Language of document : ECLI:EU:T:2015:675

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

23 settembre 2015 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti in possesso dell’ECHA – Documenti provenienti da terzi – Termine fissato ai fini della risposta ad una richiesta di accesso – Accesso negato – Eccezione relativa alla tutela di interessi commerciali di un terzo – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Interesse pubblico prevalente – Informazioni ambientali – Emissioni nell’ambiente»

Nella causa T‑245/11,

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito),

The International Chemical Secretariat, con sede in Göteborg (Svezia),

rappresentate da P. Kirch, avvocato,

ricorrenti,

contro

Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), rappresentata da M. Heikkilä, A. Iber e T. Zbihlej, in qualità di agenti, assistiti da D. Abrahams, barrister,

convenuta,

sostenuta dalla

Commissione europea, rappresentata inizialmente da E. Manhaeve, P. Oliver e C. ten Dam, successivamente da E. Manhaeve, P. Oliver e F. Clotuche-Duvieusart e infine da E. Manhaeve, F. Clotuche-Duvieusart e J. Tomkim, in qualità di agenti,

e da

European Chemical Industry Council (Cefic), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentato da Y. van Gerven e M. Bronckers, avvocati,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011, recante diniego di accesso a informazioni fornite nell’ambito del procedimento di registrazione di talune sostanze chimiche,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da E. Martins Ribeiro (relatore), presidente, S. Gervasoni e L. Madise, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 30 gennaio 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

A –  Diritto internazionale

1.     Accordo ADPIC

1        L’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS), del 15 aprile 1994 (GU L 336, pag. 214; in prosieguo: l’«accordo TRIPS»), che costituisce l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (GU 1994, L 336, pag. 3), contiene una parte II, intitolata «Norme relative all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale». Nella sezione 7 di tale parte, intitolata «Protezione di informazioni segrete», figura l’articolo 39 che prevede quanto segue:

«1.      Nell’assicurare un’efficace protezione contro la concorrenza sleale ai sensi dell’articolo 10 bis della Convenzione di Parigi (1967), i membri assicurano la protezione delle informazioni segrete conformemente al paragrafo 2 e quella dei dati forniti alle autorità pubbliche o agli organismi pubblici conformemente al paragrafo 3.

2.      Le persone fisiche e giuridiche hanno la facoltà di vietare che, salvo proprio consenso, le informazioni sottoposte al loro legittimo controllo siano rivelate a terzi oppure acquisite o utilizzate da parte di terzi in un modo contrario a leali pratiche commerciali nella misura in cui tali informazioni:

a)      siano segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b)      abbiano valore commerciale in quanto segrete; e

c)      siano state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione intesa a mantenerle segrete.

3.      I membri, qualora subordinino l’autorizzazione della commercializzazione di prodotti chimici farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o di altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, assicurano la tutela di tali dati da sleali usi commerciali. Essi inoltre proteggono detti dati dalla divulgazione, salvo nei casi in cui risulti necessaria per proteggere il pubblico o a meno che non vengano prese misure atte a garantire la protezione dei dati contro sleali usi commerciali».

2.     Convenzione di Aarhus

2        La convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale è stata sottoscritta ad Aarhus il 25 giugno 1998 (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»).

3        L’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede quanto segue:

«Si intende per “informazioni ambientali” qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

a)      lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati e l’interazione fra questi elementi;

b)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni, e attività o provvedimenti, compresi i provvedimenti amministrativi, gli accordi ambientali, le politiche, le disposizioni legislative, i piani e i programmi che incidono o possono incidere sugli elementi di cui alla lettera a) (…);

c)      lo stato di salute, la sicurezza e le condizioni di vita delle persone, nonché lo stato dei siti e degli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi ambientali o, attraverso tali elementi, dai fattori, dalle attività o dai provvedimenti di cui alla lettera b)».

4        L’articolo 3, paragrafo 1, della convenzione di Aarhus così dispone:

«Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi, regolamentari e gli altri provvedimenti necessari, compresi i provvedimenti destinati ad assicurare la compatibilità tra le disposizioni adottate per dare attuazione alla presente convenzione in tema di accesso alle informazioni, partecipazione del pubblico e accesso alla giustizia, nonché le opportune misure di esecuzione, al fine di stabilire e mantenere un quadro normativo chiaro, trasparente e coerente per l’attuazione della presente convenzione».

5        L’articolo 4, paragrafi da 1 a 4, della convenzione di Aarhus così recita:

«1.      Fatti salvi i paragrafi che seguono, ciascuna Parte provvede affinché, nel quadro della [rispettiva] legislazione nazionale, le autorità pubbliche mettano a disposizione del pubblico le informazioni ambientali loro richieste, ivi compreso il rilascio, ove richiesto e ferma restando la lettera b), di copie dei documenti contenenti tali informazioni:

a)      senza che il pubblico debba far valere un interesse al riguardo;

b)      nella forma richiesta, salvo qualora:

i)      l’autorità abbia validi motivi per renderle accessibili in altra forma, nel qual caso tali motivi devono essere specificati; o

ii)      le informazioni siano già pubblicamente disponibili in altra forma.

2.      Le informazioni ambientali di cui al paragrafo 1 devono essere messe a disposizione del pubblico non appena possibile e comunque entro un mese dalla presentazione della richiesta, a meno che il loro volume e la loro complessità non giustifichi una proroga del termine, che in ogni caso non può essere superiore a due mesi dalla presentazione della richiesta. Il richiedente deve essere informato delle eventuali proroghe e dei motivi che le giustificano.

3.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta:

a)      se l’autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni;

b)      se è manifestamente irragionevole o formulata in termini troppo generici; oppure

c)      se riguarda documenti ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni.

4.      Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta qualora la divulgazione di tali informazioni possa pregiudicare:

a)      la segretezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, ove sia prevista dal diritto nazionale;

b)      le relazioni internazionali, la difesa nazionale o la sicurezza pubblica;

c)      il corso della giustizia, il diritto di ogni persona ad un processo equo o il potere delle pubbliche autorità di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

d)      la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici; tuttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente;

e)      i diritti di proprietà intellettuale;

f)      la riservatezza dei dati personali e/o dei dossier riguardanti una persona fisica che non abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni al pubblico, qualora tale riservatezza sia tutelata dal diritto nazionale;

g)      gli interessi dei terzi che abbiano fornito spontaneamente le informazioni richieste, senza essere o poter essere soggetti ad alcun obbligo legale in tal senso, e che non acconsentano alla divulgazione della documentazione; o

h)      l’ambiente cui si riferiscono le informazioni, ad esempio i luoghi di riproduzione di specie rare.

I motivi di diniego di cui sopra devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente».

B –  Diritto dell’Unione

1.     Regolamento (CE) n. 1049/2001

6        L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), riconosce a qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel regolamento medesimo.

7        Detto regolamento, ai sensi del proprio articolo 2, paragrafo 3, «riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione».

8        L’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, intitolato «Eccezioni», così dispone:

«(…)

2.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

–        gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,

(…)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3.      L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4.      Per quanto concerne i documenti di terzi, l’istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

(…)

6.      Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

(…)».

9        Il successivo articolo 6, paragrafi 2 e 3, così recita:

«2.      Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l’istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull’uso dei registri pubblici di documenti.

3.      Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l’istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa».

10      Il successivo articolo 7, intitolato «Esame delle domande iniziali», dispone quanto segue:

«1.      Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2.      Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3.      (…)

4.      In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma».

11      Il successivo articolo 8, intitolato «Trattamento delle domande di conferma», così dispone:

«1.      Le domande di conferma sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l’istituzione concede l’accesso al documento richiesto e gli fornisce l’accesso ai sensi dell’articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l’istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l’avvio di un ricorso giurisdizionale contro l’istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2.      In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3.      In assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE».

12      A termini dell’articolo 10 del regolamento medesimo, intitolato «Accesso a seguito di una domanda»:

«1.      L’accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell’invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L’onere non supera il costo effettivo della produzione e dell’invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l’accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2.      Se un documento è già stato divulgato dall’istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l’istituzione può soddisfare l’obbligo di concedere l’accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3.      I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente».

2.     Direttiva 2003/4/CE

13      L’articolo 2 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26), prevede quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1)      “informazione ambientale”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale concernente:

a)      lo stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, (…) le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a);

c)      le misure (comprese quelle amministrative) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o attività intese a proteggere i suddetti elementi;

(...)

f)      lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, ove pertinente, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c);

(...)».

3.     Regolamento REACH

14      Il considerando 117 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento REACH»), così recita:

«I cittadini dell’Unione europea dovrebbero avere accesso alle informazioni riguardanti le sostanze chimiche a cui possono essere esposti, per poter decidere con cognizione di causa dell’uso di tali sostanze. Un modo trasparente di ottenere questo risultato consiste nel dare loro la possibilità di accedere gratuitamente e facilmente ai dati di base contenuti nella banca dati dell’Agenzia, tra cui brevi profili sulle proprietà pericolose, gli obblighi in materia di etichettatura e le pertinenti normative comunitarie, compresi gli usi autorizzati e le misure di gestione dei rischi. L’Agenzia e gli Stati membri dovrebbero consentire l’accesso alle informazioni a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, del regolamento [n. 1049/2001 (…)] nonché della convenzione [di Aarhus] (…)».

15      A termini del successivo considerando 118:

«La divulgazione di informazioni nell’ambito del presente regolamento è soggetta agli specifici requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1049/2001. Detto regolamento fissa termini vincolanti per la comunicazione di informazioni nonché garanzie procedurali, compreso il diritto di impugnazione. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia dovrebbe adottare le modalità pratiche per l’applicazione di tali requisiti all’Agenzia».

16      Il regolamento REACH, ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, «ha lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano, nonché la libera circolazione di sostanze nel mercato interno rafforzando nel contempo la competitività e l’innovazione».

17      Il successivo articolo 3, intitolato, «Definizioni», così dispone:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

1)      “sostanza”: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale o ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione;

(…)

12)      “immissione sul mercato”: l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita. (…);

(…)

15)      “sostanza intermedia”: una sostanza fabbricata, consumata o utilizzata per essere trasformata, mediante un processo chimico, in un’altra sostanza (in seguito denominata “sintesi”) (…)».

18      L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo, intitolato «Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele», prevede quanto segue:

«Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di una o più miscele in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all’anno presenta una registrazione all’Agenzia».

19      Ai sensi del successivo articolo 10, lettera a), punto xi), intitolato «Informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione», una registrazione è corredata da un fascicolo tecnico contenente «una richiesta in cui siano indicate le informazioni dell’articolo 119, paragrafo 2, che secondo il fabbricante o importatore non debbono essere rese disponibili su Internet a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), corredata dei motivi per cui la pubblicazione di tali informazioni potrebbe danneggiare i loro interessi commerciali o quelli di altre parti interessate».

20      Nel titolo X, intitolato «Agenzia», l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento REACH, intitolato «Compiti», così dispone:

«Il segretariato provvede a quanto segue:

(...)

e)      realizza e tiene aggiornate una o più banche dati contenenti informazioni riguardanti tutte le sostanze registrate (…). Esso mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le informazioni di cui all’articolo 119, paragrafi 1 e 2, contenute nelle banche dati, tranne quando una richiesta presentata a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi) sia considerata giustificata. L’Agenzia mette a disposizione altre informazioni contenute nelle banche dati su richiesta a norma dell’articolo 118.

(...)».

21      L’articolo 118 del regolamento REACH, intitolato «Accesso alle informazioni», così recita:

«1.      Ai documenti detenuti dall’Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001.

2.      La divulgazione delle informazioni seguenti è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato:

(…)

c)      il tonnellaggio esatto della sostanza o della miscela fabbricate o immessi sul mercato;

d)      i rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o utilizzatori a valle.

Qualora sia necessaria un’azione urgente per tutelare la salute umana, la sicurezza o l’ambiente, ad esempio in situazioni di emergenza, l’Agenzia può divulgare le informazioni di cui al presente paragrafo.

3.      Il consiglio d’amministrazione adotta le modalità pratiche d’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001, compresi i mezzi di impugnazione esperibili in seguito al rigetto parziale o totale di una richiesta di riservatezza, entro il 1° giugno 2008.

4.      Le decisioni adottate dall’Agenzia a norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono dar luogo alla presentazione di una denuncia al Mediatore europeo o essere oggetto di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni previste, rispettivamente, agli articolo 195 e 230 del trattato».

22      Il successivo articolo 119, intitolato «Accesso del pubblico per via elettronica», prevede quanto segue:

«1.      Le seguenti informazioni detenute dall’Agenzia sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, sono messe gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e):

(…)

2.      Le seguenti informazioni sulle sostanze, in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, sono messe gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet a norma dell’articolo 77, paragrafo 2, lettera e), salvo che chi presenta le informazioni trasmetta documenti giustificativi a norma dell’articolo 10, lettera a), punto xi), accolti come validi dall’Agenzia, sui motivi per cui tale pubblicazione è potenzialmente lesiva degli interessi commerciali del dichiarante o di chiunque altro interessato:

(…)

b)      la fascia totale di tonnellaggio (ad esempio: 1-10 tonnellate, 10-100 tonnellate, 100-1000 tonnellate o oltre 1000 tonnellate) in cui è stata registrata una sostanza specifica;

(…)

d)      le informazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 contenute nella scheda di dati di sicurezza;

(…)».

23      L’allegato II del regolamento REACH riguarda le «prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza». Il punto 1.1 della sezione 1 di tale allegato, intitolata «Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa», così dispone:

«Questa sezione prescrive le modalità di identificazione (…) nella scheda di dati di sicurezza (…) del nome del fornitore della sostanza o miscela, compreso un contatto per i casi di emergenza».

24      Il punto 1.3, sezione 1 dell’allegato II, intitolato «Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza», prevede quanto segue:

«Il fornitore, sia esso fabbricante, importatore, rappresentante esclusivo, utilizzatore a valle o distributore, deve essere identificato. Va indicato l’indirizzo completo e il numero di telefono del fornitore, nonché l’indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della scheda di dati di sicurezza.

Inoltre, se il fornitore non risiede nello Stato membro nel quale la sostanza o la miscela è immessa sul mercato e ha nominato una persona responsabile per tale Stato membro, deve essere indicato l’indirizzo completo e il numero di telefono di detta persona responsabile.

Per i dichiaranti, tali informazioni devono corrispondere alle informazioni sull’identità del fabbricante o dell’importatore fornite nella registrazione.

Se è stato nominato un rappresentante esclusivo, si possono anche fornire le informazioni relative al fabbricante o formulatore [dell’Unione]».

25      L’allegato VI del regolamento REACH, intitolato «Prescrizioni in materia di informazioni di cui all’articolo 10», dispone, nella parte recante il titolo «Informazioni di cui all’articolo 10, lettera a), punti da i) a v)», al punto 3, intitolato «Informazioni sulla fabbricazione e sull’uso o sugli usi delle sostanze»:

«3.1.      Quantitativo totale fabbricato, quantitativi utilizzati per la produzione di un articolo soggetto a registrazione, e/o quantitativo importato, in tonnellate, per dichiarante all’anno:

Nel corso dell’anno della registrazione (quantitativo stimato)

(…)

3.3.      Indicazione del tonnellaggio destinato ad usi propri».

4.     Regolamento (CE) n. 1367/2006

26      Nel considerando 3 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13), si dichiara quanto segue:

«(…) È opportuno adeguare le norme di diritto comunitario alle disposizioni della convenzione».

27      Il considerando 8 del regolamento medesimo così recita:

«La definizione di “informazioni ambientali” nel presente regolamento comprende le informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili in qualsiasi forma. La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, ha lo stesso contenuto della definizione prevista dalla convenzione di Aarhus. La definizione di “documenti” di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001 comprende le informazioni ambientali quali definite nel presente regolamento».

28      A termini del successivo considerando 12:

«La convenzione di Aarhus impone l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali sia su richiesta di quest’ultimo, sia nel quadro di una politica di diffusione attiva delle informazioni ad opera delle autorità soggette alle sue disposizioni. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché alle agenzie e agli organi simili istituiti da atti normativi comunitari. Il regolamento stabilisce una serie di norme che sono in larga misura conformi alle disposizioni della convenzione di Aarhus. È necessario estendere l’applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 a tutte le altre istituzioni e agli altri organi comunitari».

29      Il successivo considerando 13 così recita:

«Nelle materie in cui le disposizioni della convenzione di Aarhus non sono riprese, in tutto o in parte, nel regolamento (CE) n. 1049/2001, è necessario adottare le pertinenti disposizioni, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali».

30      A termini del successivo considerando 15:

«Le eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 dovrebbero trovare applicazione, fatte salve eventuali disposizioni più specifiche del presente regolamento in materia di richieste di informazioni ambientali. Le motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell’ambiente (...)».

31      L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo prevede quanto segue:

«L’obiettivo del presente regolamento è quello di contribuire all’adempimento degli obblighi derivanti dalla (…) “Convenzione di Aarhus”, stabilendo le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi comunitari, e a tal fine:

a)      garantisce al pubblico il diritto di accesso alle informazioni ambientali ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità pratiche per l’esercizio di tale diritto;

(…)».

32      Il successivo articolo 2, paragrafo 1, dichiara quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

d)      “informazioni ambientali”: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante:

i)      lo stato degli elementi dell’ambiente quali l’aria e l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, comprese le zone umide, le zone costiere e marine, la biodiversità e le sue componenti, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché l’interazione fra questi elementi;

ii)      fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui al punto i);

iii)      le misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori di cui ai punti i) e ii), nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi;

(…)

vi)      lo stato di salute e la sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, se del caso, le condizioni di vita delle persone, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui siano o possano essere influenzati dallo stato degli elementi dell’ambiente di cui al punto i) o, attraverso tali elementi, da uno qualsiasi dei fattori di cui ai punti ii) e iii);

(...)».

33      Il successivo articolo 3, primo comma, collocato nel titolo II del regolamento medesimo, intitolato «Accesso alle informazioni ambientali», così dispone:

«Il regolamento [n. 1049/2001] si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro attività».

34      L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 così recita:

«Per quanto concerne l’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento [n. 1049/2001], eccezion fatta per le indagini, in particolare quelle relative ad una possibile violazione della normativa comunitaria, si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente. Circa le altre eccezioni di cui all’articolo 4 del regolamento [n. 1049/2001], i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente».

 Fatti e decisione impugnata

35      Con lettera del 1° dicembre 2010, The International Chemical Secretariat (in prosieguo: il «ChemSec») chiedeva, sulla base dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006 nonché dell’articolo 118 del regolamento REACH, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), in una richiesta iniziale, l’accesso a tre categorie specifiche di informazioni concernenti 356 sostanze chimiche, vale a dire:

«1. [I(l)] nominativo(i) del(i) fabbricante(i)/importatore(i) insieme alle coordinate;

2. il tonnellaggio esatto delle sostanze fabbricate o immesse sul mercato;

3. la fascia totale di tonnellaggio (ossia: da 1 a 10 tonnellate, da 10 a 100 tonnellate, da 100 a 1000 tonnellate o oltre 1000 tonnellate) in cui le 356 sostanze sono state registrate, nel caso in cui l’accesso alle informazioni di cui al punto 2 fosse impossibile».

36      In tale richiesta, la ChemSec faceva presente di non aver reperito informazioni sufficienti sulle 356 sostanze in questione, aggiungendo quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 77, paragrafo 2, punto e), del regolamento REACH, l’ECHA ha l’obbligo di fornire, su richiesta, le informazioni non contenute nelle banche dati disponibili a norma dell’articolo 118. Pertanto, tutte le informazioni che l’ECHA non ha divulgato, non ha ancora divulgato o non intende divulgare, devono, su richiesta, essere rese accessibili ai sensi dei regolamenti nn. 1049/2001 e 1367/2006».

37      Con lettera del 22 dicembre 2010, l’ECHA rispondeva alla ChemSec nei seguenti termini:

«(…) Per quanto concerne il vostro punto 1, la divulgazione di informazioni sul fabbricante/importatore rivelerebbe, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, e dell’articolo 4, paragrafo 3 [sic, in realtà articolo 4, paragrafo 2], del regolamento n. 1049/2001, informazioni sui rapporti tra il fabbricante/importatore e l’utilizzatore a valle, il che sarebbe pregiudizievole per la tutela di un interesse commerciale. Inoltre, il fatto che un fabbricante o un importatore abbia eseguito una registrazione costituisce un’informazione preziosa per il mercato. Detta informazione può accrescere la trasparenza del mercato e consentire agli attori di adeguare il loro comportamento a quello dei loro concorrenti. La mancata divulgazione delle informazioni degli operatori individuali risponde dunque a un interesse generale. Un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali informazioni non può essere dimostrato e neppure è stata invocata alcuna azione urgente che possa dar luogo alla divulgazione di tali informazioni a norma dell’articolo 118, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento. Pertanto, tali informazioni non possono essere divulgate, giacché si applica un’eccezione al regolamento n. 1049/2001.

Per quanto concerne il vostro punto 2, vogliate notare che ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, le informazioni sul tonnellaggio esatto sono considerate di norma pregiudizievoli per la tutela degli interessi commerciali. Come nel precedente punto, l’articolo 4, paragrafo 3 [sic, in realtà articolo 4, paragrafo 2] del regolamento n. 1049/2001 è applicabile nella misura in cui la divulgazione di tali informazioni arrechi effettivamente pregiudizio alla tutela dell’interesse commerciale e [nella misura] in cui non rinveniamo alcuna ragione che ci consenta di giungere a una conclusione diversa o di escludere la presunzione legale. Inoltre, non si può dimostrare alcun interesse pubblico prevalente che richieda di giungere a una conclusione diversa. Peraltro, come nel punto precedente, non è richiesta alcuna azione urgente ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento REACH. Pertanto, tali informazioni non possono essere divulgate, giacché si applica un’eccezione al regolamento n. 1049/2001.

Per quanto concerne il vostro punto 3, vogliate notare che l’ECHA ha pubblicato sul suo sito Internet (…) un elenco di sostanze che beneficiano di un regime transitorio. Tale elenco vi consente di verificare quali sostanze interessate sono state registrate e quali non lo siano state. Nel caso delle sostanze che avete indicato nel vostro elenco, può essere agevolmente verificato che la maggior parte di [esse] non sono (ancora) state registrate. Pertanto, l’ECHA non detiene al momento le informazioni che avete richiesto, di modo che non possiamo accogliere la vostra richiesta riguardo a tale punto.

(…)

L’ECHA fa tutto il possibile per pubblicare tempestivamente sul proprio sito Internet le informazioni relative alla fascia di tonnellaggio. Tuttavia, la realizzazione tecnica della pubblicazione di tali informazioni è ancora in fase di elaborazione, [per cui] vi preghiamo di voler comprendere che trascorrerà un certo periodo di tempo prima che tali informazioni siano aggiunte progressivamente una volta che i fascicoli siano stati trattati (…)».

38      Con lettera del 21 gennaio 2011, la ChemSec presentava domanda di conferma all’ECHA affinché essa riconsiderasse nuovamente il proprio «rigetto della richiesta del 1° dicembre 2010 con la quale era stato richiesto l’accesso a documenti ambientali». Tale domanda di conferma veniva parimenti sottoscritta dalla ClientEarth, che non era parte della richiesta iniziale, in considerazione di un interesse comune. Nella nota a piè di pagina n. 1 di detta lettera si legge:

«Sebbene la ClientEarth non sia stata parte della richiesta iniziale, essa si associa alla domanda di conferma della ChemSec in ragione di un interesse comune a ottenere l’accesso ai documenti richiesti. Nel caso in cui l’ECHA esigesse la presentazione da parte della ClientEarth di una richiesta separata di accesso ai medesimi documenti, chiediamo cortesemente che tale richiesta sia considerata, per quanto concerne la ChemSec, quale domanda di conferma ex articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, chiedendo un riesame del rigetto, da parte dell’ECHA, della propria richiesta del 1° dicembre 2010 nelle forme e nelle modalità ivi indicate».

39      Nei punti da 4 a 6 della loro domanda di conferma, la ClientEarth e la ChemSec (in prosieguo, congiuntamente: le «ricorrenti») sostenevano che i documenti di cui chiedevano la divulgazione costituivano informazioni ambientali, con conseguente applicabilità della convenzione di Aarhus e del regolamento n. 1367/2006.

40      Esse osservavano quindi nei punti da 7 a 13 della loro domanda di conferma, che i nominativi dei dichiaranti delle sostanze non erano interessati da un’eccezione al diritto di accesso ai documenti. Esse rilevavano, segnatamente, che l’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH prevede la diffusione di tutte le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza, salvo la richiesta di riservatezza ai sensi dell’articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento REACH e che l’ECHA è, di conseguenza, tenuta a pubblicare i nominativi dei dichiaranti sul proprio sito Internet. Pertanto, l’argomento dell’ECHA, secondo il quale sarebbe sussistito un interesse generale alla non divulgazione delle informazioni degli operatori individuali, non sarebbe corretto. Peraltro, esse affermavano che, considerato che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 prevede che le istituzioni rifiutino l’accesso ad un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali, l’ECHA sarebbe stata tenuta ad eseguire un’analisi caso per caso che avrebbe dovuto, del resto, riguardare solo i dichiaranti che avessero chiesto che il loro nome non venisse pubblicato sul sito Internet dell’ECHA. Infatti, sarebbe illogico affermare la sussistenza di un interesse generale alla non divulgazione quando il nome venga infine diffuso su Internet. Nei punti 15 e 19 della domanda di conferma le ricorrenti precisavano che l’ECHA sarebbe stata tenuta a contattare eventualmente le società che avessero presentato una richiesta di riservatezza con riferimento al loro nome, al fine di valutare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, l’eventuale sussistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione e che, essendo le informazioni richieste informazioni ambientali, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, qualsiasi eccezione al diritto di accedervi avrebbe dovuto essere interpretata in modo restrittivo.

41      Quanto al punto 2 della richiesta di informazioni, le ricorrenti osservavano, nei punti da 21 a 24 della domanda di conferma, che, se è pur vero che l’articolo 118, paragrafo 2, del regolamento REACH costituisce una presunzione a favore della non divulgazione del tonnellaggio esatto, l’ECHA sarebbe cionondimeno tenuta ad esaminare, caso per caso, se la divulgazione delle informazioni comprometta, ovvero pregiudichi, gli interessi commerciali in questione e se sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Orbene, l’ECHA non avrebbe spiegato sotto quale profilo la divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali né avrebbe dimostrato l’assenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

42      Quanto al punto 3 della richiesta di informazioni, le ricorrenti sottolineavano, nei punti da 25 a 28 della domanda di conferma, che l’ECHA avrebbe dovuto concedere l’accesso ai documenti richiesti nel termine previsto dall’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001, ossia, salvo proroga, quindici giorni lavorativi, e che era inammissibile farle attendere fino alla disponibilità delle fasce totali sul sito Internet dell’ECHA.

43      Inoltre, le ricorrenti rilevavano, nei punti da 29 a 33 della domanda di conferma, la sussistenza di un interesse superiore alla divulgazione delle informazioni richieste. Esse precisavano che tali informazioni riguardano, infatti, 311 sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), 17 sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche, o molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT e vPvB) e 28 sostanze che suscitano un livello di preoccupazione equivalente e che tali informazioni dovrebbero essere accessibili ai cittadini interessati e alle organizzazioni. Inoltre, l’informazione sul tonnellaggio esatto in cui la sostanza è immessa sul mercato costituirebbe un’informazione attinente a emissioni nell’ambiente. Pertanto, a norma dell’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, la divulgazione di tale informazione sembrerebbe presentare un interesse pubblico prevalente.

44      Infine, le ricorrenti chiedevano all’ECHA di riconsiderare nuovamente la richiesta iniziale e di concedere accesso completo alle informazioni richieste, ad eccezione dei casi in cui si applichino le eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, a seguito di una valutazione caso per caso delle sostanze specifiche.

45      Con lettera dell’8 febbraio 2011, il cui oggetto era intitolato «Notifica di una proroga del termine assegnato riguardo la vostra domanda di conferma di accesso ai documenti» e inviata unicamente alla ChemSec, l’ECHA esponeva, segnatamente, quanto segue:

«Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, [del regolamento n. 1049/2001], l’ECHA può, in casi eccezionali, prorogare il termine di risposta di 15 giorni lavorativi. Posto che la vostra domanda riguarda un numero molto elevato di documenti depositati nell’ambito della registrazione ai sensi del regolamento REACH per le singole sostanze elencate nella vostra domanda e implica un carico di lavoro significativo per l’Agenzia, la vostra domanda richiede un termine di trattamento supplementare. Pertanto, è stato deciso di prorogare il termine iniziale di 15 giorni lavorativi».

46      Con lettera del 4 marzo 2011 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), il cui oggetto è intitolato «Domanda di conferma del riesame di una decisione relativa all’accesso del pubblico ai documenti», l’ECHA confermava i propri precedenti dinieghi. Tale lettera veniva inviata alla ChemSec e conteneva la menzione «Cc: Vito Buonsante, Client Earth».

47      Innanzitutto, l’ECHA osservava che la domanda riguardava informazioni fornite da fabbricanti, importatori o rappresentanti esclusivi, nell’ambito del processo di registrazione previsto dal regolamento REACH, e che le informazioni erano contenute nelle sue banche dati. Essa osservava quindi che ciascun fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo aveva fornito fascicoli tecnici per ciascuna sostanza chimica, contenenti una serie di fascicoli per sostanza e che essa interpretava la domanda nel senso che essa era volta a ottenere l’accesso a tutti detti fascicoli tecnici relativi alle 356 sostanze in questione (purché tali sostanze fossero state registrate presso l’ECHA).

48      Quanto al punto 1 della domanda, l’ECHA rilevava, in conclusione, di dover confermare la decisione iniziale che negava l’accesso ai documenti richiesti. Essa precisava quindi, nel punto 1, lettera a), della decisione impugnata, che «la divulgazione di informazioni sul fabbricante/importatore di sostanze registrate rischia[va] seriamente di rivelare informazioni sui rapporti tra i fabbricanti o gli importatori e gli utilizzatori a valle, ed [era] quindi, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH suscettibile di pregiudicare la tutela degli interessi commerciali». A tale riguardo, l’ECHA rinviava «agli altri motivi che giustifica[va]no tale presunzione e che [erano] contenuti nella decisione iniziale (…) del 22 dicembre 2010».

49      L’ECHA prendeva tuttavia atto dell’osservazione delle ricorrenti secondo la quale «potrebbe mancare un interesse generale a considerare tali informazioni, in ogni caso, riservate e potrebbe essere appropriato pronunciarsi caso per caso dopo aver consultato i titolari di tutti i fascicoli tecnici». Essa riteneva che, «[f]atta salva la risposta a tale questione, l’accesso alle informazioni richieste non p[oteva] tuttavia essere concesso, giacché l’[ECHA] [stava riesaminando], unitamente alla Commissione e agli Stati membri, il processo connesso alla comunicazione al pubblico di informazioni sulle sostanze ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH».

50      L’ECHA precisava che il riesame riguardava, segnatamente, la comunicazione di informazioni relative all’identità del fabbricante, dell’importatore o del distributore, nella misura in cui tali informazioni sono disponibili nella banca dati dell’ECHA. L’ECHA aggiungeva che, laddove essa avesse deciso di pubblicare, in futuro, l’identità delle suddette persone per alcune categorie di sostanze, avrebbe dovuto adeguare le proprie procedure e il proprio sistema informatico e, in particolare, per quanto concerne alcune registrazioni esistenti, introdurre per gli interessati la possibilità di proporre richiesta di riservatezza quanto alla loro identità.

51      Essa aggiungeva che «[c]onsentire di accedere in tale momento alle informazioni richieste ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 non solo genererebbe per l’Agenzia un carico di lavoro manuale estremamente elevato (…,) ma consentirebbe altresì di eludere le apposite procedure previste dal regolamento REACH» e che, «in particolare, i dichiaranti rischierebbero di vedersi privati del tipico ricorso previsto dal regolamento avverso il diniego di una richiesta di riservatezza». L’ECHA ne deduceva che non vi era altra soluzione che applicare l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e negare l’accesso nella parte in cui la domanda riguardava una questione sulla quale non era stata adottata alcuna decisione e [nella misura] in cui la divulgazione dell’informazione avrebbe gravemente pregiudicato il processo decisionale dell’ECHA e che, quanto alla decisione imminente sull’approccio futuro dell’Agenzia, non sussistesse alcun interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Inoltre, l’ECHA sottolineava di essere stata incaricata di garantire che tutti i dichiaranti fossero trattati in modo paritario dando loro identiche possibilità di tutelare i loro legittimi interessi.

52      Peraltro, l’ECHA sottolineava che, alla luce del numero di fascicoli tecnici per sostanza, essa doveva tenere conto degli aspetti di proporzionalità, ove pervenisse alla conclusione che l’identità del fabbricante o dell’importatore non faceva parte delle informazioni contemplate dall’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH. Essa precisava che la necessità di effettuare un esame caso per caso, comprendente una consultazione di terzi, per ciascuna richiesta di accesso a tali fascicoli potrebbe compromettere la sua capacità di gestire i propri compiti in taluni settori e che, di conseguenza, essa doveva riservarsi il diritto di contattare informalmente i richiedenti onde trovare una soluzione equa, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

53      Quanto al punto 2 della domanda, l’ECHA, richiamandosi all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, affermava, al punto 1, lettera b), della decisione impugnata, di aver «deciso di mantenere la decisione iniziale poiché la divulgazione del tonnellaggio esatto delle sostanze che costitui[va]no l’oggetto della domanda sarebbe [stata] pregiudizievole per l’interesse commerciale dei dichiaranti coinvolti» e che l’«informazione sul tonnellaggio esatto rivelerebbe la quota di mercato delle società rispetto ai loro concorrenti». Inoltre, essa affermava che la pubblicazione di tale informazione potrebbe avere un impatto negativo in materia di diritto della concorrenza.

54      L’ECHA dichiarava quindi di non avere individuato la sussistenza di alcun interesse pubblico prevalente che consentisse di giustificare la divulgazione. A tale riguardo, essa avrebbe preso atto che la richiesta era determinata dalla volontà di promuovere l’approccio normativo nei confronti delle sostanze chimiche che possono essere identificate quali sostanze estremamente preoccupanti. Tuttavia, il legislatore avrebbe fornito, con il regolamento REACH, taluni strumenti che consentirebbero di identificare e di gestire il rischio cui dette sostanze espongono, soprattutto la procedura di autorizzazione, la quale prevede un’ampia consultazione del pubblico.

55      Quanto al punto 3 della domanda, l’ECHA confermava, nel punto 1, lettera c), della decisione impugnata, che «il documento richiesto non figura[va] né nelle [sue] banche dati né nei [suoi] fascicoli».

56      Essa sottolineava che il regolamento n. 1049/2001 non imponeva alcun obbligo di creare documenti al fine di rispondere alle richieste di accesso ai documenti. Orbene, per poter fornire alla ChemSec un documento di tal genere, essa dovrebbe raccogliere le informazioni contenute in tutti i fascicoli di registrazione e calcolare le fasce totali di tonnellaggio delle sostanze in questione (ove fossero state realmente presentate domande di registrazione per tutte dette sostanze). Essa precisava che lo stesso varrebbe per l’accesso alla fascia di tonnellaggio cumulativa precisa relativa a ciascuna sostanza contenuta nella richiesta, nel caso in cui quest’ultima dovesse essere interpretata in tal modo.

57      L’ECHA aggiungeva tuttavia, di aver fatto raccogliere le informazioni fornite sulla fascia di tonnellaggio a partire dai fascicoli individuali delle sostanze elencate nella richiesta. Essa allegava alla sua lettera una tabella contenente dette informazioni, precisando al contempo che «[i]l metodo utilizzato per stabilire la fascia totale di tonnellaggio [era (…)] in fase di elaborazione» e che l’«ECHA non [era] quindi in grado di garantire l’esattezza delle suddette informazioni generate manualmente».

58      Il 3 maggio 2011, il direttore esecutivo dell’ECHA decideva, previo parere del consiglio di amministrazione dell’ECHA del 24 marzo 2011, di estendere ai nominativi dei dichiaranti la prassi di diffusione su Internet. Tale estensione della prassi di diffusione dava seguito ad un parere del servizio giuridico della Commissione europea del 21 dicembre 2010, secondo il quale l’identità del dichiarante fa parte delle informazioni, che l’ECHA è tenuta a diffondere ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, contenute nella scheda di dati di sicurezza, salva la presentazione di valida richiesta di riservatezza ai sensi dell’articolo 10, lettera a), punto xi), del regolamento REACH.

59      In un comunicato stampa pubblicato il 18 aprile 2012 sul proprio sito Internet, l’ECHA segnalava di aver adottato una decisione sul metodo da utilizzare per calcolare le «fasce totali di tonnellaggio» annunciando che avrebbe pubblicato tali dati nel giugno 2012. Il 25 luglio 2012, sul sito Internet dell’ECHA, veniva pubblicata una rettifica di tale comunicato stampa al fine di correggere un errore incorso nel metodo di calcolo.

60      Nel giugno 2012, l’ECHA pubblicava sul proprio sito Internet la fascia totale di tonnellaggio complessivo in cui ciascuna sostanza era stata registrata, ad eccezione dei tonnellaggi per i quali era stata richiesta la riservatezza, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH.

61      Nel luglio 2012, l’ECHA pubblicava la versione 2.0 del manuale di trasmissione dei dati, la cui parte 15, intitolata «Diffusione», esponeva, segnatamente, il metodo di pubblicazione dei nominativi e degli indirizzi dei dichiaranti. La versione 2.0 della parte 16 di tale manuale, intitolata «Richieste di riservatezza: Come presentare le richieste di riservatezza e redigere le giustificazioni delle richieste di riservatezza ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2 [del regolamento REACH]», veniva altresì pubblicata, nel luglio 2012, sul sito Internet dell’ECHA e rifletteva, segnatamente, «le modifiche derivanti da elementi supplementari per le richieste di riservatezza ai sensi dell’art[icolo] 119, paragrafo 2, [lettera] d) [del regolamento REACH] relative ad “[a]ltre informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza”».

62      Con comunicato stampa del 28 novembre 2012, l’ECHA annunciava che, a seguito delle revisioni del proprio sistema informatico, la pubblicazione dei nominativi dei dichiaranti, sul suo sito Internet, era appena iniziata. L’ECHA precisava, tuttavia, che i nominativi per i quali essa aveva accolto una richiesta di riservatezza erano esenti da pubblicazione.

 Procedimento e conclusioni delle parti

63      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 maggio 2011, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

64      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2011, l’ECHA ha sollevato eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, Le ricorrenti hanno depositato proprie osservazioni in merito a tale eccezione il 28 settembre 2011. Con ordinanza del Tribunale del 13 dicembre 2011, l’esame dell’eccezione è stato unito al merito e le spese sono state riservate.

65      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 9 agosto 2011, la Commissione e l’European Chemical Industry Council (Cefic) hanno chiesto di intervenire a sostegno dell’ECHA.

66      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 agosto 2011, il Regno di Danimarca ha chiesto di intervenire a sostegno delle ricorrenti.

67      Con ordinanze dell’8 febbraio 2012, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto le istanze di intervento della Commissione e del Regno di Danimarca e, con ordinanza del 18 ottobre 2012, [ha accolto] l’istanza di intervento del Cefic.

68      Il 22 marzo e il 20 dicembre 2012, la Commissione e il Cefic hanno depositato le rispettive memorie di intervento.

69      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 marzo 2012, il Regno di Danimarca ha chiesto il ritiro della propria istanza di intervento.

70      Con ordinanza del 22 maggio 2012, il presidente dell’Ottava Sezione del Tribunale ha accolto la domanda di ritiro del Regno di Danimarca e ha condannato quest’ultimo a sopportare le proprie spese.

71      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione alla quale, di conseguenza, è stata assegnata la presente causa.

72      Nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale (Seconda Sezione) ha sottoposto un quesito scritto alle parti, le quali vi hanno risposto entro il termine impartito.

73      Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale del procedimento.

74      Le parti hanno svolto le proprie difese orali rispondendo ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 30 gennaio 2015.

75      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere l’eccezione di irricevibilità;

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’ECHA alle spese, comprese quelle degli intervenienti.

76      L’ECHA chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso di cui al procedimento principale irricevibile;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

77      La Commissione chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto infondato, nella parte riguardante il motivo dedotto dalle ricorrenti secondo il quale l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 non si applicherebbe alle informazioni ambientali.

78      Il Cefic chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso di annullamento proposto dalle ricorrenti;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

79      In risposta a un quesito del Tribunale, le ricorrenti hanno precisato che, analogamente a quanto formulato nelle loro conclusioni della replica, esse non mantenevano le loro conclusioni intese a far dichiarare la violazione, da parte dell’ECHA, della convenzione di Aarhus, del regolamento n. 1367/2006 e del regolamento n. 1049/2001. Peraltro, le ricorrenti hanno desistito dal terzo motivo, nella parte riguardante la violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus, fatto di cui si è preso atto nel verbale d’udienza.

 In diritto

A –  Sulla ricevibilità

1.     Sull’eccezione di irricevibilità

80      Con la propria eccezione di irricevibilità, l’ECHA afferma, in sostanza, che il ricorso è irricevibile, per quanto concerne la ClientEarth, in quanto essa non sarebbe stata parte della richiesta iniziale di accesso ai documenti e non sarebbe stata destinataria della decisione impugnata e, per quanto concerne la ChemSec, in quanto il ricorso non sarebbe stato sottoscritto per suo conto dal suo avvocato, di modo che essa non risulterebbe rappresentata da un avvocato dinanzi al Tribunale.

81      In primo luogo, occorre esaminare la seconda censura dell’eccezione di irricevibilità, sollevata dall’ECHA nei confronti della ChemSec.

82      L’ECHA sostiene che la ChemSec non è rappresentata da un avvocato ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e non è quindi parte della domanda di annullamento della decisione impugnata, dal momento che il ricorso non è stato sottoscritto dal suo avvocato in suo nome. Sottoscrivendo quest’ultimo unicamente in nome della ClientEarth e facendo precedere la firma dalla menzione «presentato rispettivamente dalla ClientEarth da Pierre Kirch, avvocato» e, sotto, [aggiungendo] la menzione «per conto della ClientEarth», l’avvocato avrebbe limitato la propria rappresentanza a quest’ultima.

83      Peraltro l’ECHA sostiene che l’elenco degli elementi di prova prodotti a sostegno del ricorso di cui al procedimento principale è sottoscritto dall’avvocato «in nome della ClientEarth», senza riferimento alla ChemSec.

84      Occorre ricordare, in via preliminare, che ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’originale di ogni atto processuale dev’essere sottoscritto dall’agente o dall’avvocato delle parti.

85      A tal riguardo, si deve rilevare, anzitutto, che il ricorso di annullamento è stato redatto dall’avvocato in nome sia della ClientEarth sia della ChemSec, come si evince dalla pagina 1 del ricorso.

86      Peraltro, le pagine 2 e 3 del predetto ricorso, contengono informazioni riguardo alle due ricorrenti, segnatamente l’indirizzo e il numero di telefono rispettivi nonché l’indicazione che l’avvocato rappresenta le due ricorrenti.

87      Inoltre, l’ECHA non eccepisce affatto l’apposizione in originale, nel ricorso, della firma autografa dell’avvocato.

88      Infine, si deve rilevare che ciascuna delle ricorrenti ha debitamente conferito poteri di rappresentanza all’avvocato che ha firmato il ricorso.

89      Da quanto precede emerge che il ricorso è conforme sia all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, dal momento che esso contiene la firma autografa dell’avvocato delle parti interessate, sia all’articolo 44, paragrafo 1, del predetto regolamento, dal momento che essa precisa i nominativi e i domicili delle ricorrenti nonché la designazione della parte contro cui il ricorso è proposto.

90      Tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che l’ultima pagina del ricorso rechi la menzione «presentato rispettivamente dalla ClientEarth da Pierre Kirch, avvocato» seguita dalla firma dell’avvocato e, sotto, la menzione «per conto della ClientEarth», senza che appaia il nome della ChemSec.

91      Da un lato, da nessuna disposizione del diritto dell’Unione discende che siffatte menzioni siano obbligatorie e che l’avvocato debba specificare nell’ultima pagina del ricorso, a seguito dell’apposizione della sua firma, le ricorrenti interessate.

92      Dall’altro, non può ragionevolmente sostenersi, tenuto conto delle constatazioni effettuate nei precedenti punti da 84 a 88, che la sola menzione della ClientEarth prima e dopo la firma dell’avvocato costituisca una limitazione della rappresentanza di quest’ultimo, presso il Tribunale, unicamente a detta ricorrente.

93      Laddove in cui l’ECHA osserva che dalla sentenza del Tribunale del 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup (T‑223/06 P, Racc. pag. II‑1581) emerge che la presenza della firma autografa di un avvocato è considerata una regola sostanziale di modo che deve costituire l’oggetto di un’applicazione rigida la cui inosservanza determina l’irricevibilità del ricorso, è sufficiente rilevare che la menzionata sentenza Parlamento /Eistrup, riguarda una fattispecie in cui l’originale del ricorso era specificamente privo della firma autografa dell’avvocato, in quanto provvisto del solo timbro di quest’ultimo. La soluzione accolta dal Tribunale in tale sentenza non può essere quindi applicata nel caso di specie, in cui non manca affatto la firma dell’avvocato sull’originale del ricorso.

94      Inoltre, posto che il ricorso è sottoscritto dall’avvocato delle parti, occorre respingere, in quanto inefficace, l’argomento dell’ECHA secondo cui il fatto che un potere di rappresentanza sia contenuto nel ricorso non compenserebbe l’assenza della firma dell’avvocato delle parti.

95      Ne consegue che, con la menzione contenuta nella prima pagina del ricorso secondo la quale quest’ultimo sarebbe stato proposto in nome delle due ricorrenti, con le informazioni relative alle ricorrenti contenute nelle pagine 2 e 3 del ricorso, con la firma autografa dell’avvocato contenuta nell’ultima pagina di quest’ultimo, e con il deposito delle due procure conferite da ciascuna delle ricorrenti al medesimo avvocato, le disposizioni di cui all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 sono state soddisfatte.

96      Per quanto concerne la ChemSec, l’eccezione di irricevibilità dev’essere quindi respinta.

97      In secondo luogo, per quanto concerne la legittimazione ad agire della ClientEarth, va osservato che le ricorrenti hanno presentato un solo ed unico ricorso. Orbene, secondo giurisprudenza ormai consolidata, trattandosi di un unico ricorso, quando una delle ricorrenti dispone della legittimazione ad agire, non occorre esaminare la legittimazione ad agire delle altre ricorrenti, salvo basarsi su considerazioni di economia processuale (v., in tal senso, sentenze della Corte del 24 marzo 1993, CIRFS e a./Commissione, C‑313/90, Racc. pag. I‑1125, punto 31; del 9 giugno 2011, Comitato «Venezia vuole vivere» e a./Commissione, C‑71/09 P, C‑73/09 P e C‑76/09 P, Racc. pag. I‑4727, punti da 36 a 38, e del Tribunale dell’11 dicembre 2013, Cisco Systems e Messagenet/Commissione, T‑79/12, Racc., punto 40).

98      Nella specie, anche nell’ipotesi in cui che una valutazione separata della ricevibilità del ricorso della ClientEarth rivelasse il difetto della sua legittimazione ad agire, il Tribunale dovrebbe cionondimeno esaminare integralmente il ricorso. Non sussistono, quindi, ragioni di economia processuale che giustifichino che il Tribunale si discosti da tale giurisprudenza (v., in tal senso, sentenza Cisco Systems e Messagenet/Commissione, punto 97 supra, punto 40).

99      Alla luce dei suesposti rilievi, l’eccezione di irricevibilità dev’essere respinta in toto.

2.     Sul motivo di irricevibilità relativo all’irricevibilità dell’oggetto del ricorso

100    L’ECHA sostiene che il caso di specie riguarda una richiesta di informazioni specifica e non una richiesta di accesso a documenti o a informazioni ambientali. La richiesta in questione non sarebbe stata validamente formulata ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ragion per cui sarebbe stata irricevibile e non avrebbe quindi dovuto ricevere risposta dall’ECHA ai sensi del predetto regolamento. Pertanto, essa non potrebbe costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

101    Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, costituiscono atti che possono essere oggetto di azione di annullamento unicamente i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi dei terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (v. ordinanza del Tribunale del 12 febbraio 2010, Commissione/CdT, T‑456/07, Racc. pag. II‑183, punto 52, e la giurisprudenza ivi citata).

102    Inoltre, al fine di stabilire se il provvedimento di cui si chieda l’annullamento sia un atto che possa costituire oggetto di ricorso, occorre tener conto della sua sostanza, mentre la forma in cui esso sia stato adottato resta, in linea di massima, irrilevante a tal riguardo (v. ordinanza Commissione/CdT, punto 101 supra, punto 53, e la giurisprudenza ivi citata).

103    Una manifestazione di opinione scritta o una semplice dichiarazione d’intenti non può costituire una decisione atta a costituire oggetto di un ricorso di annullamento, in quanto non può produrre effetti giuridici né mira a produrne (v. ordinanza Commissione/CdT, punto 101 supra, punto 55, e la giurisprudenza ivi citata).

104    È stato peraltro affermato, in merito a ricorsi di annullamento proposti da singoli, che qualsiasi lettera inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce necessariamente una decisione che renda così possibile al destinatario medesimo il rimedio del ricorso di annullamento (v. ordinanza Commissione/CdT, punto 101 supra, punto 56, e la giurisprudenza ivi citata).

105    Tuttavia per quanto riguarda il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, occorre rilevare che, in forza dell’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che costituisce l’espressione specifica del principio di tutela giurisdizionale, qualsiasi diniego di accesso a documenti richiesti all’amministrazione può essere contestato in giudizio. Ciò vale indipendentemente dal motivo dedotto per negare tale accesso (sentenza della Corte del 2 ottobre 2014, Strack/Commissione, C‑127/13 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

106    Pertanto, non influisce sul diritto di ricorso degli interessati il fatto che si sostenga che l’accesso a un documento deve essere negato per una delle ragioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 o che si sostenga che il documento richiesto non esiste. Qualsiasi soluzione diversa renderebbe impossibile il controllo che il giudice dell’Unione deve esercitare sulla fondatezza di una decisione di diniego di accesso ai documenti delle istituzioni, poiché sarebbe sufficiente che l’istituzione interessata affermi che un documento non esiste per sottrarsi a qualsiasi controllo giurisdizionale. Di conseguenza, è giocoforza constatare che l’inesistenza di un documento con riferimento al quale si chiede l’accesso, o la circostanza che l’istituzione interessata non ne sia in possesso, non comportano l’inapplicabilità del regolamento n. 1049/2001 (sentenza Strack/Commissione, punto 105 supra, punti 40 e 41).

107    Occorre rilevare che il rigetto di una domanda di conferma può, in linea di principio, costituire oggetto di un ricorso di annullamento. Il punto 1 della decisione impugnata reca d’altronde il titolo «Decisione sulla vostra domanda di conferma», e l’ECHA, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, ha informato la ChemSec, nel punto 3 della decisione impugnata, in merito alla possibilità di proporre ricorso ex articolo 263 TFUE.

108    L’argomento dell’ECHA, secondo cui una domanda irricevibile non potrebbe essere soggetta all’applicazione del regolamento n. 1049/2001 e, quindi, alla competenza del Tribunale, non può essere accolta.

109    Certamente, come emerge dalla giurisprudenza citata supra al punto 104, una risposta ad una richiesta di informazioni generale non costituisce necessariamente una decisione che rende possibile il rimedio del ricorso di annullamento.

110    Tuttavia, le ricorrenti hanno richiesto informazioni ben precise, relative a un elenco di sostanze specifiche e ritenute, a loro avviso, in possesso dell’ECHA. Nella sua risposta, l’ECHA non si è limitata a comunicare semplici informazioni generali, ma ha adottato una decisione con la quale ha respinto la richiesta di informazioni. Indipendentemente dalla questione se l’ECHA fosse tenuta o meno a fornire accesso alle predette informazioni, segnatamente ai sensi del regolamento n. 1049/2001, ciò non toglie che si tratti di una decisione negativa destinata a produrre effetti giuridici e, quindi, impugnabile.

111    Ne consegue che l’ECHA non può sostenere che la sua risposta alla domanda di conferma di informazioni delle ricorrenti non costituisce un atto impugnabile mediante ricorso di annullamento, ragion per cui il motivo di irricevibilità va respinto.

B –  Sulla conservazione dell’oggetto della controversia per quanto attiene alla richiesta di informazioni nella parte relativa ai nominativi e alle coordinate dei dichiaranti divulgati dopo la presentazione del ricorso

112    Al punto 1 della richiesta di informazioni, la ChemSec ha richiesto l’accesso ad alcune informazioni sui nominativi del o dei fabbricanti ovvero importatori unitamente ai dati relativi a 356 sostanze chimiche (v. precedente punto 35).

113    Posto che, successivamente alla presentazione del ricorso, l’ECHA ha attuato una nuova pratica di diffusione su Internet di talune informazioni di cui all’articolo 119 del regolamento REACH pubblicando, sul proprio sito Internet, nel novembre 2012, parte delle informazioni richieste, occorre esaminare in qual misura le ricorrenti conservino un interesse ad agire avverso la decisione impugnata con riguardo al punto 1 della richiesta di informazioni.

114    Si deve rammentare che dalla giurisprudenza emerge che l’interesse ad agire di un ricorrente deve sussistere, relativamente all’oggetto del ricorso, nella fase della presentazione dello stesso pena l’irricevibilità. Tale oggetto della controversia deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice, pena il non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (sentenze della Corte del 7 giugno 2007, Wunenburger/Commissione, C‑362/05 P, Racc. pag. I‑4333, punto 42, e del Tribunale del 22 marzo 2011, Access Info Europe/Consiglio, T‑233/09, Racc. pag. II‑1073, punto 33).

115    Orbene, se l’interesse ad agire del ricorrente viene meno nel corso del procedimento, una decisione del Tribunale sul merito non gli può procurare alcun beneficio (sentenze Wunenburger/Commissione, punto 114 supra, punto 43, e Access Info Europe/Consiglio, punto 114 supra, punto 33).

116    Nel caso di specie, dalla risposta dell’ECHA al quesito scritto del Tribunale emerge che essa ha pubblicato i nominativi delle società per tutte le sostanze registrate fino alla fine di novembre 2012, ad eccezione di quelle per le quali le società avevano presentato una richiesta di riservatezza. Essa ha precisato che la pubblicazione comprendeva il nome e l’indirizzo della società, ma escludeva qualsiasi dato di carattere personale (come i numeri di telefono o gli indirizzi di posta elettronica che potevano essere associati ai membri del personale della società). Per quanto attiene alle sostanze in questione, l’ECHA ha indicato che 95 dichiaranti avevano chiesto che la loro identità non venisse divulgata, ragion per cui, per 55 delle suddette sostanze, i cui «numeri CE» sono contenuti nell’allegato Q.2 della predetta risposta dell’ECHA, tutti i nominativi e gli indirizzi della società non sono disponibili sul sito Internet dell’ECHA. Invece, con riferimento a 6 611 società che hanno registrato le sostanze in questione, le informazioni sono state pubblicate integralmente (ad eccezione dei dati di carattere personale). Occorre precisare che i dati relativi alle informazioni pubblicate risultano da un estratto della banca dati dell’ECHA del 23 aprile 2014. All’udienza, l’ECHA ha spiegato che il numero di dichiaranti, la cui identità era pubblicata o meno, era in costante evoluzione, in funzione delle nuove richieste di registrazione. I dati disponibili non sono quindi aggiornati e rappresentano solo lo stato di pubblicazione al 23 aprile 2014.

117    Quanto alle informazioni in questione che sono ormai accessibili al pubblico, l’ECHA afferma nella propria risposta al quesito scritto del Tribunale che il ricorso è divenuto privo di oggetto, mentre la Commissione sostiene che le ricorrenti non hanno interesse a proseguire il procedimento a tal riguardo.

118    Le ricorrenti rilevano, nel punto 1 della loro risposta al quesito scritto del Tribunale, che non tutti i nominativi sono stati comunicati dall’ECHA e che, pertanto, la loro richiesta è stata accolta solo parzialmente, cosicché la questione relativa all’annullamento della decisione di rigetto concernente il punto 1 della richiesta di informazioni resta aperta e deve essere risolta dal Tribunale. All’udienza, esse hanno precisato di voler chiedere al Tribunale di pronunciarsi altresì sul punto 1 della richiesta di informazioni nella parte relativa alle informazioni che, nel frattempo, erano rese disponibili sul sito Internet dell’ECHA.

119    A tale riguardo, si deve rilevare che, per quanto attiene alle informazioni richieste che sono state divulgate sul sito Internet dell’ECHA, la controversia è divenuta priva di oggetto e le ricorrenti hanno perduto interesse ad agire, cosicché non occorre più statuire in merito ad essa (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 23 novembre 2004, Turco/Consiglio, T‑84/03, Racc. pag. II‑4061, punti da 28 a 30; del 9 settembre 2011, LPN/Commissione, T‑29/08, Racc. pag. II‑6021, punto 57; ordinanze del Tribunale del 6 settembre 2012, Nickel Institute/Commissione, T‑180/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 20; del 14 gennaio 2014, Miettinen/Consiglio, T‑303/13, non pubblicata nella Raccolta, punti da 17 a 19, e del 7 maggio 2014, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑511/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 20).

120    In tale prospettiva, per quanto concerne tali informazioni, la richiesta delle ricorrenti può quindi essere considerata soddisfatta. L’annullamento della decisione impugnata, nella parte in cui nega l’accesso alle predette informazioni, non procurerebbe loro, pertanto, alcun beneficio.

121    Ne consegue che non vi è più luogo a statuire sulla richiesta per quanto attiene a nominativi e dati divulgati sul sito Internet dell’ECHA. Tuttavia, com’è stato rilevato nel precedente punto 116, non è possibile determinare in modo esatto in qual misura tali informazioni siano attualmente accessibili su Internet. Posto che l’ECHA ha fornito solo informazioni sullo stato di pubblicazione al 23 aprile 2014, occorre limitare il non luogo a statuire ai dati pubblicati a tale data.

122    Di conseguenza, occorrerà esaminare il ricorso solo nella parte in cui è diretto contro il rigetto del punto 1 della richiesta di informazioni nella parte attinente i dati non pubblicati alla data del 23 aprile 2014 nonché il rigetto dei punti 2 e 3 della richiesta di informazioni.

C –  Nel merito

123    A sostegno del loro ricorso di annullamento, le ricorrenti deducono cinque motivi. Il primo motivo, relativo alla decisione di prorogare il termine per rispondere alla domanda di conferma, verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001. Il quinto motivo verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, ultimo comma, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

124    Per quanto concerne il modo in cui tali motivi devono essere esaminati, occorre osservare che il primo motivo riguarda indistintamente tutti i punti della richiesta di informazioni e può quindi essere esaminato tenuto conto di tutti detti punti, mentre gli altri quattro motivi dovranno essere esaminati separatamente per ciascuno dei tre punti della richiesta di informazioni.

125    Per quanto concerne il punto 1 di quest’ultima, dal momento che riguarda dati non ancora pubblicati alla data del 23 aprile 2014, occorrerà esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo, relativi, rispettivamente, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, ultimo comma, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001.

126    Per quanto riguarda il punto 2 della richiesta di informazioni, occorrerà esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo, nella parte in cui essi vertono, rispettivamente, il quarto, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001, nonché il terzo motivo, nella parte in cui esso verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, viste le sovrapposizioni tra tali motivi. Peraltro, occorrerà esaminare, riguardo al punto 2 della richiesta di informazioni, il secondo motivo, che verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6 del regolamento n. 1049/2001.

127    Per quanto concerne, infine, il punto 3 della richiesta di informazioni, dovrà essere esaminato, da un lato, il secondo motivo, nella parte in cui esso verte sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 e, dall’altro, il terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

1.     Sul primo motivo relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, avente ad oggetto i punti da 1 a 3 della richiesta di informazioni

128    Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata deve essere annullata poiché la decisione dell’ECHA di prorogare il termine per rispondere alla domanda di conferma non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

129    In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, l’istituzione interessata dispone di un termine di quindici giorni lavorativi per rispondere alla domanda di conferma. Il paragrafo 2 di tale articolo dispone che, «[i]n via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato». Infine, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del predetto regolamento, «[i]n assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE».

130    Dalla giurisprudenza emerge che la scadenza del termine previsto nell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001 non produce l’effetto di privare l’istituzione del potere di adottare una decisione esplicita (v., in tal senso, sentenze del Tribunale del 19 gennaio 2010, Co‑Frutta/Commissione, T‑355/04 e T‑446/04, Racc. pag. II‑1, punto 56, e del 10 dicembre 2010, Ryanair/Commissione, da T‑494/08 a T‑500/08 e T‑509/08, Racc. pag. II‑5723, punto 50).

131    Nel settore dell’accesso ai documenti il legislatore ha previsto le conseguenze di un superamento del termine stabilito all’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001, disponendo, all’articolo 8, paragrafo 3, di detto regolamento, che la sua violazione da parte dell’istituzione comporta il diritto di proporre ricorso giurisdizionale (sentenza Co‑Frutta/Commissione, punto 130 supra, punto 58).

132    Il superamento del termine di risposta alla domanda di conferma non può tuttavia inficiare la decisione relativa alla domanda di conferma di un’illegittimità che giustifica il suo annullamento (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2012, Steinberg/Commissione, T‑17/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 102).

133    Nel caso di specie, si deve rilevare che l’ECHA ha sostenuto, nella sua lettera di proroga dell’8 febbraio 2011, dopo aver ribadito il contenuto della domanda, che la proroga del termine era giustificata tenuto conto del fatto che la domanda interessava un numero elevato di documenti depositati nell’ambito della registrazione ai fini del regolamento REACH per le sostanze elencate nella domanda e che quest’ultima implicava un onere lavorativo considerevole per l’ECHA.

134    Le ricorrenti sembrano ritenere che l’asserita illegittimità della decisione di proroga possa pregiudicare la legittimità della decisione impugnata.

135    Orbene, anche supponendo che la decisione di proroga sia stata adottata in violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, detta irregolarità non può incidere sulla legittimità della decisione impugnata.

136    Come emerge dalla giurisprudenza citata supra al punto 132, il solo superamento del termine di risposta alla domanda di conferma non può giustificare l’annullamento della decisione impugnata. Lo stesso vale ove la legittimità o la validità di una decisione di proroga siano rimesse in discussione. Infatti, anche l’invalidità della decisione di proroga consentirebbe solo di ritenere, tutt’al più, che il termine per rispondere alla domanda di conferma non sia stato prorogato e che, pertanto, la decisione impugnata sia stata adottata fuori termine, il che non pregiudicherebbe comunque la sua legittimità.

137    Inoltre, non vi è nulla che consenta di concludere che l’ECHA sia pervenuta a una decisione diversa da quella resa nella decisione impugnata, ove essa non avesse adottato la decisione di proroga.

138    Ne consegue che il primo motivo è inefficace.

139    Del resto, in primo luogo, nella misura in cui le ricorrenti sembrano suggerire che la motivazione della decisione di proroga (v. precedente punto 133) non consentisse loro di stabilire se tale decisione fosse viziata da errore, è sufficiente rilevare che detta motivazione è sufficientemente circostanziata per consentire loro di comprendere le ragioni che avevano condotto l’ECHA a prorogare il termine e, pertanto, per farsi un’opinione sulla legittimità di tale decisione.

140    In secondo luogo, per quanto concerne la fondatezza della motivazione della decisione di proroga, si deve ricordare che l’ECHA è stata investita di una richiesta di accesso ai documenti relativi a tre categorie di informazioni diverse relative a 356 sostanze diverse. La richiesta verteva dunque su un elevato numero di documenti e poteva, infatti, comportare un carico di lavoro eccezionale, cosicché, nel caso di specie, le condizioni di proroga previste dall’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 erano soddisfatte.

141    Anche laddove le ricorrenti ammettessero che le condizioni di proroga «siano teoricamente esistite», esse sostengono tuttavia che la proroga non era giustificata, dal momento che l’ECHA non avrebbe né consultato terzi né valutato caso per caso i documenti richiesti.

142    In sostanza, le ricorrenti sembrano contestare all’ECHA di non aver utilizzato la proroga del termine per esaminare correttamente la domanda di conferma. Tale argomento deve essere respinto, dal momento che gli asseriti errori commessi durante l’esame della domanda di conferma non possono rimettere in discussione la corretta applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Infatti, detti asseriti errori potrebbero pregiudicare la legittimità della stessa decisione impugnata, ma non quella della decisione di proroga del termine.

143    Dalle suesposte considerazioni consegue che il primo motivo dev’essere respinto.

2.     Sul quarto e sul quinto motivo, relativi, rispettivamente, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, ultimo comma, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui essi vertono sul punto 1 della richiesta di informazioni

144    Nella parte in cui il punto 1 della richiesta di informazioni riguarda i nominativi e i dati dei dichiaranti non ancora pubblicati su Internet al 23 aprile 2014, occorre esaminare congiuntamente il quarto e il quinto motivo, che vertono, congiuntamente considerati, sul fatto che l’ECHA avrebbe erroneamente invocato i motivi di diniego previsti, da un lato, all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e, dall’altro, all’articolo 4, paragrafo 3, del predetto regolamento.

145    In limine, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni dell’Unione, secondo i principi e alle condizioni definiti tramite regolamenti conformemente alla procedura legislativa ordinaria. Il regolamento n. 1049/2001, come indicato dal considerando 4 e dall’articolo 1 dello stesso, mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni. Deriva altresì da tale regolamento, in particolare dal considerando 11 e dall’articolo 4 dello stesso, che prevede un regime di eccezioni al riguardo, che tale diritto di accesso è comunque assoggettato a determinate limitazioni per motivi di interesse pubblico o privato (v. sentenza della Corte del 14 novembre 2013, LPN e Finlandia/Commissione, C‑514/11 P e C‑605/11 P, Racc., punto 40, e la giurisprudenza ivi citata).

146    Occorre ricordare altresì che le eccezioni all’accesso ai documenti devono essere interpretate e applicate restrittivamente, in modo da non privare di efficacia concreta l’applicazione del principio generale consistente nel conferire al pubblico il più ampio accesso ai documenti detenuti dalle istituzioni (sentenze della Corte del 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione, C‑64/05 P, Racc. pag. I‑11389, punto 66, e del Tribunale del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, Racc. pag. II‑2023, punto 84).

a)     Sul primo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

147    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non ha dimostrato l’esistenza di un pregiudizio sufficientemente concreto per l’interesse tutelato dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001. In particolare, esse contestano che la divulgazione delle informazioni richieste possa essere considerata pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali degli interessati, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH. Le ricorrenti osservano, segnatamente, che la pubblicazione dei nominativi dei dichiaranti sul sito Internet dell’ECHA si pone in contrasto con l’argomento dedotto dall’ECHA a tal riguardo.

148    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, le istituzioni negano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. Peraltro, si deve rilevare che l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH precisa, a tale riguardo, che, in linea di principio, la divulgazione delle informazioni sui rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o utilizzatori a valle è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato.

149    Nella decisione impugnata, l’ECHA ha negato l’accesso alle informazioni richieste ritenendo, segnatamente, che la divulgazione delle informazioni sul fabbricante o sull’importatore delle sostanze registrate rischiasse seriamente di rivelare le informazioni stesse potendo così pregiudicare, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, la tutela degli interessi commerciali (v. precedente punto 48).

150    Nelle proprie memorie, l’ECHA sostiene di aver correttamente applicato, nella decisione impugnata, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH. Essa sostiene altresì che l’articolo 119 del regolamento REACH prevede un regime specifico ed esaustivo di comunicazione e di riservatezza.

151    Orbene, i nominativi e i dati sono informazioni che ricadono nell’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH. Del resto, successivamente al novembre 2012, l’ECHA ha pubblicato, sulla base di tale disposizione, sul proprio sito Internet, i nominativi e i dati per tutte le sostanze registrate, salvo in caso di richiesta di riservatezza. L’ECHA non poteva quindi fondare il diniego d’accesso alle informazioni richieste sull’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH.

152    Infatti, anche ammettendo, da una parte, che il regime di diffusione su Internet previsto dall’articolo 119 del regolamento REACH sia esaustivo, l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, non sarebbe applicabile alle informazioni di cui all’articolo 119 del predetto regolamento e, di conseguenza, non potrebbe giustificare il diniego di accesso alle informazioni relative ai nominativi e alle coordinate dei dichiaranti.

153    Anche ammettendo, dall’altra, che il regime previsto dall’articolo 119 del regolamento REACH non escluda totalmente, in linea di principio, il regime di accesso ai documenti previsto dall’articolo 118 del regolamento REACH e il regolamento n. 1049/2001, ciò non toglie che l’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH preveda che le informazioni richieste nella fattispecie debbano essere divulgate su Internet, salvo che l’ECHA accolga una richiesta di riservatezza. Di conseguenza, l’ECHA non può, in assenza di una richiesta di tal genere, motivare il diniego di qualsiasi divulgazione delle informazioni richieste sulla base della presunzione legale prevista all’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, in base al rilievo che la divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali dell’interessato. Infatti, la presunzione legale di cui all’articolo 118 del regolamento REACH non può giustificare che un’informazione non sia, in linea di principio, divulgata, mentre una disposizione più specifica, ossia l’articolo 119, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, richiede che tale informazione sia, in linea di principio, divulgata.

154    Ne consegue che le condizioni che giustificano il diniego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera d), del regolamento REACH, non ricorrono nel caso di specie, senza che sia necessario esaminare se e in qual misura la divulgazione dei nominativi dei dichiaranti possa realmente rivelare i rapporti tra un fabbricante o un importatore e i suoi distributori o i suoi utilizzatori a valle.

b)     Sul secondo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001

155    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA ha erroneamente invocato l’eccezione al diritto di accesso ai documenti prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 per negare la divulgazione dei nominativi dei febbricanti o degli importatori.

156    A tale riguardo, si deve rammentare che, secondo costante giurisprudenza, occorre dimostrare che l’accesso in questione potesse pregiudicare concretamente ed effettivamente l’interesse tutelato dall’eccezione e che il rischio di pregiudizio a tale interesse fosse ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (v. sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, Muñiz/Commissione, T‑144/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 74, e la giurisprudenza ivi citata).

157    Inoltre, per rientrare nell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, il pregiudizio al processo decisionale deve essere grave. Ciò in particolare ricorre quando la divulgazione dei documenti considerati ha un impatto sostanziale sul processo decisionale. Orbene, la valutazione della gravità dipende dall’insieme delle circostanze del caso, in particolare dagli effetti negativi sul processo decisionale invocati dall’istituzione in merito alla divulgazione dei documenti considerati (sentenza Muñiz/Commissione, punto 140 supra, punto 75).

158    Nella decisione impugnata, l’ECHA ha affermato, in conclusione, che le condizioni previste dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 ricorrevano nella specie. In particolare, l’ECHA ha fatto presente che stava riesaminando il processo connesso alla comunicazione al pubblico delle informazioni sulle sostanze ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH e che il riesame verteva segnatamente sulla divulgazione delle informazioni relative all’identità del fabbricante, dell’importatore o del distributore. L’ECHA ha precisato che, se essa avesse deciso di pubblicare, in futuro, l’identità delle suddette persone per alcune categorie di sostanze, avrebbe dovuto adeguare le proprie procedure e il proprio sistema informativo e, in particolare, per quanto concerne alcune registrazioni esistenti, introdurre per gli interessati la possibilità di proporre una richiesta di riservatezza riguardo alla loro identità. Essa ha aggiunto che, consentire l’accesso alle informazioni richieste ai sensi del regolamento n. 1049/2001 non solo genererebbe un carico di lavoro estremamente elevato, ma consentirebbe altresì di eludere le apposite procedure previste dal regolamento REACH (v. precedenti punti da 49 a 51).

159    Da un lato, è vero che, nel momento in cui la decisione impugnata è stata adottata, l’ECHA prevedeva di modificare la propria prassi di divulgazione delle informazioni sull’identità dei dichiaranti al fine di adeguare tale prassi ai requisiti stabiliti dall’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH e che tali informazioni costituivano pertanto l’oggetto di un processo decisionale dell’ECHA.

160    Dall’altro, per quanto concerne la questione se la divulgazione avesse potuto pregiudicare gravemente tale processo decisionale, si deve rilevare che i nominativi dei dichiaranti costituiscono non informazioni relative a detto processo, bensì piuttosto informazioni interessate dalla decisione risultante dal processo medesimo. L’accesso alle informazioni richieste non poteva impedire all’ECHA di decidere riguardo alle misure da adottare per adempiere agli obblighi di divulgare informazioni su Internet, di cui all’articolo 119, paragrafo 2, del regolamento REACH.

161    Peraltro, laddove l’ECHA ha affermato, nella decisione impugnata, che la concessione dell’accesso alle informazioni richieste ai sensi del regolamento n. 1049/2001 le avrebbe causato un carico di lavoro manuale estremamente elevato, è sufficiente rilevare che l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 mira unicamente a tutelare il processo decisionale e non ad evitare un carico di lavoro eccessivo per le istituzioni interessate.

162    Lo stesso vale per l’argomento dell’ECHA secondo il quale l’accesso alle informazioni richieste ai sensi del regolamento n. 1049/2001 consentirebbe di eludere le procedure previste dal regolamento REACH. Infatti, l’asserito rischio di elusione di tali procedure non riguarda il processo decisionale, ma piuttosto le conseguenze di un’eventuale divulgazione delle informazioni richieste. Orbene, il motivo di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 riguarda esclusivamente il processo decisionale.

163    Da quanto precede risulta che l’ECHA non ha dimostrato che la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe pregiudicato gravemente il processo decisionale in questione. Ne consegue che il secondo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, e, pertanto, il quarto e il quinto motivo, nella parte in cui riguardano il punto 1 della richiesta di informazioni, sono fondati, nella misura in cui occorre ancora statuire su di essi.

164    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve ritenere, in conclusione, che i motivi dedotti nella decisione impugnata non sono sufficienti a giustificare il diniego delle informazioni richieste al punto 1 della domanda di informazioni, ragion per cui la decisione impugnata dev’essere annullata al riguardo, nella parte relativa alle informazioni non ancora divulgate alla data del 23 aprile 2014, senza necessità di esaminare il secondo e il terzo motivo a tal riguardo.

3.     Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo, relativi, rispettivamente, il secondo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui essi vertono sul punto 2 della richiesta di informazioni

a)     Sul terzo, quarto e quinto motivo, relativi, rispettivamente, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001

165    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non era legittimata a respingere il punto 2 della richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, e che l’ECHA non ha rispettato il principio secondo il quale qualsiasi eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali deve essere interpretata restrittivamente, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della Convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006.

166    A tale riguardo, occorre esaminare, da un lato, se l’ECHA avesse motivo di ritenere che la divulgazione del tonnellaggio esatto delle sostanze in questione pregiudicasse la tutela degli interessi commerciali degli interessati e, dall’altro, se un interesse pubblico prevalente giustificasse la divulgazione di tali informazioni.

 Sul pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali

167    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non ha rispettato l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, essendosi fondata sulla presunzione di cui all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH per negare l’accesso alle informazioni interessate dal punto 2 della richiesta di informazioni, nella misura in cui la predetta presunzione non dimostra in che modo l’interesse commerciale delle persone giuridiche o fisiche che hanno eseguito la registrazione di ciascuna delle 356 sostanze interessate sia pregiudicato.

168    In primo luogo, si deve rilevare che il regime delle eccezioni previsto dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 e, segnatamente, dal paragrafo 2 dello stesso, è fondato su una ponderazione degli interessi contrapposti in una data situazione, ovvero, da un lato, gli interessi che sarebbero favoriti dalla divulgazione dei documenti in questione e, dall’altro, quelli che sarebbero minacciati da tale divulgazione. La decisione su una domanda di accesso ai documenti dipende dallo stabilire quale debba essere l’interesse prevalente nel caso di specie (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punto 42).

169    In secondo luogo, occorre rilevare che, secondo costante giurisprudenza, se, per poter giustificare il rifiuto di accesso a un documento, non è sufficiente, in linea di principio, che detto documento rientri in un’attività o in un interesse fra quelli menzionati all’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, dal momento che l’istituzione interessata deve anche spiegare come l’accesso a tale documento possa ledere concretamente ed effettivamente l’interesse tutelato da un’eccezione prevista in tale articolo, tuttavia, detta istituzione può basarsi al riguardo su presunzioni di carattere generale che si applicano a determinate categorie di documenti, in quanto a domande di divulgazione riguardanti documenti della stessa natura possono applicarsi considerazioni di ordine generale analoghe (sentenze della Corte del 28 giugno 2012, Commissione/Agrofert Holding, C‑477/10 P, Racc., punto 57; del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, Racc., punto 116; del 17 ottobre 2013, Consiglio/Access Info Europe, C‑280/11 P, Racc., punto 72, e del 27 febbraio 2014, Commissione/Enbw Energie Baden-Württemberg, C‑365/12 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 64 e 65).

170    Tuttavia, in un caso di tal genere, incombe all’istituzione interessata precisare su quali considerazioni di ordine generale essa fonda la presunzione che la divulgazione di tali documenti arrecherebbe pregiudizio ad uno degli interessi tutelati dalle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001, e ciò senza essere tenuta ad effettuare una valutazione concreta del contenuto di ciascuno di tali documenti (sentenza Consiglio/Access Info Europe, punto 169 supra, punto 73).

171    In particolare, l’esigenza di verificare se la presunzione generale in questione si applichi concretamente non può essere interpretata nel senso che l’istituzione debba esaminare singolarmente tutti i documenti chiesti nel caso di specie. Una simile esigenza priverebbe tale presunzione generale del suo effetto utile, ovvero consentire all’istituzione di rispondere ad una domanda di accesso globale in modo altrettanto globale (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punto 68).

172    Si deve tuttavia sottolineare che una presunzione di carattere generale non esclude la possibilità di dimostrare che un dato documento, del quale venga chiesta la divulgazione, non rientri nella presunzione in parola o che sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione del suddetto documento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 (v. sentenza Commissione/Enbw, punto 169 supra, punto 100, e la giurisprudenza ivi citata).

173    In terzo luogo, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, la divulgazione «[de]l tonnellaggio esatto della sostanza o della miscela fabbricate o immessi sul mercato» è considerata di norma pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato.

174    Nel caso di specie, per quanto riguarda il punto 2 della richiesta di informazioni, l’ECHA ha affermato, al punto 1, lettera b), della decisione impugnata, che l’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH conteneva una presunzione generale secondo la quale l’informazione sul tonnellaggio esatto era, di norma, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato. Essa ha ritenuto che nessuna prova aveva confutato tale presunzione legale e che una divulgazione lederebbe gli interessi commerciali dei dichiaranti. La predetta informazione rivelerebbe la quota di mercato delle società rispetto ai loro concorrenti. Inoltre, essa ha dedotto che la pubblicazione di tale informazione avrebbe potuto avere un impatto negativo sotto il profilo del diritto della concorrenza (v. precedente punto 53).

175    È giocoforza rilevare che le ricorrenti chiedono all’ECHA, nel punto 2 della richiesta di informazioni relativa al tonnellaggio esatto delle sostanze fabbricate o immesse sul mercato, l’informazione la cui divulgazione è di regola considerata, segnatamente ai sensi della presunzione di cui all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali dell’interessato, ragion per cui detta presunzione si applica nella fattispecie.

176    Le osservazioni delle ricorrenti, laddove si limitano ad affermare, richiamandosi all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, che l’ECHA non ha provato in qual modo la divulgazione del tonnellaggio esatto avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali delle persone che hanno eseguito la registrazione di ciascuna delle 356 sostanze interessate, non sono tali da confutare la presunzione prevista da tale articolo. Infatti, qualora si applichi la presunzione legale di cui all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, l’autorità interessata può ritenere che la divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali dell’interessato, senza essere tenuta ad effettuare una valutazione concreta del contenuto di ciascun documento di cui è richiesta la divulgazione. In ragione di tale presunzione legale e in assenza di elementi concreti che potrebbero rimetterla in discussione, l’ECHA non era tenuta a dimostrare in qual modo la divulgazione del tonnellaggio esatto avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali degli interessati.

177    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dal fatto che l’esame richiesto per il trattamento di una richiesta di accesso a taluni documenti debba rivestire, in linea di principio, carattere concreto e individuale. Pertanto, come emerge dalla giurisprudenza richiamata supra punto 169, tale principio conosce infatti eccezioni, segnatamente ove sussista una presunzione generale secondo la quale la divulgazione del documento in questione pregiudicherebbe uno degli interessi tutelati dalle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Ciò vale tanto più quando, come nella fattispecie, una presunzione di tal genere è esplicitamente prevista da una disposizione di legge, ossia l’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH.

178    Alla luce di tali considerazioni, si deve concludere che, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, l’ECHA poteva legittimamente ritenere che la divulgazione del tonnellaggio esatto delle sostanze registrate avrebbe pregiudicato gli interessi commerciali degli interessati. Di conseguenza, resta da chiarire se la sussistenza di un interesse pubblico prevalente avrebbe cionondimeno giustificato detta divulgazione.

 Sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione

179    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non può negare l’accesso a talune informazioni per tutelare un interesse che ricade in una delle eccezioni previste dall’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 senza, da un lato, verificare l’assenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del predetto documento e, dall’altro, ponderare i diversi interessi contrapposti, ciò che l’ECHA non avrebbe fatto nella decisione impugnata.

180    In particolare, le ricorrenti sostengono che la richiesta di informazioni riguarda informazioni ambientali ed emissioni nell’ambiente e che, quindi, la divulgazione dei dati richiesti presenta un interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006. Inoltre, esse contestano all’ECHA di aver violato l’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006 che richiedono, a loro avviso, che qualsiasi eccezione al diritto di accesso alle informazioni ambientali debba essere interpretata restrittivamente.

181    Nel caso di specie, l’ECHA ha affermato, nella decisione impugnata, di non aver individuato la sussistenza di alcun interesse pubblico prevalente che consentisse di giustificare la divulgazione delle informazioni richieste. Essa ha precisato di aver preso atto che la richiesta era determinata dalla «volontà di promuovere l’approccio normativo nei confronti delle sostanze chimiche che possono essere identificate quali sostanze estremamente preoccupanti». Essa ha aggiunto che, «[t]uttavia, il legislatore [aveva] fornito, con il regolamento REACH, alcuni strumenti utili che consentono di identificare e di gestire il rischio cui espongono siffatte sostanze, soprattutto la procedura di autorizzazione, la quale prevede[va] un’ampia consultazione del pubblico» (v. precedente punto 54).

182    Al fine di esaminare l’argomento delle ricorrenti, in primo luogo, occorre verificare, nell’assunto che le informazioni in questione costituiscano informazioni ambientali, se ciò fosse stato sufficiente per ritenere sussistente un interesse pubblico prevalente alla loro divulgazione. In secondo luogo, occorrerà esaminare la questione se le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, di modo che possa ritenersi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, che la loro divulgazione presenti un interesse pubblico prevalente. Infine, in terzo luogo, si dovrà verificare se le ricorrenti possano legittimamente sostenere che, nella specie, l’ECHA non abbia ponderato i diversi interessi contrapposti.

–       Sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente in caso di richieste di informazioni ambientali

183    In primo luogo, occorre verificare se dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006 risulti che la divulgazione di informazioni ambientali presenti sempre un interesse pubblico prevalente.

184    A tale riguardo, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, ultimo comma, della convenzione di Aarhus, i motivi che consentono di respingere una richiesta di informazioni «devono essere interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni nonché dell’eventuale attinenza delle informazioni con le emissioni nell’ambiente».

185    Tale principio trova conferma nel considerando 15, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006, secondo il quale «[l]e motivazioni di rifiuto per quanto riguarda l’accesso alle informazioni ambientali dovrebbero essere interpretate in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico che la rivelazione di dette informazioni persegue e valutando se le informazioni richieste riguardano le emissioni nell’ambiente».

186    L’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006 dispone che, «[c]irca le altre eccezioni di cui all’articolo 4 del [regolamento n. 1049/2001], i motivi del rifiuto di accesso vanno interpretati in modo restrittivo, tenendo conto dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione e del fatto che le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente». Orbene, dalla formulazione e dall’economia di detto articolo 6, paragrafo 1, emerge che le «altre eccezioni» ai sensi del secondo periodo di tale paragrafo non comprendono la tutela degli interessi commerciali, dedotta come motivo dall’ECHA per respingere il punto 2 della richiesta di informazioni (v. precedenti punti 37 e 53).

187    Infatti, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 stabilisce una regola relativa alle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001. Il secondo periodo del medesimo paragrafo 1 non menziona semplicemente le «altre eccezioni», bensì le «altre eccezioni previste all’articolo 4 del regolamento [n. 1049/2001]». Tale disposizione si riferisce, pertanto, alle eccezioni di cui a tale articolo 4, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, e paragrafi 3 e 5 (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punto 83). Poiché la tutela degli interessi commerciali rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, cui si riferisce il primo periodo dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, essa non è compresa nella nozione di «altre eccezioni» di cui al secondo periodo di tale articolo 6, paragrafo 1.

188    Nella fattispecie, è giocoforza rilevare, anzitutto, che, nell’ambito dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativa, in particolare, alla tutela degli interessi commerciali, le ricorrenti non possono utilmente avvalersi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006. Infatti, da un lato, il secondo periodo di tale paragrafo contempla unicamente l’obbligo di interpretare restrittivamente le eccezioni diverse da quelle menzionate all’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006, cioè diverse da quelle previste dall’articolo 4, paragrafo 2, primo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (v. la giurisprudenza citata al precedente punto 187).

189    Dall’altro lato, l’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006 fa riferimento solo a un «interesse pubblico» alla divulgazione e non a un interesse pubblico «prevalente» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001 (sentenza LPN/Commissione, punto 119 supra, punto 136). Dall’articolo 6, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1367/2006 non deriva, quindi, che la divulgazione delle informazioni ambientali presenta sempre un interesse pubblico prevalente.

190    In secondo luogo, le ricorrenti affermano che le 356 sostanze per le quali è stata formulata una richiesta di accesso alle informazioni sono prodotti chimici fortemente nocivi. Esse ritengono legittimo che il pubblico sappia che centinaia di migliaia di tonnellate di sostanze che possono incidere negativamente sulla salute umana e sull’ambiente si trovano nel mercato dell’Unione, manipolate da lavoratori e dipendenti in prodotti di consumo. Riconoscere il diritto dei cittadini di disporre di una conoscenza approfondita del quantitativo di sostanze pericolose nel mercato consentirebbe di esercitare una maggiore pressione a favore di una sostituzione di tali sostanze con soluzioni più sicure.

191    Si deve rilevare che la possibilità che i cittadini ottengano informazioni ambientali adeguate e abbiano reali possibilità di partecipare al processo decisionale in materia ambientale ha un ruolo essenziale in una società democratica. Infatti, come sancito nel preambolo della convenzione di Aarhus, un più ampio accesso alle informazioni e una maggiore partecipazione ai processi decisionali migliorano la qualità delle decisioni e ne rafforzano l’efficacia, contribuiscono a sensibilizzare il pubblico alle tematiche ambientali e gli consentono di esprimere le sue preoccupazioni, permettendo alle pubbliche autorità di tenerne adeguatamente conto.

192    Il diritto del pubblico di ricevere tali informazioni rappresenta l’espressione del principio di trasparenza, che è attuato dal complesso delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, come emerge dal secondo considerando del regolamento stesso, secondo cui la trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale, garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei loro confronti, e contribuisce a rafforzare il principio di democrazia (sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, API/Commissione, T‑36/04, Racc. pag. II‑3201, punto 96).

193    Se è vero che l’interesse pubblico prevalente che può giustificare la divulgazione di un documento non deve necessariamente essere distinto dai principi soggiacenti al regolamento n. 1049/2001 (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punto 92), dalla giurisprudenza emerge tuttavia che considerazioni generiche non possono da sole essere idonee a dimostrare che il principio di trasparenza presenta una rilevanza particolare, che potrebbe prevalere sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti in questione e che spetta al richiedente invocare concretamente le circostanze su cui si fonda l’interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti in questione (v., in tal senso, sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punti 93 e 94, e la giurisprudenza ivi citata).

194    Nel caso di specie, dall’argomento delle ricorrenti riassunto supra al punto 190 emerge che esse si limitano, in sostanza, a sostenere che il fatto che le informazioni richieste costituiscano informazioni ambientali relative a sostanze pericolose giustifica una maggiore trasparenza e l’accesso pubblico a tali informazioni al fine di consentire una migliore partecipazione del cittadino al processo decisionale e di contribuire, in tal modo, alla riduzione dei rischi per la salute e l’ambiente. In tal modo le ricorrenti invocano, in modo generico, solo principi soggiacenti al regolamento n. 1367/2006 letto in combinato disposto con il regolamento n. 1049/2001, senza far valere alcun argomento idoneo a dimostrare che, per quanto riguarda il tonnellaggio esatto delle sostanze, l’invocazione dei medesimi principi presenta, alla luce delle circostanze del caso di specie, una rilevanza particolare. Orbene, come emerge dalla giurisprudenza citata supra al punto 193, considerazioni generiche non possono essere idonee a dimostrare che il principio di trasparenza presenta una rilevanza particolare, che prevale in un caso specifico sulle ragioni che giustificano il diniego di divulgazione dei documenti richiesti.

195    Inoltre, le ricorrenti non precisano nemmeno le ragioni per le quali sia indispensabile pubblicare il quantitativo esatto delle sostanze in questione e il motivo per cui la pubblicazione della fascia totale di tonnellaggio in cui una sostanza è stata registrata, come previsto dall’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH, non sarebbe sufficiente per soddisfare l’interesse pubblico alla divulgazione.

196    Dalle suesposte considerazioni emerge che un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste nel punto 2 della richiesta di informazioni non deriva dal solo fatto – nell’assunto che esso risulti accertato – che le informazioni in questione costituiscono informazioni ambientali.

–       Sulla nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006

197    Le ricorrenti sostengono che l’informazione sul tonnellaggio esatto in cui una sostanza è immessa nel mercato costituisce un’informazione attinente a emissioni nell’ambiente. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006, si ritiene che la divulgazione di tale informazione presenti un interesse pubblico prevalente.

198    Le ricorrenti si richiamano altresì all’articolo 4, paragrafo 4, lettera d), della convenzione di Aarhus, che prevede, da un lato, la facoltà di respingere una richiesta di informazioni ambientali nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni potesse pregiudicare «la riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, qualora essa sia tutelata dalla legge a salvaguardia di legittimi interessi economici» e, dall’altro, che, «[t]uttavia devono essere divulgate le informazioni sulle emissioni rilevanti ai fini della tutela dell’ambiente».

199    In primo luogo, per quanto concerne la divulgazione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente, occorre ricordare che l’articolo 6 del regolamento n. 1367/2006 aggiunge al regolamento n. 1049/2001 norme specifiche relative alle richieste di accesso a informazioni ambientali (sentenza LPN e Finlandia/Commissione, punto 145 supra, punto 79).

200    In particolare, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 prevede una presunzione iuris et de iure secondo cui la divulgazione presenta un interesse pubblico prevalente quando le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, salvo il caso in cui tali informazioni vertano su un’indagine, in particolare quella relativa a possibili inadempimenti del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza LPN/Commissione, punto 119 supra, punto 108).

201    Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 esige che l’istituzione interessata, cui sia stata presentata una richiesta di accesso ad un documento, lo divulghi se le informazioni richieste riguardano emissioni nell’ambiente, anche se una divulgazione simile rischi di pregiudicare la tutela degli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

202    A tal riguardo, occorre ricordare che, qualora le istituzioni intendano opporre un’eccezione ad una domanda di accesso ai documenti, esse devono interpretarla e applicarla in senso restrittivo (v. sentenza della Corte del 21 luglio 2011, Suède/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, Racc. pag. I‑6237, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata), in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni (sentenza del Tribunale del 24 maggio 2011, NLG/Commissione, T‑109/05 e T‑444/05, Racc. pag. II‑2479, punto 123).

203    Orbene, prevedendo, laddove le informazioni richieste riguardino emissioni nell’ambiente, che la divulgazione presenti un interesse pubblico prevalente ad un interesse tutelato da un’eccezione, l’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006 consente un’attuazione effettiva di detto principio generale.

204    In secondo luogo, per quanto concerne la definizione di emissioni nell’ambiente, si deve rilevare che la nozione di «emissioni nell’ambiente» non è definita né dalla convenzione di Aarhus né dal regolamento n. 1367/2006.

205    Tuttavia, se il regolamento n. 1367/2006 non contiene alcuna definizione esplicita della nozione di emissioni nell’ambiente, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto ii), di tale regolamento menziona, nell’ambito della definizione della nozione di informazione ambientale, «le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente di cui al punto i)». Detto «punto i)» riguarda «lo stato degli elementi dell’ambiente», ma non «lo stato di salute e la sicurezza umana», che, a sua volta, è oggetto del «punto vi)» di tale disposizione.

206    Anche se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1367/2006 mira, in linea di principio, a definire la nozione di informazione ambientale, è cionondimeno lecito concludere, alla luce del tenore del «punto ii)» di tale disposizione, che possono costituire emissioni solamente i rilasci nell’ambiente che incidano o possano incidere sugli elementi dell’ambiente.

207    Peraltro, va osservato che la guida all’applicazione della convenzione di Aarhus rinvia, nella sua versione pubblicata nel 2000, alla nozione di emissione quale emerge dalla direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (GU L 257, pag. 26), il cui articolo 2, punto 5, definisce l’emissione come lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel terreno, posto che l’impianto è, ai sensi del punto 3 di tale articolo, l’unità permanente in cui sono svolte segnatamente una o più attività elencate nell’allegato I della direttiva.

208    Nel caso di specie, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se la definizione dell’emissione nell’ambiente che emerge dalla guida all’applicazione e che presuppone un rilascio proveniente da un impianto possa servire o meno ad interpretare il regolamento n. 1367/2006, si deve rilevare che, in ogni caso, la sola fabbricazione o immissione nel mercato di una sostanza non può essere considerata come il rilascio di tale sostanza nell’ambiente, cosicché l’informazione sul tonnellaggio fabbricato o immesso nel mercato non può nemmeno costituire un’informazione relativa a un’emissione nell’ambiente.

209    In primo luogo, occorre rilevare che tale conclusione non è messa in discussione dall’argomento delle ricorrenti secondo cui una sostanza immessa nel mercato interagirebbe necessariamente con l’ambiente e con gli essere umani, cosicché l’immissione nel mercato costituirebbe già l’emissione nell’ambiente.

210    Innanzitutto, va ricordato, come risulta dalle considerazioni esposte supra ai punti 205 e 206, che l’interazione con la salute o la sicurezza umana non è sufficiente per concludere in ordine all’esistenza di un’emissione nell’ambiente e che un’emissione di tal genere presuppone un rilascio nell’ambiente che incide o che può incidere sugli elementi dell’ambiente.

211    Laddove le ricorrenti deducono che, una volta che una sostanza sia immessa nel mercato, essa non è più soggetta al controllo dell’operatore e può essere rilasciata nell’ambiente e incidere sugli elementi dello stesso, va rilevato che il rilascio nell’ambiente presupposto dalla nozione di emissione dev’essere reale e non solamente potenziale. Il rischio astratto dell’emissione di una sostanza sussiste dal momento della sua produzione. Non è certamente escluso che tale rischio sia aumentato dall’immissione nel mercato della sostanza. Ciò non toglie che né la produzione, né l’immissione nel mercato di una sostanza implichino già l’emissione di tale sostanza nell’ambiente. Orbene, il solo rischio che una sostanza possa essere emessa nell’ambiente non giustifica la qualificazione del tonnellaggio della sostanza fabbricata o immessa nel mercato quale informazione su emissioni nell’ambiente.

212    Va poi osservato che esistono sostanze, ossia segnatamente le sostanze intermedie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 15, del regolamento REACH (v. precedente punto 17), che, ove ne sia fatto l’uso cui sono destinate, non sono emesse nell’ambiente.

213    Se tutte le sostanze, diverse dalle sostanze intermedie, possono essere rilasciate nell’ambiente in un momento del loro ciclo di vita, ciò non significa tuttavia che, per tali sostanze, il tonnellaggio fabbricato o immesso nel mercato possa essere considerato quale informazione attinente a rilasci nell’ambiente che incidano o possano incidere sugli elementi dell’ambiente (v. supra, punto 206).

214    Dalle suesposte considerazioni emerge che le informazioni richieste nel punto 2 della richiesta di informazioni non possono essere considerate attinenti a emissioni nell’ambiente. Pertanto, la sussistenza di un interesse pubblico prevalente non può risultare, nella fattispecie, dall’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, primo periodo, del regolamento n. 1367/2006.

–       Sulla ponderazione dei diversi interessi contrapposti

215    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA, invocando la presunzione legale prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, secondo la quale la divulgazione del tonnellaggio esatto è pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali, non ha rispettato l’obbligo di ponderare l’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione delle informazioni ambientali e gli interessi commerciali delle società interessate, tutelati dal diniego di divulgazione,

216    Tale argomento non può essere accolto.

217    Infatti, come esposto al punto 178 supra, l’ECHA poteva legittimamente supporre, sulla base di tale presunzione legale, che la divulgazione delle informazioni richieste avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi commerciali delle società interessate senza procedere a un esame concreto di ciascuna informazione. Di conseguenza, essa ha esaminato, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001, se, nel caso specifico, un interesse pubblico prevalente giustificasse la divulgazione. Essa ha infine correttamente concluso, sulla base di una motivazione sufficientemente circostanziata per comprenderne l’iter logico, che non sussistesse un siffatto interesse pubblico prevalente.

218    Ciò premesso, dev’essere respinta la censura delle ricorrenti relativa al fatto che l’ECHA non avrebbe tenuto conto di un interesse pubblico o di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni ambientali in questione e non avrebbe correttamente effettuato la ponderazione dei divergenti interessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, in fine, del regolamento n. 1049/2001.

219    Le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato che l’ECHA non abbia rispettato il principio secondo cui le eccezioni al diritto di accesso alle informazioni ambientali devono essere interpretate in modo restrittivo. Infatti, il diniego di una richiesta di informazioni, fondata sulla presunzione legale prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH e sull’assenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione delle informazioni richieste, non consente di concludere che l’eccezione al diritto di accesso non sia stata applicata in modo restrittivo.

220    Ne consegue che il quarto e il quinto motivo nonché il terzo motivo, nella parte vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, devono essere respinti in quanto infondati con riguardo al punto 2 della richiesta di informazioni.

b)     Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001

 Sul primo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001

221    Le ricorrenti sostengono che l’ECHA non ha adempiuto al proprio obbligo di consultare terzi, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

222    Si deve ricordare che, a termini dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, nel caso di documenti provenienti da un terzo, l’istituzione deve procedere alla consultazione del medesimo al fine di determinare se trovi applicazione una delle eccezioni di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, salvo che non sia chiaro che il documento debba o non debba essere divulgato. Ne consegue che le istituzioni non sono tenute a consultare il terzo interessato qualora risulti chiaramente che il documento debba essere divulgato ovvero che non debba esserlo. In tutti gli altri casi, le istituzioni devono consultare il terzo in questione. La consultazione del terzo interessato costituisce quindi, in linea generale, una condizione preliminare per determinare l’applicazione delle eccezioni all’accesso previste all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1049/2001 nel caso di documenti provenienti da terzi (sentenze del Tribunale del 30 novembre 2004, IFAW Internationaler Tierschutz‑Fonds/Commissione, T‑168/02, Racc. pag. II‑4135, punto 55; del 30 gennaio 2008, Terezakis/Commissione, T‑380/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 54, e del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio, T‑63/10, Racc., punto 83).

223    Si deve altresì ricordare che la consultazione di un terzo diverso da uno Stato membro, prevista all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, non vincola l’istituzione, ma deve metterla in condizione di valutare se trovi applicazione un’eccezione prevista al paragrafo 1 o 2 della disposizione in parola (sentenza Jurašinović/Consiglio, punto 222 supra, punto 87).

224    Per quanto concerne il punto 2 della richiesta di informazioni, l’ECHA, negando la divulgazione dei tonnellaggi esatti dal momento che avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi commerciali degli interessati, ha applicato un’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Se è pacifico che l’ECHA non ha consultato le società prima di pronunciarsi sulla richiesta, dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 222 risulta che l’assenza di consultazione di terzi risulta conforme al regolamento n. 1049/2001 nel caso in cui una delle eccezioni previste dal predetto regolamento si applichi chiaramente ai documenti in questione.

225    Nella specie, è stato già dimostrato al punto 178 supra che l’ECHA ha correttamente ritenuto, segnatamente sulla base della presunzione legale prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH, che la divulgazione del tonnellaggio esatto delle sostanze in questione avrebbe pregiudicato la tutela degli interessi commerciali delle società interessate e che, in assenza di un interesse pubblico prevalente che giustificasse la divulgazione, l’accesso alle informazioni richieste doveva essere negato. Di conseguenza, si deve ritenere che l’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 si applichi chiaramente alle informazioni in questione, cosicché una consultazione di terzi non era necessaria.

226    Le ricorrenti non possono rimettere in discussione tale conclusione richiamandosi alla sentenza della Corte del 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a. (C‑266/09, Racc. pag. I‑13119). In tale sentenza la Corte si è pronunciata, segnatamente, sull’interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio], che riguarda talune eccezioni al diritto di accesso. È pur vero che, ai sensi del punto 3 del dispositivo di tale sentenza, l’articolo 4 della direttiva 2003/4/CE deve essere interpretato nel senso che la ponderazione da esso prescritta dell’interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un’informazione ambientale e dell’interesse privato tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autorità competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti. La Corte non ha tuttavia affermato che le istituzioni dell’Unione non possano tener conto di una presunzione legale, come quella prevista dal legislatore dell’Unione all’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH e che siano tenute a consultare terzi anche nel caso in cui sia chiaro che un documento debba essere divulgato ovvero non debba esserlo, malgrado la formulazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

227    Dalle precedenti considerazioni deriva che il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul secondo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità

228    In primo luogo, le ricorrenti sostengono che l’ECHA non ha adempiuto il proprio obbligo di esaminare la possibilità di concedere un accesso parziale all’informazione sul tonnellaggio esatto immesso nel mercato da ciascun dichiarante, in violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

229    Dalla formulazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 risulta che, se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni al diritto di accesso, le parti restanti del documento vengono divulgate. Peraltro, il principio di proporzionalità esige che le deroghe non eccedano quanto è adeguato e necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, Racc. pag. I‑9565, punto 28, e del Tribunale del 19 marzo 2013, In ’t Veld/Commissione, T‑301/10, Racc., punto 200).

230    Il Tribunale ha già avuto modo di affermare che l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 implica un esame specifico e concreto del contenuto di ciascun documento. Infatti, solo un siffatto esame di ciascun documento può consentire all’istituzione di valutare la possibilità di accordare al richiedente un accesso parziale. Una valutazione di documenti effettuata per categorie piuttosto che in relazione ai concreti elementi d’informazione contenuti in tali documenti risulta insufficiente, poiché l’esame da effettuarsi da parte dell’istituzione deve permettere alla stessa di valutare in concreto se l’eccezione invocata si applichi effettivamente a tutte le informazioni contenute in tali documenti (v., in tal senso, sentenza Franchet e Byk/Commissione, punto 146 supra, punto 117, e la giurisprudenza ivi citata).

231    Come emerge dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 169, il principio secondo il quale l’esame richiesto per il trattamento di una richiesta di accesso a documenti deve rivestire un carattere specifico e concreto conosce tuttavia eccezioni, segnatamente laddove sussista una presunzione generale secondo la quale la divulgazione del documento in questione sarebbe pregiudizievole per uno degli interessi tutelati dalle eccezioni previste dall’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001. Inoltre, come già indicato supra nel punto 177,ciò vale tanto più quando una presunzione di tal genere sia esplicitamente prevista da una disposizione di legge, ossia, nella specie, dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del regolamento REACH.

232    Laddove le ricorrenti sostengono che l’ECHA non ha considerato, in esito ad una valutazione caso per caso, la possibilità di divulgare informazioni sul tonnellaggio di sostanze specifiche, va rilevato che la presunzione legale prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del REACH, secondo la quale la divulgazione del tonnellaggio esatto pregiudica la tutela degli interessi commerciali degli interessati, copre tutte le sostanze in questione e che le ricorrenti non hanno dedotto, né per tutte queste sostanze né per sostanze specifiche, elementi che possono rimettere in discussione detta presunzione legale. Le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato la sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi, almeno per una parte delle sostanze, la divulgazione delle informazioni richieste. Pertanto, l’ECHA poteva ritenere, senza essere obbligata ad eseguire un esame caso per caso, che le informazioni sul tonnellaggio esatto di tutte le sostanze in questione fossero interessate dall’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

233    In secondo luogo, le ricorrenti affermano, nella loro replica, che l’ECHA ha violato il principio di proporzionalità per non aver tenuto conto della possibilità di divulgare le informazioni sul tonnellaggio di sostanze specifiche, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001.

234    L’ECHA sostiene che le ricorrenti deducono in questo modo un motivo nuovo, che sarebbe irricevibile o, quantomeno, infondato.

235    Per quanto concerne, innanzitutto, la questione della ricevibilità sollevata dall’ECHA, va ricordato che, ai sensi del disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti ed è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, deve essere considerato ricevibile un motivo che costituisca un’estensione di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del giudizio e che presenti una connessione stretta con quest’ultimo. Analoga soluzione va adottata quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (sentenza In ’t Veld/Commissione, punto 229 supra, punto 97).

236    Come emerge dalla giurisprudenza richiamata supra al punto 229, l’autorità interessata deve rispettare il principio di proporzionalità nel momento in cui si applicano le eccezioni al diritto di accesso ai documenti. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 mira a contribuire al rispetto di tale principio consentendo una divulgazione parziale se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni al diritto di accesso, al fine di non eccedere i limiti di quanto è opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito. In tale contesto, il riferimento delle ricorrenti al principio di proporzionalità non costituisce un motivo nuovo, ma una censura che specifica il motivo relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. In sostanza, le ricorrenti sostengono che, violando tale disposizione, l’ECHA ha, nel contempo, violato il principio di proporzionalità.

237    Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità è ricevibile.

238    Quanto poi al merito, va tuttavia rilevato che detta censura non è fondata, poiché l’ECHA non ha violato i requisiti del principio di proporzionalità per aver negato, in esito ad un esame caso per caso, l’accesso a una parte delle informazioni richieste.

239    È stato già esposto supra al punto 232 che, alla luce della presunzione legale prevista dall’articolo 118, paragrafo 2, lettera c), del REACH, un esame caso per caso di tal genere non era necessario. Tale disposizione non eccede i limiti di quanto è opportuno e necessario per raggiungere lo scopo perseguito, ossia tutelare gli interessi commerciali.

240    A tal riguardo, va rilevato che detta presunzione legale non impedisce necessariamente l’accesso all’informazione richiesta, ma che sussiste la possibilità di far valere, eventualmente, elementi idonei a confutare detta presunzione oppure a dimostrare la sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica una divulgazione integrale o parziale delle informazioni richieste (v., per analogia, la giurisprudenza citata supra al punto 172). Peraltro, l’ECHA è in ogni caso tenuta a pubblicare, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH, la fascia totale di tonnellaggio in cui sia stata registrata una sostanza. Pertanto, il regolamento REACH consente, in una certa misura, l’accesso a informazioni sul tonnellaggio di una sostanza, anche se il suo tonnellaggio esatto non è divulgato.

241    Dalle suesposte considerazioni emerge che il secondo capo del secondo motivo dev’essere respinto e, pertanto, il motivo medesimo dev’essere respinto in toto, con riguardo al punto 2 della richiesta di informazioni.

242    Ne consegue che il ricorso non è fondato per quanto concerne il rigetto del punto 2 della richiesta di informazioni.

4.     Sul secondo e sul terzo motivo, relativi, rispettivamente, il secondo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 e, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, nella parte in cui riguardano il punto 3 della richiesta di informazioni

a)     Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001

243    Le ricorrenti affermano che l’ECHA non ha rispettato i propri obblighi risultanti dall’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

244    In particolare, le ricorrenti sostengono che spetta all’ECHA consultare i dichiaranti che hanno presentato una richiesta di riservatezza intesa alla non divulgazione della fascia totale di tonnellaggio. Esse aggiungono che, per quanto riguarda gli altri dichiaranti, detta consultazione non era necessaria, poiché era evidente che non sussisteva alcun motivo per negare l’accesso all’informazione richiesta.

245    L’ECHA afferma che una consultazione di terzi non era necessaria, poiché essa non era tenuta a consultare terzi in merito ad informazioni che non erano in suo possesso. Inoltre, anche se avesse detenuto tali informazioni, esse sarebbero state soggette esclusivamente alle disposizioni specifiche relative alla diffusione su Internet, di cui all’articolo 119 del regolamento REACH.

246    Da un lato, va ricordato che, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH, le informazioni sulla fascia totale di tonnellaggio sono pubblicate su Internet, salvo in caso di richiesta di riservatezza di cui l’ECHA riconosca la fondatezza.

247    Dall’altro, occorre rilevare che il regolamento n. 1049/2001, ai sensi del suo articolo 2, paragrafo 3, riguarda «tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione», e che, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 1, del regolamento REACH, «[a]i documenti detenuti dall’[ECHA] si applica il regolamento (…) n. 1049/2001». Ne consegue che il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 riguarda solamente i documenti esistenti e di cui l’istituzione interessata è in possesso (sentenza Strack/Commissione, punto 105 supra, punto 38).

248    Nella specie, la ChemSec ha richiesto, al punto 3 della richiesta di informazioni, l’accesso a informazioni sulla fascia totale di tonnellaggio in cui le 356 sostanze in questione sono state registrate, nel caso in cui l’accesso alle informazioni di cui al punto 2 della richiesta di informazioni, ossia il tonnellaggio esatto di tali sostanze, fosse risultato impossibile (v. precedente punto 35).

249    Nel punto 1, lettera c), della decisione impugnata, l’ECHA ha affermato che «il documento richiesto non figura[va] né nelle banche dati, né nei suoi fascicoli» e che il regolamento n. 1049/2001 non imponeva l’obbligo di creare documenti al fine di rispondere alle domande di accesso ai documenti. Orbene, per poter consegnare alla ricorrente un documento di tal genere, nell’assunto che siano state realmente presentate domande di registrazione per tutte le sostanze in questione, essa dovrebbe raccogliere le informazioni contenute in tutti i fascicoli di registrazione e calcolare le fasce totali di tonnellaggio delle sostanze in questione. La stessa ECHA ha precisato che lo stesso accadrebbe per l’accesso alla fascia di tonnellaggio cumulativa specifica relativa a ciascuna delle sostanze indicate nella richiesta, nel caso in cui quest’ultima dovesse essere interpretata in tal modo. L’ECHA ha tuttavia aggiunto di aver fatto raccogliere le informazioni fornite sulla fascia di tonnellaggio basandosi sui fascicoli individuali delle sostanze elencate nella domanda. Essa ha allegato alla propria lettera una tabella contenenti tali informazioni, precisando al contempo che «[i]l metodo utilizzato per dimostrare la fascia totale di tonnellaggio era (…) in fase di elaborazione» e che essa «non era quindi in grado di garantire l’esattezza delle predette informazioni generate manualmente».

250    Le ricorrenti rilevano di non aver ricevuto le informazioni richieste nella parte in cui la loro richiesta riguardava le fasce di tonnellaggio per dichiarante e non i dati aggregati. Esse aggiungono che l’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH postula che l’ECHA pubblichi la fascia totale di tonnellaggio per ciascun singolo dichiarante. Peraltro, mentre le ricorrenti non sostengono che l’ECHA possedeva le fasce totali di tonnellaggio, esse ritengono che l’ECHA dovesse disporre di tali dati, essendo tenuta a divulgarli, ai sensi dell’articolo 119, paragrafo 2, lettera b), del regolamento REACH.

251    Occorre rilevare che, alla data della decisione impugnata, l’ECHA non aveva ancora stabilito il metodo per dimostrare le fasce totali di tonnellaggio e non poteva quindi accogliere la richiesta delle ricorrenti intesa a ottenere l’accesso a tali dati.

252    Va altresì rilevato che il regolamento REACH non crea un collegamento tra l’obbligo derivante dal suo articolo 119, paragrafo 2, lettera b) e il diritto di accesso ai documenti previsto dal suo articolo 118, paragrafo 1, letto in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001. Non è quindi possibile imporre l’adempimento dell’obbligo di diffusione su Internet mediante una richiesta di accesso a documenti (v., in tal senso e per analogia, sentenza Strack/Commissione, punto 105 supra, punto 44). In tale prospettiva, una richiesta di accesso a documenti non può obbligare l’ECHA a creare alcuni dati che non esistono, anche se la diffusione di tali dati è prevista dall’articolo 119 del regolamento REACH.

253    Pertanto, l’ECHA poteva legittimamente respingere il punto 3 della richiesta di informazioni giacché non deteneva le informazioni richieste. Non essendo obbligata a consultare terzi riguardo a informazioni che non erano in suo possesso, non si può contestare all’ECHA di aver violato l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001.

254    Ne consegue che il secondo motivo deve essere respinto, con riguardo al punto 3 della richiesta di informazioni.

b)     Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006

255    Le ricorrenti contestano all’ECHA di aver violato l’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, negando loro l’accesso alle informazioni sulle sostanze chimiche che costituivano oggetto della loro richiesta di informazioni.

256    Nella parte in cui il terzo motivo riguarda anche il punto 3 della richiesta di informazioni, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, l’istanza deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre la propria difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni di supporto. Il ricorrente deve, quindi, spiegare in cosa consiste il motivo sul quale si fonda il ricorso, di modo che la sua sola enunciazione astratta non risponde ai requisiti del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio, T‑331/11, non pubblicata nella Raccolta, punto 38).

257    Orbene, è giocoforza constatare che le ricorrenti si limitano a evocare che la richiesta di informazioni è relativa a informazioni ambientali e che le eccezioni al diritto di accesso a siffatte informazioni sono disciplinate dalla convenzione di Aarhus nonché dal regolamento n. 1367/2006. Le ricorrenti non chiariscono tuttavia in qual modo la convenzione di Aarhus o il regolamento n. 1367/2006 avrebbero potuto impedire il rigetto, da parte dell’ECHA del punto 3 della richiesta di informazioni, per il fatto che le informazioni richieste non erano in suo possesso. La deduzione del motivo in esame non consente quindi di stabilire quale sia l’asserita violazione, in modo da consentire al Tribunale di esercitare il proprio sindacato.

258    Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto in quanto irricevibile con riguardo al punto 3 della richiesta di informazioni, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

259    Del resto, va osservato che l’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), della convenzione di Aarhus prevede esplicitamente che una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta se l’autorità pubblica cui è rivolta non dispone di tali informazioni. Ai sensi dell’articolo 3, primo comma, del regolamento n. 1367/2006 «[i]l regolamento [n. 1049/2001] si applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle istituzioni e dagli organi comunitari», il che consente di concludere che tale rinvio riguarda solo i documenti esistenti e in possesso dell’istituzione interessata. Pertanto, anche supponendo che le fasce totali di tonnellaggio costituiscono informazioni ambientali, tale circostanza non può mettere in discussione la legittimità del rigetto del punto 3 della richiesta di informazioni.

260    Ne consegue che il ricorso deve essere respinto per quanto concerne il punto 3 della richiesta di informazioni.

261    Da tutte le suesposte considerazioni deriva che, per quanto concerne il punto 1 della richiesta di informazioni, non vi è più luogo a statuire sul ricorso, dal momento che i nominativi e i dati di cui le ricorrenti avevano chiesto la divulgazione erano accessibili sul sito Internet dell’ECHA alla data del 23 aprile 2014 (v. precedente punto 121). Per quanto concerne le altre informazioni oggetto del punto 1 della richiesta di informazioni, il ricorso dev’essere accolto (v. punto 164 supra) e la decisione impugnata dev’essere annullata per quanto concerne tale parte.

262    Per quanto riguarda, invece, il rigetto dei punti 2 e 3 della richiesta di informazioni, il ricorso dev’essere respinto.

 Sulle spese

263    A norma dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte. Peraltro, in forza dell’articolo 137 del regolamento di procedura, in caso di non luogo a statuire, il Tribunale decide liberamente sulle spese.

264    Nella specie, posto che il ricorso è stato accolto parzialmente, le ricorrenti, l’ECHA e il Cefic dovranno sostenere le proprie spese.

265    Inoltre, ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dalle istituzioni intervenute nella causa restano a loro carico. Pertanto, la Commissione sosterrà altresì le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento della decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) del 4 marzo 2011, nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni in data 23 aprile 2014, nei limiti riguardanti i nominativi e i dati delle 6 611 società accessibili su Internet.

2)      La decisione dell’ECHA del 4 marzo 2011 è annullata nella parte in cui ha negato la divulgazione delle informazioni richieste al punto 1 della richiesta di informazioni, nella parte riguardante le informazioni non ancora divulgate alla data del 23 aprile 2014.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      Ognuna delle parti, ivi compresa la Commissione europea e lo European Chemical Industry Council (Cefic), sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2015.

Firme

Indice


Contesto normativo

A – Diritto internazionale

1. Accordo ADPIC

2. Convenzione di Aarhus

B – Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CE) n. 1049/2001

2. Direttiva 2003/4/CE

3. Regolamento REACH

4. Regolamento (CE) n. 1367/2006

Fatti e decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A – Sulla ricevibilità

1. Sull’eccezione di irricevibilità

2. Sul motivo di irricevibilità relativo all’irricevibilità dell’oggetto del ricorso

B – Sulla conservazione dell’oggetto della controversia per quanto attiene alla richiesta di informazioni nella parte relativa ai nominativi e alle coordinate dei dichiaranti divulgati dopo la presentazione del ricorso

C – Nel merito

1. Sul primo motivo relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, avente ad oggetto i punti da 1 a 3 della richiesta di informazioni

2. Sul quarto e sul quinto motivo, relativi, rispettivamente, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, primo trattino, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 2, ultimo comma, e 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui essi vertono sul punto 1 della richiesta di informazioni

a) Sul primo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001

b) Sul secondo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001

3. Sul secondo, terzo, quarto e quinto motivo, relativi, rispettivamente, il secondo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001, nella parte in cui essi vertono sul punto 2 della richiesta di informazioni

a) Sul terzo, quarto e quinto motivo, relativi, rispettivamente, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, il quarto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001 e, il quinto, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1049/2001

Sul pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali

Sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione

– Sulla sussistenza di un interesse pubblico prevalente in caso di richieste di informazioni ambientali

– Sulla nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006

– Sulla ponderazione dei diversi interessi contrapposti

b) Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 4 e 6, del regolamento n. 1049/2001

Sul primo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001

Sul secondo capo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 e del principio di proporzionalità

4. Sul secondo e sul terzo motivo, relativi, rispettivamente, il secondo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 e, il terzo, alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006, nella parte in cui riguardano il punto 3 della richiesta di informazioni

a) Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001

b) Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 4, paragrafi 1, 3 e 4 della convenzione di Aarhus e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1367/2006

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.