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Ricorso proposto il 6 maggio 2011 - ClientEarth e International Chemical Secretariat / ECHA

(Causa T-245/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ClientEarth (Londra, Regno Unito) e The International Chemical Secretariat (Göteborg, Svezia) (rappresentante: avv. P. Kirch)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare che la convenuta ha violato la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale;

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1367/2006 1;

dichiarare che la convenuta ha violato il regolamento (CE) n. 1049/2001 2;

annullare la decisione, contenuta nella risposta di conferma della convenuta del 4 marzo 2011, di negare l'accesso ai documenti richiesti; e

condannare la convenuta alle spese sostenute dalle ricorrenti, incluse le spese sostenute da ogni eventuale parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, le ricorrenti chiedono, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento della decisione, contenuta nella risposta di conferma della convenuta del 4 marzo 2011, di negare l'accesso a documenti contenenti i nomi e i recapiti dei titolari delle registrazioni (fabbricanti, importatori) di un rilevante numero di sostanze che si asseriscono essere pericolose per la salute umana e l'ambiente ed il quantitativo in cui esse sono vendute sul mercato dell'UE.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono cinque motivi.

Con il primo motivo esse affermano che la decisione impugnata viola l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1049/2001, non avendo risposto alla domanda di conferma delle ricorrenti entro il termine prescritto e non avendo addotto alcuna giustificazione a tale ritardo.

Con il secondo motivo le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, nn. 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001, non avendo la convenuta consultato i titolari delle registrazioni al fine di valutare se esistesse un interesse commerciale alla mancata divulgazione e non avendo addotto sufficienti motivi per provare che era evidente che i documenti non potessero venire divulgati.

Con il terzo motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, nn. 1, 2, 3 e 4 della Convenzione di Aarhus, in quanto non concede alle ricorrenti l'accesso alle informazioni richieste. La decisione impugnata viola altresì l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 1367/2006, poiché non interpreta in maniera restrittiva le eccezioni di cui all'art. 4 del regolamento n. 1049/2001, tenendo conto dell'interesse pubblico legato alla divulgazione e dell'eventualità che le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.

Con il quarto motivo le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non dimostra che l'accesso ai documenti richiesti pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale interno dell'ECHA, nonché l'art. 4, n. 2, primo trattino, dello stesso regolamento, poiché non dimostra l'esistenza di un interesse commerciale che giustifichi la mancata divulgazione.

Con il quinto motivo le ricorrenti affermano che la decisione impugnata viola l'art. 4, n. 3, secondo comma, e l'art. 4, n. 2, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non considera se vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e non adduce una motivazione dettagliata per il diniego.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 6 settembre 2006, n. 1367, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

2 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).