Language of document : ECLI:EU:T:2010:457

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

28 ottobre 2010 (*)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento precontenzioso – Impugnazione manifestamente infondata – Impugnazione incidentale limitata alle spese»

Nel procedimento T‑32/09 P,

avente ad oggetto un’impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta),

Luigi Marcuccio, ex-funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avv. G. Cipressa,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è

Commissione europea, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra C. Berardis‑Kayser, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. dal Ferro,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto dai sigg. M. Jaeger, presidente, N.J. Forwood (relatore) e A. Dittrich, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, proposta ai sensi dell’art. 9 dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorrente, sig. Luigi Marcuccio, chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 4 novembre 2008, causa F‑18/07, Marcuccio/Commissione (non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto detto ricorso in quanto manifestamente irricevibile.

 Fatti

2        I fatti dai quali è scaturita la controversia sono esposti, ai punti 2‑9 dell’ordinanza impugnata, come segue:

«2      Con decisione dell’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’“APN”) 30 maggio 2005, il ricorrente, a quel tempo funzionario di grado A*8, è stato collocato a riposo a partire dal 31 maggio successivo e si è visto riconoscere il beneficio di un’indennità di invalidità determinata in conformità all’art. 78, n. 3, dello Statuto (in prosieguo: la “decisione 30 maggio 2005”).

3      Con una nota datata 11 ottobre 2005 il ricorrente ha trasmesso all’Ufficio liquidatore del Regime comune di assicurazione malattia delle Comunità europee a Ispra (in prosieguo: l’“Ufficio liquidatore”) una domanda volta al riconoscimento del suo stato di malattia grave, idoneo a conferire un diritto al rimborso del 100% delle spese sostenute (in prosieguo: la “domanda di riconoscimento di malattia grave”).

4      In data 24 ottobre 2005 il medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore ha emesso un parere secondo cui il ricorrente non era affetto da una malattia grave.

5      Con decisione datata 25 ottobre 2005, che il ricorrente afferma di aver ricevuto solo il 23 giugno 2006, la Commissione ha respinto la domanda di riconoscimento di malattia grave sulla base del parere reso dal medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore (in prosieguo: la “decisione 25 ottobre 2005”).

6      Con nota datata 23 agosto 2006 e pervenuta alla Commissione il 31 agosto successivo, il ricorrente ha proposto un reclamo, redatto in italiano, avverso la decisione 25 ottobre 2005 (in prosieguo: il “reclamo del 23 agosto 2006”).

7      Con decisione 30 novembre 2006 l’APN ha respinto il reclamo del 23 agosto 2006, facendo nuovamente riferimento al parere del medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore (in prosieguo: la “decisione 30 novembre 2006”).

8      La decisione 30 novembre 2006 è stata comunicata al ricorrente nella versione in lingua francese in data 12 gennaio 2007 e nella versione in italiano il 17 febbraio successivo.

9      Con sentenza 4 novembre 2008, causa F‑41/06, Marcuccio/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione 30 maggio 2005».

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e ordinanza impugnata

 Procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica

3        Dai punti 12 e 13 dell’ordinanza impugnata risulta che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 10 luglio 2007, registrato con numero di iscrizione a ruolo F‑18/07, il ricorrente chiedeva al detto Tribunale di voler:

«–      annullare la decisione [25 ottobre 2005], eventualmente ed ove necessario astenendosi dall’applicare (…), ai sensi dell’art. 241 CE (ex art. 184), l’art. 72 dello Statuto e la Regolamentazione (…);

–        annullare, per quanto necessario ed in parte qua inerisce il reclamo datato 23 agosto 2006, la [decisione] 30 novembre 2006;

–        dichiarare l’inesistenza ex lege ovvero in subordine annullare, per quanto necessario e sempreché questo esista materialmente, cosa questa incerta rebus sic stantibus, il parere del “[c]onsiglio dei medici”;

–        condannare la Commissione alla rifusione di tutte le spese, diritti ed onorari di procedura, ivi incluse tutte le eventuali spese di perizia di parte».

4        La Commissione, per parte sua, chiedeva il rigetto del ricorso in quanto irricevibile ovvero infondato e invitava il Tribunale della funzione pubblica a statuire sulle spese come di diritto (punto 14 dell’ordinanza impugnata).

 Ordinanza impugnata

5        Il Tribunale della funzione pubblica ha osservato che, in mancanza di prova della data di deposito della domanda di riconoscimento di malattia grave, si deve prendere in considerazione a tal fine la data del 24 ottobre 2005, data in cui il medico di fiducia dell’Ufficio liquidatore ha emesso il parere secondo cui il ricorrente non era affetto da una malattia grave. Ne risulterebbe che, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), l’APN disponeva di un termine che scadeva il 24 febbraio 2006 per rispondere alla domanda in questione (punti 22 e 23 dell’ordinanza impugnata).

6        Ora, il ricorrente affermerebbe per parte sua che la decisione 25 ottobre 2005 gli è stata notificata il 23 giugno 2006, ovvero quando era già intervenuta una decisione implicita ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. In tali circostanze, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, il ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo contro la detta decisione implicita al più tardi il 24 maggio 2006, ciò che egli avrebbe fatto solo il 31 agosto 2006 (punti 24‑26 dell’ordinanza impugnata).

7        Il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, su tale base, che la decisione 25 ottobre 2005 dev’essere considerata come un atto non impugnabile. Infatti, si tratterebbe di una decisione meramente confermativa della decisione implicita, dal momento che è stata notificata al ricorrente dopo quest’ultima. Inoltre, anche ammettendo che il reclamo presentato il 31 agosto 2006 abbia ad oggetto la decisione implicita di rigetto, esso sarebbe stato depositato dopo il 24 maggio 2006, e quindi fuori termine, di modo che le conclusioni del ricorrente intese all’annullamento della decisione 25 ottobre 2005 dovevano essere respinte in quanto manifestamente irricevibili (punti 27‑29 dell’ordinanza impugnata).

8        Quanto alle conclusioni intese all’annullamento della decisione 30 novembre 2006, il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato che anch’esse dovevano essere respinte in quanto irricevibili avendo ad oggetto una decisione adottata successivamente al reclamo contro la decisione 25 ottobre 2005, atto non impugnabile per i motivi esposti al precedente punto 7 (punto 30 dell’ordinanza impugnata).

9        Quanto alle conclusioni intese all’annullamento del parere della «commissione medica», il Tribunale della funzione pubblica ha giudicato, anzitutto, che il ricorrente contestava, in sostanza, il parere del medico di fiducia del 24 ottobre 2005. Anche tali conclusioni dovevano quindi essere respinte in quanto manifestamente irricevibili poiché il detto parere costituiva solamente un atto preparatorio della procedura (punti 31 e 33 dell’ordinanza impugnata).

10      Conseguentemente, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso nella sua interezza in quanto manifestamente irricevibile.

 Sull’impugnazione

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Il ricorrente ha presentato l’impugnazione in esame con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2009.

12      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        condannare la Commissione alle spese di procedimento relative al primo grado di giudizio e al giudizio di impugnazione;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica.

13      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        annullare il punto 38 dell’ordinanza impugnata;

–        condannare il ricorrente alle spese;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato.

14      Dopo il deposito della comparsa di risposta della Commissione, il ricorrente è stato autorizzato a presentare una replica, cui ha fatto seguito una controreplica da parte della Commissione.

15      Con lettera registrata presso la cancelleria del Tribunale in data 30 luglio 2009, il ricorrente ha domandato al Tribunale, ai sensi dell’art. 146 del suo regolamento di procedura, di avviare la trattazione orale.

 In diritto

16      Ai sensi dell’art. 145 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingere in qualsiasi momento l’impugnazione con ordinanza motivata, anche qualora una parte abbia domandato che si tenga un’udienza (ordinanza del Tribunale 24 settembre 2008, causa T‑105/08 P, Van Neyghem/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 21). Nel presente caso, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, in applicazione di tale articolo, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Nel merito

17      A sostegno della sua impugnazione il ricorrente solleva cinque motivi. Con tali motivi il ricorrente rimette in discussione, sostanzialmente, la legittimità delle conclusioni del Tribunale della funzione pubblica relative al dies a quo del termine per presentare il suo reclamo, al carattere manifesto dell’irricevibilità del suo ricorso e alla tempestività del deposito del controricorso della Commissione.

 Sul primo motivo

–       Argomenti delle parti

18      Secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha errato qualificando la nota dell’11 ottobre 2005 come domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, dal momento che detta nota non sarebbe stata inviata all’APN. Ne risulterebbe che non è stata adottata alcuna decisione implicita di rigetto, di modo che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto dichiarando irricevibile il ricorso avverso la decisione 25 ottobre 2005.

19      La Commissione contesta l’argomento del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

20      Secondo giurisprudenza consolidata una decisione recante rigetto esplicito di una domanda, la quale intervenga dopo il rigetto implicito della stessa domanda, ha il carattere di un atto meramente confermativo e non fa decorrere quindi a favore dell’interessato un nuovo termine per l’introduzione di un reclamo, né l’art. 91, n. 3, secondo trattino, dello Statuto, ai sensi del quale «quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso, quest’ultimo inizia nuovamente a decorrere», è applicabile per analogia in fase di domanda e prima della presentazione del reclamo (v. ordinanza del Tribunale 17 novembre 2000, causa T‑200/99, Martinelli/Commissione, RaccPI pagg. I‑A‑253 e II‑1161, punto 11, e la giurisprudenza ivi citata).

21      Nel caso di specie, non viene contestato che, per il tramite della nota dell’11 ottobre 2005, il ricorrente abbia domandato il rimborso dell’interezza delle spese mediche affermando di soffrire di una malattia grave. Non viene neppure contestato che l’amministrazione abbia adottato una decisione al riguardo in data 25 ottobre 2005. Infatti, il ricorrente stesso, nella sua impugnazione, afferma, senza contestare la competenza dell’autore di tale decisione, che quest’ultima è ciò che «indubbiamente è venuto in essere, in relazione al petitum de quo» e che gli è stata notificata il 23 giugno 2006. Senza che pertanto sia necessario pronunciarsi in merito alla questione se la domanda di rimborso di cui trattasi sia stata presentata dal ricorrente direttamente all’APN o ad altro servizio dell’amministrazione, va constatato che l’APN è stata effettivamente investita di tale domanda al più tardi il 25 ottobre 2005.

22      Il Tribunale della funzione pubblica non è quindi affatto incorso in errore né ha commesso uno snaturamento dei fatti o degli elementi di prova qualificando la nota dell’11 ottobre 2005 come domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Il Tribunale della funzione pubblica non ha nemmeno errato nel dichiarare che se, come afferma il ricorrente, la decisione 25 ottobre 2005 gli è stata notificata il 23 giugno 2006, il reclamo che ha proposto il 31 agosto 2006 era irricevibile o in quanto diretto contro un atto confermativo della decisione implicita, o in quanto fuori termine se lo si considera diretto contro quest’ultima decisione.

23      Pertanto, il primo motivo d’impugnazione va respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul secondo motivo

–       Argomenti delle parti

24      Il ricorrente afferma che, anche ad ammettere che la nota dell’11 ottobre 2005 costituisca una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore basandosi sul parere del medico di fiducia recante la data del 24 ottobre 2005 al fine di dedurne che tale domanda è stata depositata al più tardi entro tale data.

25      Secondo il ricorrente, tale parere consiste in un mero scambio di messaggi di posta elettronica tra funzionari della Commissione in merito al ricorrente, da cui non risulterebbe che essi considerano specificamente la domanda proposta con la nota dell’11 ottobre 2005. Oltretutto, nessun elemento del fascicolo dimostrerebbe che il cosiddetto parere sia stato emesso il 24 ottobre 2005. In tali condizioni, la conclusione del Tribunale della funzione pubblica sull’esistenza di una decisione implicita di rigetto in data 24 febbraio 2006 sarebbe priva di motivazione. Comunque, sarebbe arbitrario escludere che il termine per la presentazione di un reclamo non fosse scaduto il 23 giugno 2006, data in cui la decisione 25 ottobre 2005 è stata notificata al ricorrente. Inoltre, sarebbe possibile che la decisione 25 ottobre 2005 non sia stata adottata a tale data bensì in data successiva e che la data del 25 ottobre 2005 sia stata apposta per errore.

26      La Commissione ritiene che il presente motivo sia irricevibile a motivo del fatto che il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti che ha dedotto in primo grado. Inoltre, la Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

27      Occorre anzitutto rilevare che, con il presente motivo, il ricorrente rimette in discussione il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica basato sulla scadenza del termine per la presentazione di un reclamo contro la decisione implicita di rigetto che si considera essere stata adottata il 24 febbraio 2006. Ne risulta che il presente motivo è ricevibile, senza che la reiterazione, nel suo ambito, di argomenti dedotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica pregiudichi tale conclusione.

28      Per quel che riguarda il merito, basta constatare che, anche accettando gli argomenti del ricorrente relativi alla sussistenza del documento qualificato dal Tribunale della funzione pubblica come parere del medico di fiducia ovvero alla relazione tra quest’ultimo e la domanda controversa, il presente motivo non può che essere respinto.

29      Infatti, come sottolineato al precedente punto 21, il ricorrente stesso, nella sua impugnazione, afferma che la decisione 25 ottobre 2005 è ciò che «indubbiamente è venuto in essere, in relazione al petitum de quo», di modo che l’APN è effettivamente stata investita di tale domanda al più tardi il 25 ottobre 2005. Ne risulta che il termine per presentare un reclamo contro la decisione implicita di rigetto venuta in essere, secondo tale calcolo, il 25 febbraio 2006, è scaduto il 25 maggio 2006. Il Tribunale della funzione pubblica non è quindi affatto incorso in errore né ha commesso uno snaturamento dei fatti dichiarando che se, come afferma il ricorrente, la decisione 25 ottobre 2005 gli è stata notificata il 23 giugno 2006, né un reclamo contro detta decisione né un reclamo contro la decisione implicita di rigetto era ricevibile il 31 agosto 2006.

30      Si deve constatare, inoltre, che l’argomento del ricorrente, secondo cui è possibile che la decisione 25 ottobre 2005 non sia stata adottata in tale data, non è sufficiente a dimostrare che essa è stata adottata in una data successiva, di modo che esso non rivela uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale della funzione pubblica.

31      Pertanto, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul terzo motivo

–       Argomenti delle parti

32      Secondo il ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica non ha spiegato perché il suo ricorso fosse «manifestamente» irricevibile, tanto più che tale valutazione si baserebbe su premesse errate, come verrebbe dimostrato nell’ambito dei due motivi precedenti.

33      La Commissione contesta la fondatezza di tale motivo.

–       Giudizio del Tribunale

34      Occorre rilevare che, come risulta dall’esame dei motivi precedenti, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto validamente concludere che il reclamo proposto dal ricorrente in data 31 agosto 2006 era irricevibile a motivo del superamento del termine per la contestazione della decisione implicita di rigetto. Di conseguenza, tale giudice poteva validamente dichiarare che il ricorso in questione doveva essere respinto in quanto manifestamente irricevibile (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 8 settembre 2008, causa T‑222/07 P, Kerstens/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58).

35      Il terzo motivo deve, quindi, essere respinto in quanto manifestamente infondato.

 Sul quarto motivo

–       Argomenti delle parti

36      Il ricorrente ritiene che il controricorso presentato dinanzi al Tribunale della funzione pubblica sia stato depositato fuori termine. Infatti, dato che l’atto introduttivo di ricorso era stato notificato alla Commissione in data 19 luglio 2007, il termine per la presentazione del controricorso scadeva il 4 ottobre 2007, mentre quest’ultimo veniva depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il giorno successivo. A giudizio del ricorrente doveva pertanto essere respinto in quanto irricevibile. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica non avrebbe segnalato tale circostanza nella sentenza impugnata e avrebbe tenuto conto degli argomenti dedotti nel detto controricorso al fine di respingere il ricorso.

37      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti del ricorrente.

–       Giudizio del Tribunale

38      Con riferimento agli argomenti dedotti dal ricorrente è sufficiente osservare che, come risulta dall’esame dei primi due motivi, il Tribunale della funzione pubblica ha potuto validamente concludere che il reclamo proposto dal ricorrente in data 31 agosto 2006 era irricevibile a causa del superamento del termine per la contestazione della decisione implicita di rigetto, di modo che il ricorso doveva essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

39      Pertanto, anche supponendo che il controricorso della Commissione sia stato depositato fuori termine, tale circostanza non pregiudica la legittimità dell’ordinanza impugnata. Il quarto motivo deve pertanto essere dichiarato manifestamente infondato.

 Sul quinto motivo

–       Argomenti delle parti

40      Il ricorrente sostiene che per le ragioni esposte nell’ambito dei motivi precedenti, il Tribunale della funzione pubblica ha violato il suo diritto ad un equo processo.

41      La Commissione contesta la fondatezza di tale affermazione.

–       Giudizio del Tribunale

42      Si impone di constatare che il presente motivo non contiene alcuna affermazione autonoma rispetto agli argomenti esposti dal ricorrente nell’ambito dei motivi precedenti, che sono stati respinti in quanto manifestamente infondati. Ne risulta che anche tale motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato, così come l’impugnazione nella sua interezza.

 Sull’impugnazione incidentale

43      Con la sua impugnazione proposta in via incidentale, la Commissione chiede al Tribunale di annullare il punto 38 dell’ordinanza impugnata, il quale fa parte della valutazione relativa all’onere delle spese, nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha concluso, al riguardo, che la Commissione ha violato il suo dovere di sollecitudine.

44      In primo luogo, va osservato che ai sensi dell’art. 11, n. 2, dell’allegato I dello Statuto della Corte di giustizia, un’impugnazione non può avere ad oggetto unicamente l’onere e l’importo delle spese. In secondo luogo, occorre sottolineare che tale disposizione non stabilisce alcuna distinzione sulla base della natura o del modo di proposizione dell’impugnazione (v., per analogia, sentenza della Corte 29 aprile 2004, causa C‑470/00 P, Parlamento/Ripa di Meana e a., Racc. pag. I‑4167, punti 81 e 82).

45      In terzo luogo, anche qualora la Commissione non intenda far annullare l’ordinanza impugnata nella parte che la condanna a sopportare una parte delle spese del ricorrente, bensì unicamente nella parte della motivazione in cui è riscontrata una violazione del dovere di sollecitudine che incombe all’istituzione in questione, si deve constatare che tale valutazione del Tribunale della funzione pubblica era stata fatta al solo fine di determinare l’onere delle spese.

46      Ciò considerato, senza che sia necessario decidere se le circostanze menzionate al punto 37 dell’ordinanza impugnata rivelino una violazione da parte della Commissione del dovere di sollecitudine, l’impugnazione incidentale dev’essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

47      Ai sensi dell’art. 148, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.

48      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’art. 144 dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

49      Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente nel procedimento d’impugnazione, dev’essere condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle della Commissione relative al procedimento d’impugnazione.

50      Poiché il ricorrente non ha chiesto la condanna della Commissione alle spese relative all’impugnazione incidentale, occorre decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese al riguardo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

così provvede:

1)      L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata.

2)      L’impugnazione incidentale è respinta in quanto manifestamente irricevibile.

3)      Il sig. Luigi Marcuccio è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese della Commissione relative al procedimento d’impugnazione.

4)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative all’impugnazione incidentale.

Lussemburgo, 28 ottobre 2010

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

      M. Jaeger


* Lingua processuale: l’italiano.