Language of document : ECLI:EU:T:2016:313

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

25 maggio 2016 (*)

«Clausola compromissoria – Quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) – Contratto riguardante il settore “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” – Risoluzione del contratto – Rimborso di una parte delle somme anticipate – Interessi di mora – Procedimento in contumacia»

Nella causa T‑226/14,

Commissione europea, rappresentata inizialmente da L. Cappelletti e F. Moro, successivamente da F. Moro, in qualità di agenti, assistiti da R. van der Hout, avvocato,

ricorrente,

contro

McCarron Poultry Ltd, con sede a Killacorn Emyvale (Irlanda),

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 272 TFUE, volto a ottenere la condanna della convenuta a rimborsare una parte dell’anticipo versato dalla Commissione in riferimento al contratto NNE5/1999/20229, maggiorato degli interessi di mora,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da S. Papasavvas, presidente, I. Labucka, C. Wetter, E. Bieliūnas (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

vista la fase scritta del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        Il 27 aprile 2001, la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, ha concluso con la società S., in qualità di coordinatore, nonché con i fornitori A., E., I. e McCarron Poultry Ltd (in prosieguo: la «convenuta») il contratto NNE5/1999/20229 (in prosieguo: il «contratto») intitolato «Azioni comunitarie nell’ambito del programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico (RST) e di dimostrazione sul tema: “Energia, ambiente e sviluppo sostenibile” — parte B: programma “Energia”», facente parte del quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), per la realizzazione del progetto «Optimised Biomass CHP Plant for Monaghan Integrating Condensing Economiser Technology» (impianto ottimizzato di cogenerazione a biomassa a Monaghan dotato di economizzatore a condensazione integrato).

2        Il contratto, redatto in inglese, è, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso, disciplinato dal diritto belga. Secondo l’articolo 8, paragrafo 1, del contratto, esso comprende 3 allegati che ne costituiscono parte integrante. L’allegato I verte sulla descrizione del lavoro da realizzare, l’allegato II enuncia le condizioni generali che disciplinano il contratto e l’allegato III menziona i mandati.

3        L’articolo 5, paragrafo 2, del contratto contiene una clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, redatta come segue:

«Il Tribunale di primo grado [divenuto il Tribunale], e in caso di impugnazione la Corte di giustizia delle Comunità europee [divenuta la Corte di giustizia dell’Unione europea], è competente in via esclusiva a conoscere delle controversie tra la Commissione, da un lato, e le parti contraenti, dall’altro, relative alla validità, [al]l’applicazione e [al]l’interpretazione del presente contratto».

4        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del contratto, il progetto doveva durare 58 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all’ultima firma delle parti contraenti. Si trattava dunque del periodo compreso tra il 1° maggio 2001 (data di inizio del progetto) e il 28 febbraio 2006.

5        Per quanto concerne il contributo finanziario della Comunità, l’articolo 3 dell’allegato II prevede quanto segue:

«1.      Il contributo finanziario della Comunità deve essere versato conformemente alle seguenti modalità:

a)      Un anticipo iniziale deve essere versato al coordinatore entro il termine massimo di 60 giorni successivi alla data dell’ultima firma delle parti contraenti. Il coordinatore ripartisce tale anticipo osservando le indicazioni contenute nella nota di ripartizione indicativa delle spese ammissibili, allegata in calce alle firme del presente contratto.

(...)

3.      Fatto salvo l’articolo 26 di tale allegato, tutti i pagamenti devono essere considerati come anticipi fino all’approvazione della relazione finale.

4.      (...)

In caso di mancato rimborso da parte del contraente entro il termine fissato dalla Commissione, quest’ultima applica alle somme dovute interessi di mora al tasso che la Banca centrale europea applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui scade il termine fissato dalla Commissione, maggiorato di un punto e mezzo, a meno che non siano dovuti altri interessi ai sensi di un’altra disposizione del presente contratto. Gli interessi sono dovuti nel periodo compreso tra il giorno successivo alla scadenza del termine e la data di ricevimento dei fondi da rimborsare».

6        L’articolo 6, paragrafo 2, del contratto è formulato nei termini seguenti:

«Se la realizzazione del progetto è condizionata all’ottenimento di un’autorizzazione amministrativa e tale autorizzazione non è concessa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di inizio fissata all’articolo 2, paragrafo 1, la Commissione può immediatamente recedere dal contratto, come previsto ai sensi dell’articolo 7 dell’allegato II del contratto».

7        L’articolo 7, paragrafo 6, terzo comma, dell’allegato II del contratto, intitolato «Risoluzione del contratto o cessazione della partecipazione di un contraente», prevede quanto segue:

«In caso di risoluzione del contratto o cessazione della partecipazione di un contraente:

a)      (...) la Commissione può esigere il rimborso di tutto o parte del contributo finanziario della Comunità, tenendo conto della natura e dei risultati dei lavori intrapresi, nonché della loro utilità per la Comunità nell’ambito del programma specifico in questione,

(...)».

8        Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, primo comma, dell’allegato II del contratto, «[q]uando il contributo finanziario complessivo dovuto dalla Comunità, tenuto conto di eventuali correzioni, comprese quelle conseguenti a una revisione contabile come prevista dall’articolo 26 del presente allegato, è inferiore all’importo totale dei versamenti di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo, i contraenti interessati rimborsano la differenza in euro entro il termine impartito dalla Commissione nella domanda da quest’ultima inviata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento».

9        A norma dell’articolo 3 del contratto, come modificato dall’addendum n. 1, firmato il 6 settembre 2004, il totale delle spese ammissibili del progetto era stato fissato in EUR 46 388 002 e l’importo totale del contributo finanziario della Comunità in EUR 2 975 000.

10      Il 21 giugno 2001 la Commissione ha versato un anticipo iniziale di EUR 892 500 sul conto bancario della società S., e poi, il 12 dicembre 2003, ha effettuato un pagamento intermedio di EUR 71 862,28. La società S. aveva poi, in qualità di coordinatore, il compito di ripartire queste somme tra i vari contraenti secondo le indicazioni contenute nella nota di ripartizione indicativa delle spese ammissibili allegata al contratto.

11      Con l’addendum n. 1 al contratto la società S. si è ritirata dal progetto ed è stata sostituita dalla convenuta in veste di nuovo coordinatore, con effetto dal 1° maggio 2003.

12      A seguito di tale addendum, i fondi pagati dalla Commissione al coordinatore iniziale sono stati riversati da quest’ultimo alla convenuta. Detto versamento è stato effettuato il 17 settembre 2004.

13      Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 7 dicembre 2005 indirizzata alla convenuta, la Commissione ha comunicato che il progetto aveva subito «ritardi considerevoli sin dall’inizio» e che «[s]olamente una esigua parte dei lavori previsti dal contratto [era] stata effettuata fino a [quel giorno]». Emerge altresì da tale lettera che sia il messaggio di posta elettronica della convenuta del 13 giugno 2005 sia le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori che essa aveva stilato il 31 maggio e il 15 novembre 2005 dimostravano l’incapacità dei contraenti di ottenere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione del progetto.

14      Pertanto, considerato che mancavano circa tre mesi al termine del progetto, la Commissione ha richiamato l’attenzione della convenuta sui requisiti da soddisfare, in termini di documenti, affinché il contraente potesse richiedere una proroga del progetto tramite la sottoscrizione di un addendum al contratto, ai sensi dell’articolo 7 del contratto stesso.

15      Con lettera del 17 gennaio 2006 la convenuta ha chiesto una proroga del contratto per un periodo supplementare di tre anni, senza tuttavia fornire nessuno dei documenti richiesti dalla Commissione nella lettera del 7 dicembre 2005.

16      Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 20 marzo 2006, la Commissione ha informato la convenuta che la sua domanda di proroga non poteva essere accolta, in quanto, da un lato, le autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del progetto non erano state ottenute, con la conseguenza che non vi era «nessuna possibilità di condurre il progetto a buon fine entro un termine ragionevole» e, dall’altro, tale domanda era stata ricevuta dalla Commissione solamente il 3 febbraio 2006, ovvero dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 7 del contratto per chiedere una modifica dello stesso, vale a dire il 1° gennaio 2006.

17      Pertanto, in tale medesima lettera, la Commissione ha comunicato alla convenuta la sua decisione di recedere dal contratto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dell’allegato II del contratto e all’articolo 6, paragrafo 2, del contratto. La Commissione ha informato la convenuta che la risoluzione avrebbe avuto effetto dalla data di ricevimento di detta lettera.

18      Da ultimo, al fine di concludere il procedimento amministrativo, la Commissione ha chiesto alla convenuta di consegnarle, entro un mese dal ricevimento di detta lettera, una relazione di sintesi finale e un prospetto finale dei costi per il periodo compreso tra la data di inizio del progetto e la data di chiusura di quest’ultimo.

19      Dopo aver ricevuto la relazione di sintesi finale e il prospetto finale dei costi il 5 maggio 2006 e tenuto conto del fatto che, nel corso del progetto, essa aveva ricevuto quattro versioni diverse del modulo riepilogativo degli importi riversati dal coordinatore agli altri contraenti (ossia il «modulo E3»), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 15 maggio 2007 la Commissione ha invitato tutti i contraenti a inviarle una dichiarazione che precisasse gli importi ricevuti (e, in alcuni casi, riversati) nell’ambito del progetto, al fine di stabilire per ogni contraente l’importo definitivo che l’Unione europea avrebbe dovuto versare o recuperare.

20      Le società E., I. e A. hanno fatto pervenire la loro dichiarazione alla Commissione con lettere datate rispettivamente 8 e 12 giugno e 17 settembre 2007, dalle quali risulta che, in quanto parti del contratto, le società I. e A. non avevano ricevuto fondi, mentre la società E. aveva ricevuto un importo ai fini del progetto.

21      Dopo svariati scambi di corrispondenza con la convenuta e la società S. volti a determinare gli importi versati nell’ambito del progetto e dopo un’analisi delle relazioni finanziarie e tecniche presentate nel contesto del contratto, la Commissione ha stabilito, per ogni contraente, l’importo delle spese ammissibili approvate, quello del contributo dovuto dall’Unione, quello del contributo versato dall’Unione e, infine, gli importi che l’Unione avrebbe dovuto versare o recuperare.

22      L’importo da recuperare nei confronti della convenuta ammontava a EUR 848 926,33 ed era stato calcolato tenendo conto del contributo finanziario che tale società aveva ricevuto dall’Unione in seguito alla firma dell’addendum n. 1 al contratto, per un totale di EUR 964 362,28, corrispondenti alla somma del prefinanziamento di EUR 892 500 e del pagamento intermedio di EUR 71 862,28, dalla quale erano stati detratti il contributo dovuto alla convenuta (EUR 4 073,54), il contributo riversato da quest’ultima alla società S. (EUR 40 782,04 per le spese di coordinazione e di progetto) e alla società E. (EUR 18 844,45), nonché il contributo finanziario che la convenuta doveva riversare alla società I. (EUR 41 458,53) e alla società A. (EUR 10 277,39).

23      Con lettera di preavviso raccomandata con avviso di ricevimento del 27 aprile 2010, la Commissione ha informato la convenuta della propria intenzione di inviarle una nota di addebito ai fini del recupero dell’importo di EUR 848 926,33, a condizione che la convenuta le fornisse le prove dei versamenti fatti alle società I. e A. entro il termine di quattro settimane dal ricevimento della lettera. In tale lettera di preavviso la Commissione precisava che, in mancanza delle prove di pagamento, l’importo da recuperare nei confronti della convenuta sarebbe passato da EUR 848 926,33 a EUR 900 662,25, corrispondenti all’importo da recuperare nei confronti della convenuta e al quale si sarebbero aggiunti i contributi finanziari che la Commissione avrebbe dovuto ancora versare alle società I. e A., rispettivamente pari a EUR 41 458,53 e a EUR 10 277,39.

24      Atteso che la convenuta non aveva fatto pervenire alcuna prova di pagamento a favore delle società A. e I., non aveva rimborsato l’importo dovuto e non aveva contestato i calcoli presentati nella lettera di preavviso, la Commissione ha proceduto a emettere nei confronti della convenuta una nota di addebito recante il n. 3241009140, per un importo pari a EUR 900 662,25. La nota di addebito, inviata il 24 settembre 2010 tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisava che se l’importo indicato non fosse stato rimborsato entro il 30 novembre 2010, il credito in linea capitale sarebbe stato maggiorato degli interessi di mora.

25      Il 2 dicembre 2010, la Commissione ha inviato una lettera di sollecito alla convenuta e, visto che il pagamento non era stato ancora effettuato, con lettera di messa in mora inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento del 4 gennaio 2011 le ha ingiunto di versarle l’importo in linea capitale maggiorato degli interessi di mora calcolati secondo quanto previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, dell’allegato II del contratto.

 Procedimento e conclusioni della Commissione

26      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 2014, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

27      Dopo che per due volte, il 25 aprile e il 3 luglio 2014, la notifica del ricorso alla convenuta, effettuata conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha avuto esito negativo, il Tribunale ha deciso, su richiesta della Commissione, di procedere alla notifica del ricorso alla convenuta avvalendosi di un ufficiale giudiziario.

28      Il 17 novembre 2014 l’ufficiale giudiziario ha debitamente notificato il ricorso alla convenuta.

29      Dal momento che la convenuta non ha presentato il controricorso entro il termine che le era stato impartito, il 10 marzo 2015 la Commissione ha chiesto al Tribunale di accogliere le sue conclusioni, conformemente all’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. La cancelleria ha notificato tale domanda alla convenuta.

30      A causa dell’impedimento di un membro della Terza Sezione, il presidente del Tribunale ha designato un altro giudice per integrare la sezione.

31      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’articolo 64 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, con lettera dell’11 giugno 2015 il Tribunale ha posto quesiti scritti alla Commissione, ai quali essa ha risposto il 9 luglio 2015.

32      Su proposta della Terza Sezione, ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di procedura del Tribunale, quest’ultimo ha deciso di rinviare la causa dinanzi a un collegio giudicante ampliato.

33      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        condannare la convenuta a versarle la somma dovuta di EUR 976 663,34, ossia EUR 900 662,25 a titolo di capitale ed EUR 76 001,09 a titolo di interessi di mora calcolati al tasso del 2,50% per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2010 e il 15 aprile 2014;

–        condannare la convenuta a versarle la somma di EUR 61,69 al giorno a titolo di interessi a far data dal 16 aprile 2014 e fino alla data del pagamento integrale del debito;

–        condannare la convenuta alle spese.

 In diritto

 Sull’applicabilità dell’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura

34      Occorre constatare che, benché il ricorso della Commissione sia stato regolarmente notificato alla convenuta, quest’ultima non ha presentato, nei termini previsti, un controricorso ai sensi dell’articolo 46 del regolamento di procedura del 2 maggio 1991. Il 10 marzo 2015, la Commissione ha quindi presentato una domanda ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, volta a chiedere al Tribunale di accogliere le sue conclusioni. Orbene, dal 1° luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento di procedura del Tribunale, il cui articolo 123 contiene nuove disposizioni sul procedimento in contumacia. È opportuno dunque precisare quale sia la disposizione applicabile alla presente controversia.

35      A tal proposito va ricordato che le disposizioni del nuovo regolamento di procedura, in quanto disposizioni procedurali, sono immediatamente applicabili a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento (ordinanze del 10 dicembre 1997, Smets/Commissione, T‑134/96, EU:T:1997:193, punto 16, e del 30 maggio 2002, Coe Clerici Logistics/Commissione, T‑52/00, EU:T:2002:134, punto 23) e si applicano di conseguenza a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (sentenza del 12 novembre 1981, Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270, punto 9), fatte salve, in particolare, le disposizioni transitorie.

36      Orbene, nella fattispecie, non vi sono disposizioni transitorie che si riferiscano espressamente all’articolo 123 del regolamento di procedura.

37      Ne consegue che tale disposizione deve essere considerata immediatamente applicabile a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di procedura il 1° luglio 2015 e, quindi, applicabile alla presente controversia.

38      Quand’anche le norme applicabili all’accoglimento delle conclusioni della ricorrente nell’ambito di un procedimento in contumacia fossero considerate parzialmente rientranti nel diritto sostanziale, in quanto esse incidono direttamente sugli interessi delle parti della controversia, tale circostanza sarebbe ininfluente. Infatti, poiché la situazione derivante dal mancato deposito del controricorso e dalla presentazione di una domanda volta all’accoglimento delle conclusioni della ricorrente si consolida in maniera definitiva solamente nel momento in cui il Tribunale si pronuncia su tale domanda, le suddette norme hanno un’applicazione immediata (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2008, Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709, punti 43 e 44 e giurisprudenza ivi citata).

 Nel merito

39      Conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale accoglie le conclusioni del ricorrente, a meno che non sia manifestamente incompetente a conoscere del ricorso o che il ricorso sia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

40      Pertanto, nel caso di specie è sufficiente che il Tribunale accerti, in primo luogo, di essere competente a conoscere del presente ricorso in forza della clausola compromissoria, ai sensi dell’articolo 272 TFUE, contenuta nell’articolo 5, paragrafo 2, del contratto, in secondo luogo, che il ricorso è senza alcun dubbio ricevibile e, in terzo luogo, che il ricorso non è manifestamente infondato in diritto, tenuto conto delle disposizioni del contratto richiamate nei punti da 2 a 9 supra e della descrizione dei fatti realizzata dalla Commissione nel ricorso e suffragata dagli atti di causa.

41      Pertanto, si devono accogliere le conclusioni della Commissione, come richiamate supra al punto 33.

42      Inoltre, per quanto attiene al pagamento degli interessi di mora, a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, dell’allegato II del contratto, le somme dovute sono maggiorate degli interessi di mora al tasso che la Banca centrale europea (BCE) applica alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese in cui scade il termine fissato dalla Commissione, maggiorato di un punto e mezzo. Atteso che la Commissione ha fissato questo termine al 30 novembre 2010, occorre prendere in considerazione il tasso in vigore al 1° novembre 2010. Dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2010, C 298, pag. 5) risulta che il tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento era fissato, al 1° novembre 2010, all’1%. In tale contesto, il tasso d’interesse applicabile nel caso di specie deve essere fissato al 2,50% annuo.

43      L’articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, dell’allegato II del contratto prevede altresì che gli interessi siano dovuti per il periodo che si estende dal giorno successivo alla scadenza del termine fino alla data di ricevimento dei fondi da rimborsare. Atteso che il termine fissato dalla Commissione è scaduto il 30 novembre 2010, gli interessi moratori sono dovuti per il periodo compreso tra il 1° dicembre 2010 e la data del pagamento integrale del debito.

44      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la convenuta deve essere condannata a rimborsare alla Commissione la somma di EUR 900 662,25, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,50% a partire dal 1° dicembre 2010 e fino alla data del pagamento integrale del debito, vale a dire interessi di mora corrispondenti a EUR 61,69 al giorno.

 Sulle spese

45      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La convenuta, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

dichiara e statuisce:

1)      La McCarron Poultry Ltd è condannata a rimborsare alla Commissione europea la somma di EUR 900 662,25, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,50%, a partire dal 1° dicembre 2010 e fino alla data del pagamento integrale del debito.

2)      La McCarron Poultry è condannata alle spese.

Papasavvas

Labucka

Wetter

Bieliūnas

 

       Kreuschitz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2016.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.