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Ricorso di Luigi Marcuccio proposto il 26 gennaio 2009 avverso l'ordinanza del 4 novembre 2008 del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-18/07, Marcuccio/Commissione

(Causa T-32/09 P)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

-    In ogni caso:

(A.1) annullare in toto e senza eccezione alcuna l'ordinanza impugnata.

(A.2) dichiarare che il ricorso in primo grado era perfettamente ricevibile.

-    In via principale:

(B.1) accogliere in toto e senza eccezione alcuna il petitum dell'attore contenuto nel ricorso in primo grado;

(B.2) condannare la convenuta alla rifusione in favore dell'attore di tutte le spese, diritti ed onorari da quest'ultimo sopportati ed inerenti sia il giudizio di primo grado che il giudizio di appello;

-    ovvero in via subordinata:

(B.3) rinviare la causa de qua al Tribunale della funzione pubblica, in diversa composizione, perché statuisca di nuovo in merito alla medesima.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro l'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 4 novembre 2008, adottata nella causa F-18/07 L. Marcuccio/Commissione, che ha respinto come manifestamente irricevibile il ricorso introdotto dal ricorrente.

A sostegno delle proprie conclusioni, il ricorrente fa valere i seguenti motivi:

-    Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni riguardanti la qualificazione della nota datata 11 ottobre 2005, di cui al punto 3 dell'ordinanza impugnata, di domanda ex art. 90 dello Statuto ed alla conseguente applicabilità, nel caso di specie, del disposto del medesimo art. 90 dello Statuto.

-    Difetto assoluto di motivazione delle asserzioni concernenti la data in cui la nota datata 11 ottobre 2005 pervenne alla convenuta e la data in cui la decisione controversa venne in essere.

-    Illegittimità delle statuizioni inerenti la presunta irricevibilità manifesta del ricorso in primo grado nel suo complesso.

Difetto assoluto di motivazione, anche per carenza assoluta di istruttoria, in relazione alla data di presentazione del controricorso, ed error in procedendo, per inosservanza dell'obbligo di non tener conto del contenuto del controricorso in quanto tardivamente presentato.

-    Violazione della norma del giusto processo, dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

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