Language of document : ECLI:EU:C:2008:437

Causa C-66/08

Procedimento avente ad oggetto l’esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso nei confronti di Szymon Kozłowski

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Stuttgart)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Art. 4, punto 6 — Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo — Interpretazione dei termini “risieda” e “dimori” nello Stato membro di esecuzione»

Massime della sentenza

1.        Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)

2.        Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(Decisione quadro del Consiglio 2002/584, art. 4, punto 6)

1.        L’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare di eseguire un mandato siffatto rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena qualora la persona ricercata «dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda», e tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno, deve essere interpretato nel senso che una persona ricercata «risiede» nello Stato membro di esecuzione qualora essa abbia ivi stabilito la propria residenza effettiva, ed essa «dimora» in tale Stato qualora, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata nel medesimo, abbia acquisito con tale Stato legami di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza.

Infatti, considerato che la suddetta decisione quadro mira ad istituire un sistema di consegna tra autorità giudiziarie di persone condannate o sospettate al fine dell’esecuzione di sentenze o per sottoporle all’azione penale fondato sul principio del reciproco riconoscimento, consegna alla quale l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può opporsi soltanto sulla scorta di uno dei motivi di rifiuto previsti dalla decisione quadro, i termini «dimori» e «risieda», che delimitano la sfera di applicazione dell’art. 4, punto 6, di quest’ultima, devono costituire l’oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell’Unione. Pertanto, nelle norme nazionali di attuazione di tale art. 4, punto 6, gli Stati membri non sono legittimati a conferire a tali termini una portata più estesa di quella risultante da un’interpretazione uniforme siffatta.

(v. punti 43, 46, 54 e dispositivo)

2.        Al fine di stabilire, nel contesto dell’interpretazione dell’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, se tra la persona ricercata e lo Stato membro di esecuzione esistano legami che consentono di constatare che tale persona ricade nella fattispecie designata dal termine «dimori» ai sensi di detta disposizione, che autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutare l’esecuzione di tale mandato rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, spetta a tale autorità effettuare una valutazione complessiva di un certo numero degli elementi oggettivi caratterizzanti la situazione della persona in questione, tra i quali, segnatamente, la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i legami familiari ed economici che essa intrattiene con lo Stato membro di esecuzione.

(v. punti 48, 54 e dispositivo)