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Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013 – Spira / Commissione

(Cause riunite T-108/7 e T-354/08)1

(«Concorrenza - Intese e abuso di posizione dominante - Mercato dei diamanti grezzi - Sistema di distribuzione SOC - Decisione di rigetto di una denuncia - Mancanza di interesse comunitario - Diritti procedurali di un denunciante - Accesso ai documenti - Obblighi in materia di istruzione di una denuncia - Effetti preclusivi sul mercato - Errore manifesto di valutazione»)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Diamanthandel A. Spira BVBA (Anversa, Belgio) (rappresentanti: Y. van Gerven, F. Louis, A. Vallery e J. Bourgeois, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Castillo de la Torre, R. Sauer e J. Bourke, successivamente F. Castillo de la Torre e R. Sauer, agenti, assistiti, nella causa T-108/07, inizialmente da S. Drakakakis, avvocato, e da T. Soames, solicitor, successivamente T. Soames e, nella causa T-354/08, da T. Soames)

Intervenienti a sostegno della convenuta: De Beers (Lussemburgo, Lussemburgo); e De Beers UK Ltd, già The Diamond Trading Co. Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente W. Allan, S. Horwitz, solicitors, e J. Ysewyn, avvocato, successivamente W. Allan, J. Ysewyn e N. Gràcia Malfeito, solicitor, e infine N. Gràcia Malfeito, B. van de Walle de Ghelcke, J. Marchandise, avvocati, e P. Riedel, solicitor)

Oggetto

Domande di annullamento delle decisioni della Commissione del 26 gennaio 2007 (procedimento COMP/38.826/B-2 – Spira/De Beers/DTC Supplier of Choice) e del 5 giugno 2008 (procedimento COMP/38.826/E-2 – De Beers/DTC Supplier of Choice), recanti rigetto della denuncia presentata dalla ricorrente nei confronti delle intervenienti per violazione degli articoli 81 e 82 CE nel mercato dei diamanti grezzi, derivanti dall’applicazione da parte di queste degli accordi di distribuzione noti con il nome di «Supplier of Choice» (SOC).

Dispositivo

I ricorsi sono respinti.

La Diamanthandel A. Spira BVBA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

La De Beers e la De Beers UKS Ltd sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 129 del 9.6.2007.