Ricorso proposto il 28 settembre 2011 - i-content / UAMI - Decathlon (BETWIN)
(Causa T-514/11)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Decathlon SA (Villleneuve d'Ascq, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2011, procedimento R 1816/2010-1, e respingere l'opposizione n. B 001494205;
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "BETWIN", per prodotti, fra le altre, delle classi 25, 26 e 28 - domanda di marchio comunitario n. 7281652
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 6780951 del marchio figurativo "bTwin", per prodotti, fra le altre, delle classi 25 e 28; registrazione francese n. 23191414 del marchio figurativo "bTwin", per prodotti, fra le altre, della classe 25; registrazione francese n. 99822017 del marchio figurativo "bTwin", per prodotti, fra le altre, della classe 28
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che i marchi contrapposti sono simili e confondibili.
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