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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg - Germania) – CF, DN / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-901/19) 1

[Rinvio pregiudiziale – Politica comune in materia d’asilo e di protezione sussidiaria – Direttiva 2011/95/UE – Requisiti per la concessione della protezione sussidiaria – Articolo 15, lettera c) – Nozione di «minaccia grave e individuale» alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale – Normativa nazionale che prevede il requisito di un numero minimo di vittime civili (morti e feriti) nella regione interessata]

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: CF, DN

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che esso osta all’interpretazione di una normativa nazionale secondo la quale, nel caso in cui un civile non sia interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale, l’accertamento dell’esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del civile stesso, derivante dalla «violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato», ai sensi di tale disposizione, è subordinato alla condizione che il rapporto tra il numero di vittime nella zona interessata e il numero totale di individui di cui è composta la popolazione di tale zona raggiunga una determinata soglia.

L’articolo 15, lettera c), della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, per stabilire l’esistenza di una «minaccia grave e individuale» ai sensi di tale disposizione, è richiesto un esame complessivo di tutte le circostanze del caso di specie, in particolare di quelle che caratterizzano la situazione del paese d’origine del richiedente.

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1 GU C 87 del 16.3.2020.