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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Notariusz Justyna Gawlica - Krapkowice (Polonia) il 12 agosto 2020 – OKR

(Causa C-387/20)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Notariusz Justyna Gawlica – Krapkowice (Polonia)

Parte

OKR

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 22 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo 1 , debba essere interpretato nel senso che anche una persona, che non sia cittadina dell'Unione europea, ha il diritto di scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

Se l'articolo 75, in combinato disposto con l'articolo 22, del regolamento n. 650/2012 debba essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui l’accordo bilaterale in vigore tra uno Stato membro e un paese terzo non disciplini la scelta della legge in materia di successioni, ma designi la legge applicabile alla successione, il cittadino di tale paese terzo che risiede nello Stato membro vincolato dall’accordo bilaterale in questione possa effettuare la scelta della legge;

ed in particolare,

- se l’accordo bilaterale con un paese terzo debba espressamente precludere la scelta di una legge specifica e non limitarsi a disciplinare la legge applicabile alle successioni mediante criteri oggettivi di collegamento, affinché si possa ritenere che le sue disposizioni prevalgono sull'articolo 22 del regolamento n. 650/2012;

- se la libertà di scegliere la legge in materia di successioni e di uniformare la legge applicabile mediante l’atto di scelta della legge, almeno nell’ambito previsto dal legislatore dell'Unione all'articolo 22 del regolamento n. 650/2012, rientri tra i principi sottesi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, che non possono essere pregiudicati nemmeno nel caso di applicazione delle convenzioni bilaterali con i paesi terzi che prevalgono sul regolamento n. 650/2012.

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1 GU 2012, L 201, pag. 107.