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Impugnazione proposta il 25 settembre 2023 da Giovanni Frajese avverso l'ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 luglio 2023, causa T-786/22, Frajese / Commissione

(Causa C-586/23 P)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Giovanni Frajese (rappresentanti: O. Milanese, A. Montanari, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

accogliere integralmente l’impugnazione;

dichiarare nulla l’ordinanza impugnata per i motivi da I a IV del ricorso;

subordinatamente, annullare l’ordinanza impugnata per i motivi da I a IV del ricorso;

in ogni caso, annullare il capo relativo alla condanna alle spese per i medesimi motivi;

per l’effetto, accogliere il ricorso ex articolo 263 TFUE presentato in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della propria impugnazione, proposta avvero l’ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento, da un lato, della decisione di esecuzione C(2022) 7163 final della Commissione, del 3 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Spikevax – elasomeran» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2021) 94 final, e, dall’altro, della decisione di esecuzione C(2022) 7342 final della Commissione, del 10 ottobre 2022, che rilascia l’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comirnaty – tozinameran, vaccino a mRNA anti-COVID‑19 (modificato a livello dei nucleosidi)» a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione C(2020) 9598 final-

Con il primo motivo, egli lamenta una grave violazione dell’articolo 254 TFUE, degli articoli 2, 4 e 18 Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 16 del regolamento di procedura del Tribunale. Tale violazione deriverebbe dalla mancanza di indipendenza e imparzialità del giudice relatore nella causa T-786/22, il quale avrebbe svolto precedenti incarichi presso la controparte Commissione europea. Questa mancanza di indipendenza integrerebbe inoltre una violazione dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, dell’articolo 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nonché dei principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, quali fonti di diritto internazionale universalmente applicabili, e comporterebbe la nullità assoluta dell’ordinanza impugnata.

Con il secondo motivo, il ricorrente fa valere una violazione delle norme di procedura, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di dichiarare tardiva e irricevibile l’eccezione di irricevibilità depositata dalla Commissione oltre il termine massimo, che il Tribunale stesso avrebbe valutato e conteggiato erroneamente e che sarebbe previsto a pena di decadenza. Tale violazione renderebbe illegittima l’ordinanza di rigetto, anche per quanto riguarda la condanna del ricorrente alle spese.

Con il terzo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi e argomenti dedotti dal ricorrente in merito alla sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 263, quarto comma, TFUE. Le motivazioni fornite dal Tribunale al riguardo sarebbero errate e contraddittorie, oltre a non essere riferite ad argomentazioni presentate nel ricorso. In particolare, il Tribunale non avrebbe considerato il particolare status del ricorrente di medico vaccinatore e il suo specifico interesse ad agire, dal momento che le indicazioni degli allegati alle decisioni di esecuzione sono dirette alla categoria medica e che i medici sono i materiali esecutori delle prescrizioni inerenti alla somministrazione del prodotto. In tal modo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 263, quarto comma TFUE, con particolare riferimento alla sussistenza dell’incidenza diretta ed individuale delle decisioni impugnate, e avrebbe fornito una motivazione contraddittoria o errata, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta che la pronuncia di irricevibilità emessa dal Tribunale si traduce in una denegata difesa, privando il ricorrente – e tutti i cittadini dell’Unione – di qualsiasi effettiva tutela giurisdizionale, in violazione dei principi di cui al capo VI della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, tra gli altri, del suo articolo 47.

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