Language of document : ECLI:EU:T:2009:254





Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 luglio 2009 – Promat / UAMI –Prosima Comercial (PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A.)

(causa T‑71/08)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. – Marchio nazionale denominativo anteriore PROMINA – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Assenza di somiglianza dei prodotti – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009]»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione [Regolamento del Consiglio art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 21, 39, 42)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 27 novembre 2007 (procedimento R 574/2007‑2) relativa al procedimento di opposizione tra la Promat GmbH e la Prosima Comercial, SA.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

Prosima Comercial, SA

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo PROSIMA PROSIMA COMERCIAL S.A. per prodotti e servizi delle classi 6, 7, 11, 16, 17, 20, 22, 35‑39, 41 e 42 – domanda n. 2423176

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Promat GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio denominativo Promina per prodotti della classe 7 – marchio tedesco n. 847011

Decisione della divisione di opposizione:

Rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Promat GmbH è condannata alle spese.