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ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

9 aprile 2024 (*)

«Procedura – Rettifica della sentenza»

Nella causa T‑583/20 REC,

Italia Wanbao-ACC Srl, con sede in Borgo Valbelluna (Italia), rappresentata da P. Ferrari e F. Filì, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da B. Ernst, S. Baches Opi e G. Conte, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Nidec Corp., con sede in Kyoto (Giappone), rappresentata da F. Montag e A. Van Cauwelaert, avvocati,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da L. Truchot, presidente, H. Kanninen (relatore) e R. Frendo, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Il Tribunale ha pronunciato la sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50).

2        Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2024, la Nidec Corp. ha chiesto al Tribunale la rettifica della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificatale.

3        La Nidec chiede, in sostanza, che tale versione di detta sentenza sia rettificata in modo da non contenere più dati omissati, a meno che taluni dati debbano restare tali a causa di una domanda di riservatezza da parte della Commissione europea o della ricorrente.

4        Ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, gli errori materiali o di calcolo o evidenti inesattezze possono essere rettificati dal Tribunale, d’ufficio o su domanda di parte.

5        Occorre anzitutto rilevare che, nei punti 5, 7, 9, 21, 26 e 27 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificata alla Nidec, alcuni dati sono stati omissati.

6        Orbene, la ricorrente aveva chiesto che, conformemente all’articolo 144, paragrafi 5 e 7, del regolamento di procedura, taluni elementi riservati del fascicolo fossero esclusi dalla comunicazione alla Nidec e ha prodotto, ai fini di tale comunicazione, una versione pubblica degli atti processuali in questione. In particolare, tale domanda di trattamento riservato della ricorrente nei confronti della Nidec riguardava taluni dati contenuti nei punti 16 e 17 del ricorso nonché negli allegati A.6, A.9 e A.20 al ricorso.

7        La Nidec non aveva sollevato nessuna obiezione riguardo a tale domanda di trattamento riservato entro il termine impartito.

8        Pertanto, il Tribunale ha omissato alcuni dati riservati nei punti 5, 7, 9 e 21 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificata alla Nidec, conformemente alla domanda di trattamento riservato della ricorrente nei confronti di tale parte.

9        Quindi, anche ipotizzando che la Nidec chieda che i dati omissati nei punti 5, 7, 9 e 21 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificatale, non siano riservati nei confronti di essa stessa, si deve giudicare che la procedura di rettifica delle sentenze e delle ordinanze, prevista dall’articolo 164 del regolamento di procedura, non consente di rimettere in discussione la riservatezza concessa a seguito di una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente e non contestata dalla Nidec entro il termine impartito.

10      Di conseguenza, occorre respingere in quanto irricevibile la domanda di rettifica della Nidec nella parte in cui riguarda i punti 5, 7, 9 e 21 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificatale.

11      Viceversa, la Nidec sostiene giustamente che i punti 26 e 27 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione che le è stata notificata, sono viziati da un’inesattezza evidente in quanto alcuni tra i dati riservati omissati non avrebbero dovuto esserlo nei suoi confronti, dal momento che essa era già a conoscenza di tali dati.

12      Infatti dal punto 25 del controricorso e dal punto 65 della decisione impugnata risulta che, secondo la Commissione, i dati contenuti nei punti 26 e 27 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione che le è stata notificata, devono essere oggetto di un trattamento riservato nei confronti del pubblico. Tuttavia, la Commissione non ha precisato che tali dati dovevano essere oggetto di un trattamento riservato nei confronti della Nidec.

13      Del resto, come osserva giustamente la Nidec, i dati che sono stati omissati nel punto 26 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione che le è stata notificata, riguardano informazioni che essa stessa ha fornito alla Commissione la quale, successivamente, li ha forniti al Tribunale con la sua autorizzazione. Inoltre, i dati che sono stati omissati nel punto 27 di tale sentenza riguardano informazioni relative alla Nidec, e quindi già note a quest’ultima.

14      Di conseguenza, occorre accogliere la domanda di rettifica della Nidec nella parte in cui riguarda i punti 26 e 27 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T‑583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificatale. Peraltro, dato che tali punti non vertono sul dispositivo di detta sentenza o su un motivo che costituisca il supporto necessario di detto dispositivo, non occorre chiedere alle altre parti di presentare le loro osservazioni al riguardo in applicazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

così provvede:

1)      Nel punto 26 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificata alla Nidec, si deve leggere:

«Al riguardo, al punto 56 della decisione impugnata (tabella 2), la Commissione ha fatto valere che, tra il 2018 e il 2019, le quote di mercato della Embraco e della Nidec (che non comprendeva la Secop) nel mercato rilevante erano passate da [80-90(1)% a [70-80]% e che le quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop in questo stesso mercato erano passate da [0-5]% a [10-20]%».

invece di

«Al riguardo, al punto 56 della decisione impugnata (tabella 2), la Commissione ha fatto valere che, tra il 2018 e il 2019, le quote di mercato della Embraco e della Nidec (che non comprendeva la Secop) nel mercato rilevante erano passate da [80-90]% a [70-80]% e che le quote di mercato dei concorrenti della Nidec diversi dalla Secop in questo stesso mercato erano passate da [0-5]% a [10-20]%».

2)      Nel punto 27 della sentenza del 31 gennaio 2024, Italia Wanbao-ACC/Commissione (T583/20, non pubblicata, EU:T:2024:50), nella versione notificata alla Nidec, si deve leggere:

«Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che la riacquisizione della linea Delta da parte della Nidec non poteva rafforzare, neppure indirettamente, la posizione di quest’ultima nel mercato rilevante per tre ragioni supplementari. Sotto un primo profilo, [riservato]. Sotto un secondo profilo, la Nidec disponeva già di un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile, che utilizzava una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD, che le consentiva di produrre compressori per refrigerazione a velocità variabile non provenienti da tale linea. Sotto un terzo profilo, sarebbero necessari investimenti considerevoli per convertire la stessa linea in una linea di produzione di modelli di compressori per refrigerazione a velocità variabile che utilizzano una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD».

invece di:

«Inoltre, al punto 65 della decisione impugnata, la Commissione ha aggiunto che la riacquisizione della linea Delta da parte della Nidec non poteva rafforzare, neppure indirettamente, la posizione di quest’ultima nel mercato rilevante per tre ragioni supplementari. Sotto un primo profilo, [riservato]. Sotto un secondo profilo, la Nidec disponeva già di un modello di compressore per refrigerazione a velocità variabile, che utilizzava una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD, che le consentiva di produrre compressori per refrigerazione a velocità variabile non provenienti da tale linea. Sotto un terzo profilo, sarebbero necessari investimenti considerevoli per convertire la stessa linea in una linea di produzione di modelli di compressori per refrigerazione a velocità variabile che utilizzano una tecnologia diversa dalla tecnologia VSD».

3)      Per il resto, la domanda di rettifica è respinta.

Lussemburgo, 9 aprile 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

L. Truchot


*      Lingua processuale: l’italiano.


1 Dati riservati omissati.