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Ricorso proposto il 23 febbraio 2024 – Companhia Siderúrgica Nacional e Lusosider-Aços Planos/Commissione

(Causa T-110/24)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Companhia Siderúrgica Nacional (San Paolo, Brasile), Lusosider-Aços Planos SA (Seixal, Portogallo) (rappresentanti: L. Catrain González, F. Pili e S. Seeuws, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio1 , nella sua interezza oppure nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea non avrebbe utilizzato la corretta base giuridica per svolgere il riesame del dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa. La Commissione europea avrebbe ecceduto l’ambito di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio1 (in prosieguo: il «regolamento di base») escludendo l’Ucraina dai dazi antidumping definitivi e ignorando il radicale cambiamento delle circostanze avvenuto dall’istituzione delle misure iniziali. Le ricorrenti sostengono che la Commissione europea avrebbe dovuto avviare di propria iniziativa un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, unitamente al riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento. In tale contesto, la Commissione europea avrebbe dovuto valutare il cambiamento delle circostanze avvenuto dall’istituzione delle misure iniziali causato dall’impatto materiale delle sanzioni dell’Unione nei confronti della Russia e dalle misure di salvaguardia sull’importazione dei prodotti oggetto di inchiesta. L’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione europea costituirebbe una violazione qualificata del diritto dell’Unione, in quanto violerebbe, in primo luogo, le disposizioni del regolamento di base e i principi ad esso sottesi quali interpretati alla luce delle norme dell’Unione nonché il principio di diritto internazionale del radicale cambiamento delle circostanze; e, in secondo luogo, il diritto fondamentale delle ricorrenti ad una buona amministrazione ai sensi del diritto dell’Unione.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la valutazione delle condizioni per l’estensione delle misure iniziali operata dalla Commissione europea in relazione, in particolare, all’esame del rischio di reiterazione del pregiudizio, si baserebbe su errori manifesti di valutazione dei fatti rilevanti, che avrebbero viziato il regolamento impugnato.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la valutazione asimmetrica, effettuata dalla Commissione europea, delle vendite brasiliane vincolate e non vincolate in relazione alle vendite non vincolate nell’Unione gonfierebbe artificialmente la quota di mercato dei prodotti brasiliani nell’Unione. Ciò avrebbe erroneamente portato la Commissione europea a concludere nel senso che sussiste un rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni brasiliane. Così facendo la Commissione europea opererebbe una discriminazione ingiustificata tra i prodotti brasiliani e i prodotti fabbricati dai produttori dell’Unione.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il regolamento impugnato non soddisferebbe i requisiti di motivazione di cui all’articolo 296 TFUE.

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1 Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2758 della Commissione, del 12 dicembre 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica islamica dell’Iran e della Federazione russa in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 2023/2758, 13.12.2023).

1 Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU 2016 L 176, pag. 21).