Language of document : ECLI:EU:T:2019:309

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

8 maggio 2019 (*)

«Funzione pubblica – Funzionari – Articolo 42 quater dello Statuto – Collocamento in congedo nell’interesse del servizio – Collocamento a riposo d’ufficio – Interesse ad agire – Ricevibilità – Ambito di applicazione della legge – Interpretazione letterale, contestuale e teleologica»

Nella causa T‑170/17,

RW, ex funzionario della Commissione europea, rappresentato da S. Orlandi e T. Martin, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da G. Berscheid e A.-C. Simon, successivamente da G. Berscheid e B. Mongin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 2 marzo 2017 con la quale il ricorrente è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e, contemporaneamente, collocato a riposo d’ufficio, ai sensi del quinto comma della disposizione medesima,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M. Prek, presidente, E. Buttigieg (relatore) e B. Berke, giudici,

cancelliere: L. Ramette, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato, segnatamente, dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

2        L’articolo 35 dello Statuto, che fa parte del capitolo 2 del titolo III dello Statuto, intitolato «Posizioni», prevede che il funzionario possa essere collocato in una delle seguenti posizioni: attività di servizio, comando, aspettativa per motivi personali, disponibilità, congedo per servizio militare, congedo parentale o congedo per motivi familiari e congedo nell’interesse del servizio.

3        L’articolo 42 quater dello Statuto, contenuto nello stesso capitolo, dispone quanto segue:

«Al più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario, con decisione dell’autorità che [ha] il potere di nomina, un funzionario che abbia raggiunto un’anzianità di servizio di almeno dieci anni può essere dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio sulla base di esigenze organizzative legate all’acquisizione di nuove competenze all’interno delle istituzioni.

Il numero totale dei funzionari che sono ogni anno collocati in congedo nell’interesse del servizio non può eccedere il 5% del numero totale dei funzionari di tutte le istituzioni collocati a riposo l’anno precedente. Il numero totale così calcolato è ripartito alle singole istituzioni sulla base del rispettivo numero di funzionari al 31 dicembre dell’anno precedente. Il risultato di detta ripartizione è arrotondato per eccesso al numero intero più vicino in ciascuna istituzione.

Il congedo non ha carattere di provvedimento disciplinare.

In linea di principio la durata del congedo copre il periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del funzionario. Tuttavia, in casi eccezionali, l’autorità che ha il potere di nomina può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario.

Quando il funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo.

La dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio è disciplinata dalle norme seguenti:

a) un altro funzionario può essere assegnato all’impiego occupato dal funzionario;

b) un funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio non ha diritto agli scatti o alle promozioni di grado.

Il funzionario così dispensato dall’impiego percepisce un’indennità calcolata ai sensi dell’allegato IV.

Su richiesta del funzionario, l’indennità è assoggettata ai contributi al regime pensionistico, calcolati sulla base della suddetta indennità. In tal caso il periodo di servizio di un funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio è preso in considerazione per il calcolo delle annualità ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VIII.

All’indennità non si applica alcun coefficiente correttore».

4        L’articolo 47 dello Statuto fa parte del capitolo 4 del titolo III dello Statuto, intitolato «Cessazione definitiva dal servizio». Ai sensi di tale disposizione, la cessazione definitiva dal servizio può essere determinata dalle dimissioni, dalle dimissioni d’ufficio, dalla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, dal licenziamento per insufficienza professionale, dalla destituzione, dal collocamento a riposo o dal decesso.

5        L’articolo 52, primo comma, lettere a) e b), dello Statuto, parimenti contenuto nel capitolo 4, prevede segnatamente che, salvo quanto disposto dall’articolo 50 dello Statuto (relativo alla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio per i membri del personale d’inquadramento superiore), un funzionario è collocato a riposo d’ufficio, l’ultimo giorno del mese in cui compie 66 anni, o a sua richiesta, l’ultimo giorno del mese per il quale è stata presentata la domanda se ha raggiunto l’età pensionabile.

6        L’allegato XIII dello Statuto contiene misure transitorie applicabili ai funzionari.

7        L’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto così dispone:

«1. Per il funzionario che ha prestato 20 o più anni di servizio al 1o maggio 2004 il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 60 anni.

Per il funzionario di età pari o superiore a 35 anni al 1o maggio 2014 ed entrato in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età indicata nella tabella seguente:

Età al 1o maggio 2014

Età pensionabile

60 anni e oltre

60 anni

59 anni

60 anni 2 mesi

58 anni

60 anni 4 mesi

(…)

(…)

35 anni

64 anni 8 mesi


Per il funzionario di età inferiore a 35 anni al 1o maggio 2014, il diritto alla pensione di anzianità matura all’età di 65 anni.

Tuttavia, per il funzionario di età pari o superiore a 45 anni al 1o maggio 2014 entrato in servizio tra il 1o maggio 2004 e il 31 dicembre 2013, l’età pensionabile rimane fissata a 63 anni.

Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l’età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all’età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto».

8        L’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto prevede, segnatamente, che un funzionario in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014 è collocato a riposo d’ufficio l’ultimo giorno del mese in cui compie 65 anni.

 Fatti

9        Il ricorrente, RW, è un ex funzionario della Commissione europea. Entrato in servizio presso tale istituzione il 1o ottobre 1982 ed assegnato, dal 12 dicembre 1999, alla direzione generale (DG) «Istruzione e Cultura», è stato promosso al grado AD 12 il 1o gennaio 2010.

10      Con lettera del 1o dicembre 2016, la direzione generale (DG) «Risorse umane e sicurezza» (in prosieguo: la «DG HR») ha informato il ricorrente che l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») intendeva collocarlo in congedo nell’interesse del servizio ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto con effetto dal 1o aprile 2017.

11      Il 14 dicembre 2016 il ricorrente ha formulato osservazioni in merito alla lettera del 1o dicembre 2016 e ha chiesto di essere ascoltato.

12      Il 13 gennaio 2017 si è svolto un colloquio tra il ricorrente e il capo dell’unità «Gestione delle carriere e mobilità» della DG HR, alla presenza di un rappresentante del personale, di un membro dell’unità sopraindicata e di un rappresentante della DG «Istruzione e cultura».

13      Al termine di detto colloquio, l’unità «Gestione delle carriere e mobilità» della DG HR ha trasmesso all’APN un parere favorevole in merito all’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto nei confronti del ricorrente.

14      Con decisione del 2 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’APN ha deciso, da un lato, di collocare il ricorrente in congedo nell’interesse del servizio, ai sensi dell’articolo 42 quater dello Statuto, a decorrere dal 1o giugno 2017, e, dall’altro, considerato che egli aveva già raggiunto l’età pensionabile conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, di collocarlo a riposo d’ufficio ai sensi dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto, dalla medesima data.

15      Il 20 marzo 2017 il ricorrente ha presentato un reclamo avverso la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il quale è stato respinto con decisione esplicita dell’APN del 26 luglio 2017.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2017, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Con atto separato depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, il ricorrente ha parimenti presentato una domanda di provvedimenti provvisori, fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, volta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata. In applicazione dell’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è stato sospeso.

17      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 marzo 2017, il ricorrente ha chiesto che gli fosse concesso l’anonimato ai sensi dell’articolo 66 del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 17 maggio 2017, il Tribunale ha accolto tale domanda.

18      Con ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351), il presidente del Tribunale ha disposto la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata.

19      Conformemente all’articolo 91, paragrafo 4, dello Statuto, il procedimento principale è ripreso in seguito all’adozione, il 26 luglio 2017, della decisione esplicita di rigetto del reclamo del ricorrente.

20      Con ordinanza del 10 gennaio 2018, Commissione/RW [C‑442/17 P(R), non pubblicata, EU:C:2018:6], il vicepresidente della Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione avverso l’ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione (T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351).

21      La fase scritta del procedimento principale si è chiusa il 9 gennaio 2018 con il deposito della controreplica.

22      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2018, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 106 del regolamento di procedura, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.

23      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza dell’11 dicembre 2018.

24      Al termine dell’udienza, il Tribunale ha invitato le parti a consultarsi al fine di addivenire, nei limiti del possibile, a una composizione amichevole della controversia, anche riguardo alle spese della causa. Il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha impartito alle parti un termine, che scadeva il 31 gennaio 2019, per informare il Tribunale degli esiti di tale consultazione decidendo di lasciare aperta la fase orale del procedimento.

25      La fase orale del procedimento si è chiusa con la decisione del presidente della Seconda Sezione del Tribunale del 4 febbraio 2019, in seguito all’informazione trasmessa dalle parti, con lettere del 29 gennaio 2019, che la consultazione ai fini di una composizione amichevole della controversia non si era conclusa positivamente.

26      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata «con cui [egli] è collocat[o] a riposo d’ufficio con effetto dal 1o giugno 2017»;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla ricevibilità del ricorso

28      La Commissione rileva che la domanda di annullamento, quale formulata nell’atto introduttivo del giudizio, non riguarda entrambi gli oggetti della decisione impugnata, vale a dire il collocamento del ricorrente in congedo nell’interesse del servizio e il suo collocamento a riposo d’ufficio, ma soltanto il secondo. Orbene, i due oggetti in questione non sarebbero separabili l’uno dall’altro, ragion per cui l’annullamento parziale della decisione impugnata avrebbe l’effetto di modificarne la sostanza. Date le circostanze, e alla luce della giurisprudenza secondo cui l’annullamento parziale di un atto dell’Unione è possibile solo quando gli elementi di cui è chiesto l’annullamento sono separabili dal resto dell’atto, la Commissione conclude per l’irricevibilità della domanda di annullamento proposta nel caso di specie dal ricorrente o, quanto meno, dei due primi motivi dedotti a sostegno della medesima.

29      Il ricorrente contesta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

30      In via preliminare, occorre convalidare l’analisi della Commissione secondo cui i due oggetti della decisione impugnata, vale a dire il collocamento del ricorrente in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, il suo collocamento a riposo d’ufficio, non sono separabili l’uno dall’altro. Infatti, dal quinto comma dell’articolo 42 quater emerge inequivocabilmente che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio dei funzionari interessati non può essere esteso oltre «l’età pensionabile», la quale è stabilita, per i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, dall’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto, ragion per cui, qualora il collocamento in congedo nell’interesse del servizio riguardi un funzionario che ha già raggiunto «l’età pensionabile» sopraindicata, tale funzionario dev’essere contemporaneamente collocato a riposo d’ufficio. Tale valutazione ha trovato applicazione nella decisione impugnata, con la quale il ricorrente è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, collocato a riposo d’ufficio (v. punto 14 supra). Infatti, il ricorrente aveva 63 anni alla data di entrata in vigore della decisione impugnata e aveva, pertanto, superato «l’età pensionabile», che, nel suo caso, era fissata a 60 anni in virtù dell’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto, in combinato disposto con il primo comma della medesima disposizione. Poiché il ricorrente, alla data in cui era stato collocato in congedo nell’interesse del servizio, aveva superato «l’età pensionabile», egli è stato collocato contemporaneamente a riposo d’ufficio in forza dell’articolo 42 quater, quinto comma, dello Statuto.

31      Convalidata l’analisi della Commissione sull’inseparabilità dei due oggetti della decisione impugnata, occorre rilevare che l’eccezione di irricevibilità dalla stessa sollevata si basa sulla premessa che la domanda di annullamento formulata nell’atto introduttivo costituisca una domanda di annullamento parziale, in quanto riguardante unicamente il secondo oggetto della decisione impugnata, quello relativo al collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente.

32      Orbene, tale premessa dell’argomento della Commissione è errata.

33      Certo, le conclusioni del ricorrente contengono l’inciso «con cui la parte ricorrente è collocata a riposo d’ufficio con effetto dal 1o giugno 2017». Tuttavia quest’ultimo non può essere inteso in modo tale da circoscrivere l’oggetto della domanda di annullamento al solo collocamento a riposo del ricorrente.

34      Dal contenuto dell’atto introduttivo emerge, infatti, che la domanda di annullamento concerne entrambi gli oggetti della decisione impugnata, avendo il ricorrente chiaramente individuato il nesso sussistente, secondo il ragionamento seguito nella decisione impugnata, tra il suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio e il suo collocamento a riposo d’ufficio. Occorre, a tal proposito, fare segnatamente riferimento al punto 34 dell’atto introduttivo, nell’ambito del primo motivo di annullamento, ai termini del quale: «[n]el caso di specie, l’APN ha adottato una decisione di collocamento in congedo nell’interesse del servizio che equivale al collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente».

35      Occorre parimenti rinviare al secondo motivo di annullamento, vertente sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge, in cui il ricorrente fa valere in sostanza che l’articolo 42 quater dello Statuto non è applicabile nei suoi confronti in quanto egli aveva superato «l’età pensionabile» ai sensi del primo comma della disposizione in parola. Infatti, è evidente che, qualora tale motivo fosse accolto dal Tribunale, ciò determinerebbe l’annullamento integrale della decisione impugnata sulla base del rilievo che la stessa sarebbe priva di fondamento giuridico, e non il suo annullamento parziale, unicamente nella parte in cui si dispone il collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente.

36      Dalle suesposte considerazioni risulta che, nonostante l’inciso «con cui la parte ricorrente è collocata a riposo d’ufficio con effetto dal 1o giugno 2017» che figura nelle conclusioni del ricorrente, la domanda di annullamento formulata nell’atto introduttivo riguarda chiaramente entrambi gli oggetti della decisione impugnata, non separabili l’uno dall’altro, relativi al collocamento del ricorrente in congedo nell’interesse del servizio e, allo stesso tempo, al suo collocamento a riposo d’ufficio. Non si trattava, quindi, di una domanda di annullamento parziale, come sostiene la Commissione. Ne consegue che l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione dev’essere respinta.

 Sulla permanenza dell’interesse ad agire in capo al ricorrente

37      In sede di udienza, la Commissione ha fatto valere che la sentenza che il Tribunale emetterebbe nel caso di specie non avrebbe alcun effetto sulla situazione del ricorrente. La Commissione ha chiarito che, a causa della sospensione della decisione impugnata disposta dal giudice dei procedimenti sommari, il ricorrente è stato mantenuto in attività di servizio, come funzionario, presso l’istituzione per «il periodo massimo consentito dallo statuto», vale a dire fino al 1o novembre 2018, data in cui il medesimo ha compiuto 65 anni ed è stato collocato a riposo d’ufficio in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto. A motivo di detta sospensione, il ricorrente avrebbe potuto evitare il collocamento in congedo nell’interesse del servizio cui si opponeva, continuando a percepire la sua normale retribuzione, e sarebbe stato, in ultima istanza, collocato a riposo d’ufficio alle stesse condizioni che si sarebbero applicate se non fosse stata adottata nessuna decisione nei suoi confronti a norma dell’articolo 42 quater dello Statuto. Basandosi su tale argomentazione, la Commissione ha concluso che era venuto meno l’interesse ad agire del ricorrente.

38      Il ricorrente ha contestato la conclusione della Commissione relativa al venir meno del suo interesse ad agire nel corso del procedimento.

39      Secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi degli articoli 90 e 91 dello Statuto, affinché una persona cui si applica detto Statuto possa chiedere l’annullamento di un atto che le arreca pregiudizio ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto medesimo, quest’ultima, al momento della proposizione del ricorso, deve possedere un interesse, effettivo e concreto, sufficientemente qualificato, all’annullamento di tale atto, in quanto tale interesse presuppone che la domanda, in virtù del risultato prodotto, possa procurarle un vantaggio. Quale condizione di ricevibilità, l’interesse del ricorrente ad agire dev’essere valutato al momento della presentazione del ricorso. Tuttavia, affinché una persona cui si applica lo Statuto possa proporre un ricorso mirante all’annullamento di una decisione dell’APN, essa deve conservare un interesse personale all’annullamento di quest’ultima. In proposito, in mancanza di un interesse ad agire concreto, non occorre più statuire sul ricorso (v. sentenza dell’8 novembre 2018, Cocchi e Falcione/Commissione, T‑724/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:759, punto 50 e giurisprudenza citata).

40      Nella specie, le affermazioni della Commissione presentate al precedente punto 37, non contestate dal ricorrente, possono effettivamente indurre a chiedersi se l’interesse ad agire del ricorrente non sia venuto meno nel corso del procedimento.

41      Tuttavia, come ricordato dalla stessa Commissione in sede di udienza, la decisione impugnata, qualora restasse valida e non fosse annullata dal giudice dell’Unione, potrebbe, eventualmente, essere dedotta dalla Commissione a fondamento di una domanda di ripetizione nei confronti del ricorrente della differenza tra gli importi versati a titolo di retribuzione corrisposta nel periodo compreso tra il 1o giugno 2017, data dell’entrata in vigore della decisione impugnata, e il 1o novembre 2018, data del collocamento a riposo d’ufficio del ricorrente, e gli importi ai quali quest’ultimo avrebbe avuto diritto se la decisione impugnata fosse stata immediatamente esecutiva e non fosse stata oggetto di una sospensione dell’esecuzione.

42      Ne deriva che il ricorrente, com’egli ha d’altronde fatto valere in sede di udienza, conserva sempre un interesse a chiedere l’annullamento della decisione impugnata e la sua scomparsa dall’ordinamento giuridico dell’Unione per poter essere certo che la Commissione in futuro non reclami nei suoi confronti la differenza di importi illustrata al precedente punto 41.

43      Tale conclusione non risulta smentita né dall’affermazione della Commissione in sede di udienza, secondo cui il recupero della differenza degli importi sopracitata sarebbe complicato da realizzarsi in quanto il ricorrente aveva continuato a lavorare come funzionario in servizio fino al suo collocamento a riposo d’ufficio, il 1o novembre 2018, né dall’assicurazione, fornita dalla Commissione in sede di udienza, che, in ogni caso, non chiederà al ricorrente la sopraindicata differenza tra gli importi. Infatti, si tratta di semplici affermazioni ed impegni da parte della Commissione che, peraltro, non mettono in discussione il fatto che il permanere in vigore della decisione impugnata nell’ordinamento giuridico dell’Unione rappresenti una fonte di incertezza giuridica per il ricorrente, da cui discende il suo interesse, sempre concreto, all’annullamento della decisione in parola.

44      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere che il ricorrente conserva sempre un interesse ad agire.

 Nel merito

45      A sostegno del proprio ricorso, il ricorrente deduce tre motivi vertenti, il primo, sulla violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto, il secondo, sulla violazione dell’ambito di applicazione della legge, nella fattispecie l’articolo 42 quater dello Statuto, e, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dei diritti della difesa. Nella replica, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al terzo motivo.

46      Poiché nel contesto del secondo motivo il Tribunale è chiamato a definire l’ambito di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, che costituisce la base giuridica della decisione impugnata, occorre anzitutto esaminare tale motivo.

 Osservazioni preliminari

47      Il ricorrente, partendo da un’interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 42 quater dello Statuto, sostiene che tale disposizione non è applicabile a funzionari che, come lui, abbiano raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi della disposizione medesima letta congiuntamente all’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto. Il ricorrente fa valere, segnatamente, che il congedo nell’interesse del servizio, posizione in cui i funzionari interessati sono collocati in forza dell’articolo 42 quater dello Statuto, deve avere una durata determinata. Orbene, l’applicazione della disposizione in parola a funzionari che, alla data di tale applicazione, abbiano raggiunto «l’età pensionabile» comporterebbe, in virtù del quinto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, il collocamento di questi ultimi in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, il loro collocamento a riposo d’ufficio, ragion per cui risulterebbe sviata la finalità di tale disposizione e sarebbero eluse le condizioni previste dallo Statuto affinché possa darsi la cessazione definitiva delle funzioni di un funzionario. Il ricorrente conclude che l’APN, nel caso di specie, ha travisato l’ambito di applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto e che, su tale base, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.

48      La Commissione, deducendo argomenti vertenti, segnatamente, sul tenore letterale e sulla ratio legis dell’articolo 42 quater dello Statuto, contesta la tesi del ricorrente e sostiene l’applicabilità di tale disposizione a un funzionario che abbia raggiunto «l’età pensionabile», come avviene nel caso del ricorrente.

49      In via preliminare, va osservato che, come correttamente fa valere il ricorrente, l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto a un funzionario che ha raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi della disposizione medesima ne determina il collocamento in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, il collocamento a riposo d’ufficio in forza del quinto comma della disposizione sopracitata. Tale valutazione è stata applicata al ricorrente nella decisione impugnata, come già constatato al precedente punto 30.

50      Ne consegue che si pone la questione se l’articolo 42 quater dello Statuto possa essere applicato a funzionari che, come il ricorrente, abbiano raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi della disposizione in parola, tenuto conto del fatto che tale applicazione determina il collocamento in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, il collocamento a riposo d’ufficio dei funzionari medesimi. In tal senso, occorre, quindi, definire l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 42 quater dello Statuto, il che ne rende necessaria l’interpretazione.

 Sull’interpretazione letterale

51      L’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto prevede che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio del funzionario interessato si applichi «[a]l più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario». Come correttamente fatto valere dalla Commissione in sede di udienza, l’espressione «età pensionabile del funzionario», di cui al primo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, corrisponde all’espressione «età pensionabile» che figura ai commi quarto e quinto della disposizione medesima. Pertanto, per stabilire l’«età pensionabile del funzionario» per quanto riguarda i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, occorre, come per la determinazione dell’«età pensionabile», fare riferimento all’articolo 22, paragrafo 1, quinto comma, dell’allegato XIII dello Statuto, il quale precisa quanto segue:

«Per il funzionario in attività di servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, l’età da prendere in considerazione per tutti i riferimenti all’età pensionabile che figurano nel presente statuto è determinata conformemente alle disposizioni che precedono, salvo disposizione contraria del presente statuto».

52      I termini «disposizioni che precedono», di cui al quinto comma dell’articolo 22, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello Statuto, si riferiscono ai primi quattro commi della medesima disposizione, i quali precisano l’età a partire dalla quale i funzionari, entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, possono chiedere di andare in pensione avendo diritto a una pensione di anzianità.

53      Per quanto concerne i funzionari entrati in servizio dopo il 1o gennaio 2014, l’espressione «età pensionabile del funzionario», menzionata all’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto, si riferisce all’età del collocamento a riposo d’ufficio di cui all’articolo 52, primo comma, lettera a), dello Statuto, che corrisponde a 66 anni, come confermato dalle parti in sede di udienza.

54      Dalla lettera dell’articolo 42 quater, primo comma, dello Statuto risulta, pertanto, che tale disposizione fornisce informazioni sulla data a partire dalla quale essa è applicabile a un funzionario, vale a dire «[a]l più presto cinque anni prima dell’età pensionabile del funzionario». Peraltro, come la Commissione ha correttamente fatto valere, per quanto riguarda i funzionari entrati in servizio anteriormente al 1o gennaio 2014, la formulazione della disposizione in parola non ne esclude l’applicabilità a un funzionario che abbia raggiunto e, a fortiori, superato l’«età pensionabile del funzionario».

55      Ciò premesso, occorre rammentare che l’articolo 42 quater, quarto comma, dello Statuto prevede che la durata del congedo nell’interesse del servizio copra «in linea di principio» il periodo fino al raggiungimento dell’«età pensionabile» da parte del funzionario interessato, ma che l’APN possa decidere, «in casi eccezionali», di porre fine al congedo e di reintegrare il medesimo.

56      Le espressioni «durata del congedo» e «periodo fino al raggiungimento dell’età pensionabile da parte del funzionario» di cui all’articolo 42 quater, quarto comma, prima frase, dello Statuto corroborano la conclusione del ricorrente secondo cui il congedo nell’interesse del servizio deve avere una durata determinata. Contrariamente a quanto fa valere la Commissione, i termini «in linea di principio», che si rinvengono nella frase medesima, non inficiano la conclusione sopracitata. Infatti, essi vanno intesi alla luce della seconda frase dell’articolo 42 quater, quarto comma, dello Statuto, ai termini della quale:

«Tuttavia, in casi eccezionali, [l’APN] può decidere di porre fine al congedo e di reintegrare il funzionario».

57      Risulta pertanto che i termini «in linea di principio» non indicano l’esistenza di una possibilità di deroga al principio secondo cui il congedo nell’interesse del servizio deve avere una durata determinata, bensì dimostrano che è possibile derogare al principio secondo cui il congedo nell’interesse del servizio cessa alla data in cui il funzionario interessato raggiunge l’«età pensionabile», dipendendo tale possibilità di deroga dalla circostanza che l’APN può decidere, «in casi eccezionali», di reintegrare il funzionario interessato, ponendo così fine al congedo nell’interesse del servizio.

58      La tesi del ricorrente, secondo cui il congedo nell’interesse del servizio deve avere una durata determinata, trova conferma nel dettato del quinto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, ai sensi del quale «[q]uando il funzionario dispensato dall’impiego nell’interesse del servizio raggiunge l’età pensionabile, è collocato automaticamente a riposo». Da tale formulazione, e più specificamente dall’utilizzo del verbo «raggiungere», si evince che il collocamento a riposo d’ufficio presuppone che il funzionario interessato si trovi nella posizione di congedo nell’interesse del servizio alla data in cui ha raggiunto «l’età pensionabile» e che tale congedo abbia una durata determinata.

59      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre constatare che la lettera dell’articolo 42 quater dello Statuto corrobora la tesi del ricorrente secondo cui il congedo nell’interesse del servizio deve avere una durata determinata, il che esclude che tale collocamento in congedo possa essere concomitante al collocamento a riposo d’ufficio. L’esclusione della possibilità che il collocamento in congedo nell’interesse del servizio possa essere concomitante al collocamento a riposo d’ufficio del funzionario interessato, alla luce delle considerazioni di cui ai precedenti punti 30 e 50, significa che la disposizione sopraindicata non è applicabile a funzionari che, come il ricorrente, abbiano raggiunto «l’età pensionabile».

60      È necessario esaminare se tale conclusione non sia inficiata dall’interpretazione sistematica e teleologica dell’articolo 42 quater dello Statuto.

 Sull’interpretazione sistematica

61      Occorre rammentare che l’articolo 42 quater dello Statuto è contenuto nel capitolo 2 del titolo III dello Statuto, intitolato «Posizioni». Conformemente all’articolo 35 dello Statuto, che figura nel capitolo medesimo, il funzionario può essere collocato in una delle seguenti posizioni: attività di servizio, comando, aspettativa per motivi personali, disponibilità, congedo per servizio militare, congedo parentale o congedo per motivi familiari e congedo nell’interesse del servizio.

62      D’altro canto, la «cessazione definitiva dal servizio» è disciplinata dal capitolo 4 del titolo III dello Statuto. L’articolo 47 dello Statuto, contenuto nel capitolo medesimo, definisce, quali casi che determinano la cessazione definitiva dal servizio, le dimissioni, le dimissioni d’ufficio, la dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, il licenziamento per insufficienza professionale, la destituzione, il collocamento a riposo e il decesso.

63      Risulta pertanto che, mentre il congedo nell’interesse del servizio è stato concepito dal legislatore dell’Unione come una «posizione» in cui il funzionario può essere collocato nel corso della sua carriera nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, la tesi della Commissione relativa all’applicabilità dell’articolo 42 quater dello Statuto a un funzionario che ha raggiunto «l’età pensionabile» e, quindi, alla possibilità di collocarlo in congedo nell’interesse del servizio collocandolo contemporaneamente a riposo d’ufficio, conduce a trasformare la misura di cui trattasi da una «posizione» amministrativa a un caso di «cessazione definitiva dal servizio». Infatti, come rilevato dal giudice dei procedimenti sommari, l’applicazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata dell’articolo 42 quater dello Statuto è assimilabile a una «dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio» contro la volontà dell’interessato (ordinanza del 18 maggio 2017, RW/Commissione, T‑170/17 R, non pubblicata, EU:T:2017:351, punto 61).

64      Dalle suesposte considerazioni risulta che la collocazione dell’articolo 42 quater dello Statuto nel capitolo 2 del titolo III del medesimo mal si concilia con la tesi sopracitata della Commissione e, in ogni caso, non inficia la conclusione presentata al precedente punto 59.

 Sull’interpretazione teleologica

65      La Commissione sostiene che la ratio legis dell’articolo 42 quater dello Statuto risiede nell’ottimizzazione della gestione delle risorse umane delle istituzioni. Tale disposizione consentirebbe una certa flessibilità nella gestione del personale prossimo al pensionamento o in procinto di accedervi, offrendo al contempo alle persone interessate una congrua indennità. Secondo la Commissione, il legislatore dell’Unione non ha inteso circoscrivere l’ambito di applicazione del testo ai funzionari che non sono in procinto di andare in pensione. L’ottimizzazione auspicata presupporrebbe la più ampia discrezionalità, tanto più che, da un lato, essa si persegue nel rispetto degli interessi del funzionario interessato e, dall’altro, la misura riguarda in via prioritaria i funzionari prossimi al pensionamento. Sarebbe assurdo che la misura non fosse applicabile ai funzionari che hanno già raggiunto l’età pensionabile. La Commissione sostiene pertanto che l’interpretazione restrittiva caldeggiata dal ricorrente privi parzialmente della sua efficacia e della sua ragion d’essere la misura di cui all’articolo 42 quater dello Statuto.

66      Certo, come la Commissione ha fatto correttamente valere invocando il considerando 7 del regolamento n. 1023/2013, la finalità dell’articolo 42 quater dello Statuto risiede, in ultima analisi, nell’ottimizzazione della gestione delle risorse umane delle istituzioni. Tuttavia, come d’altronde rileva la Commissione medesima, il legislatore dell’Unione ha vigilato affinché il collocamento in congedo nell’interesse del servizio fosse, stando ai termini utilizzati dalla Commissione, «sufficientemente tutelante i diritti dei funzionari interessati».

67      A tale riguardo, occorre rammentare che il settimo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto prevede che il funzionario collocato in congedo nell’interesse del servizio percepisca un’indennità calcolata ai sensi dell’allegato IV dello Statuto. Dall’articolo unico, primo comma, dell’allegato in parola, letto alla luce dell’articolo 42 quater dello Statuto, risulta che tale indennità mensile per i primi tre mesi di applicazione della misura è pari allo stipendio base del funzionario interessato. Dal quarto al sesto mese, l’indennità ammonta all’85% dello stipendio base, mentre oltre tale periodo e fino al collocamento a riposo d’ufficio, essa è pari al 70% dello stipendio base.

68      Trattandosi di una disposizione del legislatore dell’Unione che mitiga gli inconvenienti derivanti ai funzionari interessati da un collocamento in congedo nell’interesse del servizio, occorre parimenti rinviare all’ottavo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, il quale, in sostanza, consente al funzionario di continuare a versare i contributi al regime pensionistico durante il periodo in cui è collocato in congedo nell’interesse del servizio, al fine di incrementare l’importo della pensione che percepirà al momento del suo pensionamento.

69      Si deve constatare che, qualora fosse consentita l’applicazione dell’articolo 42 quater dello Statuto a un funzionario che ha raggiunto «l’età pensionabile» e, quindi, il suo collocamento a riposo d’ufficio fosse concomitante al suo collocamento in congedo nell’interesse del servizio, detto funzionario non trarrebbe alcun beneficio dalle disposizioni di cui al settimo e all’ottavo comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, in quanto la durata del congedo nell’interesse del servizio sarebbe nulla. In tali circostanze, il bilanciamento perseguito dal legislatore dell’Unione, nel contesto dell’adozione dell’articolo 42 quater dello Statuto, tra le considerazioni relative all’ottimizzazione della gestione delle risorse umane delle istituzioni e quelle riguardanti la sufficiente tutela degli interessi dei funzionari interessati, verrebbe compromesso a scapito di queste ultime considerazioni.

70      Peraltro, si deve altresì constatare che, nell’ipotesi di un collocamento a riposo d’ufficio contemporaneo alla dispensa dall’impiego nell’interesse del servizio, l’APN non disporrebbe della facoltà offerta dal quarto comma dell’articolo 42 quater dello Statuto, anche solo «in casi eccezionali», di porre fine al congedo nell’interesse del servizio e di reintegrare il funzionario. Ne consegue che l’ipotesi sopraindicata mal si concilia con la disposizione in parola nei limiti in cui essa, da un lato, conduce a privare le istituzioni, togliendo loro ogni potere discrezionale, di uno strumento per la gestione del personale consistente nella facoltà di reintegrare il funzionario interessato nel servizio e, dall’altro, priva detto funzionario della possibilità di un siffatto reintegro.

71      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre constatare che l’interpretazione teleologica dell’articolo 42 quater dello Statuto non corrobora la tesi della Commissione, ma conferma invece la conclusione presentata al precedente punto 59.

72      Pertanto, in esito all’interpretazione dell’articolo 42 quater dello Statuto, si deve concludere che tale disposizione non può essere applicata a funzionari che, come il ricorrente, hanno raggiunto «l’età pensionabile» ai sensi di quest’ultima. Ne consegue che la Commissione, adottando la decisione impugnata sul fondamento della disposizione medesima, ne ha violato l’ambito di applicazione e che la decisione impugnata deve, quindi, essere annullata, senza che sia necessario esaminare il motivo vertente sulla violazione degli articoli 47 e 52 dello Statuto.

 Sulle spese

73      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

74      La Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 2 marzo 2017 con la quale RW è stato collocato in congedo nell’interesse del servizio e, contemporaneamente, collocato a riposo d’ufficio è annullata.

2)      La Commissione sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute da RW, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Prek

Buttigieg

Berke

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 maggio 2019.

 

Firme      

 

*      Lingua processuale: il francese.