Language of document : ECLI:EU:T:2019:468

Causa T406/15

Fereydoun Mahmoudian

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 luglio 2019

«Responsabilità extracontrattuale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione nei territori degli Stati membri – Risarcimento del danno asseritamente subito a seguito dell’inserimento e del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Danno materiale – Danno morale»

1.      Politica estera e di sicurezza comune – Competenza del giudice dell’Unione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’erroneo inserimento del ricorrente in un elenco di persone soggette a misure restrittive – Esclusione – Ricorso per il risarcimento del danno asseritamente subìto a causa dell’attuazione delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente – Inclusione

(Artt. 24, § 1, e 40 TUE; artt. 215, 268, 275 e 291, § 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 43, 44, 48)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Potere del Consiglio, in materia di misure restrittive fondate sull’articolo 215 TFUE, di ricorrere alla procedura prevista all’articolo 291, paragrafo 2, TFUE

(Artt. 215 e 291, § 2, TFUE)

(v. punto 45)

3.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 49, 52)

4.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nozione

(Art. 340, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 61‑63)

5.      Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione

(v. punto 71)

6.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Ammissibilità – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza – Trasposizione di tale giurisprudenza alla libertà d’impresa

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 78‑80)

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Responsabilità a causa dell’inserimento del nome del ricorrente in elenchi di persone e di entità soggette a misure restrittive – Onere della prova

(Art. 268 TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 86‑88)

8.      Procedimento giurisdizionale – Prova – Prova documentale – Valore probatorio – Valutazione da parte del giudice dell’Unione – Criteri

(v. punti 136‑139)

9.      Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno morale causato dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di misure restrittive che compromettono la reputazione della persona colpita da tali misure – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 178‑180)

10.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno certo ed effettivo – Onere della prova

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punto 182)

11.    Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Danno morale causato dall’adozione e dal mantenimento delle misure restrittive – Annullamento dell’atto impugnato che non realizza l’adeguato risarcimento del danno morale – Mantenimento dell’inserimento a seguito di una sentenza di annullamento da parte del Tribunale – Gravità dell’illegittimità accertata dal Tribunale – Mancanza di elementi di prova – Necessità di un esame, da parte dell’autore delle misure, del loro carattere giustificato

(Art. 340, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 183, 187‑195, 219)

12.    Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Danno morale consistente un pregiudizio arrecato dagli atti controversi alla vita sociale e familiare del ricorrente – Danno derivante dal degrado della sua immagine familiare o sociale – Danno distinto dal danno arrecato all’onorabilità e alla reputazione del ricorrente – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE; decisioni del Consiglio 2010/413/PESC e 2010/644/PESC; regolamenti del Consiglio n. 668/2010 e n. 961/2010)

(v. punti 215‑218)

Sintesi

Con le sue sentenze del 2 luglio 2019, Fulmen/Consiglio (T‑405/15) e Mahmoudian/Consiglio (T‑406/15), il Tribunale ha accolto il ricorso per risarcimento danni proposto dalla società Fulmen, per il danno morale subito a seguito dell’adozione di quattro atti da parte del Consiglio concernenti misure restrittive nei confronti dell’Iran (1) (causa T‑405/15), nonché quello proposto dal sig. Mahmoudian, per il danno morale subito a causa dell’adozione degli stessi atti (causa T‑406/15). Tramite tali atti (in prosieguo: gli «atti controversi»), il nome di questi due ricorrenti era stato inserito e mantenuto negli elenchi delle persone e delle entità alle quali si applicavano dette misure restrittive. Il Tribunale constata che l’annullamento degli atti controversi da parte di una sentenza anteriore non è stato sufficiente a risarcire il danno morale subito dai ricorrenti a causa del pregiudizio arrecato da tali atti alla loro reputazione. Esso dichiara che una verifica, da parte del Consiglio, del carattere giustificato delle misure restrittive mantenute nei loro confronti sarebbe stata particolarmente giustificata, nel caso di specie, dopo la pronuncia della sentenza con la quale il Tribunale aveva annullato gli atti controversi, alla luce della gravità dell’illegittimità constatata, ossia la mancanza di elementi di prova.

La Fulmen è una società iraniana, attiva in particolare nel settore delle apparecchiature elettriche. Il sig. Mahmoudian è, da parte sua, azionista di maggioranza e presidente del consiglio d’amministrazione di detta società. La controversia fra i due ricorrenti e il Consiglio si inserisce in una serie di cause relative a misure restrittive adottate nell’ambito della lotta alla proliferazione nucleare in Iran. Gli atti controversi erano stati annullati dalla sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, Fulmen e Mahmoudian/Consiglio (2), nella parte in cui riguardavano i ricorrenti. Con sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (3), la Corte aveva respinto l’impugnazione proposta dal Consiglio avverso la sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, dichiarando che quest’ultimo non aveva fornito la prova che i ricorrenti fossero intervenuti nel sito di Qom/Fordoo (Iran), il che costituiva il motivo del loro inserimento. Con il regolamento di esecuzione n. 1361/2013 (4), il Consiglio, traendo le conseguenze dalla sentenza del 28 novembre 2013, aveva cancellato il nome dei ricorrenti dagli elenchi delle persone ed entità oggetto di misure restrittive

Il Tribunale dichiara, nella specie, che il Consiglio ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ad un singolo, non avendo rispettato l’obbligo ad esso incombente di suffragare le misure restrittive adottate in conformità all’articolo 215 TFUE e contestate dalle persone interessate.

Al fine di constatare che l’annullamento degli atti controversi non è stato sufficiente a risarcire il danno morale o non patrimoniale subito dai ricorrenti a causa del pregiudizio arrecato alla loro reputazione, il Tribunale rileva inoltre che l’inserimento del nome dei ricorrenti, che avrebbe potuto essere revocato dal Consiglio in qualsiasi momento, è stato mantenuto per quasi tre anni e mezzo, nonostante le rimostranze dei ricorrenti, in particolare in merito alla mancanza di prove per quanto riguarda l’affermazione fatta valere nei loro confronti. A tal riguardo, il Tribunale dichiara che, in un’Unione di diritto, considerata la gravità del comportamento illegittimo constatato dal Tribunale, spetta all’istituzione interessata procedere, ancorché in parallelo alla presentazione di un’impugnazione, a una verifica delle valutazioni che sono state sanzionate dal Tribunale.

Inoltre, il Tribunale enuncia che, alla luce dell’autonomia delle misure americane concernenti la società Fulmen rispetto agli atti controversi, l’Unione non può essere ritenuta responsabile di un eventuale danno morale che esse potrebbero aver causato alla ricorrente. Tuttavia, alla luce della stessa autonomia delle misure americane, il Consiglio ha erroneamente ritenuto che la stima dell’importo del danno morale subito dalla ricorrente debba prendere in considerazione il fatto che la ricorrente è rimasta soggetta alle misure americane dopo l’annullamento degli atti controversi.

Infine, il Tribunale ritiene che, per quanto riguarda il danno morale derivante, in sostanza, dallo stress e dal sentimento di angoscia, di umiliazione e di colpevolezza, in particolare nei confronti dei congiunti del ricorrente, tale danno si distingua dal danno risultante dal pregiudizio arrecato all’onorabilità e alla reputazione del sig. Mahmoudian. Infatti, il danno morale fatto valere, che si riferisce a un pregiudizio arrecato dagli atti controversi alla vita sociale e familiare del ricorrente, deriva, in quanto persona fisica, dal degrado, in sostanza, della sua immagine familiare o sociale, a causa della sua improvvisa incapacità, dovuta al congelamento dei suoi beni finanziari ed economici, di mantenere il tenore di vita precedente. Il Tribunale conclude che l’adozione degli atti controversi e il mantenimento dell’inserimento del suo nome negli elenchi controversi che lo riguardano hanno causato al ricorrente un danno morale risarcibile.


1      Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39); regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2010 del Consiglio, del 26 luglio 2010, che attua l’articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2010, L 195, pag. 25); decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 281, pag. 81); regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU 2010, L 281, pag. 1).


2      Sentenza del Tribunale del 21 marzo 2012, Fulmen e Mahmoudian/Consiglio (T‑439/10 e T‑440/10, EU:T:2012:142).


3      Sentenza della Corte del 28 novembre 2013, Consiglio/Fulmen e Mahmoudian (C‑280/12 P, EU:C:2013:775).


4      Regolamento di esecuzione (UE) n. 1361/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 343, pag. 7).