ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
15 dicembre 2011 ?(1)
«Procedimento sommario – Irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale – Non luogo a provvedere»
Nella causa T‑513/11 R,
Consortium, con sede in Milano, rappresentata dall’avv. M. Militerni,
ricorrente,
contro
Commissione europea,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C (2011) 155 def., che ordina il recupero di un importo di EUR 141 350 accordati alla ricorrente a titolo di finanziamento di un progetto denominato «Train in the trainer»,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2011, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad annullare la decisione della Commissione 12 gennaio 2011, C (2011) 155 def., che ordina il recupero di un importo di EUR 141 350 accordati alla ricorrente a titolo di finanziamento di un progetto denominato «Train in the trainer».
2 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il giorno stesso, la ricorrente ha formulato una domanda di sospensione della decisione impugnata.
3 Con ordinanza in data odierna, causa T‑513/11, Consortium/Commissione (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile sul fondamento dell’art. 111 del regolamento di procedura.
4 Ne consegue che non vi è più luogo a provvedere sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, tenuto conto della natura accessoria del procedimento sommario rispetto al procedimento principale.
5 Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa. Dato che, nella citata ordinanza Consortium/Commissione, il Tribunale ha statuito unicamente sulle spese relative al procedimento principale, spetta al giudice del procedimento sommario statuire sulle spese relative al procedimento sommario.
6 Ai sensi dell’art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Poiché la presente ordinanza è stata adottata prima della notifica della domanda di provvedimenti urgenti alla convenuta, è sufficiente decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) Non occorre più statuire sulla domanda di provvedimenti urgenti.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 15 dicembre 2011
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