commissione europea del 12 marzo 2012, recante redazione definitiva del nuovo rapporto informativo del sig. Cwik per l’esercizio di valutazione 1995/1997, è annullata. La Commissione europea è condannata a pagare al sig. Cwik la somma di EUR 15 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito. Il ricorso è respinto quanto al resto. La Commissione europea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal sig. Cwik.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Interesse ad agire – Ricorso di annullamento di un rapporto informativo – Ricorso proposto dopo il collocamento a riposo del funzionario – Ricevibilità subordinata alla sussistenza di una circostanza particolare – Ricorso diretto a contestare l’esecuzione tardiva di una sentenza del giudice dell’Unione con cui è stato annullato il rapporto informativo controverso – Conservazione dell’interesse ad agire

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; Statuto dei funzionari, artt. 43, 90 e 91)

2.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Annullamento di un rapporto informativo – Mancata convocazione del comitato paritetico per i rapporti informativi in occasione della redazione del nuovo rapporto a causa delle asserite difficoltà legate alla costituzione di detto comitato – Violazione delle forme sostanziali – Annullamento

(Art. 266 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari – Valutazione – Comitato paritetico per i rapporti informativi – Composizione – Necessità che i membri dispongano di un’esperienza in materia di ricorsi interni – Insussistenza

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Ricorsi dei funzionari – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Termine ragionevole – Redazione di un nuovo rapporto informativo – Criteri di valutazione – Mancato rispetto dei termini fissati da disposizioni interne – Violazione dei diritti della difesa – Annullamento del rapporto

(Art. 266 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1; Statuto dei funzionari, art. 43; Statuto del mediatore europeo, art. 2, § 6)

1.      Per quanto concerne l’interesse di un funzionario o di un ex funzionario a chiedere l’annullamento di un rapporto informativo, siffatto rapporto informativo interessa, in linea di principio, la persona che ne è oggetto solo sino alla cessazione definitiva delle sue funzioni e, dopo tale cessazione, l’interessato non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio avviato con il ricorso proposto contro siffatto rapporto, salvo che si dimostri l’esistenza di una circostanza particolare che dimostri un interesse personale e attuale a ottenere l’annullamento.

Quando il ricorso di un ex funzionario è diretto a contestare l’asserita errata esecuzione di una sentenza pronunciata dopo il suo collocamento a riposo, con cui il giudice dell’Unione ha annullato un rapporto informativo impugnato mentre egli era ancora in servizio, qualsiasi rifiuto di riconoscergli un interesse ad agire per l’annullamento del nuovo rapporto comporterebbe la violazione del suo diritto alla corretta esecuzione della sentenza di annullamento e, quindi, del suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Inoltre, dato che il ricorrente chiede il risarcimento del danno morale subito a causa del ritardo di sei anni e tre mesi per ottenere un nuovo rapporto in esecuzione di detta sentenza, si deve necessariamente constatare che egli si è trovato di fronte a un ritardo considerevole che può avergli cagionato un danno. In tale contesto, sussiste una circostanza particolare che giustifica un interesse personale e attuale a ottenere l’annullamento del nuovo rapporto.

(v. punti 59 e 62‑64)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: ordinanza N/Commissione, T‑97/94, EU:T:1998:270, punto 26, e sentenza Dionyssopoulou/Consiglio, T‑105/03, EU:T:2005:189, punto 20

2.      Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla Commissione, tenuto conto dell’importanza del diritto di ogni funzionario valutato a che il suo rapporto sia esaminato da un comitato paritetico costituito a tale effetto, il rapporto informativo di un ex funzionario redatto dopo l’emanazione di una sentenza di annullamento del giudice dell’Unione è viziato da una violazione delle forme sostanziali, che pregiudica i diritti dell’interessato e che incide sulla sua validità, qualora il comitato paritetico per i rapporti informativi (in prosieguo: il «CPR») neppure riceva il fascicolo dell’interessato al fine di pronunciarsi sul procedimento di valutazione e sul contenuto del nuovo rapporto, in quanto la Commissione non ha convocato i suoi membri.

Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dal fatto che i membri che componevano il CPR durante l’esercizio di valutazione relativo al periodo considerato nel rapporto siano deceduti o collocati a riposo, che la costituzione di un CPR ad hoc non sia prevista dalle disposizioni generali di esecuzione applicabili o che non sia possibile ricorrere al comitato paritetico di valutazione, il comitato che è succeduto al CPR. In effetti, per conformarsi all’obbligo posto a suo carico dall’articolo 266 TFUE, l’istituzione di cui trattasi deve adottare provvedimenti concreti che possano eliminare l’illecito commesso nei confronti della persona interessata e non può eccepire le difficoltà pratiche che possano derivare dal ripristino in capo al ricorrente della situazione di diritto in cui si trovava prima dell’adozione dell’atto annullato per sottrarsi a tale obbligo.

A tal riguardo, solo in via subordinata, qualora l’esecuzione di una sentenza di annullamento si riveli particolarmente difficile, il dovere di sollecitudine impone alla Commissione di informarne al più presto il ricorrente, nonché di instaurare un dialogo con quest’ultimo al fine di addivenire a un’equa compensazione del suo danno. Tale dovere s’impone a fortiori nel caso di redazione in buona e debita forma di un rapporto informativo di un ex funzionario per un esercizio di valutazione risalente a circa vent’anni prima, in quanto il predetto rapporto non può essere tenuto in considerazione in vista di un’eventuale promozione del ricorrente, o persino di una ricostituzione della sua carriera, dato che gli esercizi di promozione successivi a tale esercizio di valutazione e nel corso di cui il ricorrente avrebbe potuto aspirare a una promozione si sono conclusi da lungo tempo.

(v. punti 74, 77, 79, 80, 84 e 123)

Riferimento:

Corte: sentenza Gordon/Commissione, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, punto 72

Tribunale di primo grado: sentenze Meskens/Parlamento, T‑84/91, EU:T:1992:103, punto 78, e C/Commissione, T‑166/04, EU:T:2007:24, punto 52

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Andres e a./BCE, F‑15/05, EU:F:2008:81, punto 132, e la giurisprudenza citata

3.      Affinché il CPR possa emettere il suo parere su un procedimento di valutazione con cognizione di causa, non è necessario che i suoi membri abbiano acquisito esperienza in un gran numero di ricorsi amministrativi interni, in particolare per poter valutare l’equità e l’obiettività del procedimento. Al fine di valutare l’equità e l’obiettività di un procedimento di valutazione, il CPR deve esaminare il procedimento di valutazione seguito per la redazione del rapporto di cui trattasi e compararlo con i procedimenti seguiti per la redazione di altri rapporti informativi, senza che questi ultimi debbano essere stati oggetto di una contestazione dinanzi al CPR. Peraltro, esigere che il CPR emetta il suo parere solo quando è adito con numerose contestazioni equivale a limitare il diritto di ogni funzionario valutato di chiedere l’intervento del CPR.

(v. punto 87)

4.      L’istituzione da cui promana un atto annullato dal giudice dell’Unione è tenuta ad adottare i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza di annullamento comporta entro un termine ragionevole. Di conseguenza, un’istituzione viola l’articolo 266 TFUE e commette un illecito tale da far sorgere la responsabilità dell’Unione quando, in assenza di difficoltà particolari di interpretazione della sentenza di annullamento o di difficoltà pratiche, essa ometta di adottare provvedimenti concreti di esecuzione di tale sentenza entro un termine ragionevole.

Per quanto riguarda una sentenza di annullamento del rapporto di valutazione di un ex funzionario della Commissione, le disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 43 dello Statuto (in prosieguo: le «DGE») adottate dalla Commissione fissano termini precisi e relativamente brevi per ogni fase del procedimento. A tal riguardo, se è vero che in linea di principio va imputato all’amministrazione qualsiasi superamento di tali termini, tuttavia, quest’ultima non può essere ritenuta responsabile di superamenti causati da circostanze particolari o dal comportamento dilatorio del ricorrente. Per quanto concerne gli asseriti ritardi dovuti dal deposito di denunce presso il mediatore, la Commissione non è tenuta ad attendere l’esito di tali denunce. Orbene, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, della decisione 94/262, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del mediatore, il deposito di una denuncia dinanzi al mediatore non interrompe i termini per il ricorso nei procedimenti amministrativi. Non può, quindi, neanche interrompere lo svolgimento di un procedimento di valutazione.

La violazione del principio del rispetto del termine ragionevole non giustifica, in linea di massima, l’annullamento della decisione adottata in esito a un procedimento amministrativo e solo qualora l’eccessivo periodo di tempo decorso possa avere influenza sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo il mancato rispetto del principio del termine ragionevole pregiudica la validità del procedimento amministrativo. Ciò può verificarsi, quindi, quando l’eccessivo periodo di tempo decorso compromette realmente la capacità degli interessati di difendersi. Il mancato rispetto dei termini previsti dalle DGE, quando l’interessato chiede la convocazione del CPR nell’ambito della redazione di un rapporto informativo in esecuzione di una sentenza di annullamento, pregiudica la capacità di quest’ultimo di far valere i propri diritti statutari e il suo diritto a che il nuovo rapporto sia esaminato secondo le regole che la stessa istituzione si è imposta.

(v. punti 94, 98, 107, 111 e 112)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: sentenza Huygens/Commissione, T‑281/01, EU:T:2004:207, punto 67

Tribunale della funzione pubblica: sentenze C e F/Commissione, F‑44/06 e F‑94/06, EU:F:2007:66, punti 60 e 63‑67, e AE/Commissione, F‑79/09, EU:F:2010:99, punto 100