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Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2013 – i-content / UAMI – Decathlon (BETWIN)

(Causa T-514/11) 1

Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo BETWIN – Marchio comunitario figurativo anteriore b’Twin – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland (Berlino, Germania) (rappresentante: A. Nordemann, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Decathlon SA (Villeneuve d’Ascq, Francia)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010 1), relativa a un procedimento di opposizione fra Decathlon SA e i-content Ltd Zweigniederlassung Deutschland

Dispositivo

1)    La decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 30 giugno 2011 (procedimento R 1816/2010 1) è annullata nella parte relativa ai prodotti appartenenti alla classe 28 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «Piscine gonfiabili per uso ricreativo; strutture di gioco a percorso (attrezzature da gioco); animali di pezza in peluche; piscine (giocattoli); pistole ad aria compressa [giocattoli]; videogiochi elettronici tascabili; veicoli [giocattoli]; modellini giocattolo; giochi elettronici portatili; gettoni per giochi; giochi di dama; attrezzi per campi da gioco; giocattoli meccanici; giocattoli, tranne giocattoli per animali domestici; giochi elettronici; palloni da gioco; dadi [giochi]; scherzi ed articoli per feste; giochi elettronici tascabili; carte da gioco; giochi tipo flipper; tazze giocattolo; giocattoli per la stampa; serie di domande per giochi da tavolo; cartelle da tombola; modellini di aeroplani; birilli da biliardo; giochi di domino; maniche a vento decorative; flipper; giochi d’abilità e d’azione; giochi di società; slot-machine, automatiche; flipper (funzionanti a moneta o meno); modellini d'aerei (in scala); giochi di carte; piattelli volanti; palloni; giochi; bicchieri per i dadi; bambole; birilli [gioco]; veicoli pilotati a distanza [giocattoli]; piastrelle per giochi; freccette; tiro al piccione; modellini di veicoli; toboga [gioco]; giochi automatici [macchine funzionanti a moneta]; [gioco degli scacchi]; maschere da carnevale; [puzzles]; giocattoli imbottiti; giochi per computer tascabili; freccette; aeroplani giocattolo; dischi giocattolo da lanciare; piattelli in argilla per il tiro al bersaglio; bilancini; orsacchiotti di peluche; videogiochi tascabili; veicoli giocattolo a motore azionati elettronicamente; giocattoli a batteria; gettoni per giochi; bersagli; orsacchiotti di pezza; giocattoli gonfiabili; giochi di società; altalene; aquiloni; modellini d’automobili».

2)    Per quanto riguarda i prodotti menzionati all’articolo 1, la decisione della divisione di opposizione del 21 luglio 2010 è annullata e l’opposizione è respinta.

3)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)    Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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1     GU C 355 del 3.12.2011.