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Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 - CECA / Commissione

(Causa T-24/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CECA SA (La Garanne Colombes, Francia) (rappresentanti: J. Joshua, barrister, e E. Aliende Rodríguez, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l'art. 1, nn. 1 e 2, della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682, in quanto fa riferimento alla ricorrente e, in ogni caso, annullare l'art. 1, n. 1, in quanto dichiara che la ricorrente ha partecipato ad un'infrazione relativa a stabilizzanti a base di stagno tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996;

annullare le ammende inflitte alla ricorrente dall'art. 2;

qualora il Tribunale decida di non annullare integralmente le ammende, ridurle in misura sostanziale nell'ambito della sua piena competenza;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 novembre 2009 nel caso COMP/38.589 - Stabilizzanti al calore - che constata la partecipazione della ricorrente in due distinte violazioni dell'art. 81 CE (divenuto art. 101 TFUE), una nel settore degli stabilizzanti a base di stagno e l'altra nel settore degli ESBO [Epoxidized soybean oil, ossia olio di semi di soia epossidato], ed impone un'ammenda per ciascuna categoria di prodotti.

La ricorrente deduce i seguenti motivi a sostegno del suo ricorso.

Innanzi tutto, essa sostiene che, grazie ad una corretta applicazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 1, nella causa Akzo 2 non vi era sospensione della prescrizione e il potere della Commissione di imporre ammende era prescritto per entrambe le violazioni nell'ambito del limite di dieci anni in forza della regola della "doppia limitazione". La ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore di diritto dichiarando che il periodo durante il quale il procedimento Akzo era pendente dinanzi al Tribunale aveva comportato la sospensione della prescrizione, e che essa aveva erroneamente concluso che il limite di dieci anni previsto dall'art. 25, n. 5, del suddetto regolamento potesse essere esteso alla presente fattispecie.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha dimostrato alcun legittimo interesse all'accertamento di infrazioni per le quali essa non aveva il potere di imporre ammende. Infatti, la ricorrente sostiene che l'art. 7 del regolamento (CE) n. 1/2003 permette alla Commissione di constatare un'infrazione senza imporre alcuna ammenda, a condizione che sia dimostrato il suo legittimo interesse.

In terzo luogo, e indipendentemente dei primi due motivi, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la dichiarazione contenuta nell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, secondo la quale essa avrebbe partecipato a un'infrazione nel settore degli stabilizzanti a base di stagno, nel periodo tra il 16 marzo 1994 e il 31 marzo 1996, e fa valere che la Commissione non avrebbe provato di avere alcun legittimo interesse ad una tale constatazione.

In quarto luogo, nel caso in cui il Tribunale non annulli in toto le ammende, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha provato che l'infrazione si è prolungata oltre il 23 febbraio 1999 e che, quindi, l'ammenda inflitta per il secondo periodo dell'intesa deve essere ridotta per tenere conto di una durata inferiore delle infrazioni.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 - Sentenza del Tribunale 17 settembre 2007, cause riunite T-125/03 e T-253/03, Akzo Nobel Chemicals e Akcros Chemicals/Commissione (Racc. pag. II-3523).