Ricorso proposto il 22 settembre 2011 - MasterCard e a. / Commissione
(Causa T-516/11)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: MasterCard e a. (Wilmington, Stati Uniti); MasterCard International, Inc. (Wilmington), nonché MasterCard Europe (Waterloo, Belgio) (rappresentanti: B. Amory, V. Brophy e S. McInnes, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare ricevibile il ricorso;
- annullare integralmente la decisione di rigetto della Commissione 12 luglio 2011, basata sulle eccezioni esposte agli artt. 4, n. 2, primo trattino, e 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43); nonché
condannare la Commissione alle spese, incluse quelle sostenute dalle ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
Con il primo motivo, esse asseriscono che la Commissione abbia violato gli artt. 4, n. 3, e 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:
la Commissione non avrebbe dimostrato il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 4, n. 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
gli elementi addotti dalla Commissione sarebbero inesatti in fatto; nonché
sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione di tali documenti, forniti dalla EIM Business and Policy Research nel contesto dello studio relativo a "costi e vantaggi per i commercianti di accettare differenti mezzi di pagamento" (COMP/2008/D1/020).
Con il secondo motivo, esse asseriscono che la Commissione abbia compiuto un errore in diritto, avendo violato l'art. 4, n. 2, primo trattino, e l'art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:
la Commissione non avrebbe dimostrato il ricorrere dei presupposti di cui all'art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001;
gli elementi addotti dalla Commissione non sarebbero credibili; e
sussisterebbe un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti EIM.
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